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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 14348/2022

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e dello Stato, condomicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale di VillaMassimo n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].– controricorrente –Numero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CALABRIA, n. 1420/03/21,depositata il 05/05/2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 03 maggio 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dallalegge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso.1.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un motivo,illustrato con una memoria, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste concontroricorso, avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale (“C.T.R.”) della Calabria, indicata in epigrafe, che — nellacausa di impugnazione dell’avviso di accertamento che recupera atassazione Irpef, per l’annualità 2009, quale reddito di lavorodipendente, la somma riconosciuta dall’Azienda sanitaria provinciale(“A.S.P.” subentrata alla A.S.L. n. 5) di Crotone al proprio dipendente,dirigente medico presso il medesimo Ente, a titolo di risarcimento deldanno, in esecuzione dell’accordo transattivo a conclusione della causa,oggetto della pronuncia (n. 1494/2005) del Tribunale del lavoro diCrotone, che aveva condannato l’Azienda sanitaria a risarcire al propriodipendente il danno derivante dalla violazione degli obblighi di cuiall’art. 52 del c.c.n.l. (dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), rimettendone laquantificazione ad un separato giudizio — ha rigettato l’appellodell’ufficio avverso la sentenza (n. 584/2019) della Commissionetributaria provinciale di Crotone, favorevole al contribuente.2.

La C.T.R. ha escluso la tassabilità dell’importo in questione allaluce della giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di impostesui redditi, in base all’art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dalcontribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltantose risultino destinate a reintegrare un danno da mancata percezione dir.g. n. 31114/2021 2Cons. est.

Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cuitendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, come (appunto)quello da perdita di chance.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso [«Motivo 1: violazione e falsaapplicazione degli artt. 6 e 51 dpr 917/1986 (art. 360, co. 1., n. 3,c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che haerroneamente negato che la somma pagata dall’A.S.P. al contribuentefosse tassabile, senza considerare che essa era stata corrisposta, sullabase di un rapporto di lavoro, a titolo di risarcimento del danno da lucrocessante (o mancato guadagno) e che, in quanto tale, comepacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, erasoggetta a tassazione (nella specie, a tassazione separata ex art. 17,comma 1, lett. b), t.u.i.r., perché percepita in anni successivi a quellodi competenza), in base al disposto dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r.1.1.

Il motivo non è fondato.1.2.

È utile comporre, sinteticamente, nei seguenti termini, ilquadro normativo e giurisprudenziale di riferimento:(i) l’art. 6, comma 2, t.u.i.r., (“Classificazione dei redditi.”), qualenorma di carattere generale, applicabile a tutte le tipologie di indennità(anche risarcitorie) sostitutive della retribuzione, così dispone: «Iproventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto dicessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in formaassicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perditadi redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti[…]»;(ii) quanto all’esegesi della norma tributaria generale, la Corte hachiarito che «In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell’art.6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le sommer.g. n. 31114/2021 3Cons. est.

Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono redditoimponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare undanno concretatosi nella mancata percezione di redditi.

Pertanto,l’indennità corrisposta (in sede transattiva) dal datore di lavoro, a titolodi risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energiepsicofisiche […] spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro dalui esigibile, non è assoggettabile a tributo.» (Cass. 21/06/2002, n.9111, in connessione con Cass. 28/10/2000, n. 14241; in sensoconforme, ex multis, Cass. 21/05/2007, 11682);(iii) analoghi concetti giuridici sono stati espressi da questa sezionetributaria (così Cass. 29/12/2011, n. 29579) che, con specificoriferimento al danno da perdita di chance, prima, ha ribadito che «Intema di imposte sui redditi, in base all’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 […] le somme percepite dal contribuente a titolorisarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui,risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancatapercezione di redditi»; ha quindi aggiunto che «[esse] noncostituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui […] tendano ariparare un pregiudizio di natura diversa»; ed ha concluso che (comerisulta dalla massima ufficiale della sentenza) «non [è] tassabile ilrisarcimento ottenuto da un dipendente “da perdita di chance”,consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioninell’attività lavorativa a seguito dell’ingiusta esclusione da un concorsoper la progressione in carriera»;(iv) tornando sull’argomento la Corte (cfr. Cass. 07/02/2019, n.3632, che, in motivazione, menziona anche Cass. n. 29579/2011; intermini, Cass. 12/10/2018, n. 25471) ha recentemente spiegato che«il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”,non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del dannoemergente dalla perdita di una possibilità attuale; ne consegue che lar.g. n. 31114/2021 4Cons. est.

Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022chance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente edeconomicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale erisarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, laragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa comeaddentrandosi nell’esame del motivo di ricorso, ha stabilito che «ilricorrente ha percepito il risarcimento per la perdita di possibilitàconseguente ad irregolarità verificatesi nello svolgimento di unconcorso interno per la promozione a funzionario; il giudice del lavoroha riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno emergente(consistente appunto nella perdita delle possibilità ricollegatecomplessivamente alla progressione di carriera) e, per laquantificazione dell’importo dovuto, ha fatto ricorso al criterio divalutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio nonconseguito; tale criterio rileva ai limitati fini della determinazione delquantum e non è idoneo a mutare il titolo dell’attribuzione, la qualenon è riconducibile all’art. 6 T.u.i.r., perché non ha natura reddituale enon è sostitutiva del reddito non percepito»;(v) sulla scia di quest’ultima pronuncia, per Cass. 21/02/2019, n.5108 del 21/02/2019, sono assoggettabili a imposta le sommepercepite dal lavoratore dipendente, a titolo di risarcimento del danno,se siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancatapercezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sonoassoggettabili a imposta quelle intese a riparare un pregiudizio dinatura diversa (cd. danno emergente).

Tali princìpi sono stati enucleatianche dalla sezione lavoro della Corte (Cass. Sez.

L, 03/02/2021, n.2472), che ripropone la medesima distinzione: sono soggette atassazione, tra le somme percepite dal lavoratore a titolo risarcitorio,soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dallar.g. n. 31114/2021 5Cons. est.

Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022mancata percezione di redditi; sono invece fiscalmente esenti lesomme liquidate a titolo di danno emergente.1.3.

Svolte queste premesse di carattere generale, in relazione almotivo di ricorso dell’ufficio finanziario, dagli atti di causa risulta che laripresa tributaria è correlata al contenzioso promosso davanti al giudicedel lavoro da numerosi dirigenti a tempo indeterminato, dipendentidall’(ex) A.S.L. di Crotone (tra i quali l’odierno controricorrente),appartenenti ai ruoli “Medico e Veterinario”, per l’accertamentodell’inadempimento contrattuale dell’Azienda sanitaria rispettoall’intero meccanismo della “retribuzione di risultato”, prescrittodall’art. 52 del c.c.n.l. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della dirigenza sanitaria, nonchéal fine di ottenere il relativo risarcimento del danno.

In breve, i dirigentilamentavano la mancata attivazione del sistema prescritto dallacontrattazione collettiva, che avrebbe consentito la corresponsione dicd.

“compensi incentivanti” in base ai risultati raggiunti in relazione aprogrammi predeterminati.

Al riguardo, il giudice del lavoro (in alcunepronunce coperte da giudicato) ha accertato l’inadempimentocontrattuale dell’A.S.L., ha riconosciuto il diritto dei lavoratori alrisarcimento del danno patito per effetto dell’inadempimento dell’ente,e, per quanto adesso rileva, ha precisato che (cfr. pag. 6 del ricorso) ildanno deve ravvisarsi sia sotto il profilo della lesione allaprofessionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi edobiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimentoprofessionale, sia sotto il profilo della perdita di chance, demandandonela quantificazione a un separato giudizio.1.4.

Al riguardo, merita ricordare Cass. Sez.

L. 31/01/2018, n.2462, la quale ha chiarito che, in materia di trattamento retributivo deidirigenti: (a) la qualifica dirigenziale fonda la retribuzione base; (b) illivello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione fonda la cd.retribuzione di posizione; (c) l’apporto del dirigente in termini dir.g. n. 31114/2021 6Cons. est.

Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022produttività o redditività della sua prestazione fonda la cd. retribuzionedi risultato.

La retribuzione di risultato non è una voce automatica,ma è soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, daeffettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degliobiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, di cui alcontratto collettivo.

Nella specie, il Tribunale di Crotone ha accertatol’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e diconsequenziali valutazioni dei risultati.

Dalla carenza di un programmae di obiettivi incentivanti scaturisce quella perdita di chance dimiglioramento attitudinale/dirigenziale e di valutazione(eventualmente positiva) dei risultati conseguiti con ricaduteeconomiche.

Si realizza, a ben vedere, una situazione affine a quelladel demansionamento (sul punto cfr.

Agenzia delle entrate, risposta adinterpello n. 185 dell’8 aprile 2022) o della precarizzazione (Cass. Sez.U. 15/03/2016, n. 5072), là dove l’attribuzione nummaria non èmeramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora lalesione della capacità professionale del lavoratore.

All’interno di questoperimetro giuridico, nel caso concreto, le parti hanno negoziato pertransigere la vertenza in atto, donde la natura risarcitoria della sommaretribuzione di risultato a causa della omessa attivazione da partedell’azienda di tale istituto”, che è poi la res litigiosa transatta, che ilfisco intende sottoporre a tassazione.1.5.

La C.T.R., senza violare alcuna norma di diritto, in aderenzaalla giurisprudenza della Corte, ha negato che fosse soggetta atassazione la somma percepita dal lavoratore a titolo di risarcimentodel danno da perdita di chance.1.6.

La soluzione del giudice tributario di appello collima con unarecente decisione sezionale (cfr. Cass. Sez. 6-5, 11/02/2022, n. 4488)che, nel dirimere una lite del suaccennato (cfr. p. 1.3.) vastor.g. n. 31114/2021 7Cons. est.

Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022contenzioso, ha disatteso il ricorso del fisco avverso la sentenza dellaC.T.R. della Calabria, (al pari di quella in esame) di accoglimentodell’appello del contribuente.

Quest’ultimo condivisibile arrestonomofilattico va consolidato alla stregua del principio di diritto secondoil quale: «In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2,t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sonosoggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinatea reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi(cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesiin cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd.danno emergente).

Non è quindi tassabile il risarcimento del dannoottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per laperdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenzadi programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini delladeterminazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l.di un certo comparto».2.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.3.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.4.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).r.g. n. 31114/2021 8Cons. est.

Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.500,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15per cento, sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spesegenerali, oltre agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 03 maggio 2022Il Consigliere est.

Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 31114/2021 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dello Stato, condomicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale di VillaMassimo n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].– controricorrente –Numero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA, n. 1420/03/21,depositata il 05/05/2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 03 maggio 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dallalegge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso.1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un motivo,illustrato con una memoria, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste concontroricorso, avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale (“C.T.R.”) della Calabria, indicata in epigrafe, che — nellacausa di impugnazione dell’avviso di accertamento che recupera atassazione Irpef, per l’annualità 2009, quale reddito di lavorodipendente, la somma riconosciuta dall’Azienda sanitaria provinciale(“A.S.P.” subentrata alla A.S.L. n. 5) di Crotone al proprio dipendente,dirigente medico presso il medesimo Ente, a titolo di risarcimento deldanno, in esecuzione dell’accordo transattivo a conclusione della causa,oggetto della pronuncia (n. 1494/2005) del Tribunale del lavoro diCrotone, che aveva condannato l’Azienda sanitaria a risarcire al propriodipendente il danno derivante dalla violazione degli obblighi di cuiall’art. 52 del c.c.n.l. (dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), rimettendone laquantificazione ad un separato giudizio — ha rigettato l’appellodell’ufficio avverso la sentenza (n. 584/2019) della Commissionetributaria provinciale di Crotone, favorevole al contribuente.2. La C.T.R. ha escluso la tassabilità dell’importo in questione allaluce della giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di impostesui redditi, in base all’art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dalcontribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltantose risultino destinate a reintegrare un danno da mancata percezione dir.g. n. 31114/2021 2Cons. est. Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cuitendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, come (appunto)quello da perdita di chance.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso [«Motivo 1: violazione e falsaapplicazione degli artt. 6 e 51 dpr 917/1986 (art. 360, co. 1., n. 3,c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che haerroneamente negato che la somma pagata dall’A.S.P. al contribuentefosse tassabile, senza considerare che essa era stata corrisposta, sullabase di un rapporto di lavoro, a titolo di risarcimento del danno da lucrocessante (o mancato guadagno) e che, in quanto tale, comepacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, erasoggetta a tassazione (nella specie, a tassazione separata ex art. 17,comma 1, lett. b), t.u.i.r., perché percepita in anni successivi a quellodi competenza), in base al disposto dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r.1.1. Il motivo non è fondato.1.2. È utile comporre, sinteticamente, nei seguenti termini, ilquadro normativo e giurisprudenziale di riferimento:(i) l’art. 6, comma 2, t.u.i.r., (“Classificazione dei redditi.”), qualenorma di carattere generale, applicabile a tutte le tipologie di indennità(anche risarcitorie) sostitutive della retribuzione, così dispone: «Iproventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto dicessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in formaassicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perditadi redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti[…]»;(ii) quanto all’esegesi della norma tributaria generale, la Corte hachiarito che «In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell’art.6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le sommer.g. n. 31114/2021 3Cons. est. Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono redditoimponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare undanno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Pertanto,l’indennità corrisposta (in sede transattiva) dal datore di lavoro, a titolodi risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energiepsicofisiche […] spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro dalui esigibile, non è assoggettabile a tributo.» (Cass. 21/06/2002, n.9111, in connessione con Cass. 28/10/2000, n. 14241; in sensoconforme, ex multis, Cass. 21/05/2007, 11682);(iii) analoghi concetti giuridici sono stati espressi da questa sezionetributaria (così Cass. 29/12/2011, n. 29579) che, con specificoriferimento al danno da perdita di chance, prima, ha ribadito che «Intema di imposte sui redditi, in base all’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 […] le somme percepite dal contribuente a titolorisarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui,risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancatapercezione di redditi»; ha quindi aggiunto che «[esse] noncostituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui […] tendano ariparare un pregiudizio di natura diversa»; ed ha concluso che (comerisulta dalla massima ufficiale della sentenza) «non [è] tassabile ilrisarcimento ottenuto da un dipendente “da perdita di chance”,consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioninell’attività lavorativa a seguito dell’ingiusta esclusione da un concorsoper la progressione in carriera»;(iv) tornando sull’argomento la Corte (cfr. Cass. 07/02/2019, n.3632, che, in motivazione, menziona anche Cass. n. 29579/2011; intermini, Cass. 12/10/2018, n. 25471) ha recentemente spiegato che«il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”,non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del dannoemergente dalla perdita di una possibilità attuale; ne consegue che lar.g. n. 31114/2021 4Cons. est. Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022chance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente edeconomicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale erisarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, laragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa comeaddentrandosi nell’esame del motivo di ricorso, ha stabilito che «ilricorrente ha percepito il risarcimento per la perdita di possibilitàconseguente ad irregolarità verificatesi nello svolgimento di unconcorso interno per la promozione a funzionario; il giudice del lavoroha riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno emergente(consistente appunto nella perdita delle possibilità ricollegatecomplessivamente alla progressione di carriera) e, per laquantificazione dell’importo dovuto, ha fatto ricorso al criterio divalutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio nonconseguito; tale criterio rileva ai limitati fini della determinazione delquantum e non è idoneo a mutare il titolo dell’attribuzione, la qualenon è riconducibile all’art. 6 T.u.i.r., perché non ha natura reddituale enon è sostitutiva del reddito non percepito»;(v) sulla scia di quest’ultima pronuncia, per Cass. 21/02/2019, n.5108 del 21/02/2019, sono assoggettabili a imposta le sommepercepite dal lavoratore dipendente, a titolo di risarcimento del danno,se siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancatapercezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sonoassoggettabili a imposta quelle intese a riparare un pregiudizio dinatura diversa (cd. danno emergente). Tali princìpi sono stati enucleatianche dalla sezione lavoro della Corte (Cass. Sez. L, 03/02/2021, n.2472), che ripropone la medesima distinzione: sono soggette atassazione, tra le somme percepite dal lavoratore a titolo risarcitorio,soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dallar.g. n. 31114/2021 5Cons. est. Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022mancata percezione di redditi; sono invece fiscalmente esenti lesomme liquidate a titolo di danno emergente.1.3. Svolte queste premesse di carattere generale, in relazione almotivo di ricorso dell’ufficio finanziario, dagli atti di causa risulta che laripresa tributaria è correlata al contenzioso promosso davanti al giudicedel lavoro da numerosi dirigenti a tempo indeterminato, dipendentidall’(ex) A.S.L. di Crotone (tra i quali l’odierno controricorrente),appartenenti ai ruoli “Medico e Veterinario”, per l’accertamentodell’inadempimento contrattuale dell’Azienda sanitaria rispettoall’intero meccanismo della “retribuzione di risultato”, prescrittodall’art. 52 del c.c.n.l. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della dirigenza sanitaria, nonchéal fine di ottenere il relativo risarcimento del danno. In breve, i dirigentilamentavano la mancata attivazione del sistema prescritto dallacontrattazione collettiva, che avrebbe consentito la corresponsione dicd. “compensi incentivanti” in base ai risultati raggiunti in relazione aprogrammi predeterminati. Al riguardo, il giudice del lavoro (in alcunepronunce coperte da giudicato) ha accertato l’inadempimentocontrattuale dell’A.S.L., ha riconosciuto il diritto dei lavoratori alrisarcimento del danno patito per effetto dell’inadempimento dell’ente,e, per quanto adesso rileva, ha precisato che (cfr. pag. 6 del ricorso) ildanno deve ravvisarsi sia sotto il profilo della lesione allaprofessionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi edobiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimentoprofessionale, sia sotto il profilo della perdita di chance, demandandonela quantificazione a un separato giudizio.1.4. Al riguardo, merita ricordare Cass. Sez. L. 31/01/2018, n.2462, la quale ha chiarito che, in materia di trattamento retributivo deidirigenti: (a) la qualifica dirigenziale fonda la retribuzione base; (b) illivello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione fonda la cd.retribuzione di posizione; (c) l’apporto del dirigente in termini dir.g. n. 31114/2021 6Cons. est. Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022produttività o redditività della sua prestazione fonda la cd. retribuzionedi risultato. La retribuzione di risultato non è una voce automatica,ma è soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, daeffettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degliobiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, di cui alcontratto collettivo. Nella specie, il Tribunale di Crotone ha accertatol’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e diconsequenziali valutazioni dei risultati. Dalla carenza di un programmae di obiettivi incentivanti scaturisce quella perdita di chance dimiglioramento attitudinale/dirigenziale e di valutazione(eventualmente positiva) dei risultati conseguiti con ricaduteeconomiche. Si realizza, a ben vedere, una situazione affine a quelladel demansionamento (sul punto cfr. Agenzia delle entrate, risposta adinterpello n. 185 dell’8 aprile 2022) o della precarizzazione (Cass. Sez.U. 15/03/2016, n. 5072), là dove l’attribuzione nummaria non èmeramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora lalesione della capacità professionale del lavoratore. All’interno di questoperimetro giuridico, nel caso concreto, le parti hanno negoziato pertransigere la vertenza in atto, donde la natura risarcitoria della sommaretribuzione di risultato a causa della omessa attivazione da partedell’azienda di tale istituto”, che è poi la res litigiosa transatta, che ilfisco intende sottoporre a tassazione.1.5. La C.T.R., senza violare alcuna norma di diritto, in aderenzaalla giurisprudenza della Corte, ha negato che fosse soggetta atassazione la somma percepita dal lavoratore a titolo di risarcimentodel danno da perdita di chance.1.6. La soluzione del giudice tributario di appello collima con unarecente decisione sezionale (cfr. Cass. Sez. 6-5, 11/02/2022, n. 4488)che, nel dirimere una lite del suaccennato (cfr. p. 1.3.) vastor.g. n. 31114/2021 7Cons. est. Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022contenzioso, ha disatteso il ricorso del fisco avverso la sentenza dellaC.T.R. della Calabria, (al pari di quella in esame) di accoglimentodell’appello del contribuente. Quest’ultimo condivisibile arrestonomofilattico va consolidato alla stregua del principio di diritto secondoil quale: «In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2,t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sonosoggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinatea reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi(cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesiin cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd.danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del dannoottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per laperdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenzadi programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini delladeterminazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l.di un certo comparto».2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).r.g. n. 31114/2021 8Cons. est. Riccardo GuidaNumero registro generale 31114/2021Numero sezionale 684/2022Numero di raccolta generale 14348/2022Data pubblicazione 05/05/2022 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.500,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15per cento, sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spesegenerali, oltre agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 03 maggio 2022Il Consigliere est. Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 31114/2021 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14348/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris