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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2025

ECLI:EU:T:2025:656
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0489_EXT

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata) 2 luglio 2025 ( *1 ) «Aiuti di Stato – Televisione digitale – Sostegno alla diffusione della TDT nelle zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA]) – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Decisione di avviare il procedimento di indagine formale – Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 – Nozione di “regime di aiuti” – Selettività – Onere della prova – Neutralità tecnologica – Vantaggio – Arricchimento senza causa» Nella causa T‑489/21, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato da A. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Němečková, B. Stromsky e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata), composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, E. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA],

I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e B. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: P. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 5 ottobre 2023, vista l’ordinanza di riapertura della fase orale del procedimento del 20 dicembre 2023, vista la misura di organizzazione del procedimento del 20 dicembre 2023, con cui si invitavano le parti a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre dalla sentenza del 14 dicembre 2023, EDP España/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑693/21 P e C‑698/21 P, EU:C:2023:989), con riguardo alla presente causa e le risposte delle parti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 2024, vista la misura di organizzazione del procedimento del 31 gennaio 2024, con cui si invitavano le parti a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre dalla sentenza del 14 dicembre 2023, EDP España/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑693/21 P e C‑698/21 P, EU:C:2023:989), con riguardo alla presente causa e le risposte delle parti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione (UE) 2021/2034 della [OSCURATO:PERSONA], del 10 giugno 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009) al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione per la diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2021, L 417, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti 2 La presente causa riguarda il passaggio dalla radiodiffusione analogica a quella digitale in [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, le misure adottate dalle autorità spagnole per garantire la diffusione della televisione digitale nelle zone remote e meno urbanizzate del territorio spagnolo, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA] de Castilla-[OSCURATO:PERSONA] (Comunità autonoma di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «misura controversa»). 3 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha istituito un quadro normativo per promuovere il processo di transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale, promulgando, in particolare, la Ley 10/2005 de [OSCURATO:PERSONA] para el Impulso de la [OSCURATO:PERSONA], de Liberalización de la [OSCURATO:PERSONA] por Cable y de Fomento del Pluralismo (legge 10/2005, che stabilisce misure urgenti ai fini dello sviluppo della televisione digitale terrestre, della liberalizzazione della televisione via cavo e che promuove il pluralismo), del 14 giugno 2005 (BOE n. 142, del 15 giugno 2005, pag. 20562), e il Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el [OSCURATO:PERSONA] técnico nacional de la televisión digital terrestre (regio decreto 944/2005 recante approvazione del piano tecnico nazionale per la televisione digitale terrestre), del 29 luglio 2005 (BOE n. 181, del 30 luglio 2005, pag. 27006).

Tale regio decreto ha imposto alle emittenti nazionali pubbliche e private di garantire che rispettivamente il 95% e il 98% della popolazione ricevano la televisione digitale terrestre (TDT).

Per quanto riguarda le emittenti private, tale percentuale è stata portata al 96% dal Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la [OSCURATO:PERSONA] tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica (regio decreto 365/2010, del 26 marzo, recante regolamentazione dell’assegnazione dei multipli di televisione digitale terrestre dopo la cessazione delle trasmissioni televisive terrestri mediante tecnologia analogica), del 26 marzo 2010 (BOE n. 81, del 3 aprile 2010, pag. 30750). 4 Per consentire la transizione dalla televisione analogica alla TDT, le autorità spagnole hanno suddiviso il territorio spagnolo in tre zone distinte, rispettivamente denominate «zona I», «zona II» e «zona III».

La zona I è quella in cui le emittenti nazionali pubbliche e private erano vincolate da obblighi di copertura del servizio televisivo (il 96% della popolazione spagnola per le emittenti private e il 98% per le emittenti pubbliche) e hanno sostenuto esse stesse i costi connessi al passaggio alla televisione digitale.

Le zone II e III riguardano la parte restante del territorio spagnolo non coperta dagli obblighi di copertura di cui sopra.

La zona II riguarda le zone meno urbanizzate e distanti dal territorio spagnolo, che raggruppavano il 2,5% della popolazione che in precedenza riceveva i canali pubblici e privati attraverso la televisione analogica e terrestre.

In tale zona, le emittenti, in mancanza di un interesse commerciale, non hanno investito nella digitalizzazione della rete di distribuzione del segnale televisivo digitale.

La zona III riguarda le zone meno urbanizzate e distanti dal territorio spagnolo che raggruppano il 1,5% della popolazione in cui, a causa della topografia, la prestazione dei servizi televisivi deve avvenire mediante la tecnologia satellitare. 5 Nel settembre 2007 il Consiglio dei ministri spagnolo ha adottato il programma nazionale di transizione alla TDT, il cui obiettivo era quello di garantire la cessazione effettiva del segnale televisivo analogico e di raggiungere una percentuale di copertura della popolazione spagnola da parte del servizio TDT almeno analoga a quella della televisione analogica. 6 Per raggiungere gli obiettivi di copertura fissati per la TDT, le autorità spagnole hanno previsto di concedere un finanziamento pubblico, in particolare per sostenere il processo di digitalizzazione terrestre nella zona II, e più precisamente all’interno delle regioni delle comunità autonome situate in tale zona. 7 Il 29 febbraio 2008 il Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio spagnolo (in prosieguo: il «MITC») ha adottato una decisione intesa a migliorare le infrastrutture di telecomunicazione e a stabilire i criteri e la distribuzione dei finanziamenti delle azioni dirette allo sviluppo della società dell’informazione nel quadro di un piano intitolato «[OSCURATO:PERSONA]» approvato dal Consiglio dei ministri il 14 novembre 2005.

Il bilancio approvato con tale decisione è stato in parte assegnato alla digitalizzazione della televisione nella zona

II. 8 Tale digitalizzazione è stata realizzata tra il luglio e il novembre 2008.

Il MITC ha successivamente trasferito fondi alle comunità autonome, che si sono impegnate a coprire i costi restanti dell’operazione attingendo al proprio bilancio. 9 Nell’ottobre 2008 il Consiglio dei ministri ha deciso di assegnare fondi supplementari per estendere e completare la copertura della TDT nell’ambito dei progetti di transizione al digitale da attuare nel corso del primo semestre del 2009. 10 In seguito, le comunità autonome si sono fatte carico del processo di estensione della TDT.

A tal fine, esse hanno organizzato gare d’appalto oppure hanno incaricato imprese private di tale estensione.

In taluni casi, le comunità autonome hanno chiesto ai comuni di farsi carico dell’estensione. 11 Il 18 maggio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha ricevuto una denuncia dalla SES Astra SA (in prosieguo: la «denunciante») in merito a un regime di aiuti concesso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per il passaggio dalla televisione analogica alla TDT nella zona

II. Secondo la denunciante, tale regime comprendeva un aiuto non notificato che poteva determinare una distorsione della concorrenza tra la piattaforma di radiodiffusione terrestre e quella di radiodiffusione satellitare. 12 Con lettera del 29 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la propria decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione al regime di aiuti in questione per tutto il territorio spagnolo, ad eccezione della Comunità autonoma di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA], regione per la quale è stata avviata una procedura distinta (in prosieguo: la «decisione di avvio»). 13 Al termine del procedimento di indagine formale, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione n. 2014/489/UE, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2014, L 217, pag. 52 ), il cui articolo 1 disponeva che l’aiuto di Stato concesso agli operatori della piattaforma televisiva terrestre per la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete TDT nella zona II era stato eseguito in violazione delle disposizioni dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ed era incompatibile con il mercato interno, ad eccezione di quello che sarebbe stato concesso conformemente al principio di neutralità tecnologica.

L’articolo 3 del dispositivo di tale decisione disponeva il recupero di detto aiuto incompatibile presso gli operatori di TDT, a prescindere dal fatto che essi lo avessero ricevuto direttamente o indirettamente. 14 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nonché taluni beneficiari della misura in questione hanno adito il Tribunale con diversi ricorsi di annullamento della decisione 2014/489.

Con sentenze del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑461/13 , EU:T:2015:891 ), del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑541/13 , non pubblicata, EU:T:2015:898 ), del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de Servicios y Tecnologías/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑487/13 , non pubblicata, EU:T:2015:899 ), del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña e CTTI/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑465/13 , non pubblicata, EU:T:2015:900 ), del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑463/13 e T‑464/13 , non pubblicata, EU:T:2015:901 ), e del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑462/13 , EU:T:2015:902 ), il Tribunale ha respinto tutti tali ricorsi e ha confermato la decisione 2014/489. 15 Successivamente, le sentenze del Tribunale menzionate al precedente punto 14 sono state oggetto di impugnazioni dinanzi alla Corte, presentate rispettivamente dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (Comunità autonoma del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e dalla [OSCURATO:PERSONA], SA, dalla [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña (Comunità autonoma di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e dal Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Comunità autonoma di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e Redes de [OSCURATO:PERSONA], SA ([OSCURATO:PERSONA]), dalla [OSCURATO:PERSONA] de Servicios y Tecnologías, SA nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], SA (alla quale è succeduta la [OSCURATO:PERSONA], SA) e dalla [OSCURATO:PERSONA] I, SA.

L’impugnazione introdotta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑461/13 , EU:T:2015:891 ), è stata respinta dalla Corte con la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑81/16 P , EU:C:2017:1003 ).

Le impugnazioni proposte dalla Comunità autonoma del [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Comunità autonoma di [OSCURATO:PERSONA] e dalla CTTI, dalla [OSCURATO:PERSONA] de Servicios y Tecnologías nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] I avverso le sentenze del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑541/13 , non pubblicata, EU:T:2015:898 ), del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de Servicios y Tecnologías/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑487/13 , non pubblicata, EU:T:2015:899 ), del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña e CTTI/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑465/13 , non pubblicata, EU:T:2015:900 ), e del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑462/13 , EU:T:2015:902 ), sono stati respinte dalla Corte nella sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( da C‑66/16 P a C‑69/16 P , EU:C:2017:999 ).

Infine, l’impugnazione proposta dalla Comunità autonoma di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑463/13 e T‑464/13 , non pubblicata, EU:T:2015:901 ), è stata accolta dalla Corte nella sua sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ). 16 Nella sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), la Corte ha dichiarato che la decisione 2014/489 violava l’obbligo di motivazione nella parte in cui concludeva per la selettività del vantaggio conferito dalla misura in questione, dal momento che, in sostanza, la motivazione di detta decisione non conteneva alcuna indicazione che consentisse di comprendere le ragioni per le quali occorreva ritenere che le imprese attive nel settore della radiodiffusione si trovassero in una situazione di fatto e di diritto analoga rispetto alle imprese attive in altri settori o che le imprese che utilizzano la tecnologia terrestre si trovassero in una siffatta situazione rispetto alle imprese che utilizzano altre tecnologie (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 , punto 61 ).

Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑463/13 e T‑464/13 , non pubblicata, EU:T:2015:901 ), nonché la decisione 2014/489. 17 A seguito dell’annullamento della decisione 2014/489, la denunciante ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA], di propria iniziativa, varie lettere, in data 22 e 30 gennaio, 29 maggio, 15 giugno 2018 e 11 gennaio 2019, nelle quali ha espresso il suo punto di vista in merito alle conseguenze che occorreva trarre da tale annullamento.

Nel corso dell’indagine si sono tenute varie riunioni su iniziativa delle parti: il 28 giugno 2018 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il 19 settembre 2018 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la denunciante, e il 16 ottobre 2018 tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Il 31 ottobre 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una panoramica delle procedure di gara e delle altre misure attuate dalle comunità autonome a seguito della decisione 2014/489.

Con lettera del 14 dicembre 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ulteriori informazioni il 19 febbraio 2019.

Il 19 marzo dello stesso anno il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una memoria della Comunità autonoma del [OSCURATO:PERSONA] datata 4 febbraio 2019.

Il 4 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una richiesta di informazioni al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], alla quale quest’ultimo ha risposto il 10 maggio 2019.

Il 26 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato nuove richieste di informazioni, nelle quali invitava il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] I, la CTTI, la [OSCURATO:PERSONA] de Servicios y Tecnología, la [OSCURATO:PERSONA] e la denunciante a comunicarle il loro punto di vista in merito alla selettività della misura in questione, alla luce della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ).

La denunciante ha risposto a tale richiesta di informazioni il 27 maggio 2019, mentre la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] lo hanno fatto il 13 giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale richiesta in data 14 giugno 2019.

Il 1 o ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una richiesta di informazioni al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere informazioni aggiornate dall’adozione della decisione 2014/489, alla quale tale Stato membro ha risposto il 19 ottobre 2020 e il 5 febbraio 2021. 18 È in tale contesto che, il 10 giugno 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, nella quale ha considerato che la misura in questione costituiva un regime di aiuti finanziato direttamente dal bilancio dello Stato o dai bilanci di talune comunità autonome e di organismi locali che conferivano un vantaggio economico agli operatori che gestiscono la rete terrestre (in prosieguo: gli «operatori di rete terrestre» o gli «operatori della piattaforma terrestre»).

Inoltre, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha designato i beneficiari diretti della misura in questione come gli operatori della piattaforma di rete terrestre che avevano ricevuto i fondi destinati al miglioramento e all’ampliamento della loro rete nella zona II nonché alla fornitura di apparecchiature relative alla loro rete, e che avevano altresì beneficiato dell’aiuto in corso per lo sfruttamento e la manutenzione di tali reti.

Essa ha poi confermato il carattere selettivo della misura in questione per il motivo, in sostanza, da un lato, che tale misura aveva ridotto, per taluni operatori, i costi che, in un’economia di mercato, devono essere abitualmente sostenuti dalle imprese e, dall’altro, che, anche nel caso in cui il sistema di riferimento fosse stato il settore della radiodiffusione e il suo obiettivo fosse stato la trasmissione di trasmissioni digitali, la misura in questione conferiva un vantaggio unicamente agli operatori della piattaforma terrestre, mentre tecnologie diverse dalla tecnologia terrestre (in particolare la tecnologia satellitare) erano in grado di offrire servizi di trasmissione del segnale di radiodiffusione digitale.

Inoltre, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le condizioni enunciate nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ), non fossero soddisfatte nel caso di specie, che la misura in questione falsasse il gioco della concorrenza tra le piattaforme terrestri e satellitari e che incidesse sugli scambi tra gli Stati membri.

Infine, la misura in questione è stata considerata incompatibile con il mercato interno e tale da non poter beneficiare dell’eccezione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Nella stessa decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero dell’aiuto presso i beneficiari. 19 Il dispositivo della decisione impugnata prevede quanto segue: «Articolo 1 L’aiuto di Stato concesso agli operatori della piattaforma di televisione terrestre per la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di televisione digitale terrestre nella zona II, al quale [il [OSCURATO:PERSONA] di] [OSCURATO:PERSONA] ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, è incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dell’aiuto concesso in osservanza del criterio di neutralità tecnologica.

Articolo 2 Ogni singolo aiuto concesso in base al regime di cui all’articolo 1 non costituisce un aiuto se, al momento della concessione, ha soddisfatto le condizioni stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio[, del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ( GU 1998, L 142, pag. 1 )], applicabile al momento dell’erogazione dell’aiuto.

Articolo 3

1. [[OSCURATO:PERSONA] di] [OSCURATO:PERSONA] recupera gli aiuti incompatibili concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 presso i beneficiari. (…)

4. [[OSCURATO:PERSONA] di] [OSCURATO:PERSONA] annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti che ricadono nel regime di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. (…) Articolo 5

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, [il [OSCURATO:PERSONA] di] [OSCURATO:PERSONA] trasmette le seguenti informazioni: a) l’elenco dei beneficiari destinatari di aiuti nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo degli aiuti percepiti da ciascuno di essi in detto regime, ripartiti nelle categorie indicate qui di seguito: i) aggiudicatari delle gare d’appalto non neutre dal punto di vista tecnologico per l’estensione della copertura, indette dalle comunità autonome e [dai comuni]; ii) [comuni] che agiscono in qualità di operatori di rete; iii) imprese pubbliche operanti in qualità di operatori di rete, e iv) aggiudicatari di gare d’appalto non neutre dal punto di vista tecnologico per l’estensione della copertura, indette dall’impresa pubblica; b) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2. [[OSCURATO:PERSONA] di] [OSCURATO:PERSONA] informa la [OSCURATO:PERSONA] dei progressi compiuti in relazione alle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo

1. Esso trasmette immediatamente, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle programmate per conformarsi alla presente decisione.

Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 6 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è destinatario della presente decisione».

Conclusioni delle parti 20 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

In diritto 22 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce a sostegno del proprio ricorso otto motivi.

Il primo motivo verte, in sostanza, sulla violazione dei suoi diritti della difesa e, più in particolare, del diritto di essere ascoltato previsto all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE ( GU 2015, L 248, pag. 9 ), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento, nonché dell’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 266 TFUE in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ecceduto le proprie competenze in sede di esecuzione della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), nonché sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e del divieto di reformatio in pejus e sulla violazione dell’articolo 47 della Carta.

Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di buona amministrazione previsto all’articolo 41 della Carta a causa del ritardo ingiustificato di tre anni e sei mesi per soddisfare l’obbligo di motivazione della selettività imposto dalla sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ).

Il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a causa di un’analisi inadeguata della selettività dell’inversione dell’onere della prova.

Il quinto motivo verte sulla violazione dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589, in quanto la misura in questione è stata qualificata come regime di aiuti.

Il sesto motivo verte, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 17 della Carta e del principio di buona amministrazione a causa del carattere confuso e contraddittorio dei criteri di quantificazione del vantaggio.

Il settimo motivo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa dell’assenza di un vantaggio per i beneficiari individuati e dell’errore di valutazione nella determinazione dei beneficiari.

L’ottavo motivo verte, in sostanza, su una violazione dell’articolo 107 TFUE e su un errore di valutazione in sede di esame della compatibilità della misura in questione. 23 Il Tribunale esaminerà tali motivi nell’ordine, salvo per il quinto motivo che è opportuno trattare prima del quarto motivo.

Sul primo motivo, vertente, in sostanza, sulla violazione dei diritti della difesa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, del diritto di essere ascoltato previsto all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, e sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché dell’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento 24 Il primo motivo si articola, in sostanza, in quattro parti.

Nell’ambito della prima parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’annullamento della decisione 2014/489 comportava l’annullamento di tutto il procedimento che l’aveva preceduto – compresa la decisione di avvio – e, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adottare una nuova decisione di avvio al fine di consentirle di esercitare i suoi diritti della difesa e, più in particolare, il suo diritto di essere ascoltato, anch’esso tutelato dall’articolo 41 della Carta, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento.

Nell’ambito della seconda parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non gli ha mai comunicato un’analisi preliminare sufficiente sulla selettività sulla quale avrebbe potuto esprimersi, in violazione dei diritti e delle disposizioni summenzionati.

Nell’ambito della terza parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce una violazione dei suoi diritti della difesa e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 in quanto l’analisi della selettività contenuta nella decisione impugnata è nuova e si basa su fatti nuovi, successivi alla decisione 2014/489, che non gli sono stati comunicati e sui quali non ha quindi potuto esprimersi.

Nell’ambito della quarta parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di comunicargli le osservazioni sulla selettività della denunciante e delle parti interessate presentate a seguito della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ). 25 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Sulla prima parte del primo motivo 26 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver adottato una nuova decisione di avvio del procedimento di indagine formale, allorché l’annullamento della decisione 2014/489 con la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), avrebbe comportato l’annullamento di tutto il procedimento di indagine formale che ha preceduto la sua adozione, ivi compresa quindi la decisione di avvio.

In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi violato i suoi diritti della difesa e, più in particolare, il suo diritto di essere ascoltato, tutelato anche dall’articolo 41 della Carta nonché dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento. 27 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 28 L’articolo 266 TFUE prevede che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta. 29 Per conformarsi ad una sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, le istituzioni sono tenute a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo.

È infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che le istituzioni interessate devono prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato (v. sentenza del 6 luglio 2017, SNCM/[OSCURATO:PERSONA], T‑1/15 , non pubblicata, EU:T:2017:470 , punto 64 e giurisprudenza citata). 30 Inoltre, l’annullamento di un atto che conclude un procedimento amministrativo che si compone di più fasi non comporta necessariamente l’annullamento di tutte le fasi del procedimento che precedono l’adozione dell’atto impugnato, indipendentemente dalla motivazione, procedurale o sostanziale, della sentenza di annullamento. (v. sentenza del 6 luglio 2017, SNCM/[OSCURATO:PERSONA], T‑1/15 , non pubblicata, EU:T:2017:470 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata). 31 Il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere ripreso dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (v. sentenza del 6 luglio 2017, SNCM/[OSCURATO:PERSONA], T‑1/15 , non pubblicata, EU:T:2017:470 , punto 65 e giurisprudenza citata). 32 Nel caso di specie, dal punto 1 del dispositivo della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), nonché dalla motivazione che ne costituisce il necessario sostegno, risulta che la Corte ha annullato la decisione 2014/489 per insufficienza della sua motivazione riguardante la selettività della misura in questione.

In detta sentenza, la Corte ha constatato che tale decisione non conteneva motivi sufficienti a sostegno della conclusione secondo cui la misura in questione era selettiva e non si pronunciava né sull’esistenza di una motivazione sufficiente della decisione di avvio né sulla legittimità di detta decisione. 33 Pertanto, l’illegittimità che ha viziato la decisione 2014/489 si è verificata al momento della sua adozione e non riguarda il procedimento che la precede, sul quale la Corte non si è pronunciata.

Pertanto, l’esecuzione della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), non imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di riprendere integralmente il procedimento previsto all’articolo 108 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Italia/[OSCURATO:PERSONA], T‑257/10 , non pubblicata, EU:T:2012:504 , punti 48 e 49 ). 34 Alla luce di quanto precede, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può fondatamente sostenere che l’annullamento della decisione 2014/489 con la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), ha comportato l’annullamento di tutto il procedimento che ha preceduto la sua adozione, ivi compresa la decisione di avvio, la quale rimane quindi in vigore. 35 Pertanto, la prima parte del primo motivo, che si basa su una premessa errata, non può essere accolta.

Sulla seconda parte del primo motivo 36 Da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione di avvio conteneva un’analisi preliminare della selettività insufficiente in quanto non menzionava né il sistema di riferimento adottato né le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che le tecnologie terrestre e satellitare si trovassero nella stessa situazione di fatto e di diritto rispetto all’obiettivo perseguito dalla misura in questione.

Dall’altro lato, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2019 non avrebbe comportato alcuna analisi preliminare della selettività, ma solo questioni, in violazione dell’onere della prova che incomberebbe a detta istituzione.

Pertanto, dopo la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, quanto meno, adottare una decisione di avvio del procedimento di indagine formale complementare contenente, in sostanza, un’analisi preliminare della selettività sufficiente, sulla quale avrebbe potuto esporre il suo punto di vista.

Non avendolo fatto, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i diritti della difesa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, il suo diritto di essere ascoltato, tutelato anche dall’articolo 41 della Carta, nonché dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento. 37 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. – Osservazioni preliminari 38 In primo luogo, il regolamento 2015/1589 ha abrogato il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato sulla Comunità europea ( GU 1999, L 83, pag. 1 ), ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , avvenuta il 24 settembre 2015.

Pertanto, il procedimento di indagine formale riaperto, di fatto, dopo l’annullamento della decisione 2014/489 con la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), era disciplinato dalle disposizioni del regolamento 2015/1589.

È dunque alla luce di tale regolamento che occorre valutare se, dopo tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare una decisione di avvio complementare.

Per contro, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] relativo all’insufficienza dell’analisi preliminare della selettività contenuta nella decisione di avvio deve essere valutato alla luce delle disposizioni del regolamento n. 659/1999, che era applicabile al momento dell’adozione di detta decisione.

Pertanto, ai fini dell’esame del carattere sufficiente dell’analisi della selettività contenuta nella decisione di avvio, occorre intendere i riferimenti fatti dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 6 del regolamento 2015/1589, nel senso che riguardano l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6 del regolamento n. 659/1999, il cui tenore è identico. 39 In secondo luogo, senza eccepire l’irricevibilità dell’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente, in sostanza, sull’insufficienza dell’analisi preliminare della selettività contenuta nella decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel suo ricorso di annullamento contro la decisione 2014/489, detto Stato membro non ha mai fatto valere che la motivazione della decisione di avvio era insufficiente per poter presentare le sue osservazioni sulla selettività. 40 A tal riguardo, da un lato, dalla giurisprudenza risulta che il rispetto dei diritti procedurali delle parti interessate implica che esse possano impugnare la decisione finale invocando, a sostegno del loro ricorso, vizi relativi a tutte le fasi del procedimento sfociato in tale decisione e quindi, compresi quelli relativi alla decisione di avvio (v. sentenza del 20 settembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 e T‑454/08 , EU:T:2011:493 , punto 78 e giurisprudenza citata; v. anche, per analogia, sentenza del 12 maggio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑164/96 a T‑167/96, T‑122/97 e T‑130/97 , EU:T:1999:97 , punto 65 ). 41 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non chiede l’annullamento della decisione di avvio, ma invoca, in sostanza, la sua insufficienza di motivazione riguardo alla selettività della misura in questione quale argomento a sostegno della sua censura vertente sulla mancata comunicazione di un’analisi preliminare sufficiente sulla selettività prima dell’adozione della decisione impugnata, sulla quale avrebbe potuto esporre il suo punto di vista. 42 Dall’altro lato, e in ogni caso, occorre ricordare che la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), non si è pronunciata sul carattere sufficiente della motivazione della decisione di avvio alla luce, in particolare, dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 (v. punti 32 e 33 supra ). 43 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sia in ogni caso legittimato a far valere, per la prima volta nell’ambito del presente ricorso, irregolarità sostanziali che viziano la decisione di avvio e, pertanto, il procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata. 44 L’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente, in sostanza, sull’insufficienza dell’analisi preliminare della selettività contenuta nella decisione di avvio è quindi ricevibile. – Sulla fondatezza della seconda parte del primo motivo 45 Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, qualora la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107 TFUE, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. 46 L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, una «decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune». 47 Conformemente alla giurisprudenza, dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché dall’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 risulta che, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di avviare un procedimento d’indagine formale, essa deve mettere lo Stato membro interessato e le altre parti interessate in condizione di presentare le loro osservazioni e tale obbligo ha carattere di «formalità sostanziale».

Tale carattere risulta dal fatto che un siffatto obbligo costituisce una condizione procedurale essenziale intrinsecamente connessa alla corretta formazione o espressione della volontà dell’autore dell’atto (sentenza del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑167/19 P e C‑171/19 P , EU:C:2022:176 , punto 89 ). 48 Orbene, l’obbligo che la Corte ha qualificato come «formalità sostanziale» è sancito, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, che impone alla [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, di esporre sinteticamente, nella decisione di avvio, gli elementi di fatto e di diritto pertinenti per l’esame dell’aiuto o del progetto di aiuto in questione e, di conseguenza, di garantire l’effetto utile dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑167/19 P e C‑171/19 P , EU:C:2022:176 , punto 90 ). 49 Ne consegue, in particolare, che la selettività del vantaggio, in quanto rientra nelle condizioni che presiedono alla qualificazione come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, costituisce un elemento pertinente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 659/1999, e deve, in quanto tale, essere ricapitolata e valutata nella decisione di avvio (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2023, EDP España/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑693/21 P e C‑698/21 P , EU:C:2023:989 , punto 72 ; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑167/19 P e C‑171/19 P , EU:C:2022:176 , punti 54 e 55 ). 50 Nel caso di specie, occorre quindi esaminare se il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] possa fondatamente sostenere che l’analisi preliminare della selettività della misura in questione esposta nella decisione di avvio era insufficiente, alla luce dei requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 659/1999. 51 Al fine di valutare la portata dell’obbligo di motivare una decisione di avvio di un procedimento d’indagine formale, quale la decisione di avvio, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 659/1999, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di avviare il procedimento d’indagine formale, la decisione di avvio può limitarsi a ricapitolare gli elementi pertinenti di fatto e di diritto, a includere una «valutazione preliminare» della misura statale di cui trattasi volta a determinare se essa presenti il carattere di un aiuto e ad esporre i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato interno (sentenze del 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/[OSCURATO:PERSONA], T‑195/01 e T‑207/01 , EU:T:2002:111 , punto 137 ; del 23 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑346/99 a T‑348/99 , EU:T:2002:259 , punto 99 , e del 25 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑332/06 , non pubblicata, EU:T:2009:79 , punto 79 ).

La decisione di avvio del procedimento formale contiene quindi una valutazione provvisoria al contempo della qualificazione della misura come aiuto di Stato e della sua compatibilità con il mercato interno (sentenza del 23 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑346/99 a T‑348/99 , EU:T:2002:259 , punto 75 ). 52 Il carattere necessariamente provvisorio della qualificazione di una misura statale come aiuto di Stato in una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale è, del resto, confermato dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, il quale prevede che, in esito al procedimento d’indagine formale, la [OSCURATO:PERSONA] può constatare che la misura non costituisce un aiuto (sentenza del 23 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑346/99 a T‑348/99 , EU:T:2002:259 , punto 78 ). 53 Inoltre, secondo la giurisprudenza, pur costituendo due criteri distinti, le nozioni di «vantaggio» e di «selettività» possono essere esaminate congiuntamente, in quanto «terza condizione», prevista dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, vertente sull’esistenza di un «vantaggio selettivo» (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑263/16 RENV, T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16 , con impugnazione pendente, EU:T:2023:565 , punti da 45 a 47 e giurisprudenza citata). 54 In primo luogo, nel caso di specie, occorre rilevare che la misura in questione, esaminata nella decisione di avvio, è stata adottata in un contesto ben noto al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che, del resto, è all’origine delle disposizioni legislative e regolamentari che costituiscono la base giuridica di tale misura.

Il quadro giuridico di riferimento volto a disciplinare il settore della radiodiffusione televisiva digitale e a organizzare la transizione dalla radiodiffusione analogica a quella digitale dei segnali televisivi è descritto ai considerando da 6 a 11 della decisione di avvio.

In particolare, dai considerando 6 e 7 della decisione di avvio risulta che la misura in questione è stata adottata nell’ambito del regime di transizione verso la televisione digitale in [OSCURATO:PERSONA] e che essa mira a consentire di coprire con il segnale televisivo digitale le zone che non erano interessate dagli obblighi di copertura imposti alle emittenti pubbliche e private, ad eccezione di quelle più isolate in cui non sarebbe possibile costruire una rete terrestre e in cui la piattaforma satellitare sarebbe l’unica disponibile. 55 Al considerando 22 della decisione di avvio è poi ricordata la posizione delle autorità spagnole secondo cui la misura in questione non era discriminatoria in quanto gli operatori di rete terrestre e quelli di rete satellitare operavano su mercati diversi e i primi fornivano un servizio pubblico ed emettevano essenzialmente in chiaro, mentre i secondi utilizzavano un modello privato e a pagamento.

Le autorità spagnole hanno aggiunto che la misura in questione non era selettiva, poiché gli operatori di rete satellitare potevano partecipare alle gare d’appalto organizzate dalle comunità autonome, al pari della denunciante in Cantabria, e che dette comunità non escludevano espressamente la partecipazione degli operatori della piattaforma satellitare. 56 Inoltre, al considerando 28 della decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che le autorità spagnole avevano ritenuto che i costi dell’estensione della copertura da parte della tecnologia terrestre e satellitare non fossero comparabili e avevano presentato, a tal fine, uno studio dei costi realizzato nel 2007 (in prosieguo: lo «studio dei costi del 2007»). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale postulato non fosse del tutto giustificato e che non si potesse concludere, in termini assoluti, che la tecnologia terrestre fosse meno onerosa. 57 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato congiuntamente le condizioni relative all’esistenza di un vantaggio e alla selettività di detto vantaggio (v. considerando da 38 a 47 di detta decisione) e ha concluso, al considerando 47 di tale decisione, che la misura in questione sembrava concedere un vantaggio selettivo in particolare ai fornitori/installatori di reti (vantaggio settoriale), agli operatori della piattaforma TDT e alle emittenti dei canali TDT in chiaro e a pagamento. 58 A tal riguardo, il considerando 40 della decisione di avvio indica che gli operatori privati esistenti della rete analogica continuavano a gestire la rete TDT, mentre i comuni e gli altri enti pubblici che gestivano detta rete beneficiavano di finanziamenti pubblici per l’estensione e l’aggiornamento della loro rete digitale.

Secondo il considerando 43 della medesima decisione, a tali utili si dovevano aggiungere le sovvenzioni continue delle amministrazioni regionali al costo operativo delle reti digitali locali. 59 Inoltre, al considerando 44 della decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato l’argomento della denunciante secondo cui, in sostanza, gli operatori di rete terrestre ottenevano un vantaggio diretto nel loro rapporto di concorrenza con gli operatori di altre piattaforme. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì indicato che un’emittente interessata da una copertura nazionale sarebbe stata, pertanto, meno propensa a optare per la piattaforma satellitare. 60 Risulta quindi chiaramente dai considerando 22, 28, 40, 41, 43 e 44 della decisione di avvio che la [OSCURATO:PERSONA] ha confrontato la situazione degli operatori della piattaforma terrestre con quella degli operatori di altre piattaforme e, in particolare, della piattaforma satellitare. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto che tali situazioni fossero comparabili ai fini dell’esame del requisito di selettività del vantaggio, alla luce dell’obiettivo perseguito dal quadro giuridico di riferimento che disciplina il passaggio alla televisione digitale in [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto della loro capacità di trasmissione del segnale di radiodiffusione digitale. 61 Infine, la constatazione esposta al precedente punto 60 risulta altresì dai considerando da 49 a 52 della decisione di avvio, relativi alla distorsione della concorrenza.

In particolare, il considerando 49 di detta decisione indica, in sostanza, che la misura in questione, nella parte in cui mirava alla digitalizzazione e all’installazione dei centri emittenti terrestri, senza prendere in considerazione la diffusione del segnale televisivo via satellite, poteva falsare la concorrenza tra la piattaforma terrestre e la piattaforma satellitare.

Inoltre, al considerando 51 della decisione di avvio è stato respinto l’argomento delle autorità spagnole, ricordato al considerando 50 di detta decisione, secondo cui la piattaforma satellitare gestita dalla denunciante non faceva parte dello stesso mercato della piattaforma terrestre, in quanto essa non disponeva di diritti di emissione in chiaro.

A tal riguardo, il considerando 51 indica, in particolare, che la denunciante era stata in concorrenza con la piattaforma terrestre per l’estensione della copertura in Cantabria e che la piattaforma satellitare era stata utilizzata nella zona III dopo che il governo spagnolo aveva imposto obblighi alle emittenti al fine di garantire che il loro segnale fosse trasmesso tramite tale piattaforma.

Infine, al considerando 52 della decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il fatto che le emittenti dei canali in chiaro fossero riluttanti ad utilizzare la piattaforma satellitare non implicava che detta piattaforma e la piattaforma terrestre appartenessero a mercati diversi e che la situazione avrebbe potuto essere diversa se il governo fosse intervenuto in un altro modo per quanto riguarda la radiodiffusione nella zona

II. 62 Di conseguenza, tenuto conto della natura e del contenuto summenzionato della decisione di avvio, nonché del contesto della sua adozione, si deve ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sia stato in grado, nonostante il carattere succinto della motivazione relativa al carattere selettivo della misura in questione in tale decisione, di comprendere le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in via preliminare, che quest’ultima sembrasse conferire un vantaggio selettivo in particolare agli operatori di rete terrestre rispetto agli operatori di rete che utilizzano altre tecnologie e, più in particolare, quella satellitare, i quali erano in concorrenza con i primi per la diffusione del segnale televisivo digitale previsto dal regime giuridico che disciplina il passaggio alla televisione digitale in [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, risulta che tale valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] è stata, in sostanza, confermata dal ragionamento sussidiario relativo alla selettività, contenuto ai considerando 172 e seguenti della decisione impugnata. 63 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può fondatamente sostenere che la decisione di avvio ha violato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, non indicando il sistema di riferimento e non presentando un’analisi preliminare della comparabilità in fatto e in diritto tra gli operatori di rete terrestre e quelli di rete satellitare alla luce dell’obiettivo perseguito da tale sistema di riferimento. 64 In secondo luogo, è giocoforza constatare che la motivazione relativa al carattere selettivo della misura in questione, contenuta nella decisione di avvio, ha consentito al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di esporre il suo punto di vista su tale questione, in particolare per quanto riguarda la comparabilità delle situazioni delle tecnologie terrestre e satellitare. 65 A tal riguardo, il considerando 135 della decisione impugnata ricorda che, nelle sue osservazioni del 30 novembre 2010 sulla decisione di avvio del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito che gli operatori di rete che utilizzavano la tecnologia TDT non avevano beneficiato di un vantaggio selettivo rispetto ad altri operatori di rete.

Detto Stato membro aveva inoltre sostenuto che le misure in questione non discriminano tecnologie diverse dalla tecnologia terrestre e chiarito le differenze tra la tecnologia terrestre e quella satellitare in termini di costi e condizioni di mercato. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva sottolineato che le due tecnologie non facevano parte dello stesso mercato. 66 Inoltre, dopo la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 26 aprile 2019, ha invitato il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], le altre parti interessate e la denunciante a inviarle le loro rispettive osservazioni sul seguito da trarre da detta sentenza riguardo alla selettività della misura in questione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale invito con lettera del 14 giugno 2019, nella quale indicava, in particolare, che, «[i] n ogni caso, al fine di collaborare il più possibile con la [OSCURATO:PERSONA] [lo invitava] a trovare i pareri e le osservazioni richiesti nella [sua] lettera del 26 aprile sulle conseguenze della sentenza [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda [va] l’esame della selettività, partendo dal presupposto che, come [era] già stato indicato, tali pareri e osservazioni sulla selettività della misura in questione e sulla sua conformità complessiva al trattato sul funzionamento dell’Unione europea figur[avano] già nel fascicolo che [era] stato oggetto dell’annullamento da parte della citata sentenza, e che la [[OSCURATO:PERSONA]] dispone[va] già di elementi di fatto e di diritto più che sufficienti per giungere alla conclusione che la misura in questione non [era] un aiuto di Stato, in particolare per quanto riguarda[va] la sua selettività, o [era], in ogni caso, un aiuto di Stato compatibile con il diritto [dell’Unione]». 67 Dalle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] risulta quindi che esso è stato effettivamente messo in condizione, sin dal 2010, di presentare tutti gli argomenti e gli elementi utili al fine di contestare la selettività della misura in questione, al punto che ad esso non è sembrato utile completare o precisare il suo punto di vista nel 2019. 68 In terzo luogo, in risposta a un quesito posto dal Tribunale relativo alle conseguenze da trarre, con riferimento alla presente causa, dalla sentenza del 14 dicembre 2023, EDP España/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑693/21 P e C‑698/21 P , EU:C:2023:989 ), il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, nel caso di specie, la decisione di avvio non conteneva la motivazione minima richiesta riguardo alla comparabilità tra gli asseriti beneficiari di un regime di aiuti e le imprese che non ne beneficiavano e avrebbe quindi svuotato di contenuto una garanzia procedurale essenziale dello Stato membro consistente nel formulare osservazioni su un’analisi preliminare della selettività prima dell’adozione della decisione impugnata.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], detta sentenza conferma che la sola menzione, nella decisione di avvio, di una concorrenza potenziale non soddisfa il requisito della motivazione minima per quanto riguarda la comparabilità delle situazioni di cui trattasi.

Inoltre, la sentenza summenzionata avrebbe riconosciuto la pertinenza della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), al fine di esaminare se la decisione di avvio del 2010 soddisfacesse l’obbligo di motivazione minima. 69 Da un lato, nella sentenza del 14 dicembre 2023, EDP España/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑693/21 P e C‑698/21 P , EU:C:2023:989 , punto 83 ), la Corte ha considerato che la decisione di avvio allora in questione era, in sostanza, viziata da un difetto di motivazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di esporvi i motivi per i quali la misura controversa favoriva talune imprese rispetto ad altre che si trovavano, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione fattuale e giuridica analoga. 70 Tale conclusione deve, tuttavia, essere letta alla luce del contenuto della decisione di avvio allora in questione nonché della misura di aiuto allora esaminata.

A tal riguardo, occorre rilevare che la decisione di avvio allora in questione verteva su un regime di sovvenzioni volto a incentivare la produzione di energia elettrica, il quale andava a beneficio delle sole centrali a carbone che soddisfacevano determinate condizioni. 71 Orbene, ad eccezione dell’evocazione di un rapporto di concorrenza tra le centrali beneficiarie della misura di aiuto esaminata e le altre centrali, la decisione di avvio allora in questione non conteneva altre indicazioni che consentissero di comprendere le ragioni per le quali l’insieme di tali centrali sarebbe stato in una situazione comparabile. 72 D’altro canto, dai precedenti punti da 54 a 62 emerge chiaramente che, nel caso di specie, la decisione di avvio comprendeva, nel complesso, un’analisi preliminare di selettività da cui si poteva facilmente dedurre che, per quanto riguarda l’obiettivo della diffusione del segnale televisivo digitale, le tecnologie satellitari e terrestri si trovavano, secondo la [OSCURATO:PERSONA], in una situazione comparabile, poiché entrambe erano in grado di garantire la copertura della popolazione spagnola con il segnale televisivo digitale, in particolare nella zona

II. Di conseguenza, il fatto che le tecnologie satellitari e terrestri siano in concorrenza tra loro e siano quindi in grado di trasmettere il segnale televisivo digitale, in particolare nelle zone più remote e isolate del territorio spagnolo, che è l’obiettivo del quadro giuridico di riferimento in cui si inserisce la misura in questione, deve essere considerato, nelle circostanze specifiche del caso di specie, un fattore rilevante ai fini della comparabilità delle tecnologie in questione.

Occorre inoltre ricordare che, nella decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì respinto gli argomenti addotti dalle autorità spagnole volti a dimostrare che le tecnologie summenzionate non si trovavano in una situazione comparabile a causa dei loro rispettivi costi e del fatto che le emittenti dei canali in chiaro sarebbero state restie a utilizzare la piattaforma satellitare (v. punti 56 e 61 supra ). 73 La soluzione accolta nella sentenza del 14 dicembre 2023, EDP España/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑693/21 P e C‑698/21 P , EU:C:2023:989 ), non è quindi trasponibile al caso di specie. 74 Alla luce di tutto quanto precede, si deve ritenere che la decisione di avvio contenesse un’analisi preliminare della selettività della misura in questione sufficiente e, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato il suo obbligo di mettere il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in condizione di presentare le sue osservazioni su tale elemento, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. 75 In tali circostanze, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2019 non conteneva un’analisi preliminare della selettività, ma si limitava a chiedere la sua posizione sulla selettività a seguito della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑70/16 P, EU: C:2017:1002), spostando l’onere della prova della selettività a tale Stato membro, non può stabilire né l’esistenza di una violazione dei diritti di difesa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, del suo diritto al contraddittorio, né una qualsivoglia inversione dell’onere della prova della selettività che incombe alla [OSCURATO:PERSONA]. 76 Alla luce di quanto precede, la seconda parte del primo motivo non può essere accolta.

Sulla terza parte del primo motivo 77 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata viola i suoi diritti della difesa e l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, secondo il quale «[l]e osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato», «[s]e un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato», «[q]uest’ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese» e, «[i]n casi debitamente giustificati la [OSCURATO:PERSONA] può prorogare tale termine».

Esso sostiene che l’analisi della selettività è fondata su elementi e argomenti nuovi comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] dalle altre parti interessate e dalla denunciante dopo l’annullamento della decisione 2014/489, che non figuravano in detta decisione e che non gli sono stati comunicati.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dall’interpretazione teleologica del regolamento 2015/1589 e, più in particolare, del suo articolo 1, del suo articolo 9, paragrafo 8, e del suo articolo 11, risulta che, prima di adottare la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporgli di essere ascoltata sulle principali questioni di fatto e di diritto nonché sulla sua nuova valutazione della selettività della misura in questione e sugli elementi nuovi essenziali ai fini di tale valutazione. 78 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 79 In via preliminare, da un lato, dai precedenti punti da 53 a 62 risulta che la decisione di avvio e il ragionamento sussidiario esposto ai considerando 171 e seguenti della decisione impugnata si basano, in sostanza, sullo stesso postulato per quanto riguarda la selettività della misura in questione e che, in ogni caso, la decisione di avvio conteneva una motivazione sufficiente al riguardo, sulla quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha potuto utilmente presentare le sue osservazioni conformemente ai requisiti derivanti dal regolamento n. 659/1999. 80 Dall’altro lato, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può utilmente invocare differenze tra la decisione 2014/489 e la decisione impugnata al fine di dimostrare l’asserita violazione dei suoi diritti della difesa e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.

Infatti, la decisione 2014/489 non era un atto preparatorio della decisione impugnata, ma ha chiuso il procedimento di esame della misura in questione e deve essere considerata inesistente, a seguito del suo annullamento con la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ) (v. punti 99 e 100 infra ). 81 Peraltro, gli elementi asseritamente nuovi menzionati dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in modo sufficientemente preciso, nelle sue memorie dinanzi al Tribunale non gli erano ignoti e, in ogni caso, non possono essere considerati come un fondamento essenziale della conclusione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla selettività della misura in questione. 82 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’analisi della selettività e quella della compatibilità della misura in questione con il mercato interno contengono riferimenti agli studi sui costi trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] dopo la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), dalla denunciante e dalle parti interessate, menzionate ai considerando 177 e da 260 a 264 della decisione impugnata, è sufficiente constatare che, in tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fondato la sua conclusione sulla selettività della misura in questione su uno di detti studi, che essa ha respinto per il motivo che essi erano successivi al periodo rilevante ai fini dell’esame della misura in questione e che non dimostravano in modo soddisfacente l’esistenza di una significativa differenza di costi tra le tecnologie terrestre e satellitare.

Del resto, nella nota a piè di pagina n. 168 contenuta al considerando 258 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato espressamente di non essersi basata in particolare su alcun dato studio. 83 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al considerando 184 della decisione impugnata, per dimostrare che gli operatori della piattaforma satellitare potevano negoziare con le emittenti e ottenere l’accesso al loro segnale al fine di estendere la copertura alla zona II, la [OSCURATO:PERSONA] ha citato l’esempio della [OSCURATO:PERSONA] foral de [OSCURATO:PERSONA] (Comunità territoriale storica di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nella quale un contenzioso di tale natura era stato risolto a seguito dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] de los Mercados y la Competencia ([OSCURATO:PERSONA] nazionale dei mercati e della concorrenza, [OSCURATO:PERSONA]) nel 2019.

Tale esempio era stato portato a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] dalla denunciante nella sua risposta del 27 maggio 2019 alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2019.

A tal riguardo, occorre rilevare che il summenzionato esempio della Comunità territoriale storica di [OSCURATO:PERSONA] è stato invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] solo per respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli operatori della piattaforma satellitare avevano difficoltà ad ottenere dalle emittenti le licenze per trasmettere i loro contenuti attraverso la tecnologia satellitare e non si trovavano quindi in una situazione comparabile a quella degli operatori della piattaforma terrestre.

Inoltre, in pratica, l’esempio sopra citato è stato citato dalla [OSCURATO:PERSONA] solo ad abundantiam e per confermare la sua posizione secondo cui non esisteva un ostacolo assoluto all’uso del prodotto. 84 Inoltre, per quanto riguarda il riferimento all’articolo 31 della Ley 7/2010 General de la [OSCURATO:PERSONA] (legge generale 7/2010 sulla comunicazione audiovisiva), del 31 marzo 2010 (BOE n. 79, del 1o aprile 2010, pag. 30157), effettuato nello stesso considerando 184 della decisione impugnata, all’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente indicato che detta legge era stata invocata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni del 14 giugno 2019, in risposta alla sua lettera del 26 aprile 2019.

In ogni caso, al pari dell’esempio della Comunità territoriale storica di [OSCURATO:PERSONA] l’articolo 31 della legge generale 7/2010 è stato menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] solo ad abundantiam e per corroborare la sua posizione ricordata al precedente punto

83. 85 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione impugnata fa riferimento alla decisione (UE) 2016/1385 della [OSCURATO:PERSONA], del 1 o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concesso dalle autorità di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA] a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate ( GU 2016, L 222, pag. 52 ), nonché alle sentenze del Tribunale e della Corte che hanno confermato detta decisione.

Tuttavia, dalla formulazione del considerando 178 della decisione impugnata risulta che detti elementi sono invocati per «corroborare» la conclusione enunciata al considerando 177 di detta decisione, secondo la quale non si poteva ritenere che la tecnologia satellitare fosse svantaggiata sul piano della concorrenza per quanto riguarda i costi, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] era già giunta sulla base di altri motivi esposti in tale considerando

177. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fondato la sua conclusione sulla selettività sulla decisione 2016/1385, che essa ha menzionato semplicemente ad abundantiam , per rafforzare la conclusione contenuta alla fine del considerando 177 della decisione impugnata.

Del resto, è giocoforza constatare che gli elementi summenzionati non erano ignoti al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], poiché esso era il destinatario della decisione 2016/1385 e all’origine dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale (sentenza del 15 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑808/14 , non pubblicata, EU:T:2016:734 ) e alla Corte (sentenza del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/17 P , EU:C:2018:753 ) avverso detta decisione. 86 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può legittimamente invocare le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 per dimostrare che, prima di adottare la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporgli di essere ascoltato sulla sua nuova valutazione della selettività della misura in questione e sui presunti elementi nuovi e decisivi ai fini di tale valutazione. 87 Pertanto, la terza parte del primo motivo non può essere accolta.

Sulla quarta parte del primo motivo 88 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver adottato la decisione impugnata in violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, dal momento che essa non gli ha comunicato le osservazioni delle parti interessate e della denunciante in risposta alla sua lettera del 26 aprile 2019 e, pertanto, non gli ha consentito di presentare osservazioni al riguardo contrariamente a quanto prescritto da detto articolo. 89 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 90 L’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2015/1589 dispone che la decisione di avvio del procedimento di indagine formale invita lo Stato membro interessato e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese, salvo in casi debitamente giustificati.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato.

Se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato.

Quest’ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese.

In casi debitamente giustificati la [OSCURATO:PERSONA] può prorogare tale termine. 91 Dal combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 risulta che le osservazioni di cui a quest’ultimo paragrafo sono quelle che le parti interessate sono state invitate a presentare sulla decisione di avvio del procedimento di indagine formale. 92 Orbene, nel caso di specie, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2019 si limita a chiedere le osservazioni delle parti sulla selettività della misura in questione a seguito della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ) (v. punto 66 supra ), e, pertanto, non costituisce una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. 93 Ne consegue che le osservazioni della denunciante e delle parti interessate comunicate in risposta alla lettera summenzionata non costituiscono osservazioni su una decisione di avvio del procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta, sulla base di tale disposizione, a comunicare dette osservazioni al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 94 Infine, nell’ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] intendesse far valere che la mancata comunicazione delle risposte delle parti interessate e della denunciante alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2019 costituirebbe una violazione dei suoi diritti della difesa, una siffatta violazione non giustificherebbe l’annullamento della decisione impugnata, dato che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non deduce in maniera circostanziata che, in assenza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso (v. sentenza del 3 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑129/13 e C‑130/13 , EU:C:2014:2041 , punto 79 e giurisprudenza citata). 95 Pertanto, la quarta parte del primo motivo non può essere accolta. 96 Alla luce di quanto precede, il primo motivo è respinto. [ omissis ] Sul quarto motivo, vertente, in sostanza, su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa di un’analisi erronea del requisito di selettività e di un’inversione illegittima dell’onere della prova incombente alla [OSCURATO:PERSONA] 183 Il quarto motivo è essenzialmente diviso in tre parti.

Nell’ambito della prima parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in diversi errori nell’individuazione dei quadri di riferimento adottati ai fini del ragionamento principale e del ragionamento sussidiario sulla selettività.

Nell’ambito della seconda parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’esame della comparabilità delle situazioni in questione effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] è viziato da diversi errori.

In particolare, esso le addebita, in sostanza, di non aver effettuato un esame concreto ed esaustivo della comparabilità delle situazioni di cui trattasi e di aver concluso per la comparabilità delle tecnologie terrestri e satellitari unicamente sulla base del loro rapporto potenziale di concorrenza.

Nell’ambito della terza parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, il mancato esame della selettività rispetto a ciascuno dei beneficiari della misura in questione individuati nella decisione impugnata. 184 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [ omissis ] Sulla seconda parte, vertente su errori che viziano l’esame della comparabilità delle situazioni di cui trattasi 204 Dal considerando 173 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato l’esistenza di un vantaggio selettivo tenendo conto di tutte le imprese che offrono, o possono offrire, servizi di estensione della copertura della radiodiffusione digitale nella zona

II. A tal riguardo, essa ha ritenuto che gli operatori di rete che utilizzano tecnologie diverse da quelle terrestri (in particolare la tecnologia satellitare) erano in grado di offrire servizi di estensione della copertura nella zona II e, pertanto, essi si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga, alla luce degli obiettivi del regime giuridico in questione. 205 In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver concluso che gli operatori di rete terrestre si trovavano in una situazione comparabile a quella degli operatori di rete satellitare in quanto potevano fornire lo stesso servizio di trasmissione del segnale di radiodiffusione digitale (considerando 172 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente dedotto la selettività della misura in questione dalla concorrenza potenziale tra le piattaforme terrestri e satellitari, senza procedere ad un’analisi dettagliata delle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione di ciascuna di tali tecnologie. 206 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 207 Occorre ricordare che una misura è selettiva se introduce una differenziazione tra imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga sotto il profilo dell’obiettivo del sistema di riferimento (v. giurisprudenza citata supra al punto 188). 208 Da un lato, poiché l’obiettivo del sistema di riferimento è, nel caso di specie, la trasmissione di emissioni digitali, si deve considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto, nella decisione impugnata, che gli operatori della piattaforma terrestre e gli operatori della piattaforma satellitare fossero entrambi in grado di garantire tale trasmissione, come attestavano in particolare il fatto che la tecnologia satellitare era stata utilizzata per estendere la copertura nella zona III e che essa era stata, di fatto, utilizzata anche nella zona II per sostenere la piattaforma terrestre.

A tal riguardo, dai considerando 176 e 227 della decisione impugnata risulta che l’operatore satellitare Hispasat era fornitore di servizi in talune parti della zona II per sostenere la trasmissione terrestre della TDT, il che non è contestato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 209 Contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], tali circostanze depongono a favore del riconoscimento di un rapporto di concorrenza attuale, e non potenziale, tra le piattaforme terrestri e satellitari. 210 Pertanto, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto nei limiti in cui si basa sull’erronea premessa secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, avrebbe tenuto conto solo della concorrenza potenziale tra tali piattaforme. 211 Dall’altro lato, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha concluso nel senso della comparabilità delle situazioni di cui trattasi unicamente a causa del rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, tra le piattaforme terrestre e satellitare.

Infatti, dai considerando 174 e seguenti della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto di una serie di circostanze che renderebbero simili le due tecnologie in questione alla luce dell’obiettivo di trasmissione del segnale di radiodiffusione digitale.

In primo luogo, al considerando 175 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in sostanza, che le differenze normative tra le due tecnologie in questione non comportassero differenze a livello della fornitura dei servizi.

In secondo luogo, ai considerando 176 e 184 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in sostanza, che non esisteva alcuna differenza sul piano tecnico e qualitativo tra le due tecnologie per quanto riguarda la trasmissione del segnale televisivo digitale.

In terzo luogo, al considerando 177 della decisione impugnata, si afferma che non esisteva alcuna ragione economica intrinseca che giustificasse l’esclusione ex ante dalla tecnologia satellitare in quanto essa sarebbe stata meno efficiente della tecnologia terrestre dal punto di vista dei costi.

In quarto luogo, al considerando 183 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, in sostanza, che talune differenze di fatto tra le due tecnologie, come l’esistenza di una rete televisiva terrestre analogica già esistente, non rimettevano in discussione la loro comparabilità. 212 Pertanto, erroneamente il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto ad un’analisi delle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzavano la situazione delle tecnologie terrestre e satellitare alla luce dell’obiettivo del sistema di riferimento. 213 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore non prendendo in considerazione varie circostanze di fatto e di diritto che distinguerebbero le piattaforme terrestri e satellitari. 214 In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] invoca l’esistenza di regimi giuridici diversi applicabili alle tecnologie terrestri e satellitari, gli obblighi di copertura da parte del servizio di televisione terrestre che gravano sulle emittenti e che condizionano il loro diritto di continuare ad utilizzare le frequenze della televisione terrestre, il fatto che la televisione via satellite non comporta una limitazione del numero di concessioni dello spazio radioelettrico detenute da una stessa persona fisica e del numero di licenze audiovisive per i canali televisivi di portata nazionale e il fatto che la piattaforma terrestre era generalmente utilizzata per la radiodiffusione in chiaro mentre la piattaforma satellitare era utilizzata per la televisione a pagamento. 215 A tal riguardo, è sufficiente constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che le differenze normative menzionate al precedente punto 214 avrebbero impedito alla tecnologia satellitare di fornire il servizio di trasmissione del segnale televisivo digitale.

D’altronde, il fatto che la tecnologia satellitare sia stata utilizzata nella zona III e, puntualmente, nella zona II dimostra che quest’ultima era in grado di garantire tale servizio (v. punto 208 supra ). 216 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la presente causa deve quindi essere distinta da quella che ha dato luogo alla sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech ( C‑518/13 , EU:C:2015:9 ), invocata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua argomentazione. 217 In detta causa, si trattava di confrontare la situazione dei taxi londinesi e delle autovetture con conducente (in prosieguo: i «NCC») alla luce dell’obiettivo di garantire un sistema di trasporto sicuro ed efficiente.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che i taxi e i NCC erano in concorrenza sul segmento della prenotazione preliminare, ma non su quello dell’assistenza ai clienti in strada.

Tuttavia, secondo la Corte, l’individuazione della situazione di fatto e di diritto dei taxi e dei veicoli NCC non poteva limitarsi a quella esistente nel segmento del mercato nel quale queste due categorie di vettori passeggeri si trovavano in concorrenza diretta, ossia quello della prenotazione preventiva, poiché l’insieme dei tragitti effettuati dai taxi e dai veicoli NNC poteva pregiudicare la sicurezza e l’efficacia del sistema di trasporto su tutte le vie di circolazione.

Orbene, tenuto conto degli obblighi regolamentari imposti ai taxi, quali gli obblighi di presa in carico, di essere in grado di trasportare persone su sedia a rotelle e di essere riconoscibili, la Corte ha confermato che questi ultimi non si trovavano in una situazione analoga a quella dei veicoli NCC alla luce dell’obiettivo di garantire un sistema di trasporto sicuro ed efficiente.

Pertanto, la Corte ha considerato che una disposizione regolamentare che autorizza unicamente i taxi a utilizzare le corsie riservate agli autobus non era selettiva (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13 , EU:C:2015:9 , punti da 59 a 63 ). 218 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può fondatamente sostenere che le differenze normative menzionate al precedente punto 214 dimostrerebbero che le piattaforme terrestri e satellitari non si trovano in una situazione giuridica analoga. 219 In secondo luogo, per quanto riguarda la circostanza invocata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui solo la tecnologia terrestre sarebbe stata interessata dalla separazione del segnale analogico imposta dalla normativa spagnola, è giocoforza constatare che detto Stato membro non sostiene che la cessazione del segnale analogico avrebbe avuto un’incidenza sulla facoltà della tecnologia satellitare o della tecnologia terrestre di trasmettere il segnale televisivo digitale. 220 Inoltre, né il sistema di riferimento né la misura in questione miravano a indennizzare gli operatori della piattaforma terrestre per la cessazione del segnale analogico o l’eventuale cessazione dell’attività degli operatori che utilizzano tale tecnologia. 221 Pertanto, il fatto che la cessazione del segnale analogico riguardasse specificamente la tecnologia terrestre non è pertinente ai fini del confronto della situazione delle piattaforme terrestre e satellitare alla luce dell’obiettivo della fornitura del servizio di trasmissione del segnale televisivo digitale in [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, nella zona

II. 222 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] invoca la circostanza secondo cui, da un lato, i principali beneficiari della digitalizzazione della televisione terrestre, vale a dire gli operatori di telefonia mobile e lo Stato centrale stesso, hanno ottenuto un vantaggio mediante la messa all’asta del dividendo digitale che era superiore al costo dell’estensione della copertura nella zona II e, dall’altro, in forza del principio di lealtà istituzionale e del regime di finanziamento delle comunità autonome e degli enti locali, in caso di adozione di una misura che genera al contempo costi per queste ultime e redditi per lo Stato, occorre adottare misure per compensare detti costi. 223 A tal riguardo, è sufficiente constatare che non risulta né dalla decisione impugnata né dal fascicolo di causa che il sistema di riferimento o anche la misura di cui trattasi, vale a dire il finanziamento dell’estensione della copertura nella zona II attraverso la tecnologia terrestre, abbiano avuto l’obiettivo di compensare il danno causato alle comunità autonome e agli enti locali dall’abbandono dell’analogico. 224 Pertanto, l’asserito obbligo dello Stato spagnolo di risarcire le comunità autonome e gli enti locali non può rimettere in discussione la comparabilità delle piattaforme terrestre e satellitare con riferimento alla trasmissione del segnale televisivo digitale in [OSCURATO:PERSONA]. 225 In quarto luogo, per quanto riguarda gli asseriti ostacoli alla trasmissione di programmi su licenza attraverso la piattaforma satellitare, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che le emittenti elaborano contenuti propri e acquistano anche contenuti da terzi mediante contratti di licenza.

In quest’ultimo caso, le emittenti pagherebbero canoni in funzione, da un lato, della diffusione territoriale e, dall’altro, della piattaforma di distribuzione utilizzata.

Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene in sostanza che, poiché le emittenti avevano concluso contratti di licenza unicamente per la diffusione di tali contenuti tramite la piattaforma terrestre, esse non avrebbero avuto interesse a concludere contratti con gli operatori della piattaforma satellitare.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non tiene conto di tali circostanze.

Inoltre, ritenendo, al considerando 184 della decisione impugnata, che tali difficoltà sarebbero state superabili in quanto la legge generale 7/2010 aveva imposto alle emittenti di portata nazionale l’obbligo di negoziare con gli operatori di rete indipendentemente dalla tecnologia da essi utilizzata, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di valutazione nonché, in sostanza, in un errore di diritto, in quanto avrebbe adottato un approccio contrario alla giurisprudenza secondo cui la questione se una misura costituisca un aiuto di Stato deve essere risolta alla luce della situazione esistente al momento in cui tale misura è stata adottata. 226 Al considerando 184 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e delle parti interessate secondo cui gli operatori della piattaforma satellitare non potevano ricevere il segnale dalle emittenti in quanto queste ultime sarebbero state restie a utilizzare tale tecnologia e non avrebbero avuto il diritto di trasmettere i loro contenuti attraverso la piattaforma satellitare.

La decisione impugnata indica che «tali difficoltà» erano superabili, poiché la legge generale 7/2010 aveva imposto ai titolari di licenze per i servizi di comunicazione audiovisiva di portata nazionale l’obbligo di negoziare la vendita dei loro principali canali di radiodiffusione indipendentemente dalla tecnologia che essi utilizzavano.

Inoltre, basandosi sull’esempio della Comunità territoriale storica di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] conclude che gli operatori satellitari possono negoziare con le emittenti e ottenere l’accesso al loro segnale al fine di estendere la copertura nella zona

II. 227 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la questione se una misura costituisca un aiuto di Stato deve essere risolta alla luce della situazione esistente al momento in cui tale misura è stata adottata (v. sentenza del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]Pas-de-Calais e Communauté d’Agglomération du Douaisis/[OSCURATO:PERSONA], T‑267/08 e T‑279/08 , EU:T:2011:209 , punto 143 e giurisprudenza citata).

Pertanto, al fine di valutare la comparabilità delle piattaforme terrestre e satellitare, la [OSCURATO:PERSONA] doveva basarsi sulla situazione esistente al momento dell’adozione della misura in questione. 228 Orbene, nel caso di specie, senza che sia necessario prendere in considerazione la legge generale 7/2010 adottata successivamente all’adozione della misura in questione, non risulta né dagli elementi del fascicolo né dalle pretese delle parti che la conclusione di contratti di licenza tra le emittenti e gli operatori di rete satellitare costituisse una «difficoltà» al momento dell’adozione della misura in questione. 229 Infatti, gli esempi della Comunità autonoma di Cantabria (v. considerando 176 e 226 della decisione impugnata) e della Comunità territoriale storica di [OSCURATO:PERSONA] (v. considerando 184 della decisione impugnata) dimostrano, al contrario, che è al momento dell’esecuzione degli appalti aggiudicati mediante gara che gli operatori di rete satellitare si sono trovati di fronte al rifiuto di talune emittenti di cedere loro i diritti di licenza sui loro contenuti. 230 Tale rifiuto, opposto da operatori economici, non era verosimilmente prevedibile dalle autorità spagnole prima dell’indizione delle gare d’appalto per l’estensione della copertura nonché nel momento in cui alcune di queste autorità, vale a dire quelle della Cantabria e della [OSCURATO:PERSONA], hanno aggiudicato gli appalti per l’estensione della copertura ad operatori satellitari. 231 A fortiori, si deve considerare che neppure la riluttanza delle emittenti a cedere i loro diritti agli operatori di rete satellitare era prevedibile al momento dell’adozione della misura in questione e che la «difficoltà» invocata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è apparsa ex post, al momento dell’attuazione concreta dell’estensione della copertura nella zona

II. 232 Infine, e in ogni caso, dalla decisione impugnata risulta, senza che ciò sia contestato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che la tecnologia satellitare è stata effettivamente utilizzata per garantire la copertura da parte dei canali televisivi digitali nella zona III, ad esempio in [OSCURATO:PERSONA] (v. considerando 184 di tale decisione), nonché nella zona II (v. considerando 176 e 227 di detta decisione). 233 Pertanto, si deve considerare che la difficoltà per gli operatori di rete satellitare di ottenere i diritti di diffusione sui contenuti delle emittenti non rimette in discussione la comparabilità delle piattaforme terrestre e satellitare con riferimento alla trasmissione del segnale televisivo digitale in [OSCURATO:PERSONA]. 234 In quinto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di non aver tenuto conto della differenza di costi esistente tra le tecnologie terrestre e satellitare.

A tal riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] le addebita di non aver fondato la sua analisi su uno studio dei costi e di essersi limitata a respingere gli studi in tal senso forniti, in particolare, da esso, invertendo così l’onere della prova della selettività che gravava su di essa.

Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] solleva una serie di censure contro taluni motivi specifici della decisione impugnata che fondano la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, in sostanza, non era stato dimostrato che la piattaforma terrestre fosse la più efficiente in termini di costi. 235 Al considerando 177 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l’esistenza di un motivo economico intrinseco che giustificasse un’esclusione ex ante delle piattaforme diverse dalla piattaforma terrestre per la zona II e ha respinto gli studi forniti, in particolare, dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare che la tecnologia terrestre sarebbe stata più efficiente in termini di costi rispetto alla tecnologia satellitare, rinviando alle valutazioni effettuate al riguardo al considerando 6.3.3.2 della decisione impugnata.

Per quanto riguarda lo studio dei costi del 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che esso non dimostrasse in modo soddisfacente l’esistenza di una differenza di costi tra la piattaforma terrestre e la piattaforma satellitare.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso i due studi sui costi menzionati al considerando 177 della decisione impugnata, realizzati nel 2010, ossia dopo l’adozione della misura in questione.

Inoltre, per quanto riguarda gli altri studi citati al medesimo punto, realizzati nel 2015 e nel 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito, rinviando ai considerando da 260 a 264 della decisione impugnata, che essi erano successivi a detta misura e che non dimostravano in modo soddisfacente che la TDT fosse una tecnologia più efficiente, dal punto di vista dei costi, rispetto alla tecnologia satellitare. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi concluso, al considerando 177 della decisione impugnata, che la tecnologia satellitare non era svantaggiata sul piano della concorrenza per quanto riguarda i costi. 236 Anzitutto, per quanto riguarda la censura del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’inversione dell’onere della prova della selettività, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova dell’esistenza di un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, pertanto, anche la prova che la condizione per la concessione di un vantaggio selettivo ai beneficiari è soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2023, Larko/[OSCURATO:PERSONA], C‑446/22 P , non pubblicata, EU:C:2023:773 , punto 29 e giurisprudenza citata). 237 Tuttavia, non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso di cui è investita, quand’anche tali informazioni siano di dominio pubblico (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 ottobre 2023, Larko/[OSCURATO:PERSONA], C‑445/22 P , non pubblicata, EU:C:2023:773 , punto 34 e giurisprudenza citata). 238 Ne consegue che, nel caso di specie, spettava al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fornire alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni e gli elementi che le consentivano di verificare la fondatezza del suo argomento vertente sulla differenza di costi tra le tecnologie terrestre e satellitare, se del caso, dopo che essa l’aveva invitato, nell’ambito del procedimento di indagine formale, a fornire tutte le informazioni pertinenti a tal fine (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/[OSCURATO:PERSONA], C‑160/19 P , EU:C:2020:1012 , punti 103 e 104 e giurisprudenza citata). 239 Pertanto, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, non avendo basato la sua analisi su uno studio dei costi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invertito l’onere della prova dell’esistenza di un aiuto di Stato deve essere respinto in quanto infondato. 240 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta poi la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui lo studio dei costi del 2007 non conteneva calcoli sufficientemente dettagliati e affidabili per giustificare la scelta della tecnologia terrestre.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], detto studio non aveva affatto raccomandato una soluzione basata interamente sulla tecnologia terrestre, bensì una soluzione che tenesse conto delle caratteristiche di ciascuna posizione.

Per questo motivo una parte della zona di copertura era coperta da una soluzione mista terrestre/satellitare (zona II), mentre un’altra parte era coperta unicamente dalla soluzione satellitare (zona III). 241 Dal considerando 177 della decisione impugnata, in combinato disposto con il considerando 256 di tale decisione, risulta che le conclusioni dello studio dei costi del 2007 non costituivano una prova sufficiente della superiorità della piattaforma terrestre rispetto alla piattaforma satellitare, poiché tale studio concludeva che la scelta di una determinata soluzione tecnologica per l’estensione della copertura doveva essere analizzata regione per regione, tenendo conto delle particolarità topografiche e demografiche di ciascuna di esse. 242 Correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato tale constatazione.

Infatti, al pari di quanto dichiarato dal Tribunale nella sentenza del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑461/13 , EU:T:2015:891 , punto 120 ), occorre rilevare che lo studio summenzionato concludeva che era probabile che la soluzione finale più appropriata fosse quella risultante dalla presa in considerazione delle due alternative, vale a dire le piattaforme terrestre e satellitare, essendo l’una o l’altra soluzione adottata a seconda dei casi in funzione delle condizioni e delle circostanze dell’ubicazione fisica della popolazione alla quale la copertura sarebbe stata estesa.

Orbene, sarebbe stato impossibile prevedere la proporzione in cui ogni alternativa avrebbe contribuito alla soluzione finale, senza realizzare previamente uno studio circostanziato per comunità autonoma che tenesse conto dell’orografia del terreno, della ripartizione territoriale della popolazione e della situazione della rete di diffusione della televisione esistente. 243 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non ha rimesso in discussione i calcoli contenuti nello studio dei costi del 2007, ma ha giustamente considerato che tale studio, che raccomandava un utilizzo caso per caso della piattaforma terrestre o della piattaforma satellitare, non consentiva di concludere che la piattaforma terrestre fosse generalmente superiore in termini di costi alla piattaforma satellitare. 244 Pertanto, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che si basa su una lettura erronea della decisione impugnata, deve essere respinto. [ omissis ] 262 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la seconda parte del quarto motivo deve essere respinta.

Sulla terza parte, vertente su un errore derivante dalla mancata analisi della selettività in funzione dei beneficiari individuati nella decisione impugnata [ omissis ] 271 Pertanto, il quarto motivo è respinto.

Sul sesto motivo, vertente, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 17 della Carta e del principio di buona amministrazione a causa del carattere confuso e contraddittorio dei criteri di recupero 272 Il sesto motivo è diviso, sostanzialmente, in due parti.

La prima verte sulla violazione del principio di buona amministrazione in quanto la decisione impugnata prevedrebbe criteri di recupero del vantaggio poco chiari e arbitrari, da cui risulterebbe un’incertezza giuridica per gli operatori e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

La seconda parte verte, in sostanza, sul fatto che i criteri di recupero summenzionati condurrebbero ad un arricchimento senza causa dell’amministrazione contraente, nonché all’espropriazione del lavoro e dei materiali forniti dagli operatori di rete. [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sopportate dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Kowalik-Bańczyk [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 luglio 2025.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0489_EXT SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata) 2 luglio 2025 ( *1 ) «Aiuti di Stato – Televisione digitale – Sostegno alla diffusione della TDT nelle zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA]) – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Decisione di avviare il procedimento di indagine formale – Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 – Nozione di “regime di aiuti” – Selettività – Onere della prova – Neutralità tecnologica – Vantaggio – Arricchimento senza causa» Nella causa T‑489/21, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato da A. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Němečková, B. Stromsky e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata), composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, E. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA], I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e B. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: P. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 5 ottobre 2023, vista l’ordinanza di riapertura della fase orale del procedimento del 20 dicembre 2023, vista la misura di organizzazione del procedimento del 20 dicembre 2023, con cui si invitavano le parti a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre dalla sentenza del 14 dicembre 2023, EDP España/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑693/21 P e C‑698/21 P, EU:C:2023:989), con riguardo alla presente causa e le risposte delle parti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 2024, vista la misura di organizzazione del procedimento del 31 gennaio 2024, con cui si invitavano le parti a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre dalla sentenza del 14 dicembre 2023, EDP España/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑693/21 P e C‑698/21 P, EU:C:2023:989), con riguardo alla presente causa e le risposte delle parti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione (UE) 2021/2034 della [OSCURATO:PERSONA], del 10 giugno 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009) al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione per la diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2021, L 417, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 La presente causa riguarda il passaggio dalla radiodiffusione analogica a quella digitale in [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, le misure adottate dalle autorità spagnole per garantire la diffusione della televisione digitale nelle zone remote e meno urbanizzate del territorio spagnolo, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA] de Castilla-[OSCURATO:PERSONA] (Comunità autonoma di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «misura controversa»). 3 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha istituito un quadro normativo per promuovere il processo di transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale, promulgando, in particolare, la Ley 10/2005 de [OSCURATO:PERSONA] para el Impulso de la [OSCURATO:PERSONA], de Liberalización de la [OSCURATO:PERSONA] por Cable y de Fomento del Pluralismo (legge 10/2005, che stabilisce misure urgenti ai fini dello sviluppo della televisione digitale terrestre, della liberalizzazione della televisione via cavo e che promuove il pluralismo), del 14 giugno 2005 (BOE n. 142, del 15 giugno 2005, pag. 20562), e il Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el [OSCURATO:PERSONA] técnico nacional de la televisión digital terrestre (regio decreto 944/2005 recante approvazione del piano tecnico nazionale per la televisione digitale terrestre), del 29 luglio 2005 (BOE n. 181, del 30 luglio 2005, pag. 27006). Tale regio decreto ha imposto alle emittenti nazionali pubbliche e private di garantire che rispettivamente il 95% e il 98% della popolazione ricevano la televisione digitale terrestre (TDT). Per quanto riguarda le emittenti private, tale percentuale è stata portata al 96% dal Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la [OSCURATO:PERSONA] tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica (regio decreto 365/2010, del 26 marzo, recante regolamentazione dell’assegnazione dei multipli di televisione digitale terrestre dopo la cessazione delle trasmissioni televisive terrestri mediante tecnologia analogica), del 26 marzo 2010 (BOE n. 81, del 3 aprile 2010, pag. 30750). 4 Per consentire la transizione dalla televisione analogica alla TDT, le autorità spagnole hanno suddiviso il territorio spagnolo in tre zone distinte, rispettivamente denominate «zona I», «zona II» e «zona III». La zona I è quella in cui le emittenti nazionali pubbliche e private erano vincolate da obblighi di copertura del servizio televisivo (il 96% della popolazione spagnola per le emittenti private e il 98% per le emittenti pubbliche) e hanno sostenuto esse stesse i costi connessi al passaggio alla televisione digitale. Le zone II e III riguardano la parte restante del territorio spagnolo non coperta dagli obblighi di copertura di cui sopra. La zona II riguarda le zone meno urbanizzate e distanti dal territorio spagnolo, che raggruppavano il 2,5% della popolazione che in precedenza riceveva i canali pubblici e privati attraverso la televisione analogica e terrestre. In tale zona, le emittenti, in mancanza di un interesse commerciale, non hanno investito nella digitalizzazione della rete di distribuzione del segnale televisivo digitale. La zona III riguarda le zone meno urbanizzate e distanti dal territorio spagnolo che raggruppano il 1,5% della popolazione in cui, a causa della topografia, la prestazione dei servizi televisivi deve avvenire mediante la tecnologia satellitare. 5 Nel settembre 2007 il Consiglio dei ministri spagnolo ha adottato il programma nazionale di transizione alla TDT, il cui obiettivo era quello di garantire la cessazione effettiva del segnale televisivo analogico e di raggiungere una percentuale di copertura della popolazione spagnola da parte del servizio TDT almeno analoga a quella della televisione analogica. 6 Per raggiungere gli obiettivi di copertura fissati per la TDT, le autorità spagnole hanno previsto di concedere un finanziamento pubblico, in particolare per sostenere il processo di digitalizzazione terrestre nella zona II, e più precisamente all’interno delle regioni delle comunità autonome situate in tale zona. 7 Il 29 febbraio 2008 il Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio spagnolo (in prosieguo: il «MITC») ha adottato una decisione intesa a migliorare le infrastrutture di telecomunicazione e a stabilire i criteri e la distribuzione dei finanziamenti delle azioni dirette allo sviluppo della società dell’informazione nel quadro di un piano intitolato «[OSCURATO:PERSONA]» approvato dal Consiglio dei ministri il 14 novembre 2005. Il bilancio approvato con tale decisione è stato in parte assegnato alla digitalizzazione della televisione nella zona II. 8 Tale digitalizzazione è stata realizzata tra il luglio e il novembre 2008. Il MITC ha successivamente trasferito fondi alle comunità autonome, che si sono impegnate a coprire i costi restanti dell’operazione attingendo al proprio bilancio. 9 Nell’ottobre 2008 il Consiglio dei ministri ha deciso di assegnare fondi supplementari per estendere e completare la copertura della TDT nell’ambito dei progetti di transizione al digitale da attuare nel corso del primo semestre del 2009. 10 In seguito, le comunità autonome si sono fatte carico del processo di estensione della TDT. A tal fine, esse hanno organizzato gare d’appalto oppure hanno incaricato imprese private di tale estensione. In taluni casi, le comunità autonome hanno chiesto ai comuni di farsi carico dell’estensione. 11 Il 18 maggio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha ricevuto una denuncia dalla SES Astra SA (in prosieguo: la «denunciante») in merito a un regime di aiuti concesso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per il passaggio dalla televisione analogica alla TDT nella zona II. Secondo la denunciante, tale regime comprendeva un aiuto non notificato che poteva determinare una distorsione della concorrenza tra la piattaforma di radiodiffusione terrestre e quella di radiodiffusione satellitare. 12 Con lettera del 29 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la propria decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione al regime di aiuti in questione per tutto il territorio spagnolo, ad eccezione della Comunità autonoma di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA], regione per la quale è stata avviata una procedura distinta (in prosieguo: la «decisione di avvio»). 13 Al termine del procedimento di indagine formale, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione n. 2014/489/UE, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2014, L 217, pag. 52 ), il cui articolo 1 disponeva che l’aiuto di Stato concesso agli operatori della piattaforma televisiva terrestre per la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete TDT nella zona II era stato eseguito in violazione delle disposizioni dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ed era incompatibile con il mercato interno, ad eccezione di quello che sarebbe stato concesso conformemente al principio di neutralità tecnologica. L’articolo 3 del dispositivo di tale decisione disponeva il recupero di detto aiuto incompatibile presso gli operatori di TDT, a prescindere dal fatto che essi lo avessero ricevuto direttamente o indirettamente. 14 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nonché taluni beneficiari della misura in questione hanno adito il Tribunale con diversi ricorsi di annullamento della decisione 2014/489. Con sentenze del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑461/13 , EU:T:2015:891 ), del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑541/13 , non pubblicata, EU:T:2015:898 ), del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de Servicios y Tecnologías/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑487/13 , non pubblicata, EU:T:2015:899 ), del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña e CTTI/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑465/13 , non pubblicata, EU:T:2015:900 ), del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑463/13 e T‑464/13 , non pubblicata, EU:T:2015:901 ), e del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑462/13 , EU:T:2015:902 ), il Tribunale ha respinto tutti tali ricorsi e ha confermato la decisione 2014/489. 15 Successivamente, le sentenze del Tribunale menzionate al precedente punto 14 sono state oggetto di impugnazioni dinanzi alla Corte, presentate rispettivamente dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (Comunità autonoma del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e dalla [OSCURATO:PERSONA], SA, dalla [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña (Comunità autonoma di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e dal Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Comunità autonoma di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e Redes de [OSCURATO:PERSONA], SA ([OSCURATO:PERSONA]), dalla [OSCURATO:PERSONA] de Servicios y Tecnologías, SA nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], SA (alla quale è succeduta la [OSCURATO:PERSONA], SA) e dalla [OSCURATO:PERSONA] I, SA. L’impugnazione introdotta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑461/13 , EU:T:2015:891 ), è stata respinta dalla Corte con la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑81/16 P , EU:C:2017:1003 ). Le impugnazioni proposte dalla Comunità autonoma del [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Comunità autonoma di [OSCURATO:PERSONA] e dalla CTTI, dalla [OSCURATO:PERSONA] de Servicios y Tecnologías nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] I avverso le sentenze del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑541/13 , non pubblicata, EU:T:2015:898 ), del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de Servicios y Tecnologías/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑487/13 , non pubblicata, EU:T:2015:899 ), del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña e CTTI/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑465/13 , non pubblicata, EU:T:2015:900 ), e del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑462/13 , EU:T:2015:902 ), sono stati respinte dalla Corte nella sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( da C‑66/16 P a C‑69/16 P , EU:C:2017:999 ). Infine, l’impugnazione proposta dalla Comunità autonoma di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑463/13 e T‑464/13 , non pubblicata, EU:T:2015:901 ), è stata accolta dalla Corte nella sua sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ). 16 Nella sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), la Corte ha dichiarato che la decisione 2014/489 violava l’obbligo di motivazione nella parte in cui concludeva per la selettività del vantaggio conferito dalla misura in questione, dal momento che, in sostanza, la motivazione di detta decisione non conteneva alcuna indicazione che consentisse di comprendere le ragioni per le quali occorreva ritenere che le imprese attive nel settore della radiodiffusione si trovassero in una situazione di fatto e di diritto analoga rispetto alle imprese attive in altri settori o che le imprese che utilizzano la tecnologia terrestre si trovassero in una siffatta situazione rispetto alle imprese che utilizzano altre tecnologie (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 , punto 61 ). Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑463/13 e T‑464/13 , non pubblicata, EU:T:2015:901 ), nonché la decisione 2014/489. 17 A seguito dell’annullamento della decisione 2014/489, la denunciante ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA], di propria iniziativa, varie lettere, in data 22 e 30 gennaio, 29 maggio, 15 giugno 2018 e 11 gennaio 2019, nelle quali ha espresso il suo punto di vista in merito alle conseguenze che occorreva trarre da tale annullamento. Nel corso dell’indagine si sono tenute varie riunioni su iniziativa delle parti: il 28 giugno 2018 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il 19 settembre 2018 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la denunciante, e il 16 ottobre 2018 tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Il 31 ottobre 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una panoramica delle procedure di gara e delle altre misure attuate dalle comunità autonome a seguito della decisione 2014/489. Con lettera del 14 dicembre 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ulteriori informazioni il 19 febbraio 2019. Il 19 marzo dello stesso anno il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una memoria della Comunità autonoma del [OSCURATO:PERSONA] datata 4 febbraio 2019. Il 4 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una richiesta di informazioni al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], alla quale quest’ultimo ha risposto il 10 maggio 2019. Il 26 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato nuove richieste di informazioni, nelle quali invitava il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] I, la CTTI, la [OSCURATO:PERSONA] de Servicios y Tecnología, la [OSCURATO:PERSONA] e la denunciante a comunicarle il loro punto di vista in merito alla selettività della misura in questione, alla luce della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ). La denunciante ha risposto a tale richiesta di informazioni il 27 maggio 2019, mentre la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] lo hanno fatto il 13 giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale richiesta in data 14 giugno 2019. Il 1 o ottobre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una richiesta di informazioni al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere informazioni aggiornate dall’adozione della decisione 2014/489, alla quale tale Stato membro ha risposto il 19 ottobre 2020 e il 5 febbraio 2021. 18 È in tale contesto che, il 10 giugno 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, nella quale ha considerato che la misura in questione costituiva un regime di aiuti finanziato direttamente dal bilancio dello Stato o dai bilanci di talune comunità autonome e di organismi locali che conferivano un vantaggio economico agli operatori che gestiscono la rete terrestre (in prosieguo: gli «operatori di rete terrestre» o gli «operatori della piattaforma terrestre»). Inoltre, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha designato i beneficiari diretti della misura in questione come gli operatori della piattaforma di rete terrestre che avevano ricevuto i fondi destinati al miglioramento e all’ampliamento della loro rete nella zona II nonché alla fornitura di apparecchiature relative alla loro rete, e che avevano altresì beneficiato dell’aiuto in corso per lo sfruttamento e la manutenzione di tali reti. Essa ha poi confermato il carattere selettivo della misura in questione per il motivo, in sostanza, da un lato, che tale misura aveva ridotto, per taluni operatori, i costi che, in un’economia di mercato, devono essere abitualmente sostenuti dalle imprese e, dall’altro, che, anche nel caso in cui il sistema di riferimento fosse stato il settore della radiodiffusione e il suo obiettivo fosse stato la trasmissione di trasmissioni digitali, la misura in questione conferiva un vantaggio unicamente agli operatori della piattaforma terrestre, mentre tecnologie diverse dalla tecnologia terrestre (in particolare la tecnologia satellitare) erano in grado di offrire servizi di trasmissione del segnale di radiodiffusione digitale. Inoltre, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le condizioni enunciate nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ), non fossero soddisfatte nel caso di specie, che la misura in questione falsasse il gioco della concorrenza tra le piattaforme terrestri e satellitari e che incidesse sugli scambi tra gli Stati membri. Infine, la misura in questione è stata considerata incompatibile con il mercato interno e tale da non poter beneficiare dell’eccezione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Nella stessa decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero dell’aiuto presso i beneficiari. 19 Il dispositivo della decisione impugnata prevede quanto segue: «Articolo 1 L’aiuto di Stato concesso agli operatori della piattaforma di televisione terrestre per la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di televisione digitale terrestre nella zona II, al quale [il [OSCURATO:PERSONA] di] [OSCURATO:PERSONA] ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, è incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dell’aiuto concesso in osservanza del criterio di neutralità tecnologica. Articolo 2 Ogni singolo aiuto concesso in base al regime di cui all’articolo 1 non costituisce un aiuto se, al momento della concessione, ha soddisfatto le condizioni stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio[, del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ( GU 1998, L 142, pag. 1 )], applicabile al momento dell’erogazione dell’aiuto. Articolo 3 1. [[OSCURATO:PERSONA] di] [OSCURATO:PERSONA] recupera gli aiuti incompatibili concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 presso i beneficiari. (…) 4. [[OSCURATO:PERSONA] di] [OSCURATO:PERSONA] annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti che ricadono nel regime di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. (…) Articolo 5 1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, [il [OSCURATO:PERSONA] di] [OSCURATO:PERSONA] trasmette le seguenti informazioni: a) l’elenco dei beneficiari destinatari di aiuti nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo degli aiuti percepiti da ciascuno di essi in detto regime, ripartiti nelle categorie indicate qui di seguito: i) aggiudicatari delle gare d’appalto non neutre dal punto di vista tecnologico per l’estensione della copertura, indette dalle comunità autonome e [dai comuni]; ii) [comuni] che agiscono in qualità di operatori di rete; iii) imprese pubbliche operanti in qualità di operatori di rete, e iv) aggiudicatari di gare d’appalto non neutre dal punto di vista tecnologico per l’estensione della copertura, indette dall’impresa pubblica; b) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto. 2. [[OSCURATO:PERSONA] di] [OSCURATO:PERSONA] informa la [OSCURATO:PERSONA] dei progressi compiuti in relazione alle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo 1. Esso trasmette immediatamente, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle programmate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari. Articolo 6 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è destinatario della presente decisione». Conclusioni delle parti 20 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese. In diritto 22 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce a sostegno del proprio ricorso otto motivi. Il primo motivo verte, in sostanza, sulla violazione dei suoi diritti della difesa e, più in particolare, del diritto di essere ascoltato previsto all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE ( GU 2015, L 248, pag. 9 ), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento, nonché dell’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 266 TFUE in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ecceduto le proprie competenze in sede di esecuzione della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), nonché sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e del divieto di reformatio in pejus e sulla violazione dell’articolo 47 della Carta. Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di buona amministrazione previsto all’articolo 41 della Carta a causa del ritardo ingiustificato di tre anni e sei mesi per soddisfare l’obbligo di motivazione della selettività imposto dalla sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ). Il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a causa di un’analisi inadeguata della selettività dell’inversione dell’onere della prova. Il quinto motivo verte sulla violazione dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589, in quanto la misura in questione è stata qualificata come regime di aiuti. Il sesto motivo verte, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 17 della Carta e del principio di buona amministrazione a causa del carattere confuso e contraddittorio dei criteri di quantificazione del vantaggio. Il settimo motivo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa dell’assenza di un vantaggio per i beneficiari individuati e dell’errore di valutazione nella determinazione dei beneficiari. L’ottavo motivo verte, in sostanza, su una violazione dell’articolo 107 TFUE e su un errore di valutazione in sede di esame della compatibilità della misura in questione. 23 Il Tribunale esaminerà tali motivi nell’ordine, salvo per il quinto motivo che è opportuno trattare prima del quarto motivo. Sul primo motivo, vertente, in sostanza, sulla violazione dei diritti della difesa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, del diritto di essere ascoltato previsto all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, e sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché dell’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento 24 Il primo motivo si articola, in sostanza, in quattro parti. Nell’ambito della prima parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’annullamento della decisione 2014/489 comportava l’annullamento di tutto il procedimento che l’aveva preceduto – compresa la decisione di avvio – e, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adottare una nuova decisione di avvio al fine di consentirle di esercitare i suoi diritti della difesa e, più in particolare, il suo diritto di essere ascoltato, anch’esso tutelato dall’articolo 41 della Carta, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento. Nell’ambito della seconda parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non gli ha mai comunicato un’analisi preliminare sufficiente sulla selettività sulla quale avrebbe potuto esprimersi, in violazione dei diritti e delle disposizioni summenzionati. Nell’ambito della terza parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce una violazione dei suoi diritti della difesa e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 in quanto l’analisi della selettività contenuta nella decisione impugnata è nuova e si basa su fatti nuovi, successivi alla decisione 2014/489, che non gli sono stati comunicati e sui quali non ha quindi potuto esprimersi. Nell’ambito della quarta parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di comunicargli le osservazioni sulla selettività della denunciante e delle parti interessate presentate a seguito della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ). 25 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla prima parte del primo motivo 26 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver adottato una nuova decisione di avvio del procedimento di indagine formale, allorché l’annullamento della decisione 2014/489 con la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), avrebbe comportato l’annullamento di tutto il procedimento di indagine formale che ha preceduto la sua adozione, ivi compresa quindi la decisione di avvio. In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi violato i suoi diritti della difesa e, più in particolare, il suo diritto di essere ascoltato, tutelato anche dall’articolo 41 della Carta nonché dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento. 27 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 28 L’articolo 266 TFUE prevede che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta. 29 Per conformarsi ad una sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, le istituzioni sono tenute a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che le istituzioni interessate devono prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato (v. sentenza del 6 luglio 2017, SNCM/[OSCURATO:PERSONA], T‑1/15 , non pubblicata, EU:T:2017:470 , punto 64 e giurisprudenza citata). 30 Inoltre, l’annullamento di un atto che conclude un procedimento amministrativo che si compone di più fasi non comporta necessariamente l’annullamento di tutte le fasi del procedimento che precedono l’adozione dell’atto impugnato, indipendentemente dalla motivazione, procedurale o sostanziale, della sentenza di annullamento. (v. sentenza del 6 luglio 2017, SNCM/[OSCURATO:PERSONA], T‑1/15 , non pubblicata, EU:T:2017:470 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata). 31 Il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere ripreso dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (v. sentenza del 6 luglio 2017, SNCM/[OSCURATO:PERSONA], T‑1/15 , non pubblicata, EU:T:2017:470 , punto 65 e giurisprudenza citata). 32 Nel caso di specie, dal punto 1 del dispositivo della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), nonché dalla motivazione che ne costituisce il necessario sostegno, risulta che la Corte ha annullato la decisione 2014/489 per insufficienza della sua motivazione riguardante la selettività della misura in questione. In detta sentenza, la Corte ha constatato che tale decisione non conteneva motivi sufficienti a sostegno della conclusione secondo cui la misura in questione era selettiva e non si pronunciava né sull’esistenza di una motivazione sufficiente della decisione di avvio né sulla legittimità di detta decisione. 33 Pertanto, l’illegittimità che ha viziato la decisione 2014/489 si è verificata al momento della sua adozione e non riguarda il procedimento che la precede, sul quale la Corte non si è pronunciata. Pertanto, l’esecuzione della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), non imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di riprendere integralmente il procedimento previsto all’articolo 108 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Italia/[OSCURATO:PERSONA], T‑257/10 , non pubblicata, EU:T:2012:504 , punti 48 e 49 ). 34 Alla luce di quanto precede, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può fondatamente sostenere che l’annullamento della decisione 2014/489 con la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), ha comportato l’annullamento di tutto il procedimento che ha preceduto la sua adozione, ivi compresa la decisione di avvio, la quale rimane quindi in vigore. 35 Pertanto, la prima parte del primo motivo, che si basa su una premessa errata, non può essere accolta. Sulla seconda parte del primo motivo 36 Da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione di avvio conteneva un’analisi preliminare della selettività insufficiente in quanto non menzionava né il sistema di riferimento adottato né le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che le tecnologie terrestre e satellitare si trovassero nella stessa situazione di fatto e di diritto rispetto all’obiettivo perseguito dalla misura in questione. Dall’altro lato, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2019 non avrebbe comportato alcuna analisi preliminare della selettività, ma solo questioni, in violazione dell’onere della prova che incomberebbe a detta istituzione. Pertanto, dopo la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, quanto meno, adottare una decisione di avvio del procedimento di indagine formale complementare contenente, in sostanza, un’analisi preliminare della selettività sufficiente, sulla quale avrebbe potuto esporre il suo punto di vista. Non avendolo fatto, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i diritti della difesa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, il suo diritto di essere ascoltato, tutelato anche dall’articolo 41 della Carta, nonché dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento. 37 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. – Osservazioni preliminari 38 In primo luogo, il regolamento 2015/1589 ha abrogato il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato sulla Comunità europea ( GU 1999, L 83, pag. 1 ), ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , avvenuta il 24 settembre 2015. Pertanto, il procedimento di indagine formale riaperto, di fatto, dopo l’annullamento della decisione 2014/489 con la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), era disciplinato dalle disposizioni del regolamento 2015/1589. È dunque alla luce di tale regolamento che occorre valutare se, dopo tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare una decisione di avvio complementare. Per contro, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] relativo all’insufficienza dell’analisi preliminare della selettività contenuta nella decisione di avvio deve essere valutato alla luce delle disposizioni del regolamento n. 659/1999, che era applicabile al momento dell’adozione di detta decisione. Pertanto, ai fini dell’esame del carattere sufficiente dell’analisi della selettività contenuta nella decisione di avvio, occorre intendere i riferimenti fatti dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 6 del regolamento 2015/1589, nel senso che riguardano l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6 del regolamento n. 659/1999, il cui tenore è identico. 39 In secondo luogo, senza eccepire l’irricevibilità dell’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente, in sostanza, sull’insufficienza dell’analisi preliminare della selettività contenuta nella decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel suo ricorso di annullamento contro la decisione 2014/489, detto Stato membro non ha mai fatto valere che la motivazione della decisione di avvio era insufficiente per poter presentare le sue osservazioni sulla selettività. 40 A tal riguardo, da un lato, dalla giurisprudenza risulta che il rispetto dei diritti procedurali delle parti interessate implica che esse possano impugnare la decisione finale invocando, a sostegno del loro ricorso, vizi relativi a tutte le fasi del procedimento sfociato in tale decisione e quindi, compresi quelli relativi alla decisione di avvio (v. sentenza del 20 settembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 e T‑454/08 , EU:T:2011:493 , punto 78 e giurisprudenza citata; v. anche, per analogia, sentenza del 12 maggio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑164/96 a T‑167/96, T‑122/97 e T‑130/97 , EU:T:1999:97 , punto 65 ). 41 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non chiede l’annullamento della decisione di avvio, ma invoca, in sostanza, la sua insufficienza di motivazione riguardo alla selettività della misura in questione quale argomento a sostegno della sua censura vertente sulla mancata comunicazione di un’analisi preliminare sufficiente sulla selettività prima dell’adozione della decisione impugnata, sulla quale avrebbe potuto esporre il suo punto di vista. 42 Dall’altro lato, e in ogni caso, occorre ricordare che la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), non si è pronunciata sul carattere sufficiente della motivazione della decisione di avvio alla luce, in particolare, dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 (v. punti 32 e 33 supra ). 43 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sia in ogni caso legittimato a far valere, per la prima volta nell’ambito del presente ricorso, irregolarità sostanziali che viziano la decisione di avvio e, pertanto, il procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata. 44 L’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente, in sostanza, sull’insufficienza dell’analisi preliminare della selettività contenuta nella decisione di avvio è quindi ricevibile. – Sulla fondatezza della seconda parte del primo motivo 45 Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, qualora la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107 TFUE, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. 46 L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, una «decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune». 47 Conformemente alla giurisprudenza, dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché dall’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 risulta che, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di avviare un procedimento d’indagine formale, essa deve mettere lo Stato membro interessato e le altre parti interessate in condizione di presentare le loro osservazioni e tale obbligo ha carattere di «formalità sostanziale». Tale carattere risulta dal fatto che un siffatto obbligo costituisce una condizione procedurale essenziale intrinsecamente connessa alla corretta formazione o espressione della volontà dell’autore dell’atto (sentenza del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑167/19 P e C‑171/19 P , EU:C:2022:176 , punto 89 ). 48 Orbene, l’obbligo che la Corte ha qualificato come «formalità sostanziale» è sancito, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, che impone alla [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, di esporre sinteticamente, nella decisione di avvio, gli elementi di fatto e di diritto pertinenti per l’esame dell’aiuto o del progetto di aiuto in questione e, di conseguenza, di garantire l’effetto utile dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑167/19 P e C‑171/19 P , EU:C:2022:176 , punto 90 ). 49 Ne consegue, in particolare, che la selettività del vantaggio, in quanto rientra nelle condizioni che presiedono alla qualificazione come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, costituisce un elemento pertinente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 659/1999, e deve, in quanto tale, essere ricapitolata e valutata nella decisione di avvio (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2023, EDP España/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑693/21 P e C‑698/21 P , EU:C:2023:989 , punto 72 ; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑167/19 P e C‑171/19 P , EU:C:2022:176 , punti 54 e 55 ). 50 Nel caso di specie, occorre quindi esaminare se il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] possa fondatamente sostenere che l’analisi preliminare della selettività della misura in questione esposta nella decisione di avvio era insufficiente, alla luce dei requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 659/1999. 51 Al fine di valutare la portata dell’obbligo di motivare una decisione di avvio di un procedimento d’indagine formale, quale la decisione di avvio, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 659/1999, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di avviare il procedimento d’indagine formale, la decisione di avvio può limitarsi a ricapitolare gli elementi pertinenti di fatto e di diritto, a includere una «valutazione preliminare» della misura statale di cui trattasi volta a determinare se essa presenti il carattere di un aiuto e ad esporre i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato interno (sentenze del 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/[OSCURATO:PERSONA], T‑195/01 e T‑207/01 , EU:T:2002:111 , punto 137 ; del 23 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑346/99 a T‑348/99 , EU:T:2002:259 , punto 99 , e del 25 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑332/06 , non pubblicata, EU:T:2009:79 , punto 79 ). La decisione di avvio del procedimento formale contiene quindi una valutazione provvisoria al contempo della qualificazione della misura come aiuto di Stato e della sua compatibilità con il mercato interno (sentenza del 23 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑346/99 a T‑348/99 , EU:T:2002:259 , punto 75 ). 52 Il carattere necessariamente provvisorio della qualificazione di una misura statale come aiuto di Stato in una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale è, del resto, confermato dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, il quale prevede che, in esito al procedimento d’indagine formale, la [OSCURATO:PERSONA] può constatare che la misura non costituisce un aiuto (sentenza del 23 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑346/99 a T‑348/99 , EU:T:2002:259 , punto 78 ). 53 Inoltre, secondo la giurisprudenza, pur costituendo due criteri distinti, le nozioni di «vantaggio» e di «selettività» possono essere esaminate congiuntamente, in quanto «terza condizione», prevista dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, vertente sull’esistenza di un «vantaggio selettivo» (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑263/16 RENV, T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16 , con impugnazione pendente, EU:T:2023:565 , punti da 45 a 47 e giurisprudenza citata). 54 In primo luogo, nel caso di specie, occorre rilevare che la misura in questione, esaminata nella decisione di avvio, è stata adottata in un contesto ben noto al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che, del resto, è all’origine delle disposizioni legislative e regolamentari che costituiscono la base giuridica di tale misura. Il quadro giuridico di riferimento volto a disciplinare il settore della radiodiffusione televisiva digitale e a organizzare la transizione dalla radiodiffusione analogica a quella digitale dei segnali televisivi è descritto ai considerando da 6 a 11 della decisione di avvio. In particolare, dai considerando 6 e 7 della decisione di avvio risulta che la misura in questione è stata adottata nell’ambito del regime di transizione verso la televisione digitale in [OSCURATO:PERSONA] e che essa mira a consentire di coprire con il segnale televisivo digitale le zone che non erano interessate dagli obblighi di copertura imposti alle emittenti pubbliche e private, ad eccezione di quelle più isolate in cui non sarebbe possibile costruire una rete terrestre e in cui la piattaforma satellitare sarebbe l’unica disponibile. 55 Al considerando 22 della decisione di avvio è poi ricordata la posizione delle autorità spagnole secondo cui la misura in questione non era discriminatoria in quanto gli operatori di rete terrestre e quelli di rete satellitare operavano su mercati diversi e i primi fornivano un servizio pubblico ed emettevano essenzialmente in chiaro, mentre i secondi utilizzavano un modello privato e a pagamento. Le autorità spagnole hanno aggiunto che la misura in questione non era selettiva, poiché gli operatori di rete satellitare potevano partecipare alle gare d’appalto organizzate dalle comunità autonome, al pari della denunciante in Cantabria, e che dette comunità non escludevano espressamente la partecipazione degli operatori della piattaforma satellitare. 56 Inoltre, al considerando 28 della decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che le autorità spagnole avevano ritenuto che i costi dell’estensione della copertura da parte della tecnologia terrestre e satellitare non fossero comparabili e avevano presentato, a tal fine, uno studio dei costi realizzato nel 2007 (in prosieguo: lo «studio dei costi del 2007»). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale postulato non fosse del tutto giustificato e che non si potesse concludere, in termini assoluti, che la tecnologia terrestre fosse meno onerosa. 57 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato congiuntamente le condizioni relative all’esistenza di un vantaggio e alla selettività di detto vantaggio (v. considerando da 38 a 47 di detta decisione) e ha concluso, al considerando 47 di tale decisione, che la misura in questione sembrava concedere un vantaggio selettivo in particolare ai fornitori/installatori di reti (vantaggio settoriale), agli operatori della piattaforma TDT e alle emittenti dei canali TDT in chiaro e a pagamento. 58 A tal riguardo, il considerando 40 della decisione di avvio indica che gli operatori privati esistenti della rete analogica continuavano a gestire la rete TDT, mentre i comuni e gli altri enti pubblici che gestivano detta rete beneficiavano di finanziamenti pubblici per l’estensione e l’aggiornamento della loro rete digitale. Secondo il considerando 43 della medesima decisione, a tali utili si dovevano aggiungere le sovvenzioni continue delle amministrazioni regionali al costo operativo delle reti digitali locali. 59 Inoltre, al considerando 44 della decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato l’argomento della denunciante secondo cui, in sostanza, gli operatori di rete terrestre ottenevano un vantaggio diretto nel loro rapporto di concorrenza con gli operatori di altre piattaforme. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì indicato che un’emittente interessata da una copertura nazionale sarebbe stata, pertanto, meno propensa a optare per la piattaforma satellitare. 60 Risulta quindi chiaramente dai considerando 22, 28, 40, 41, 43 e 44 della decisione di avvio che la [OSCURATO:PERSONA] ha confrontato la situazione degli operatori della piattaforma terrestre con quella degli operatori di altre piattaforme e, in particolare, della piattaforma satellitare. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto che tali situazioni fossero comparabili ai fini dell’esame del requisito di selettività del vantaggio, alla luce dell’obiettivo perseguito dal quadro giuridico di riferimento che disciplina il passaggio alla televisione digitale in [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto della loro capacità di trasmissione del segnale di radiodiffusione digitale. 61 Infine, la constatazione esposta al precedente punto 60 risulta altresì dai considerando da 49 a 52 della decisione di avvio, relativi alla distorsione della concorrenza. In particolare, il considerando 49 di detta decisione indica, in sostanza, che la misura in questione, nella parte in cui mirava alla digitalizzazione e all’installazione dei centri emittenti terrestri, senza prendere in considerazione la diffusione del segnale televisivo via satellite, poteva falsare la concorrenza tra la piattaforma terrestre e la piattaforma satellitare. Inoltre, al considerando 51 della decisione di avvio è stato respinto l’argomento delle autorità spagnole, ricordato al considerando 50 di detta decisione, secondo cui la piattaforma satellitare gestita dalla denunciante non faceva parte dello stesso mercato della piattaforma terrestre, in quanto essa non disponeva di diritti di emissione in chiaro. A tal riguardo, il considerando 51 indica, in particolare, che la denunciante era stata in concorrenza con la piattaforma terrestre per l’estensione della copertura in Cantabria e che la piattaforma satellitare era stata utilizzata nella zona III dopo che il governo spagnolo aveva imposto obblighi alle emittenti al fine di garantire che il loro segnale fosse trasmesso tramite tale piattaforma. Infine, al considerando 52 della decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il fatto che le emittenti dei canali in chiaro fossero riluttanti ad utilizzare la piattaforma satellitare non implicava che detta piattaforma e la piattaforma terrestre appartenessero a mercati diversi e che la situazione avrebbe potuto essere diversa se il governo fosse intervenuto in un altro modo per quanto riguarda la radiodiffusione nella zona II. 62 Di conseguenza, tenuto conto della natura e del contenuto summenzionato della decisione di avvio, nonché del contesto della sua adozione, si deve ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sia stato in grado, nonostante il carattere succinto della motivazione relativa al carattere selettivo della misura in questione in tale decisione, di comprendere le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in via preliminare, che quest’ultima sembrasse conferire un vantaggio selettivo in particolare agli operatori di rete terrestre rispetto agli operatori di rete che utilizzano altre tecnologie e, più in particolare, quella satellitare, i quali erano in concorrenza con i primi per la diffusione del segnale televisivo digitale previsto dal regime giuridico che disciplina il passaggio alla televisione digitale in [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, risulta che tale valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] è stata, in sostanza, confermata dal ragionamento sussidiario relativo alla selettività, contenuto ai considerando 172 e seguenti della decisione impugnata. 63 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può fondatamente sostenere che la decisione di avvio ha violato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, non indicando il sistema di riferimento e non presentando un’analisi preliminare della comparabilità in fatto e in diritto tra gli operatori di rete terrestre e quelli di rete satellitare alla luce dell’obiettivo perseguito da tale sistema di riferimento. 64 In secondo luogo, è giocoforza constatare che la motivazione relativa al carattere selettivo della misura in questione, contenuta nella decisione di avvio, ha consentito al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di esporre il suo punto di vista su tale questione, in particolare per quanto riguarda la comparabilità delle situazioni delle tecnologie terrestre e satellitare. 65 A tal riguardo, il considerando 135 della decisione impugnata ricorda che, nelle sue osservazioni del 30 novembre 2010 sulla decisione di avvio del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito che gli operatori di rete che utilizzavano la tecnologia TDT non avevano beneficiato di un vantaggio selettivo rispetto ad altri operatori di rete. Detto Stato membro aveva inoltre sostenuto che le misure in questione non discriminano tecnologie diverse dalla tecnologia terrestre e chiarito le differenze tra la tecnologia terrestre e quella satellitare in termini di costi e condizioni di mercato. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva sottolineato che le due tecnologie non facevano parte dello stesso mercato. 66 Inoltre, dopo la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 26 aprile 2019, ha invitato il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], le altre parti interessate e la denunciante a inviarle le loro rispettive osservazioni sul seguito da trarre da detta sentenza riguardo alla selettività della misura in questione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale invito con lettera del 14 giugno 2019, nella quale indicava, in particolare, che, «[i] n ogni caso, al fine di collaborare il più possibile con la [OSCURATO:PERSONA] [lo invitava] a trovare i pareri e le osservazioni richiesti nella [sua] lettera del 26 aprile sulle conseguenze della sentenza [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda [va] l’esame della selettività, partendo dal presupposto che, come [era] già stato indicato, tali pareri e osservazioni sulla selettività della misura in questione e sulla sua conformità complessiva al trattato sul funzionamento dell’Unione europea figur[avano] già nel fascicolo che [era] stato oggetto dell’annullamento da parte della citata sentenza, e che la [[OSCURATO:PERSONA]] dispone[va] già di elementi di fatto e di diritto più che sufficienti per giungere alla conclusione che la misura in questione non [era] un aiuto di Stato, in particolare per quanto riguarda[va] la sua selettività, o [era], in ogni caso, un aiuto di Stato compatibile con il diritto [dell’Unione]». 67 Dalle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] risulta quindi che esso è stato effettivamente messo in condizione, sin dal 2010, di presentare tutti gli argomenti e gli elementi utili al fine di contestare la selettività della misura in questione, al punto che ad esso non è sembrato utile completare o precisare il suo punto di vista nel 2019. 68 In terzo luogo, in risposta a un quesito posto dal Tribunale relativo alle conseguenze da trarre, con riferimento alla presente causa, dalla sentenza del 14 dicembre 2023, EDP España/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑693/21 P e C‑698/21 P , EU:C:2023:989 ), il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, nel caso di specie, la decisione di avvio non conteneva la motivazione minima richiesta riguardo alla comparabilità tra gli asseriti beneficiari di un regime di aiuti e le imprese che non ne beneficiavano e avrebbe quindi svuotato di contenuto una garanzia procedurale essenziale dello Stato membro consistente nel formulare osservazioni su un’analisi preliminare della selettività prima dell’adozione della decisione impugnata. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], detta sentenza conferma che la sola menzione, nella decisione di avvio, di una concorrenza potenziale non soddisfa il requisito della motivazione minima per quanto riguarda la comparabilità delle situazioni di cui trattasi. Inoltre, la sentenza summenzionata avrebbe riconosciuto la pertinenza della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), al fine di esaminare se la decisione di avvio del 2010 soddisfacesse l’obbligo di motivazione minima. 69 Da un lato, nella sentenza del 14 dicembre 2023, EDP España/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑693/21 P e C‑698/21 P , EU:C:2023:989 , punto 83 ), la Corte ha considerato che la decisione di avvio allora in questione era, in sostanza, viziata da un difetto di motivazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di esporvi i motivi per i quali la misura controversa favoriva talune imprese rispetto ad altre che si trovavano, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione fattuale e giuridica analoga. 70 Tale conclusione deve, tuttavia, essere letta alla luce del contenuto della decisione di avvio allora in questione nonché della misura di aiuto allora esaminata. A tal riguardo, occorre rilevare che la decisione di avvio allora in questione verteva su un regime di sovvenzioni volto a incentivare la produzione di energia elettrica, il quale andava a beneficio delle sole centrali a carbone che soddisfacevano determinate condizioni. 71 Orbene, ad eccezione dell’evocazione di un rapporto di concorrenza tra le centrali beneficiarie della misura di aiuto esaminata e le altre centrali, la decisione di avvio allora in questione non conteneva altre indicazioni che consentissero di comprendere le ragioni per le quali l’insieme di tali centrali sarebbe stato in una situazione comparabile. 72 D’altro canto, dai precedenti punti da 54 a 62 emerge chiaramente che, nel caso di specie, la decisione di avvio comprendeva, nel complesso, un’analisi preliminare di selettività da cui si poteva facilmente dedurre che, per quanto riguarda l’obiettivo della diffusione del segnale televisivo digitale, le tecnologie satellitari e terrestri si trovavano, secondo la [OSCURATO:PERSONA], in una situazione comparabile, poiché entrambe erano in grado di garantire la copertura della popolazione spagnola con il segnale televisivo digitale, in particolare nella zona II. Di conseguenza, il fatto che le tecnologie satellitari e terrestri siano in concorrenza tra loro e siano quindi in grado di trasmettere il segnale televisivo digitale, in particolare nelle zone più remote e isolate del territorio spagnolo, che è l’obiettivo del quadro giuridico di riferimento in cui si inserisce la misura in questione, deve essere considerato, nelle circostanze specifiche del caso di specie, un fattore rilevante ai fini della comparabilità delle tecnologie in questione. Occorre inoltre ricordare che, nella decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì respinto gli argomenti addotti dalle autorità spagnole volti a dimostrare che le tecnologie summenzionate non si trovavano in una situazione comparabile a causa dei loro rispettivi costi e del fatto che le emittenti dei canali in chiaro sarebbero state restie a utilizzare la piattaforma satellitare (v. punti 56 e 61 supra ). 73 La soluzione accolta nella sentenza del 14 dicembre 2023, EDP España/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑693/21 P e C‑698/21 P , EU:C:2023:989 ), non è quindi trasponibile al caso di specie. 74 Alla luce di tutto quanto precede, si deve ritenere che la decisione di avvio contenesse un’analisi preliminare della selettività della misura in questione sufficiente e, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato il suo obbligo di mettere il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in condizione di presentare le sue osservazioni su tale elemento, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. 75 In tali circostanze, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2019 non conteneva un’analisi preliminare della selettività, ma si limitava a chiedere la sua posizione sulla selettività a seguito della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑70/16 P, EU: C:2017:1002), spostando l’onere della prova della selettività a tale Stato membro, non può stabilire né l’esistenza di una violazione dei diritti di difesa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, del suo diritto al contraddittorio, né una qualsivoglia inversione dell’onere della prova della selettività che incombe alla [OSCURATO:PERSONA]. 76 Alla luce di quanto precede, la seconda parte del primo motivo non può essere accolta. Sulla terza parte del primo motivo 77 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata viola i suoi diritti della difesa e l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, secondo il quale «[l]e osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato», «[s]e un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato», «[q]uest’ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese» e, «[i]n casi debitamente giustificati la [OSCURATO:PERSONA] può prorogare tale termine». Esso sostiene che l’analisi della selettività è fondata su elementi e argomenti nuovi comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] dalle altre parti interessate e dalla denunciante dopo l’annullamento della decisione 2014/489, che non figuravano in detta decisione e che non gli sono stati comunicati. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dall’interpretazione teleologica del regolamento 2015/1589 e, più in particolare, del suo articolo 1, del suo articolo 9, paragrafo 8, e del suo articolo 11, risulta che, prima di adottare la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporgli di essere ascoltata sulle principali questioni di fatto e di diritto nonché sulla sua nuova valutazione della selettività della misura in questione e sugli elementi nuovi essenziali ai fini di tale valutazione. 78 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 79 In via preliminare, da un lato, dai precedenti punti da 53 a 62 risulta che la decisione di avvio e il ragionamento sussidiario esposto ai considerando 171 e seguenti della decisione impugnata si basano, in sostanza, sullo stesso postulato per quanto riguarda la selettività della misura in questione e che, in ogni caso, la decisione di avvio conteneva una motivazione sufficiente al riguardo, sulla quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha potuto utilmente presentare le sue osservazioni conformemente ai requisiti derivanti dal regolamento n. 659/1999. 80 Dall’altro lato, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può utilmente invocare differenze tra la decisione 2014/489 e la decisione impugnata al fine di dimostrare l’asserita violazione dei suoi diritti della difesa e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589. Infatti, la decisione 2014/489 non era un atto preparatorio della decisione impugnata, ma ha chiuso il procedimento di esame della misura in questione e deve essere considerata inesistente, a seguito del suo annullamento con la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ) (v. punti 99 e 100 infra ). 81 Peraltro, gli elementi asseritamente nuovi menzionati dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in modo sufficientemente preciso, nelle sue memorie dinanzi al Tribunale non gli erano ignoti e, in ogni caso, non possono essere considerati come un fondamento essenziale della conclusione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla selettività della misura in questione. 82 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’analisi della selettività e quella della compatibilità della misura in questione con il mercato interno contengono riferimenti agli studi sui costi trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] dopo la sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ), dalla denunciante e dalle parti interessate, menzionate ai considerando 177 e da 260 a 264 della decisione impugnata, è sufficiente constatare che, in tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fondato la sua conclusione sulla selettività della misura in questione su uno di detti studi, che essa ha respinto per il motivo che essi erano successivi al periodo rilevante ai fini dell’esame della misura in questione e che non dimostravano in modo soddisfacente l’esistenza di una significativa differenza di costi tra le tecnologie terrestre e satellitare. Del resto, nella nota a piè di pagina n. 168 contenuta al considerando 258 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato espressamente di non essersi basata in particolare su alcun dato studio. 83 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al considerando 184 della decisione impugnata, per dimostrare che gli operatori della piattaforma satellitare potevano negoziare con le emittenti e ottenere l’accesso al loro segnale al fine di estendere la copertura alla zona II, la [OSCURATO:PERSONA] ha citato l’esempio della [OSCURATO:PERSONA] foral de [OSCURATO:PERSONA] (Comunità territoriale storica di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nella quale un contenzioso di tale natura era stato risolto a seguito dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] de los Mercados y la Competencia ([OSCURATO:PERSONA] nazionale dei mercati e della concorrenza, [OSCURATO:PERSONA]) nel 2019. Tale esempio era stato portato a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] dalla denunciante nella sua risposta del 27 maggio 2019 alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2019. A tal riguardo, occorre rilevare che il summenzionato esempio della Comunità territoriale storica di [OSCURATO:PERSONA] è stato invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] solo per respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli operatori della piattaforma satellitare avevano difficoltà ad ottenere dalle emittenti le licenze per trasmettere i loro contenuti attraverso la tecnologia satellitare e non si trovavano quindi in una situazione comparabile a quella degli operatori della piattaforma terrestre. Inoltre, in pratica, l’esempio sopra citato è stato citato dalla [OSCURATO:PERSONA] solo ad abundantiam e per confermare la sua posizione secondo cui non esisteva un ostacolo assoluto all’uso del prodotto. 84 Inoltre, per quanto riguarda il riferimento all’articolo 31 della Ley 7/2010 General de la [OSCURATO:PERSONA] (legge generale 7/2010 sulla comunicazione audiovisiva), del 31 marzo 2010 (BOE n. 79, del 1o aprile 2010, pag. 30157), effettuato nello stesso considerando 184 della decisione impugnata, all’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente indicato che detta legge era stata invocata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni del 14 giugno 2019, in risposta alla sua lettera del 26 aprile 2019. In ogni caso, al pari dell’esempio della Comunità territoriale storica di [OSCURATO:PERSONA] l’articolo 31 della legge generale 7/2010 è stato menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] solo ad abundantiam e per corroborare la sua posizione ricordata al precedente punto 83. 85 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione impugnata fa riferimento alla decisione (UE) 2016/1385 della [OSCURATO:PERSONA], del 1 o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concesso dalle autorità di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA] a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate ( GU 2016, L 222, pag. 52 ), nonché alle sentenze del Tribunale e della Corte che hanno confermato detta decisione. Tuttavia, dalla formulazione del considerando 178 della decisione impugnata risulta che detti elementi sono invocati per «corroborare» la conclusione enunciata al considerando 177 di detta decisione, secondo la quale non si poteva ritenere che la tecnologia satellitare fosse svantaggiata sul piano della concorrenza per quanto riguarda i costi, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] era già giunta sulla base di altri motivi esposti in tale considerando 177. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fondato la sua conclusione sulla selettività sulla decisione 2016/1385, che essa ha menzionato semplicemente ad abundantiam , per rafforzare la conclusione contenuta alla fine del considerando 177 della decisione impugnata. Del resto, è giocoforza constatare che gli elementi summenzionati non erano ignoti al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], poiché esso era il destinatario della decisione 2016/1385 e all’origine dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale (sentenza del 15 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑808/14 , non pubblicata, EU:T:2016:734 ) e alla Corte (sentenza del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/17 P , EU:C:2018:753 ) avverso detta decisione. 86 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può legittimamente invocare le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 per dimostrare che, prima di adottare la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporgli di essere ascoltato sulla sua nuova valutazione della selettività della misura in questione e sui presunti elementi nuovi e decisivi ai fini di tale valutazione. 87 Pertanto, la terza parte del primo motivo non può essere accolta. Sulla quarta parte del primo motivo 88 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver adottato la decisione impugnata in violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, dal momento che essa non gli ha comunicato le osservazioni delle parti interessate e della denunciante in risposta alla sua lettera del 26 aprile 2019 e, pertanto, non gli ha consentito di presentare osservazioni al riguardo contrariamente a quanto prescritto da detto articolo. 89 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 90 L’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2015/1589 dispone che la decisione di avvio del procedimento di indagine formale invita lo Stato membro interessato e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese, salvo in casi debitamente giustificati. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest’ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la [OSCURATO:PERSONA] può prorogare tale termine. 91 Dal combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 risulta che le osservazioni di cui a quest’ultimo paragrafo sono quelle che le parti interessate sono state invitate a presentare sulla decisione di avvio del procedimento di indagine formale. 92 Orbene, nel caso di specie, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2019 si limita a chiedere le osservazioni delle parti sulla selettività della misura in questione a seguito della sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑70/16 P , EU:C:2017:1002 ) (v. punto 66 supra ), e, pertanto, non costituisce una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. 93 Ne consegue che le osservazioni della denunciante e delle parti interessate comunicate in risposta alla lettera summenzionata non costituiscono osservazioni su una decisione di avvio del procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta, sulla base di tale disposizione, a comunicare dette osservazioni al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 94 Infine, nell’ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] intendesse far valere che la mancata comunicazione delle risposte delle parti interessate e della denunciante alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2019 costituirebbe una violazione dei suoi diritti della difesa, una siffatta violazione non giustificherebbe l’annullamento della decisione impugnata, dato che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non deduce in maniera circostanziata che, in assenza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso (v. sentenza del 3 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑129/13 e C‑130/13 , EU:C:2014:2041 , punto 79 e giurisprudenza citata). 95 Pertanto, la quarta parte del primo motivo non può essere accolta. 96 Alla luce di quanto precede, il primo motivo è respinto. [ omissis ] Sul quarto motivo, vertente, in sostanza, su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa di un’analisi erronea del requisito di selettività e di un’inversione illegittima dell’onere della prova incombente alla [OSCURATO:PERSONA] 183 Il quarto motivo è essenzialmente diviso in tre parti. Nell’ambito della prima parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in diversi errori nell’individuazione dei quadri di riferimento adottati ai fini del ragionamento principale e del ragionamento sussidiario sulla selettività. Nell’ambito della seconda parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’esame della comparabilità delle situazioni in questione effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] è viziato da diversi errori. In particolare, esso le addebita, in sostanza, di non aver effettuato un esame concreto ed esaustivo della comparabilità delle situazioni di cui trattasi e di aver concluso per la comparabilità delle tecnologie terrestri e satellitari unicamente sulla base del loro rapporto potenziale di concorrenza. Nell’ambito della terza parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, il mancato esame della selettività rispetto a ciascuno dei beneficiari della misura in questione individuati nella decisione impugnata. 184 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [ omissis ] Sulla seconda parte, vertente su errori che viziano l’esame della comparabilità delle situazioni di cui trattasi 204 Dal considerando 173 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato l’esistenza di un vantaggio selettivo tenendo conto di tutte le imprese che offrono, o possono offrire, servizi di estensione della copertura della radiodiffusione digitale nella zona II. A tal riguardo, essa ha ritenuto che gli operatori di rete che utilizzano tecnologie diverse da quelle terrestri (in particolare la tecnologia satellitare) erano in grado di offrire servizi di estensione della copertura nella zona II e, pertanto, essi si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga, alla luce degli obiettivi del regime giuridico in questione. 205 In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver concluso che gli operatori di rete terrestre si trovavano in una situazione comparabile a quella degli operatori di rete satellitare in quanto potevano fornire lo stesso servizio di trasmissione del segnale di radiodiffusione digitale (considerando 172 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente dedotto la selettività della misura in questione dalla concorrenza potenziale tra le piattaforme terrestri e satellitari, senza procedere ad un’analisi dettagliata delle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione di ciascuna di tali tecnologie. 206 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 207 Occorre ricordare che una misura è selettiva se introduce una differenziazione tra imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga sotto il profilo dell’obiettivo del sistema di riferimento (v. giurisprudenza citata supra al punto 188). 208 Da un lato, poiché l’obiettivo del sistema di riferimento è, nel caso di specie, la trasmissione di emissioni digitali, si deve considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto, nella decisione impugnata, che gli operatori della piattaforma terrestre e gli operatori della piattaforma satellitare fossero entrambi in grado di garantire tale trasmissione, come attestavano in particolare il fatto che la tecnologia satellitare era stata utilizzata per estendere la copertura nella zona III e che essa era stata, di fatto, utilizzata anche nella zona II per sostenere la piattaforma terrestre. A tal riguardo, dai considerando 176 e 227 della decisione impugnata risulta che l’operatore satellitare Hispasat era fornitore di servizi in talune parti della zona II per sostenere la trasmissione terrestre della TDT, il che non è contestato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 209 Contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], tali circostanze depongono a favore del riconoscimento di un rapporto di concorrenza attuale, e non potenziale, tra le piattaforme terrestri e satellitari. 210 Pertanto, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto nei limiti in cui si basa sull’erronea premessa secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, avrebbe tenuto conto solo della concorrenza potenziale tra tali piattaforme. 211 Dall’altro lato, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha concluso nel senso della comparabilità delle situazioni di cui trattasi unicamente a causa del rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, tra le piattaforme terrestre e satellitare. Infatti, dai considerando 174 e seguenti della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto di una serie di circostanze che renderebbero simili le due tecnologie in questione alla luce dell’obiettivo di trasmissione del segnale di radiodiffusione digitale. In primo luogo, al considerando 175 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in sostanza, che le differenze normative tra le due tecnologie in questione non comportassero differenze a livello della fornitura dei servizi. In secondo luogo, ai considerando 176 e 184 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in sostanza, che non esisteva alcuna differenza sul piano tecnico e qualitativo tra le due tecnologie per quanto riguarda la trasmissione del segnale televisivo digitale. In terzo luogo, al considerando 177 della decisione impugnata, si afferma che non esisteva alcuna ragione economica intrinseca che giustificasse l’esclusione ex ante dalla tecnologia satellitare in quanto essa sarebbe stata meno efficiente della tecnologia terrestre dal punto di vista dei costi. In quarto luogo, al considerando 183 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, in sostanza, che talune differenze di fatto tra le due tecnologie, come l’esistenza di una rete televisiva terrestre analogica già esistente, non rimettevano in discussione la loro comparabilità. 212 Pertanto, erroneamente il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto ad un’analisi delle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzavano la situazione delle tecnologie terrestre e satellitare alla luce dell’obiettivo del sistema di riferimento. 213 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore non prendendo in considerazione varie circostanze di fatto e di diritto che distinguerebbero le piattaforme terrestri e satellitari. 214 In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] invoca l’esistenza di regimi giuridici diversi applicabili alle tecnologie terrestri e satellitari, gli obblighi di copertura da parte del servizio di televisione terrestre che gravano sulle emittenti e che condizionano il loro diritto di continuare ad utilizzare le frequenze della televisione terrestre, il fatto che la televisione via satellite non comporta una limitazione del numero di concessioni dello spazio radioelettrico detenute da una stessa persona fisica e del numero di licenze audiovisive per i canali televisivi di portata nazionale e il fatto che la piattaforma terrestre era generalmente utilizzata per la radiodiffusione in chiaro mentre la piattaforma satellitare era utilizzata per la televisione a pagamento. 215 A tal riguardo, è sufficiente constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che le differenze normative menzionate al precedente punto 214 avrebbero impedito alla tecnologia satellitare di fornire il servizio di trasmissione del segnale televisivo digitale. D’altronde, il fatto che la tecnologia satellitare sia stata utilizzata nella zona III e, puntualmente, nella zona II dimostra che quest’ultima era in grado di garantire tale servizio (v. punto 208 supra ). 216 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la presente causa deve quindi essere distinta da quella che ha dato luogo alla sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech ( C‑518/13 , EU:C:2015:9 ), invocata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua argomentazione. 217 In detta causa, si trattava di confrontare la situazione dei taxi londinesi e delle autovetture con conducente (in prosieguo: i «NCC») alla luce dell’obiettivo di garantire un sistema di trasporto sicuro ed efficiente. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che i taxi e i NCC erano in concorrenza sul segmento della prenotazione preliminare, ma non su quello dell’assistenza ai clienti in strada. Tuttavia, secondo la Corte, l’individuazione della situazione di fatto e di diritto dei taxi e dei veicoli NCC non poteva limitarsi a quella esistente nel segmento del mercato nel quale queste due categorie di vettori passeggeri si trovavano in concorrenza diretta, ossia quello della prenotazione preventiva, poiché l’insieme dei tragitti effettuati dai taxi e dai veicoli NNC poteva pregiudicare la sicurezza e l’efficacia del sistema di trasporto su tutte le vie di circolazione. Orbene, tenuto conto degli obblighi regolamentari imposti ai taxi, quali gli obblighi di presa in carico, di essere in grado di trasportare persone su sedia a rotelle e di essere riconoscibili, la Corte ha confermato che questi ultimi non si trovavano in una situazione analoga a quella dei veicoli NCC alla luce dell’obiettivo di garantire un sistema di trasporto sicuro ed efficiente. Pertanto, la Corte ha considerato che una disposizione regolamentare che autorizza unicamente i taxi a utilizzare le corsie riservate agli autobus non era selettiva (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13 , EU:C:2015:9 , punti da 59 a 63 ). 218 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può fondatamente sostenere che le differenze normative menzionate al precedente punto 214 dimostrerebbero che le piattaforme terrestri e satellitari non si trovano in una situazione giuridica analoga. 219 In secondo luogo, per quanto riguarda la circostanza invocata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui solo la tecnologia terrestre sarebbe stata interessata dalla separazione del segnale analogico imposta dalla normativa spagnola, è giocoforza constatare che detto Stato membro non sostiene che la cessazione del segnale analogico avrebbe avuto un’incidenza sulla facoltà della tecnologia satellitare o della tecnologia terrestre di trasmettere il segnale televisivo digitale. 220 Inoltre, né il sistema di riferimento né la misura in questione miravano a indennizzare gli operatori della piattaforma terrestre per la cessazione del segnale analogico o l’eventuale cessazione dell’attività degli operatori che utilizzano tale tecnologia. 221 Pertanto, il fatto che la cessazione del segnale analogico riguardasse specificamente la tecnologia terrestre non è pertinente ai fini del confronto della situazione delle piattaforme terrestre e satellitare alla luce dell’obiettivo della fornitura del servizio di trasmissione del segnale televisivo digitale in [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, nella zona II. 222 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] invoca la circostanza secondo cui, da un lato, i principali beneficiari della digitalizzazione della televisione terrestre, vale a dire gli operatori di telefonia mobile e lo Stato centrale stesso, hanno ottenuto un vantaggio mediante la messa all’asta del dividendo digitale che era superiore al costo dell’estensione della copertura nella zona II e, dall’altro, in forza del principio di lealtà istituzionale e del regime di finanziamento delle comunità autonome e degli enti locali, in caso di adozione di una misura che genera al contempo costi per queste ultime e redditi per lo Stato, occorre adottare misure per compensare detti costi. 223 A tal riguardo, è sufficiente constatare che non risulta né dalla decisione impugnata né dal fascicolo di causa che il sistema di riferimento o anche la misura di cui trattasi, vale a dire il finanziamento dell’estensione della copertura nella zona II attraverso la tecnologia terrestre, abbiano avuto l’obiettivo di compensare il danno causato alle comunità autonome e agli enti locali dall’abbandono dell’analogico. 224 Pertanto, l’asserito obbligo dello Stato spagnolo di risarcire le comunità autonome e gli enti locali non può rimettere in discussione la comparabilità delle piattaforme terrestre e satellitare con riferimento alla trasmissione del segnale televisivo digitale in [OSCURATO:PERSONA]. 225 In quarto luogo, per quanto riguarda gli asseriti ostacoli alla trasmissione di programmi su licenza attraverso la piattaforma satellitare, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che le emittenti elaborano contenuti propri e acquistano anche contenuti da terzi mediante contratti di licenza. In quest’ultimo caso, le emittenti pagherebbero canoni in funzione, da un lato, della diffusione territoriale e, dall’altro, della piattaforma di distribuzione utilizzata. Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene in sostanza che, poiché le emittenti avevano concluso contratti di licenza unicamente per la diffusione di tali contenuti tramite la piattaforma terrestre, esse non avrebbero avuto interesse a concludere contratti con gli operatori della piattaforma satellitare. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non tiene conto di tali circostanze. Inoltre, ritenendo, al considerando 184 della decisione impugnata, che tali difficoltà sarebbero state superabili in quanto la legge generale 7/2010 aveva imposto alle emittenti di portata nazionale l’obbligo di negoziare con gli operatori di rete indipendentemente dalla tecnologia da essi utilizzata, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di valutazione nonché, in sostanza, in un errore di diritto, in quanto avrebbe adottato un approccio contrario alla giurisprudenza secondo cui la questione se una misura costituisca un aiuto di Stato deve essere risolta alla luce della situazione esistente al momento in cui tale misura è stata adottata. 226 Al considerando 184 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e delle parti interessate secondo cui gli operatori della piattaforma satellitare non potevano ricevere il segnale dalle emittenti in quanto queste ultime sarebbero state restie a utilizzare tale tecnologia e non avrebbero avuto il diritto di trasmettere i loro contenuti attraverso la piattaforma satellitare. La decisione impugnata indica che «tali difficoltà» erano superabili, poiché la legge generale 7/2010 aveva imposto ai titolari di licenze per i servizi di comunicazione audiovisiva di portata nazionale l’obbligo di negoziare la vendita dei loro principali canali di radiodiffusione indipendentemente dalla tecnologia che essi utilizzavano. Inoltre, basandosi sull’esempio della Comunità territoriale storica di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] conclude che gli operatori satellitari possono negoziare con le emittenti e ottenere l’accesso al loro segnale al fine di estendere la copertura nella zona II. 227 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la questione se una misura costituisca un aiuto di Stato deve essere risolta alla luce della situazione esistente al momento in cui tale misura è stata adottata (v. sentenza del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]Pas-de-Calais e Communauté d’Agglomération du Douaisis/[OSCURATO:PERSONA], T‑267/08 e T‑279/08 , EU:T:2011:209 , punto 143 e giurisprudenza citata). Pertanto, al fine di valutare la comparabilità delle piattaforme terrestre e satellitare, la [OSCURATO:PERSONA] doveva basarsi sulla situazione esistente al momento dell’adozione della misura in questione. 228 Orbene, nel caso di specie, senza che sia necessario prendere in considerazione la legge generale 7/2010 adottata successivamente all’adozione della misura in questione, non risulta né dagli elementi del fascicolo né dalle pretese delle parti che la conclusione di contratti di licenza tra le emittenti e gli operatori di rete satellitare costituisse una «difficoltà» al momento dell’adozione della misura in questione. 229 Infatti, gli esempi della Comunità autonoma di Cantabria (v. considerando 176 e 226 della decisione impugnata) e della Comunità territoriale storica di [OSCURATO:PERSONA] (v. considerando 184 della decisione impugnata) dimostrano, al contrario, che è al momento dell’esecuzione degli appalti aggiudicati mediante gara che gli operatori di rete satellitare si sono trovati di fronte al rifiuto di talune emittenti di cedere loro i diritti di licenza sui loro contenuti. 230 Tale rifiuto, opposto da operatori economici, non era verosimilmente prevedibile dalle autorità spagnole prima dell’indizione delle gare d’appalto per l’estensione della copertura nonché nel momento in cui alcune di queste autorità, vale a dire quelle della Cantabria e della [OSCURATO:PERSONA], hanno aggiudicato gli appalti per l’estensione della copertura ad operatori satellitari. 231 A fortiori, si deve considerare che neppure la riluttanza delle emittenti a cedere i loro diritti agli operatori di rete satellitare era prevedibile al momento dell’adozione della misura in questione e che la «difficoltà» invocata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è apparsa ex post, al momento dell’attuazione concreta dell’estensione della copertura nella zona II. 232 Infine, e in ogni caso, dalla decisione impugnata risulta, senza che ciò sia contestato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che la tecnologia satellitare è stata effettivamente utilizzata per garantire la copertura da parte dei canali televisivi digitali nella zona III, ad esempio in [OSCURATO:PERSONA] (v. considerando 184 di tale decisione), nonché nella zona II (v. considerando 176 e 227 di detta decisione). 233 Pertanto, si deve considerare che la difficoltà per gli operatori di rete satellitare di ottenere i diritti di diffusione sui contenuti delle emittenti non rimette in discussione la comparabilità delle piattaforme terrestre e satellitare con riferimento alla trasmissione del segnale televisivo digitale in [OSCURATO:PERSONA]. 234 In quinto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di non aver tenuto conto della differenza di costi esistente tra le tecnologie terrestre e satellitare. A tal riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] le addebita di non aver fondato la sua analisi su uno studio dei costi e di essersi limitata a respingere gli studi in tal senso forniti, in particolare, da esso, invertendo così l’onere della prova della selettività che gravava su di essa. Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] solleva una serie di censure contro taluni motivi specifici della decisione impugnata che fondano la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, in sostanza, non era stato dimostrato che la piattaforma terrestre fosse la più efficiente in termini di costi. 235 Al considerando 177 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l’esistenza di un motivo economico intrinseco che giustificasse un’esclusione ex ante delle piattaforme diverse dalla piattaforma terrestre per la zona II e ha respinto gli studi forniti, in particolare, dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare che la tecnologia terrestre sarebbe stata più efficiente in termini di costi rispetto alla tecnologia satellitare, rinviando alle valutazioni effettuate al riguardo al considerando 6.3.3.2 della decisione impugnata. Per quanto riguarda lo studio dei costi del 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che esso non dimostrasse in modo soddisfacente l’esistenza di una differenza di costi tra la piattaforma terrestre e la piattaforma satellitare. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso i due studi sui costi menzionati al considerando 177 della decisione impugnata, realizzati nel 2010, ossia dopo l’adozione della misura in questione. Inoltre, per quanto riguarda gli altri studi citati al medesimo punto, realizzati nel 2015 e nel 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito, rinviando ai considerando da 260 a 264 della decisione impugnata, che essi erano successivi a detta misura e che non dimostravano in modo soddisfacente che la TDT fosse una tecnologia più efficiente, dal punto di vista dei costi, rispetto alla tecnologia satellitare. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi concluso, al considerando 177 della decisione impugnata, che la tecnologia satellitare non era svantaggiata sul piano della concorrenza per quanto riguarda i costi. 236 Anzitutto, per quanto riguarda la censura del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’inversione dell’onere della prova della selettività, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova dell’esistenza di un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, pertanto, anche la prova che la condizione per la concessione di un vantaggio selettivo ai beneficiari è soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2023, Larko/[OSCURATO:PERSONA], C‑446/22 P , non pubblicata, EU:C:2023:773 , punto 29 e giurisprudenza citata). 237 Tuttavia, non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso di cui è investita, quand’anche tali informazioni siano di dominio pubblico (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 ottobre 2023, Larko/[OSCURATO:PERSONA], C‑445/22 P , non pubblicata, EU:C:2023:773 , punto 34 e giurisprudenza citata). 238 Ne consegue che, nel caso di specie, spettava al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fornire alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni e gli elementi che le consentivano di verificare la fondatezza del suo argomento vertente sulla differenza di costi tra le tecnologie terrestre e satellitare, se del caso, dopo che essa l’aveva invitato, nell’ambito del procedimento di indagine formale, a fornire tutte le informazioni pertinenti a tal fine (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/[OSCURATO:PERSONA], C‑160/19 P , EU:C:2020:1012 , punti 103 e 104 e giurisprudenza citata). 239 Pertanto, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, non avendo basato la sua analisi su uno studio dei costi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invertito l’onere della prova dell’esistenza di un aiuto di Stato deve essere respinto in quanto infondato. 240 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta poi la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui lo studio dei costi del 2007 non conteneva calcoli sufficientemente dettagliati e affidabili per giustificare la scelta della tecnologia terrestre. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], detto studio non aveva affatto raccomandato una soluzione basata interamente sulla tecnologia terrestre, bensì una soluzione che tenesse conto delle caratteristiche di ciascuna posizione. Per questo motivo una parte della zona di copertura era coperta da una soluzione mista terrestre/satellitare (zona II), mentre un’altra parte era coperta unicamente dalla soluzione satellitare (zona III). 241 Dal considerando 177 della decisione impugnata, in combinato disposto con il considerando 256 di tale decisione, risulta che le conclusioni dello studio dei costi del 2007 non costituivano una prova sufficiente della superiorità della piattaforma terrestre rispetto alla piattaforma satellitare, poiché tale studio concludeva che la scelta di una determinata soluzione tecnologica per l’estensione della copertura doveva essere analizzata regione per regione, tenendo conto delle particolarità topografiche e demografiche di ciascuna di esse. 242 Correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato tale constatazione. Infatti, al pari di quanto dichiarato dal Tribunale nella sentenza del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑461/13 , EU:T:2015:891 , punto 120 ), occorre rilevare che lo studio summenzionato concludeva che era probabile che la soluzione finale più appropriata fosse quella risultante dalla presa in considerazione delle due alternative, vale a dire le piattaforme terrestre e satellitare, essendo l’una o l’altra soluzione adottata a seconda dei casi in funzione delle condizioni e delle circostanze dell’ubicazione fisica della popolazione alla quale la copertura sarebbe stata estesa. Orbene, sarebbe stato impossibile prevedere la proporzione in cui ogni alternativa avrebbe contribuito alla soluzione finale, senza realizzare previamente uno studio circostanziato per comunità autonoma che tenesse conto dell’orografia del terreno, della ripartizione territoriale della popolazione e della situazione della rete di diffusione della televisione esistente. 243 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non ha rimesso in discussione i calcoli contenuti nello studio dei costi del 2007, ma ha giustamente considerato che tale studio, che raccomandava un utilizzo caso per caso della piattaforma terrestre o della piattaforma satellitare, non consentiva di concludere che la piattaforma terrestre fosse generalmente superiore in termini di costi alla piattaforma satellitare. 244 Pertanto, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che si basa su una lettura erronea della decisione impugnata, deve essere respinto. [ omissis ] 262 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la seconda parte del quarto motivo deve essere respinta. Sulla terza parte, vertente su un errore derivante dalla mancata analisi della selettività in funzione dei beneficiari individuati nella decisione impugnata [ omissis ] 271 Pertanto, il quarto motivo è respinto. Sul sesto motivo, vertente, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 17 della Carta e del principio di buona amministrazione a causa del carattere confuso e contraddittorio dei criteri di recupero 272 Il sesto motivo è diviso, sostanzialmente, in due parti. La prima verte sulla violazione del principio di buona amministrazione in quanto la decisione impugnata prevedrebbe criteri di recupero del vantaggio poco chiari e arbitrari, da cui risulterebbe un’incertezza giuridica per gli operatori e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La seconda parte verte, in sostanza, sul fatto che i criteri di recupero summenzionati condurrebbero ad un arricchimento senza causa dell’amministrazione contraente, nonché all’espropriazione del lavoro e dei materiali forniti dagli operatori di rete. [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sopportate dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Kowalik-Bańczyk [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 luglio 2025. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris