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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 37569/2022

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2400/2018 R.G. propos to da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori, elettivamente domiciliata in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12265/2017 depositata il5/12/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso depositato in data 11 giugno 2014 e sottoscritto dal funzionario delegato senza il ministero di un difensore, esponeva di essere creditrice per complessivi € 81.823,33 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, domandando di essere ammessa al passivo della procedura.

La ricorrente, a seguito della prima udienza tenutasi il 18 novembre 2014, depositava, in data 24 marzo 2015, una comparsa di costituzione ex art. 182 cod. proc. civ. con procura rilasciata a un difensore.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata in data 5 dicembre 2017, dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in primo luogo, che la causa, concernendo l’insinuazione al passivo di una liquidazione coatta amministrativa di una banca, doveva essere decisa facendo applicazione del disposto degli artt. 87, 88 e 89 d. lgs. 385/1993 in vigore prima delle modifiche introdotte dal d. lgs. 181/2015.

Rilevava, poi, che queste norme prevedevano l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione, cosicché l’originaria presentazione di un ricorso sottoscritto dalla parte personalmente e senza il patrocinio di un difensore comportava l’inesistenza giuridica dell’atto.

Reputava che l’originario difetto di procura non fosse emendabile a mente dell’art. 182 cod. proc. civ., in quanto la regolarizzazione può avere efficacia ex tunc soltanto fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione.

Osservava, infine, che in ogni caso la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] con l’ausilio di un difensore, effettuata soltanto in data 7 marzo 2015, era tardiva, in quanto il ricorrente si sarebbedovuto costituire, ai sensi dell’art. 87, comma 3, d. lgs. 385/1993, almeno cinque giorni innanzi alla prima udienza, che nel caso di specie si era tenuta il18 novembre 2014.

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso ADER – Agenzia delle Entrate – Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, 101, comma 2, 125, 132, comma 2, n. 4, e 182 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 11, 12 e 15 preleggi, 87, 88 e 89 d. lgs. 385/1993: il tribunale, anziché giudicare il ricorso inammissibile perché formulato direttamente dalla parte, doveva ritenere sanata, con efficacia ex tunce senza alcuna preclusione di tipo processuale, l’originaria violazione dell’art. 82 cod. proc. civ. a seguito del deposito di una comparsa di costituzione, con procura rilasciata a un difensore, intervenuto nelle more del giudizio.

Il collegio di merito, al contrario, ha reputato che l’art. 182 cod. proc. civ. non trovi applicazione ai giudizi introdotti exart. 125 cod. proc. civ., in quanto da un lato la costituzione in giudizio avviene attraverso il deposito dell’atto introduttivo, del quale la procura ad litem costituisce condizione di esistenza giuridica, dall’altro la previsione dell’art. 182 cod. proc. civ. fa salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione.

Una simile valutazione, tuttavia, contrasta – in tesi - con i principi fissati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’efficacia ex tunc del conferimento della procura ad litem in data successiva all’instaurazione del giudizio è esclusa soltanto con riguardo alle decadenze o preclusioni di tipo sostanziale.

Oltre a ciò, la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione laddove, tramite affermazioni confliggenti e incompatibili da un punto di vista logico-giuridico, da un lato individua quale momento di costituzione in giudizio quello del deposito in cancelleria del ricorso exart. 89 T.U.B., dall’altro esclude che tale adempimento sia sufficiente a integrare gli estremi della costituzione in giudizio prevista dall’art. 87, comma 3, T.U.B. a pena di inammissibilità.

Altrettanto illogica e contraddittoria sarebbe la constatazione del mancato assolvimento di quest’ultimo onere, che è stata effettuata avendo riguardo non già a quanto compiuto prima dell’udienza del 18 novembre 2014, ma a quanto verificatosi successivamente.

Al contrario, ai fini dell’adempimento dell’onere di costituzione previsto dal combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 89 T.U.B. rilevavaesclusivamente l’avvenuto inserimento, cinque giorni prima dell’udienza, di copia del ricorso notificato e della documentazione posta a fondamento della domanda giudiziale, mentre nessuna importanzapoteva essere attribuita al fatto che il ricorso fosse stato sottoscritto personalmente dalla parte, dato che il creditore in seguito aveva provveduto a conferire un apposito mandato a un difensore ed a costituirsi in giudizio a mezzo dello stesso.

5. Il motivo non merita accoglimento. 5.1 Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agente di riscossione sia perché lo stesso era stato presentato direttamente dalla parte, in violazione del principio dell’onere di patrocinio stabilito dall’art. 82 cod. proc. civ., sia perché non era stato seguito dalla formale costituzione in giudizio, recante anche la procura alla lite, entro il termine di cinque giorni previsto dall’art. 87, comma 3, d. lgs. 385/1993.

Si tratta di pluralità di ragioni in rapporto non di autonomia ma di connessione, in quanto il rilievo della tardività della costituzione a mezzo di un difensore è la diretta conseguenza della constatazione in precedenza effettuata in ordine all’inapplicabilità dell’art. 182 cod. proc. civ., da cui discende l’impossibilità di ritenere che un simile atto potesse avere un effetto ex tunc. 5.2 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di ritenere che il disposto dell’art. 182 cod. proc. civ. contenga una norma non eccezionale, suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva ed applicazione analogica (Cass. 5259/2018) anche in ambito di opposizione allo stato passivo (Cass. 24485/2016, Cass.24068/2013).

Non vi è motivo, quindi, per escludere che la portata di questa norma possa trovare applicazione anche nell’ambito di insinuazioni tardive in procedure di liquidazione coatta amministrativa di istituti di credito regolate dagli artt. 89, 87 e 88 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 5.3 Osta all’accoglimento della censura in esame il fatto che nel caso di specie l’atto introduttivo del giudizio venne sottoscritto personalmente dalla parte senza il ministero di un difensore.

Il prevalente orientamento di questa Corte, a cui questo collegio intende dare continuità, ritiene che l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nel consentire la sanatoria con effetti ex tuncin caso di invalidità della procura o quando questa sia mancante, presuppone che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto dal difensore e non trova, perciò, applicazione nella diversa ipotesi in cui l'atto processuale sia stato redatto e proposto personalmente dalla parte e solo in seguito sia stato ratificato da un difensore al quale la procura sia stata conferita posteriormente alla formulazione dell'atto processuale di riferimento, allorquando il termine perentorio per il suo legittimo compimento sia già spirato, con la conseguente configurazione del corrispondente effetto decadenziale (si vedano in questo senso Cass. 5985/2021, Cass. 24257/2018, Cass., Sez.

U., 10414/2017).

Giova, inoltre, ricordare che «il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica» (Cass., Sez.

U, 13431/2004 e Cass. 8933/2019). 5.4 Nel caso di specie il collegio di merito ha rettamente rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. poteva presentare insinuazione tardiva, exart. 89 T.U.B. nel testo applicabile ratione temporis, “secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88”; cosicché, a mente del precedente art. 88, comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, “per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applica[va]no le disposizioni del codice di procedura civilesul processo di cognizione”.

Ne discende che il creditore opponente non poteva stare in giudizio se non con il ministero di un difensore, exart. 82 cod. proc. civ..

Un simile vizio non era emendabile ai sensi e per gli effetti dell’art.182 cod. proc. civ., poiché, come detto, la norma presuppone che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore e non trova applicazione nell'ipotesi di originaria inesistenza della procura. 5.5 Una volta esclusa la possibilità di far ricorso alla norma in questione, non rimane che constatare come il tribunale abbia rettamente rilevato l’inammissibilità dell’insinuazione tardiva, poiché l’avvio del procedimento senza che fosse rispettato il principio dell’onere del patrocinio impediva di ritenere che l’opponente si fosse costituito in giudizio, depositando un rituale atto introduttivo, nel termine di cinque giorni liberi prima dell’udienza previsto,con effetto decadenziale (“ dall’art. 87, comma 3, T.U.B., nel testo applicabile ratione temporis, mentre la costituzione in giudizio a mezzo di un difensore era intervenuta soltanto una volta che tale termine era ormai spirato.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.82, 125 e 182 cod. proc. civ., 11, 12 e 15 preleggi, 87, 88 e 89 d. lgs. 385/1993, sostenendo che la decisione impugnata risulterebbe parimenti meritevole di censura anche laddove si dovesse ritenere che i vizi di legittimità già denunciati con il primo mezzo integrino gli estremi di un errore nonin procedendo, ma in iudicando.

7. Il motivo non è fondato.

Il mezzo, infatti, muove in un’ottica che esso stesso riconosce non corretta, vale a dire che la censura sollevata da ADER intenda dolersi della violazione di una norma sostanziale piuttosto che di una norma di attività, ossia della legge processuale che regolava la fattispecie in esame.

Il che rende inutile fare richiamo alle ragioni che hanno portato al rigetto della prima doglianza al fine di disattendere anche la censura in esame.

8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.800, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2400/2018 R.G. propos to da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori, elettivamente domiciliata in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12265/2017 depositata il5/12/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso depositato in data 11 giugno 2014 e sottoscritto dal funzionario delegato senza il ministero di un difensore, esponeva di essere creditrice per complessivi € 81.823,33 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, domandando di essere ammessa al passivo della procedura. La ricorrente, a seguito della prima udienza tenutasi il 18 novembre 2014, depositava, in data 24 marzo 2015, una comparsa di costituzione ex art. 182 cod. proc. civ. con procura rilasciata a un difensore. 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata in data 5 dicembre 2017, dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in primo luogo, che la causa, concernendo l’insinuazione al passivo di una liquidazione coatta amministrativa di una banca, doveva essere decisa facendo applicazione del disposto degli artt. 87, 88 e 89 d. lgs. 385/1993 in vigore prima delle modifiche introdotte dal d. lgs. 181/2015. Rilevava, poi, che queste norme prevedevano l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione, cosicché l’originaria presentazione di un ricorso sottoscritto dalla parte personalmente e senza il patrocinio di un difensore comportava l’inesistenza giuridica dell’atto. Reputava che l’originario difetto di procura non fosse emendabile a mente dell’art. 182 cod. proc. civ., in quanto la regolarizzazione può avere efficacia ex tunc soltanto fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione. Osservava, infine, che in ogni caso la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] con l’ausilio di un difensore, effettuata soltanto in data 7 marzo 2015, era tardiva, in quanto il ricorrente si sarebbedovuto costituire, ai sensi dell’art. 87, comma 3, d. lgs. 385/1993, almeno cinque giorni innanzi alla prima udienza, che nel caso di specie si era tenuta il18 novembre 2014. 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso ADER – Agenzia delle Entrate – Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, 101, comma 2, 125, 132, comma 2, n. 4, e 182 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 11, 12 e 15 preleggi, 87, 88 e 89 d. lgs. 385/1993: il tribunale, anziché giudicare il ricorso inammissibile perché formulato direttamente dalla parte, doveva ritenere sanata, con efficacia ex tunce senza alcuna preclusione di tipo processuale, l’originaria violazione dell’art. 82 cod. proc. civ. a seguito del deposito di una comparsa di costituzione, con procura rilasciata a un difensore, intervenuto nelle more del giudizio. Il collegio di merito, al contrario, ha reputato che l’art. 182 cod. proc. civ. non trovi applicazione ai giudizi introdotti exart. 125 cod. proc. civ., in quanto da un lato la costituzione in giudizio avviene attraverso il deposito dell’atto introduttivo, del quale la procura ad litem costituisce condizione di esistenza giuridica, dall’altro la previsione dell’art. 182 cod. proc. civ. fa salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione. Una simile valutazione, tuttavia, contrasta – in tesi - con i principi fissati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’efficacia ex tunc del conferimento della procura ad litem in data successiva all’instaurazione del giudizio è esclusa soltanto con riguardo alle decadenze o preclusioni di tipo sostanziale. Oltre a ciò, la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione laddove, tramite affermazioni confliggenti e incompatibili da un punto di vista logico-giuridico, da un lato individua quale momento di costituzione in giudizio quello del deposito in cancelleria del ricorso exart. 89 T.U.B., dall’altro esclude che tale adempimento sia sufficiente a integrare gli estremi della costituzione in giudizio prevista dall’art. 87, comma 3, T.U.B. a pena di inammissibilità. Altrettanto illogica e contraddittoria sarebbe la constatazione del mancato assolvimento di quest’ultimo onere, che è stata effettuata avendo riguardo non già a quanto compiuto prima dell’udienza del 18 novembre 2014, ma a quanto verificatosi successivamente. Al contrario, ai fini dell’adempimento dell’onere di costituzione previsto dal combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 89 T.U.B. rilevavaesclusivamente l’avvenuto inserimento, cinque giorni prima dell’udienza, di copia del ricorso notificato e della documentazione posta a fondamento della domanda giudiziale, mentre nessuna importanzapoteva essere attribuita al fatto che il ricorso fosse stato sottoscritto personalmente dalla parte, dato che il creditore in seguito aveva provveduto a conferire un apposito mandato a un difensore ed a costituirsi in giudizio a mezzo dello stesso. 5. Il motivo non merita accoglimento. 5.1 Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agente di riscossione sia perché lo stesso era stato presentato direttamente dalla parte, in violazione del principio dell’onere di patrocinio stabilito dall’art. 82 cod. proc. civ., sia perché non era stato seguito dalla formale costituzione in giudizio, recante anche la procura alla lite, entro il termine di cinque giorni previsto dall’art. 87, comma 3, d. lgs. 385/1993. Si tratta di pluralità di ragioni in rapporto non di autonomia ma di connessione, in quanto il rilievo della tardività della costituzione a mezzo di un difensore è la diretta conseguenza della constatazione in precedenza effettuata in ordine all’inapplicabilità dell’art. 182 cod. proc. civ., da cui discende l’impossibilità di ritenere che un simile atto potesse avere un effetto ex tunc. 5.2 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di ritenere che il disposto dell’art. 182 cod. proc. civ. contenga una norma non eccezionale, suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva ed applicazione analogica (Cass. 5259/2018) anche in ambito di opposizione allo stato passivo (Cass. 24485/2016, Cass.24068/2013). Non vi è motivo, quindi, per escludere che la portata di questa norma possa trovare applicazione anche nell’ambito di insinuazioni tardive in procedure di liquidazione coatta amministrativa di istituti di credito regolate dagli artt. 89, 87 e 88 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 5.3 Osta all’accoglimento della censura in esame il fatto che nel caso di specie l’atto introduttivo del giudizio venne sottoscritto personalmente dalla parte senza il ministero di un difensore. Il prevalente orientamento di questa Corte, a cui questo collegio intende dare continuità, ritiene che l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nel consentire la sanatoria con effetti ex tuncin caso di invalidità della procura o quando questa sia mancante, presuppone che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto dal difensore e non trova, perciò, applicazione nella diversa ipotesi in cui l'atto processuale sia stato redatto e proposto personalmente dalla parte e solo in seguito sia stato ratificato da un difensore al quale la procura sia stata conferita posteriormente alla formulazione dell'atto processuale di riferimento, allorquando il termine perentorio per il suo legittimo compimento sia già spirato, con la conseguente configurazione del corrispondente effetto decadenziale (si vedano in questo senso Cass. 5985/2021, Cass. 24257/2018, Cass., Sez. U., 10414/2017). Giova, inoltre, ricordare che «il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica» (Cass., Sez. U, 13431/2004 e Cass. 8933/2019). 5.4 Nel caso di specie il collegio di merito ha rettamente rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. poteva presentare insinuazione tardiva, exart. 89 T.U.B. nel testo applicabile ratione temporis, “secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88”; cosicché, a mente del precedente art. 88, comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, “per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applica[va]no le disposizioni del codice di procedura civilesul processo di cognizione”. Ne discende che il creditore opponente non poteva stare in giudizio se non con il ministero di un difensore, exart. 82 cod. proc. civ.. Un simile vizio non era emendabile ai sensi e per gli effetti dell’art.182 cod. proc. civ., poiché, come detto, la norma presuppone che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore e non trova applicazione nell'ipotesi di originaria inesistenza della procura. 5.5 Una volta esclusa la possibilità di far ricorso alla norma in questione, non rimane che constatare come il tribunale abbia rettamente rilevato l’inammissibilità dell’insinuazione tardiva, poiché l’avvio del procedimento senza che fosse rispettato il principio dell’onere del patrocinio impediva di ritenere che l’opponente si fosse costituito in giudizio, depositando un rituale atto introduttivo, nel termine di cinque giorni liberi prima dell’udienza previsto,con effetto decadenziale (“ dall’art. 87, comma 3, T.U.B., nel testo applicabile ratione temporis, mentre la costituzione in giudizio a mezzo di un difensore era intervenuta soltanto una volta che tale termine era ormai spirato. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.82, 125 e 182 cod. proc. civ., 11, 12 e 15 preleggi, 87, 88 e 89 d. lgs. 385/1993, sostenendo che la decisione impugnata risulterebbe parimenti meritevole di censura anche laddove si dovesse ritenere che i vizi di legittimità già denunciati con il primo mezzo integrino gli estremi di un errore nonin procedendo, ma in iudicando. 7. Il motivo non è fondato. Il mezzo, infatti, muove in un’ottica che esso stesso riconosce non corretta, vale a dire che la censura sollevata da ADER intenda dolersi della violazione di una norma sostanziale piuttosto che di una norma di attività, ossia della legge processuale che regolava la fattispecie in esame. Il che rende inutile fare richiamo alle ragioni che hanno portato al rigetto della prima doglianza al fine di disattendere anche la censura in esame. 8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.800, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei
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