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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12339/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'Appello di Torino proponendo istanza di rescissione del giudicato derivante da sentenza della medesima Corte territoriale divenuta irrevocabile il 19 settembre 2019, con la quale era stata condannato alla pena di anni sei di reclusione per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/1990.

2. La vicenda processuale era così ricostruita nel provvedimento impugnato: a) l'imputato era stato assolto dal GUP presso il Tribunale di Torino con sentenza del 2 ottobre 2003 e condannato a seguito dell'impugnazione tempestivamente proposta dal Pubblico Ministero; b) nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato presente ed era difeso dal difensore di fiducia; c) all'atto dell'interrogatorio di garanzia il ricorrente aveva eletto domicilio in Vercelli, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso il fratello [OSCURATO:PERSONA]; d) all'atto della scarcerazione, a seguito della assoluzione, aveva eletto domicilio sempre presso il fratello ma ad un diverso indirizzo, ossia in Vercelli, [OSCURATO:PERSONA] e) l' appello proposto dal PM era stato ritualmente notificato al domicilio eletto il 6 maggio 2006, a mani della cognata; f) la notifica della citazione per il giudizio di appello era stata eseguita presso il primo domicilio eletto, e cioè in Vicolo di [OSCURATO:PERSONA], e non presso [OSCURATO:PERSONA]; g) espletate le ricerche dell'imputato, si era dunque proceduto alla notifica presso il difensore di fiducia, nominato nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen; h) il predetto difensore aveva proposto appello incidentale; i) dal verbale di vane ricerche effettuate a seguito della mancata notifica del decreto di citazione in appello era emerso che il ricorrente risultava residente nel comune di Pontevico e che il fratello, presso cui l'odierno ricorrente aveva eletto domicilio, era residente dai 2007 ad un diverso indirizzo di Vercelli, ossia in [OSCURATO:PERSONA] 3, ma anche lì era risultato irreperibile e sconosciuto a vari residenti.

Tanto premesso, la Corte d'Appello rigettava l'istanza osservando che la mancata partecipazione della ricorrente al processo non poteva ritenersi incolpevole ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. innanzi tutto perché il ricorrente aveva eletto un domicilio inidoneo e non aveva adempiuto all'onere di comunicare le relative variazioni, con conseguente legittimità della notifica eseguita presso il difensore di fiducia.

Riteneva poi la Corte territoriale che il predetto ricorrente, avendo ricevuto la notifica dell'atto di appello ed avendo un difensore di fiducia, che aveva proposto appello incidentale, nulla aveva dedotto o allegato riguardo a fatti o situazioni che gli avessero impedito di informarsi presso il proprio difensore di fiducia circa il processo a suo carico. 3.

Ricorre per [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta regolarità del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, stante la mancata notifica del predetto decreto al domicilio ritualmente dichiarato, ossia in Vercelli, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso il fratello, come indicato all'atto della scarcerazione.

Non rispondeva al vero che il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], fosse irreperibile e sconosciuto all'indirizzo di Vercelli, [OSCURATO:PERSONA] 3, come era erroneamente risultato dal verbale di vane ricerche, atteso che nel grado di merito era stato prodotto il contratto di compravendita stipulato da [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'immobile di [OSCURATO:PERSONA]

3. Non vi erano elementi per affermare che il ricorrente fosse irrintracciabile, atteso che era stato detenuto in Italia dopo il 2008 e risultava che fosse rientrato in Albania.

Non vi era, conclusivamente, alcun elemento che potesse deporre per la sussistenza di una precisa volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi volontariamente al processo che lo riguardava.

Né poteva considerarsi tale la mancata comunicazione dele variazioni del domicilio eletto, specie a distanza di anni.

Sui punti evidenziati, e dedotti nel giudizio di merito, la Corte territoriale aveva totalmente omesso la motivazione.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione.

La notifica dell'atto di appello era avvenuta nel 2006, mentre l'udienza si era celebrata solo nel 2019.

Atteso il consistente intervallo temporale, non vi era alcun elemento dal quale presumere l'esistenza di un rapporto con il difensore di fiducia, né la proposizione dell'appello incidentale era sufficiente a determinare la presunzione di conoscenza del processo da parte del ricorrente, potendo essere una iniziativa intrapresa dal difensore senza alcuna consultazione.

A tal proposito, infatti, la recente riforma processuale aveva introdotto la necessità di uno specifico mandato ad impugnare.

5. Il igrocuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che questa Corte di legittimità ha chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez.

U - n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01; Sez.

U, n. 1498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - 02).

Si è invero specificato che, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, il giudice è chiamato a verificare se la mancata comparizione dell'imputato sia riconducibile esclusivamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto.

Come indicato dalle Sezioni Unite Ismail «l'articolo 420-bis per la difesa dai "finti" inconsapevoli valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre, pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento».

Si deve trattare all'evidenza di "condotte positive, di vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo, rispetto alle quali è necessario un accertamento in fatto, perché l'articolo 420-bis non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale, pena il ritorno alle vecchie presunzioni" ( così testualmente Sez.

U , n. 14573 del 25/11/2021, D, Rv. 282848 che, nel risolvere il contrasto determinatosi in ordine alla possibilità di eseguire le notifiche al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen, hanno ribadito i principi sopra evidenziati).

4. Tanto premesso, a seguito dei ripetuti interventi delle Sezioni Unite, le Sezioni semplici di questa Corte hanno costantemente ritenuto che, nella ipotesi di nomina del difensore di fiducia, deve ritenersi instaurato un rapporto professionale tra la persona sottoposta a processo penale e il professionista nominato, rapporto che onera l'interessato dell'obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo che lo riguarda; in questa ipotesi, con riferimento alle " vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo", l'interessato deve allegare situazioni o fatti che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l'attività di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 01 Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv. 284460 - 01).

5. Nel caso di specie consta la notifica all'imputato dell'atto di appello e l'assistenza, durante tutto il processo di secondo grado, di un difensore di fiducia, cui è stato notificato il decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

E proprio il medesimo difensore di fiducia ha proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata .

Orbene, stante la certa sussistenza del rapporto professionale instauratosi con il difensore di fiducia, e non constando altrimenti vicende interruttive del rapporto predetto ( anzi, potendosene attestare la perduranza), la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, rilevando come l'odierno ricorrente non avesse prospettato o allegato vicende e fatti concreti che gli avessero impedito o reso estremamente difficoltoso prendere contatti con il difensore di fiducia da lui nominato, sì che la mancata conoscenza del processo era, di fatto, dipendente da una condotta a lui stesso ascrivibile, integrante volontario e consapevole disinteresse, al processo che direttamente lo riguardava ( l'atto di appello del Pubblico ministero, infatti, gli era stato notificato al domicilio eletto) .Nè è illogica la considerazione della Corte territoriale secondo cui le plurime vicende processuali che hanno riguardato l'[OSCURATO:PERSONA], più volte sottoposto a custodia in carcere in Italia, avvalorano ulteriormente la sussistenza e perduranza del rapporto fiduciario con il difensore nominato.

7. Va altresì ribadito che, essendo sceso il giudicato, non sono comunque deducibili eventuali questioni attinenti alla regolarità della notifica (Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999, Perchiunno, Rv. 213782 - 01; Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, Marrongelli, Rv. 271703 - 01) rilevando invece, in questa sede, esclusivamente, l'accertamento della sussistenza o meno di vicende che, concretamente, abbiano impedito al ricorrente di avere conoscenza del processo a suo carico, vicende correttamente escluse dalla Corte territoriale.In ogni caso, risultano corrette le considerazioni della Corte territoriale secondo cui, essendo pacifico il trasferimento di residenza nel 2007 del fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], presso il quale era stato eletto domicilio all'atto della scarcerazione l'anno precedente, era onere dell'[OSCURATO:PERSONA] comunicare le eventuali variazioni del domicilio eletto, risultando dal verbale di vane ricerche e anche dalle deduzioni del ricorrente stesso (il quale ha prodotto l'atto di compravendita della casa da parte del fratello, risalente al settembre 2007, e quindi successiva alla sua dichiarazione di domicilio presso il precedente indirizzo) la palese inidoneità dell'indirizzo fornito ad assicurare la rintracciabilità dell'odierno ricorrente.

Ricorre, dunque, pienamente, l'ipotesi contemplata all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., pur se la mera regolarità della notifica, a mente dei principi sopra ricordati che richiedono elementi concreti da cui desumere la volontaria sottrazione al processo, superando il sistema di presunzioni, non consentirebbe, da sola, di considerare infondata la richiesta di rescissione del giudicato, che invece deve rigettarsi alla luce delle considerazioni esposte al precedente paragrafo.

6. Si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso.

Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'Appello di Torino proponendo istanza di rescissione del giudicato derivante da sentenza della medesima Corte territoriale divenuta irrevocabile il 19 settembre 2019, con la quale era stata condannato alla pena di anni sei di reclusione per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/1990. 2. La vicenda processuale era così ricostruita nel provvedimento impugnato: a) l'imputato era stato assolto dal GUP presso il Tribunale di Torino con sentenza del 2 ottobre 2003 e condannato a seguito dell'impugnazione tempestivamente proposta dal Pubblico Ministero; b) nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato presente ed era difeso dal difensore di fiducia; c) all'atto dell'interrogatorio di garanzia il ricorrente aveva eletto domicilio in Vercelli, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso il fratello [OSCURATO:PERSONA]; d) all'atto della scarcerazione, a seguito della assoluzione, aveva eletto domicilio sempre presso il fratello ma ad un diverso indirizzo, ossia in Vercelli, [OSCURATO:PERSONA] e) l' appello proposto dal PM era stato ritualmente notificato al domicilio eletto il 6 maggio 2006, a mani della cognata; f) la notifica della citazione per il giudizio di appello era stata eseguita presso il primo domicilio eletto, e cioè in Vicolo di [OSCURATO:PERSONA], e non presso [OSCURATO:PERSONA]; g) espletate le ricerche dell'imputato, si era dunque proceduto alla notifica presso il difensore di fiducia, nominato nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen; h) il predetto difensore aveva proposto appello incidentale; i) dal verbale di vane ricerche effettuate a seguito della mancata notifica del decreto di citazione in appello era emerso che il ricorrente risultava residente nel comune di Pontevico e che il fratello, presso cui l'odierno ricorrente aveva eletto domicilio, era residente dai 2007 ad un diverso indirizzo di Vercelli, ossia in [OSCURATO:PERSONA] 3, ma anche lì era risultato irreperibile e sconosciuto a vari residenti. Tanto premesso, la Corte d'Appello rigettava l'istanza osservando che la mancata partecipazione della ricorrente al processo non poteva ritenersi incolpevole ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. innanzi tutto perché il ricorrente aveva eletto un domicilio inidoneo e non aveva adempiuto all'onere di comunicare le relative variazioni, con conseguente legittimità della notifica eseguita presso il difensore di fiducia. Riteneva poi la Corte territoriale che il predetto ricorrente, avendo ricevuto la notifica dell'atto di appello ed avendo un difensore di fiducia, che aveva proposto appello incidentale, nulla aveva dedotto o allegato riguardo a fatti o situazioni che gli avessero impedito di informarsi presso il proprio difensore di fiducia circa il processo a suo carico. 3. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta regolarità del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, stante la mancata notifica del predetto decreto al domicilio ritualmente dichiarato, ossia in Vercelli, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso il fratello, come indicato all'atto della scarcerazione. Non rispondeva al vero che il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], fosse irreperibile e sconosciuto all'indirizzo di Vercelli, [OSCURATO:PERSONA] 3, come era erroneamente risultato dal verbale di vane ricerche, atteso che nel grado di merito era stato prodotto il contratto di compravendita stipulato da [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'immobile di [OSCURATO:PERSONA] 3. Non vi erano elementi per affermare che il ricorrente fosse irrintracciabile, atteso che era stato detenuto in Italia dopo il 2008 e risultava che fosse rientrato in Albania. Non vi era, conclusivamente, alcun elemento che potesse deporre per la sussistenza di una precisa volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi volontariamente al processo che lo riguardava. Né poteva considerarsi tale la mancata comunicazione dele variazioni del domicilio eletto, specie a distanza di anni. Sui punti evidenziati, e dedotti nel giudizio di merito, la Corte territoriale aveva totalmente omesso la motivazione. 4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione. La notifica dell'atto di appello era avvenuta nel 2006, mentre l'udienza si era celebrata solo nel 2019. Atteso il consistente intervallo temporale, non vi era alcun elemento dal quale presumere l'esistenza di un rapporto con il difensore di fiducia, né la proposizione dell'appello incidentale era sufficiente a determinare la presunzione di conoscenza del processo da parte del ricorrente, potendo essere una iniziativa intrapresa dal difensore senza alcuna consultazione. A tal proposito, infatti, la recente riforma processuale aveva introdotto la necessità di uno specifico mandato ad impugnare. 5. Il igrocuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che questa Corte di legittimità ha chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez. U - n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01; Sez. U, n. 1498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - 02). Si è invero specificato che, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, il giudice è chiamato a verificare se la mancata comparizione dell'imputato sia riconducibile esclusivamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Come indicato dalle Sezioni Unite Ismail «l'articolo 420-bis per la difesa dai "finti" inconsapevoli valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre, pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Si deve trattare all'evidenza di "condotte positive, di vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo, rispetto alle quali è necessario un accertamento in fatto, perché l'articolo 420-bis non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale, pena il ritorno alle vecchie presunzioni" ( così testualmente Sez. U , n. 14573 del 25/11/2021, D, Rv. 282848 che, nel risolvere il contrasto determinatosi in ordine alla possibilità di eseguire le notifiche al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen, hanno ribadito i principi sopra evidenziati). 4. Tanto premesso, a seguito dei ripetuti interventi delle Sezioni Unite, le Sezioni semplici di questa Corte hanno costantemente ritenuto che, nella ipotesi di nomina del difensore di fiducia, deve ritenersi instaurato un rapporto professionale tra la persona sottoposta a processo penale e il professionista nominato, rapporto che onera l'interessato dell'obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo che lo riguarda; in questa ipotesi, con riferimento alle " vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo", l'interessato deve allegare situazioni o fatti che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l'attività di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 01 Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv. 284460 - 01). 5. Nel caso di specie consta la notifica all'imputato dell'atto di appello e l'assistenza, durante tutto il processo di secondo grado, di un difensore di fiducia, cui è stato notificato il decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. E proprio il medesimo difensore di fiducia ha proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata . Orbene, stante la certa sussistenza del rapporto professionale instauratosi con il difensore di fiducia, e non constando altrimenti vicende interruttive del rapporto predetto ( anzi, potendosene attestare la perduranza), la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, rilevando come l'odierno ricorrente non avesse prospettato o allegato vicende e fatti concreti che gli avessero impedito o reso estremamente difficoltoso prendere contatti con il difensore di fiducia da lui nominato, sì che la mancata conoscenza del processo era, di fatto, dipendente da una condotta a lui stesso ascrivibile, integrante volontario e consapevole disinteresse, al processo che direttamente lo riguardava ( l'atto di appello del Pubblico ministero, infatti, gli era stato notificato al domicilio eletto) .Nè è illogica la considerazione della Corte territoriale secondo cui le plurime vicende processuali che hanno riguardato l'[OSCURATO:PERSONA], più volte sottoposto a custodia in carcere in Italia, avvalorano ulteriormente la sussistenza e perduranza del rapporto fiduciario con il difensore nominato. 7. Va altresì ribadito che, essendo sceso il giudicato, non sono comunque deducibili eventuali questioni attinenti alla regolarità della notifica (Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999, Perchiunno, Rv. 213782 - 01; Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, Marrongelli, Rv. 271703 - 01) rilevando invece, in questa sede, esclusivamente, l'accertamento della sussistenza o meno di vicende che, concretamente, abbiano impedito al ricorrente di avere conoscenza del processo a suo carico, vicende correttamente escluse dalla Corte territoriale.In ogni caso, risultano corrette le considerazioni della Corte territoriale secondo cui, essendo pacifico il trasferimento di residenza nel 2007 del fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], presso il quale era stato eletto domicilio all'atto della scarcerazione l'anno precedente, era onere dell'[OSCURATO:PERSONA] comunicare le eventuali variazioni del domicilio eletto, risultando dal verbale di vane ricerche e anche dalle deduzioni del ricorrente stesso (il quale ha prodotto l'atto di compravendita della casa da parte del fratello, risalente al settembre 2007, e quindi successiva alla sua dichiarazione di domicilio presso il precedente indirizzo) la palese inidoneità dell'indirizzo fornito ad assicurare la rintracciabilità dell'odierno ricorrente. Ricorre, dunque, pienamente, l'ipotesi contemplata all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., pur se la mera regolarità della notifica, a mente dei principi sopra ricordati che richiedono elementi concreti da cui desumere la volontaria sottrazione al processo, superando il sistema di presunzioni, non consentirebbe, da sola, di considerare infondata la richiesta di rescissione del giudicato, che invece deve rigettarsi alla luce delle considerazioni esposte al precedente paragrafo. 6. Si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
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