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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08671/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6152-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1868/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Floris Italia a r.I., in liquidazione, ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Venezia 21 luglio 2020, n. 1868 che, quale giudice di rinvio, ha condannato la ricorrente a pagare in favore della società Imesa la somma di euro 43.988,66. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame del secondo, del terzo e del quarto motivo d'appello.

Il ricorso è inammissibile.

Anzitutto viene denunciato il vizio di omessa pronuncia invocando, irrce del n. 4, il parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.ck.,11La Corte d'appello, poi, ha esaminato le censure (v. pp. 8-9 della sentenza impugnata), con argomenti che non sono minimamente analizzati dal motivo, che si limitata a rinviare alla trascrizione /W54 2.,AJ ( v . delle censure formulate nell'atto di riassunzione, "che si Lou '03,svzo t5 ripropongono in sede di legittimità come motivi di ricorso a pieno titolo".

Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ric. 2021 n. 06152 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -2- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021.

Il Presidente (Lo enzo A4 k7 [OSCURATO:PERSONA] 1 7 MAR 2022 M CANCELLIE E VFTO _ [OSCURATO:PERSONA] CANCELLIERE Massirnili "Eii-' I,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6152-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1868/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Floris Italia a r.I., in liquidazione, ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Venezia 21 luglio 2020, n. 1868 che, quale giudice di rinvio, ha condannato la ricorrente a pagare in favore della società Imesa la somma di euro 43.988,66. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame del secondo, del terzo e del quarto motivo d'appello. Il ricorso è inammissibile. Anzitutto viene denunciato il vizio di omessa pronuncia invocando, irrce del n. 4, il parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.ck.,11La Corte d'appello, poi, ha esaminato le censure (v. pp. 8-9 della sentenza impugnata), con argomenti che non sono minimamente analizzati dal motivo, che si limitata a rinviare alla trascrizione /W54 2.,AJ ( v . delle censure formulate nell'atto di riassunzione, "che si Lou '03,svzo t5 ripropongono in sede di legittimità come motivi di ricorso a pieno titolo". Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ric. 2021 n. 06152 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente (Lo enzo A4 k7 [OSCURATO:PERSONA] 1 7 MAR 2022 M CANCELLIE E VFTO _ [OSCURATO:PERSONA] CANCELLIERE Massirnili "Eii-' I,
Sentenza Cassazione n. 08671/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris