Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:542
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 7 luglio 2022 (
1
)
Causa C
‑
404/21
WP
contro
[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale,
Repubblica italiana
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Asti (Italia)]
«Rinvio pregiudiziale – Personale della BCE – Diritti a pensione maturati nell’ambito di un regime nazionale prima dell’entrata al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione – Normativa o prassi amministrativa nazionale che non consente tale trasferimento – Insussistenza di un atto legislativo interno di attuazione o di un accordo specifico tra lo Stato membro del lavoratore o il suo istituto di previdenza sociale e l’istituzione dell’Unione»
I.
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Asti (Italia) ai sensi dell’articolo 267 TFUE verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli 45 e 48 TFUE, dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (in prosieguo: lo «Statuto») e dell’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (BCE) (in prosieguo: le «condizioni di impiego della BCE»).
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone WP all’[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla Repubblica italiana in merito al trasferimento al regime pensionistico della BCE dell’importo dell’equivalente attuariale corrispondente alla posizione assicurativa costituita in favore del ricorrente nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS.
3.
Il giudice del rinvio sottopone alla Corte due questioni relative alla possibilità per un membro del personale della BCE di ottenere il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei suoi diritti pensionistici maturati presso il sistema pensionistico italiano, in assenza di un accordo che preveda un siffatto trasferimento concluso tra la BCE e la Repubblica italiana. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di precisare quali sono gli obblighi degli Stati membri nei confronti della BCE derivanti dal diritto dell’Unione quando si tratta di adottare le misure necessarie per garantire un siffatto trasferimento di diritti a pensione.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Protocollo sul SEBC e sulla BCE
4.
L’articolo 36 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato ai Trattati UE e FUE (
2
) (in prosieguo: il «protocollo sul SEBC e sulla BCE»), dispone quanto segue:
«36.1 Il consiglio direttivo [della BCE], su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.
(…)».
2.
Protocollo sui privilegi e sulle immunità
5.
L’articolo 14 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE e FUE (
3
) (in prosieguo: il «PPI») così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione».
6.
In forza del suo articolo 22, primo comma, il PPI si applica anche alla BCE, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sul SEBC e sulla BCE.
3.
Statuto
7.
Ai sensi del suo articolo 1, lo Statuto si applica ai funzionari dell’Unione.
8.
L’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto, enuncia quanto segue:
«È funzionario dell’Unione ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un’istituzione dell’Unione mediante atto scritto dell’autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina».
9.
L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto così dispone:
«(…)
2. Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo:
– aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero,
– aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,
ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.
In tal caso l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.
Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione».
4.
RAA
10.
L’articolo 1 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (in prosieguo: il «RAA») così dispone:
«Il presente regime si applica ad ogni agente, assunto dall’Unione con contratto. Tale agente può avere la qualifica:
– di agente temporaneo
– di agente contrattuale
(…)».
11.
In forza, rispettivamente, dell’articolo 39, paragrafo 2, e dell’articolo 109, paragrafo 2, del RAA, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto si applica agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali.
5.
Condizioni di impiego della BCE
12.
Sul fondamento, in particolare, dell’articolo 36, paragrafo 1, del protocollo sul SEBC e sulla BCE, il consiglio direttivo della BCE ha adottato le condizioni di impiego della BCE, il cui articolo 9, lettera c), così dispone:
«Le presenti condizioni di impiego non sono disciplinate da alcun diritto nazionale specifico. La BCE applica (i) i principi generali del diritto comuni agli Stati membri, (ii) i principi generali del diritto dell’Unione e (iii) le norme contenute nei regolamenti e nelle direttive dell’Unione riguardanti la politica sociale indirizzate agli Stati membri. Tali atti giuridici saranno attuati dalla BCE ogni qual volta si renderà necessario. Si terranno nel debito conto le raccomandazioni dell’Unione in materia di politica sociale. Per l’interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti dalle presenti condizioni di impiego, sono tenuti in debita considerazione i principi sanciti dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale di altre istituzioni dell’Unione».
13.
L’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE enuncia quanto segue:
«(a) La BCE conclude accordi e concorda opportune misure con altri sistemi pensionistici, organizzazioni e governi che determina, al fine di accettare il trasferimento al [sistema pensionistico della BCE] di importi di denaro in relazione ai membri del personale che abbiano completato il loro periodo di prova presso la BCE.
(…)».
B.
Diritto italiano
14.
L’articolo 1
della legge n. 29 – Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, del 7 febbraio 1979 (
4
), così dispone:
«Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest’ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria predetta l’ammontare dei contributi di loro pertinenza (…)».
15.
L’articolo 18 della legge n. 115 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014, del 29 luglio 2015 (
5
), stabilisce quanto segue:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea (…) iscritti o che siano stati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti (…) è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali.
2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.
3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell’interessato da presentare all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell’ipotesi in cui un ex dipendente di un’organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l’organizzazione internazionale, l’istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell’ipotesi in cui un ex dipendente di un’organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l’organizzazione internazionale, l’istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell’organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l’ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.
4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall’applicazione della legislazione italiana.
5. I periodi di lavoro presso un’organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell’organizzazione internazionale, nei termini previsti dall’ordinamento dell’istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto.
(…)».
16.
La circolare INPS n. 14, del 23 gennaio 2001, precisa che, in data 24 novembre 2000, è stato sottoscritto un accordo tra l’INPS e la Banca europea degli investimenti (BEI) per il trasferimento delle posizioni assicurative del personale della Banca. L’articolo 2 di tale accordo prevede quanto segue:
«La domanda per il trasferimento della posizione assicurativa potrà essere presentata direttamente all’INPS e per conoscenza alla BEI dal personale in servizio al momento della domanda e per i periodi assicurativi accreditati presso l’INPS che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.
La BEI chiede all’INPS l’equivalente attuariale corrispondente alla posizione costituita nel fondo interessato (…), calcolato in base alle norme che disciplinano i trattamenti di pensione nell’ambito del fondo interessato alla data di presentazione della domanda (…).
(…)
L’INPS comunica all’interessato e alla BEI l’importo da trasferire, al netto delle spese di caricamento, entro sessanta giorni dalla ricezione dell’accettazione da parte del richiedente, e provvede entro i tre mesi successivi al trasferimento delle somme, che andranno maggiorate del tasso d’interesse legale vigente in Italia per il periodo intercorso tra la data di ricevimento dell’accettazione e la valuta di accredito; le somme trasferite non potranno superare l’onere di riscatto calcolato dalla BEI secondo le norme del proprio regolamento».
III.
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
17.
WP è membro del personale della BCE dal 1° marzo 2012. Tra il 1° agosto 1982 e il 24 febbraio 2012 egli ha lavorato in Italia come dipendente di un datore di lavoro privato, con conseguente versamento di contributi obbligatori in suo favore nel [OSCURATO:PERSONA] pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS. In data 12 dicembre 2016 WP ha chiesto all’INPS di trasferire presso il sistema pensionistico della BCE l’equivalente attuariale corrispondente alla posizione assicurativa costituita in proprio favore nell’ambito di tale fondo pensione o, in subordine, il capitale attualizzato conseguente ai contributi previdenziali versati nel fondo pensione, calcolato conformemente alle norme che disciplinano le pensioni nell’ambito di detto fondo.
18.
L’INPS ha respinto la domanda di WP sulla base della motivazione che non era possibile procedere al trasferimento richiesto in mancanza di uno specifico provvedimento legislativo o di un accordo bilaterale. Il ricorso amministrativo di WP avverso il rigetto della sua domanda, proposto il 28 novembre 2017, è stato dichiarato irricevibile con decisione dell’11 aprile 2018.
19.
WP ha quindi proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio diretto, in via principale, a far accertare e dichiarare l’obbligo dell’INPS e/o della Repubblica italiana di adottare tutte le misure necessarie al fine di trasferire al sistema pensionistico della BCE un determinato importo corrispondente alla posizione assicurativa costituita in suo favore, con conseguente condanna dell’INPS e/o della Repubblica italiana ad adottare tutte le misure necessarie ai fini del trasferimento di detto importo al regime pensionistico della BCE. In subordine, WP ha chiesto che sia accertato e dichiarato l’obbligo dell’INPS e/o della Repubblica italiana di trasferire al regime pensionistico della BCE un determinato importo a titolo di risarcimento del danno, con conseguente condanna dell’INPS e/o della Repubblica italiana a trasferire detto importo al regime pensionistico della BCE a titolo di risarcimento del danno.
20.
Il giudice del rinvio si chiede se il diritto dell’Unione conferisca a un dipendente della BCE un diritto al trasferimento al regime pensionistico della BCE di diritti pensionistici maturati presso un istituto previdenziale di uno Stato membro e se tale diritto debba essere riconosciuto anche a prescindere dall’emanazione di una norma nazionale di attuazione o dalla stipula di uno specifico accordo tra lo Stato membro o l’istituto nazionale di previdenza sociale interessato e la BCE che definisca le modalità di attuazione di tale diritto. Il giudice del rinvio fa riferimento a numerose disposizioni del diritto dell’Unione e alla relativa giurisprudenza, senza tuttavia giungere a una conclusione chiara.
21.
Ritenendo che la soluzione della controversia dipenda da un’interpretazione del diritto dell’Unione, il Tribunale ordinario di Asti ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 45 e 48 del TFUE, l’articolo 4 del TUE, l’articolo 11 dell’allegato VIII dello [Statuto] e l’articolo 8 dell’Allegato III[ bis] delle [condizioni di impiego della BCE] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale od a una prassi amministrativa nazionale che non consentono, al lavoratore di uno Stato membro, che abbia maturato contributi presso l’istituto di previdenza nazionale e che attualmente lavori presso una Istituzione dell’Unione, quale la BCE, di trasferire al regime pensionistico di detta Istituzione i contributi pensionistici accreditati nel regime previdenziale del proprio Stato.
2) Se, anche conseguentemente a quanto sopra ritenuto, il diritto al trasferimento dei contributi deve essere reso possibile pure in difetto di un atto legislativo interno di attuazione o di un accordo specifico tra lo Stato membro di appartenenza del lavoratore, o del suo Ente pensionistico, da una parte e l’istituzione dell’Unione, dall’altra».
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
22.
La decisione di rinvio, datata 13 gennaio 2021, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 30 giugno 2021.
23.
Le parti nel procedimento principale, i governi italiano, greco, spagnolo, polacco e portoghese, la Commissione europea e la BCE hanno depositato osservazioni scritte nel termine previsto dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
24.
Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.
V.
Analisi giuridica
A.
Osservazioni preliminari
25.
Come precisato nell’introduzione, con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire quali siano gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell’Unione quando si tratta di adottare misure necessarie per garantire il trasferimento dei diritti a pensione di un membro del personale della BCE, maturati presso un sistema pensionistico nazionale, al regime pensionistico della BCE. Nell’ambito della presente causa, mi sembra imperativo fornire chiarimenti, tenuto conto dell’atteggiamento particolarmente passivo delle autorità italiane nei confronti della proposta della BCE di concludere un accordo che preveda proprio un siffatto trasferimento.
26.
Nell’interesse di un’analisi strutturata e coerente delle questioni giuridiche sollevate dal giudice del rinvio, propongo di riformulare la prima questione pregiudiziale nel senso che occorre determinare se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e l’articolo 8, dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro, al quale la BCE proponga la stipula di un siffatto accordo, è tenuto a concluderlo.
27.
In caso di risposta in senso affermativo, occorrerà stabilire, nell’ambito dell’esame della seconda questione pregiudiziale, se le disposizioni summenzionate debbano essere interpretate nel senso che autorizzano il giudice di uno Stato membro adito dall’interessato a ordinare il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione che l’interessato ha maturato nell’ambito del sistema pensionistico di tale Stato membro, anche in difetto di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo, concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE, che preveda un siffatto trasferimento.
B.
Sulla prima questione pregiudiziale
28.
Il giudice del rinvio cita una serie di disposizioni, tutte appartenenti all’ordinamento giuridico dell’Unione, ma che tuttavia si distinguono per quanto riguarda il loro rango e il loro valore giuridico. Esaminerò nel prosieguo se tali disposizioni impongano obblighi agli Stati membri idonei a supportare le pretese di un membro del personale della BCE nella situazione di WP e, in caso affermativo, di che tipo. Ritengo opportuno esaminare, anzitutto, l’applicabilità delle norme in materia di funzione pubblica che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione e, successivamente, valutare la pertinenza delle disposizioni dei Trattati.
1.
Norme in materia di funzione pubblica che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione
29.
In considerazione delle sue funzioni connesse alla politica monetaria, la BCE gode di un elevato grado di autonomia nel quadro istituzionale dell’Unione (
6
) che si riflette nelle sue norme interne sul trasferimento dei diritti a pensione. Tuttavia, prima di esaminarne le specificità, esporrò brevemente le norme generali applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle istituzioni, il che consentirà di trarre le conclusioni pertinenti per quanto riguarda il trattamento dei membri del personale della BCE. In tale contesto, si pone, in particolare, la questione se questi ultimi possano invocare taluni principi generali relativi al trasferimento dei contributi pensionistici nell’ambito della funzione pubblica dell’Unione, nonostante l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, almeno sotto un profilo formale, non si applichi nei loro riguardi (
7
).
a)
Facoltà di trasferire i contributi pensionistici come «diritto» riconosciuto ai funzionari e agli altri agenti dell
’
Unione
30.
Il diritto dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione di optare per il trasferimento dei contributi pensionistici all’Unione trova il proprio fondamento nell’articolo 14 del PPI. Tale disposizione conferisce al [OSCURATO:PERSONA] europeo e al Consiglio il potere generale di stabilire il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione. Il legislatore dell’Unione ha adempiuto a tale mandato disponendo nello Statuto, all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII, che i funzionari che lasciano il servizio dell’Unione hanno il diritto di far trasferire l’equivalente attuariale dei loro diritti alla pensione di anzianità maturati presso l’Unione a un altro fondo previdenziale e che i funzionari che entrano al servizio dell’Unione hanno la facoltà di far versare al regime pensionistico dell’Unione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati per le attività precedentemente esercitate. La lettura congiunta dell’articolo 14 del PPI e dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non lascia margini interpretativi circa l’esistenza di un pieno diritto dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione di trasferire i contributi pensionistici.
31.
La portata di tali disposizioni è particolarmente rilevante per quanto riguarda l’individuazione di un diritto «equivalente» per i membri del personale della BCE. A tal proposito, occorre rilevare che il PPI, ivi compreso il suo articolo 14, si applica ai membri del personale della BCE, in forza del suo articolo 22, paragrafo 1, il quale dispone che il PPI «si applica
anche
alla [BCE], ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo [sul SEBC e sulla BCE]» (il corsivo è mio). L’articolo 22, paragrafo 1, del PPI riflette chiaramente l’intenzione degli autori dei Trattati di garantire che i membri del personale della BCE, in quanto persone alle dipendenze di un’istituzione dell’Unione, siano trattati in modo
uguale
a ogni altro funzionario o agente dell’Unione, salvo diversa disposizione dello statuto del SEBC e della BCE e degli atti giuridici adottati ai sensi di quest’ultimo.
32.
Poiché né l’articolo 36 del suddetto statuto, sulla cui base sono state adottate le condizioni di impiego della BCE, né qualsiasi altra disposizione di tale statuto conferiscono alla BCE il potere di adottare regolamenti vincolanti per i terzi in materia di previdenza sociale, l’ambito di applicazione del PPI rispetto ai membri del personale della BCE comprende le questioni relative alle prestazioni previdenziali di cui al suo articolo 14 e, per tale tramite, anche la facoltà di trasferire i contributi pensionistici dagli Stati membri a un’istituzione dell’Unione o viceversa. Il potere di istituire obblighi in capo agli Stati membri in tale settore resta al legislatore dell’Unione, ossia il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, come previsto dall’articolo 14 del PPI, che lo ha esercitato introducendo nello Statuto il diritto al trasferimento dei contributi pensionistici. Pertanto, detto diritto dev’essere riconosciuto in modo «equivalente» ai membri del personale della BCE.
33.
A tale riguardo, occorre ricordare che la parità di trattamento, sancita dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), è un principio fondamentale del diritto dell’Unione. Secondo costante giurisprudenza(
8
), il principio generale della parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente e che situazioni differenti non siano trattate in maniera uguale, a meno che un trattamento siffatto non sia oggettivamente giustificato. Tale principio si applica alla BCE, in quanto istituzione dell’Unione, ai sensi dell’articolo 13 TUE, allo stesso modo in cui si applica alle istituzioni e agli organi soggetti allo Statuto dei funzionari dell’Unione. Infatti, come la Corte ha recentemente ricordato, il principio generale della parità di trattamento, ora sancito all’articolo 20 della Carta, si applica, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, a tutte le istituzioni e a tutti gli organi dell’Unione, compresa la BCE (
9
). Del pari, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri dell’Unione, ivi compresa la Repubblica italiana, quando recepiscono il diritto dell’Unione.
34.
Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali e i diritti ad esse collegati, mi sembra che un membro del personale della BCE che cerca di trasferire i propri contributi pensionistici dall’INPS al regime pensionistico della BCE si trovi nella stessa situazione di qualsiasi altro funzionario o agente dell’Unione che intenda esercitare lo stesso diritto. In entrambi i casi si tratta di persone che entrano al servizio di un’istituzione dell’Unione, che desiderano trasferire contributi versati negli stessi Stati membri e nel medesimo sistema nazionale di previdenza sociale esercitando il diritto fondamentale alla libera circolazione. Per tale motivo, una disparità di trattamento non appare, in linea di principio, giustificata, fatte salve
le modalità pratiche e le condizioni previste dalla normativa applicabile
ai fini della realizzazione di un siffatto trasferimento di contributi pensionistici nell’ambito della BCE. La parità di trattamento dev’essere parimenti garantita tra i membri del personale di tale istituzione, che dovrebbero godere di un diritto di trasferimento da essi esercitabile liberamente e indipendentemente dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui hanno maturato diritti a pensione prima di essere assunti dalla stessa BCE.
35.
Come affermato da diverse parti interessate nelle loro osservazioni, la difesa di un siffatto diritto dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea è tanto più necessaria in quanto l’articolo 298 TFUE garantisce che «[n]ell’assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell’Unione si basano su un’amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente». La Corte ha espressamente riconosciuto tale necessità nella sua giurisprudenza laddove ha stabilito che la ragion d’essere della trasferibilità dei diritti a pensione risiede nella necessità di «agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati, all’amministrazione dell’Unione e a garantire in tal modo all’Unione le maggiori possibilità di scelta di personale qualificato che abbia già un’adeguata esperienza professionale» (
10
).
36.
Del pari, la Corte ha precisato che, allo scopo di avere una più ampia scelta tra il personale con un’adeguata esperienza professionale, è necessario disporre di «una maggiore flessibilità in materia di trasferibilità dei diritti alla pensione di anzianità in entrambi i sensi, ponendo così fine alle incertezze a cui taluni agenti dovevano far fronte in considerazione dell’eventualità di una cessazione del loro rapporto di lavoro e dell’impossibilità di ottenere diritti alla pensione di anzianità equivalenti» (
11
). La possibilità di trasferire i contributi pensionistici svolge pertanto un ruolo fondamentale nel garantire che nessun ostacolo connesso al godimento delle prestazioni pensionistiche gravi sulla scelta delle persone circa l’opportunità e le modalità di lavorare al servizio di un’istituzione dell’Unione.
37.
È chiaro che tutte queste considerazioni, che rispondono ai criteri di un’amministrazione europea aperta, efficace e indipendente, ai sensi dell’articolo 298 TFUE, valgono anche per i membri del personale della BCE, i quali sono agenti di un’istituzione dell’Unione allo stesso titolo dei funzionari e degli altri agenti delle istituzioni dell’Unione cui si applica lo Statuto. Di conseguenza, non sussiste, a mio avviso, alcun motivo oggettivo per negare al personale della BCE il riconoscimento, in linea di principio, di un diritto «equivalente», fatte salve, beninteso, le
modalità pratiche e le condizioni previste dalle rispettive normative
, argomento quest’ultimo che affronterò più dettagliatamente nelle presenti conclusioni. A tale riguardo, occorre rilevare che, al pari dei diritti sociali, la cui concreta attuazione necessita spesso di una legge (
12
), il diritto al trasferimento dei contributi pensionistici richiede una specifica normativa ai fini della sua attuazione. Come chiarirò nel prosieguo, le norme della BCE che disciplinano il trasferimento dei diritti pensionistici differiscono sotto taluni importanti profili da quelle relative al resto della funzione pubblica dell’Unione, e più concretamente per quanto riguarda la sua attuazione.
b)
Differenze tra le norme generali relative alla funzione pubblica e quelle della BCE in materia di trasferimento dei diritti a pensione
38.
Occorre subito rilevare che la «facoltà» menzionata dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto ha per oggetto il trasferimento, a favore dei funzionari, di un diritto il cui esercizio dipende unicamente dalla loro scelta. L’esercizio di tale diritto è reso possibile dal fatto che lo Statuto, in quanto regolamento ai sensi dell’articolo 288 TFUE, ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (
13
). Ne consegue che, benché l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non dia luogo a un’armonizzazione della legislazione nazionale in materia di pensioni, tuttavia lo Statuto, al di là degli effetti che esso produce nell’ordinamento interno dell’amministrazione dell’Unione, obbliga anche gli Stati membri ogni qual volta la loro collaborazione sia necessaria per la sua attuazione. Nella sua giurisprudenza relativa a tale disposizione, la Corte ha precisato che ne consegue che, nel caso in cui una disposizione statutaria richieda provvedimenti di attuazione a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le opportune misure di carattere generale o particolare ai sensi dell’articolo 5 del trattato CEE, che corrisponde all’articolo 4, paragrafo 3, TUE (
14
). Secondo la Corte, in considerazione dello scopo dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, spetta agli Stati membri porre in atto mezzi concreti che consentano l’esercizio della facoltà attribuita ai dipendenti di trasferire le spettanze maturate nell’ambito nazionale al regime pensionistico dell’Unione (
15
).
39.
L’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE, pur essendo chiaramente inteso a garantire un trasferimento dei diritti a pensione a favore dei membri del personale della BCE, tuttavia non conferisce tale diritto allo stesso modo dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, dato che il
suo esercizio è subordinato a talune modalità di attuazione e condizioni
che è opportuno illustrare. A tal riguardo, occorre rilevare che le condizioni di impiego della BCE hanno effetti puramente interni, in quanto disciplinano unicamente i rapporti tra tale istituzione e il suo personale. In altri termini, dette condizioni di impiego non producono per sé stesse effetti giuridici nei confronti degli Stati membri, imponendo obblighi a questi ultimi. Inoltre, a differenza del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, la BCE non ha la competenza di adottare regolamenti in tale settore. Il potere regolamentare della BCE è limitato a casi molto specifici connessi all’esercizio dei suoi compiti statutari, elencati tassativamente all’articolo 132, paragrafo 1, primo trattino, TFUE. Di conseguenza, l’attuazione del diritto in parola in modo «equivalente» per i membri del suo personale richiede il ricorso a un diverso meccanismo giuridico.
40.
Per porre rimedio alla mancanza di effetto vincolante delle condizioni di impiego, la summenzionata disposizione stabilisce che la BCE «conclude accordi e concorda opportune misure con altri sistemi pensionistici, organizzazioni e governi che determina, al fine di accettare il trasferimento al [sistema pensionistico della BCE] di importi di denaro in relazione ai membri [del personale del]la BCE». La conclusione di accordi con gli Stati membri, vale a dire la via bilaterale, è dunque il metodo scelto dal legislatore dell’Unione in tal caso. Ciò è evidente poiché è esplicitamente richiesto che il trasferimento sia «accettato». Il fatto che la BCE sia dotata di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 282, paragrafo 3, prima frase, TFUE, le consente di concludere tali accordi in nome e per conto proprio con gli Stati membri.
41.
In tale prospettiva, è logico dedurre che, in difetto di un siffatto accordo che disciplini le condizioni per garantire il trasferimento dei diritti a pensione, un membro del personale della BCE non sarà in grado esercitare un diritto «equivalente» a quello previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Nei limiti in cui l’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE, in primo luogo, fa unicamente riferimento alla competenza della BCE a concludere detti accordi, nulla dicendo, d’altronde, riguardo al ruolo degli Stati membri e, in secondo luogo, non produce effetti giuridici nei confronti dei terzi, occorre ritenere, in questa fase dell’analisi, quale conclusione intermedia, che tale disposizione non costituisca, di per sé, una base giuridica sufficiente per imporre a uno Stato membro l’obbligo di concludere un accordo con la BCE. Orbene, la partecipazione di detto Stato membro è indispensabile, in quanto un accordo bilaterale richiede per definizione due dichiarazioni di volontà concordanti.
42.
Per gli stessi motivi, dev’essere respinto il riferimento all’articolo 9, lettera c), delle condizioni di impiego della BCE come base giuridica. Sebbene tale disposizione preveda che «[p]er
l’interpretazione dei diritti e degli obblighi
previsti dalle presenti condizioni di impiego, sono tenuti in debita considerazione i principi sanciti dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale di altre istituzioni dell’Unione» (il corsivo è mio), tuttavia detta disposizione, in quanto mera norma interpretativa delle citate condizioni (interne) di impiego, non è idonea a produrre effetti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. A maggior ragione, non si può supporre che essa possa, di per sé stessa, porre rimedio alla mancanza di un accordo bilaterale tra la BCE e uno Stato membro. Tale disposizione mi sembra quindi irrilevante nel presente contesto.
43.
Ad abundantiam, è importante precisare che qualsiasi applicazione per analogia mi sembra sia esclusa in assenza di una lacuna che tale analogia dovrebbe appunto colmare, dato che, al pari dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, anche la disposizione pertinente nel caso di specie, vale a dire l’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE, prevede il trasferimento dei diritti a pensione. La differenza tra le due disposizioni consiste, anzitutto, come ho appena illustrato, nell’indicazione della necessità di un accordo con lo Stato membro interessato, che è previsto nella seconda norma quale condizione per eseguire il trasferimento di cui trattasi, contrariamente a quanto stabilito nella disposizione statutaria.
44.
Pertanto, il ricorso all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, in modo diretto o per analogia, come suggerito da talune parti interessate, al fine di eludere il requisito esplicito di un accordo tra la BCE e lo Stato membro interessato, che disciplini le condizioni per garantire il trasferimento dei diritti a pensione, mi sembra inammissibile in quanto un siffatto approccio equivarrebbe a disattendere l’espressa volontà del legislatore dell’Unione (
16
). Nonostante un legittimo interesse a garantire il trasferimento dei diritti pensionistici per l’intera funzione pubblica dell’Unione, mi sembra chiaro che vi siano tuttavia differenze per quanto riguarda l’attuazione di tale diritto che sono intrinseche alla struttura istituzionale dell’Unione nell’attuale fase del suo sviluppo.
45.
Il principio dell’unicità della funzione pubblica dell’Unione, introdotto dall’articolo 9, paragrafo 3, del Trattato di Amsterdam, secondo il quale tutti i funzionari di tutte le istituzioni sono soggetti a uno Statuto unico e quindi alle stesse disposizioni (
17
), non osta, in linea di principio, all’adozione e quindi all’applicazione di regimi distinti del personale qualora all’istituzione in questione sia riconosciuta un’autonomia regolamentare(
18
), come nel caso della BCE in forza dell’articolo 36 del protocollo sul SEBC e sulla BCE.
46.
Per quanto le considerazioni esposte nelle presenti conclusioni, connesse al principio della parità di trattamento ai sensi dell’articolo 20 della Carta e all’interesse pubblico a disporre di un’«amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente» ai sensi dell’articolo 298 TFUE, possano rivelarsi pertinenti all’atto di stabilire le norme concrete per il trasferimento dei diritti a pensione nel contesto dei negoziati intesi alla conclusione di un accordo tra la BCE e uno Stato membro, in particolare a sostegno di un trattamento non discriminatorio dei membri del personale della BCE e al fine di consentire a tale istituzione di avvalersi di un personale qualificato e assunto in tutti gli Stati membri, si deve nondimeno riconoscere che le disposizioni succitate non sono, di per sé stesse, idonee a fungere da base giuridica per obbligare uno Stato membro a concludere un siffatto accordo.
c)
Conclusione intermedia
47.
Da tale analisi delle norme in materia di funzione pubblica che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione risulta che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non è applicabile – né direttamente né per analogia – ai membri del personale della BCE. Di conseguenza, dalla disposizione in esame non può derivare alcun obbligo per uno Stato membro di concludere un accordo con detta istituzione. Nemmeno l’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE costituisce una base giuridica sufficiente per imporgli un siffatto obbligo.
2.
Disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori
48.
Occorre poi esaminare se gli articoli 45 e 48 TFUE, relativi alla libera circolazione dei lavoratori, possano costituire una base giuridica adeguata per imporre a uno Stato membro l’obbligo di garantire l’effettivo esercizio del diritto al trasferimento dei diritti a pensione, come suggerito dal giudice del rinvio. In tale contesto, occorre fare riferimento alla sentenza Gardella (
19
), nella quale la Corte si è pronunciata sulla compatibilità con le disposizioni summenzionate dell’impossibilità per un funzionario di un’organizzazione internazionale di ottenere il trasferimento verso tale organizzazione di diritti a pensione maturati nell’ambito di attività professionali precedentemente esercitate nello Stato membro di appartenenza.
49.
Nella citata sentenza, la Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo la quale il cittadino dell’Unione che lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato d’origine e che abbia accettato un impiego in un’organizzazione internazionale rientra anch’esso nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE (
20
). Ne consegue che quest’ultimo non può vedersi negato il godimento dei diritti e dei benefici sociali attribuitigli da tale disposizione (
21
). Ciò implica, in particolare, il divieto di qualsiasi ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, ossia di qualunque provvedimento il quale, anche se applicabile senza discriminazioni concernenti la cittadinanza, è in grado di complicare o rendere meno allettante l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE (
22
).
50.
Poiché WP, in quanto membro del personale della BCE, non è soggetto allo Statuto, e ciò in quanto la BCE dispone di norme autonome per il proprio personale, adottate sulla base dell’articolo 36 del protocollo sul SEBC e sulla BCE, ritengo che egli debba considerarsi come un «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE. Tuttavia, resta da verificare se l’assenza di un accordo tra la BCE e uno Stato membro, come nelle circostanze del caso di specie, possa considerarsi un «ostacolo» ai sensi della definizione riportata al precedente paragrafo delle presenti conclusioni. La Corte deve rispondere a tale questione chiaramente in senso negativo in quanto, nella citata sentenza, essa ha dichiarato che l’articolo 45 TFUE non obbliga gli Stati membri a consentire il trasferimento dei diritti a pensione maturati nello Stato membro d’origine al regime pensionistico di un altro datore di lavoro, sia esso un altro Stato membro o un’organizzazione internazionale (
23
).
51.
La Corte ha precisato che tale disposizione non impone l’obbligo di concludere una convenzione internazionale a tal fine (
24
), il che mi sembra importante rilevare nel contesto dell’esame della prima questione pregiudiziale, alla luce del requisito di cui all’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE, consistente nella conclusione di un accordo bilaterale al fine di rendere possibile un siffatto trasferimento di diritti a pensione verso il regime pensionistico della BCE.Tale conclusione discende da un’interpretazione degli obblighi derivanti dall’articolo 45 TFUE nonché dall’articolo 48 TFUE e dai regolamenti adottati in applicazione di quest’ultimo, i quali non contemplano un diritto all’attuazione di detto trasferimento.
52.
Nei limiti in cui detta conclusione risulta da un’interpretazione delle pertinenti disposizioni di diritto primario e non deriva dal fatto che, in quello specifico caso, l’organizzazione interessata – vale a dire l’Ufficio europeo dei brevetti – era un ente esterno alle istituzioni dell’Unione, non può essere accolto l’argomento di WP, secondo il quale, alla luce della circostanza che, nel caso di specie, la BCE è, al contrario, un’istituzione dell’Unione, una semplice lettura a contrario della sentenza del 4 luglio 2013, Gardella (C–233/12, EU:C:2013:449), consentirebbe di concludere che il rifiuto dell’INPS di concedergli il trasferimento controverso è contrario alla libera circolazione dei lavoratori. L’insussistenza di un obbligo di accordare il trasferimento dei diritti a pensione ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori vale quindi anche per le istituzioni dell’Unione alle quali non è applicabile l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, come precisato dalla successiva giurisprudenza in materia di funzione pubblica (
25
).
53.
Per i motivi sopra esposti, si deve ritenere, quale conclusione intermedia, che le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 TFUE, relative alla libera circolazione dei lavoratori, non impongano a uno Stato membro l’obbligo di garantire il trasferimento dei diritti a pensione verso il regime pensionistico della BCE tramite un accordo bilaterale da concludere in tal senso.
3.
Obbligo di leale cooperazione
54.
Dalle considerazioni esposte ai precedenti paragrafi emerge che, per esigere il riconoscimento di un diritto «equivalente» di un membro del personale della BCE di chiedere il trasferimento di diritti a pensione maturati presso un istituto previdenziale di uno Stato membro al regime pensionistico di tale istituzione, possono essere invocate diverse disposizioni. Tuttavia, è innegabile che la conclusione di un accordo con detto Stato membro è assolutamente necessaria per garantire l’attuazione di tale diritto. In altri termini, l’accordo da concludere costituisce una «condizione indispensabile» per il conseguimento di tale obiettivo.
55.
Sebbene l’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE sembri affidare agli organi della BCE il compito di concludere accordi con gli Stati membri(
26
), il ruolo di questi ultimi nell’adempimento di tale compito risulta comunque cruciale. Infatti, nei limiti in cui un «accordo» ai sensi di tale disposizione richiede, sotto il profilo giuridico, due dichiarazioni di volontà concordanti, che creano un impegno reciproco, è logico supporre che la
partecipazione attiva
dello Stato membro in questione, nel quadro dei negoziati e della conclusione di detto accordo, sia essenziale. Alla luce di tale constatazione, si pone la questione di quali siano i
precisi obblighi
che il diritto dell’Unione impone allo Stato membro nelle circostanze contemplate dalla disposizione in parola.
56.
Secondo costante giurisprudenza, in forza del principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alle istituzioni dell’Unione di adempiere ai loro compiti. In particolare, come stabilito dalla Corte nella sua giurisprudenza, tale principio osta ai comportamenti degli Stati membri in materia di trasferimento dei diritti a pensione che abbiano l’effetto di rendere più difficile per le istituzioni dell’Unione l’assunzione di personale (
27
).
57.
Per quanto riguarda specificamente i potenziali funzionari delle istituzioni dell’Unione che abbiano già maturato una certa esperienza professionale, la Corte ha recentemente ricordato che, conformemente al principio di leale cooperazione, gli Stati membri non possono rendere più difficile «l’assunzione, da parte dell’Unione, di funzionari nazionali con una certa anzianità» (
28
). Ritengo che i principi derivanti da tale sentenza, pronunciata in una causa riguardante un ex membro di un’amministrazione nazionale, dovrebbero applicarsi anche a coloro che, come WP, hanno un’esperienza professionale nel settore privato, perché l’esigenza di non privare le istituzioni dell’Unione del contributo di personale esperto ha carattere generale e si applica indipendentemente dalla specifica natura dell’esperienza dell’interessato.
58.
Occorre peraltro rilevare che la cooperazione dello Stato membro nel presente contesto si rivela essenziale al fine di evitare una situazione difficilmente conciliabile con la parità di trattamento, sulla quale ho già richiamato l’attenzione nelle presenti conclusioni (
29
), vale a dire il rischio che i membri del personale della BCE, cittadini di uno Stato membro, siano trattati meno favorevolmente rispetto a quelli provenienti da altri Stati membri, più diligenti, che hanno già stipulato un siffatto accordo, consentendo pertanto ai loro cittadini alle dipendenze della BCE di beneficiare effettivamente della facoltà prevista all’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE.
59.
È chiaro che una siffatta situazione non solo rimetterebbe in discussione l’obiettivo di cui all’articolo 298 TFUE di disporre di «un’amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente» nonché il principio dell’unicità della funzione pubblica, già ricordati nelle presenti conclusioni (
30
), ma sarebbe altresì contraria all’interesse comune dell’Unione e dello Stato membro ad agevolare l’assunzione di futuro personale proveniente da tale Stato membro, garantendo quindi le assunzioni sulla base geografica più ampia possibile, come richiesto, del resto, dall’articolo 27 dello Statuto. Mi preme sottolineare che le presenti considerazioni, connesse alla politica di assunzione dell’Unione, si applicano senza eccezioni a tutte le sue istituzioni, organi e organismi, compresa la BCE. Poiché la conclusione di un siffatto accordo con la BCE è nell’interesse dello stesso Stato membro, ci si potrebbe ragionevolmente aspettare che esso offra la sua piena cooperazione.
60.
È vero che, sebbene il principio di leale cooperazione non possa essere interpretato nel senso che obbliga lo Stato membro ad accettare qualsiasi progetto di accordo elaborato dalla BCE, eventualmente suscettibile di creare difficoltà nella sua attuazione a livello nazionale, resta il fatto che lo Stato membro deve tuttavia
cooperare attivamente e in buona fede
nell’ambito dei negoziati al fine di rimuovere gli ostacoli esistenti. Come rilevato dalla Corte, la cooperazione dello Stato membro è necessaria soprattutto quando si tratta di risolvere questioni pratiche, come la determinazione di un metodo di calcolo al fine di consentire il trasferimento dei diritti a pensione al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione (
31
).
61.
Benché gli Stati membri conservino la propria competenza ad organizzare i rispettivi sistemi previdenziali, determinando in particolare le condizioni per la concessione di prestazioni in materia di previdenza sociale, essi devono nondimeno rispettare, nell’esercizio di detta competenza, il diritto dell’Unione (
32
). Il semplice rifiuto di condurre negoziati o di prendere in seria considerazione una proposta concreta presentata dalla BCE non mi sembra costituire un atteggiamento conforme allo spirito di leale cooperazione invocato dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Un atteggiamento del genere, infatti, osterebbe all’assolvimento dei compiti affidati agli organi della BCE.
62.
A questo proposito, occorre rilevare che dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che la domanda formale di accordo da parte della BCE risale al 22 dicembre 2005. A tal fine, la BCE avrebbe elaborato e comunicato un progetto di accordo bilaterale da sottoscrivere con l’INPS, basato in gran parte sull’accordo in vigore tra l’INPS e la BEI. È quindi da sedici anni che la BCE chiede alla Repubblica italiana di concludere un accordo ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE, senza ottenere risposta, e questo perché, secondo le autorità italiane, il trasferimento dei diritti a pensione nel caso di specie non potrebbe aver luogo senza una «iniziativa legislativa».
63.
Tuttavia, oltre al fatto che le autorità italiane non sono state in grado di trovare una soluzione su tale punto, una risposta del genere è difficile da spiegare, dato che, in primo luogo, per il personale impiegato presso la BEI, la conclusione di un accordo con l’INPS non sembra aver posto particolari difficoltà, tanto che esso è stato ottenuto e applicato con una semplice circolare amministrativa (
33
). In secondo luogo, occorre rilevare che, secondo le informazioni fornite alla Corte, quasi tutti gli Stati membri dell’Unione monetaria hanno da tempo concluso accordi con la BCE per autorizzare il trasferimento dei diritti a pensione. In terzo luogo, occorre rilevare che, nelle loro osservazioni scritte, né il governo italiano né l’INPS hanno fornito spiegazioni che giustificassero tale ritardo nella conclusione di un accordo con la BCE. Tali autorità non hanno nemmeno proposto una soluzione per superare lo stallo. Tutti questi elementi sembrano indicare una mancanza di collaborazione da parte della Repubblica italiana.
64.
Come rilevato da diverse parti interessate nelle loro osservazioni, la situazione in cui si trova attualmente la BCE nei confronti della Repubblica italiana, caratterizzata da un lungo periodo di incertezza giuridica quanto alla possibilità di garantire il trasferimento dei diritti a pensione, è idonea a dissuadere le persone che abbiano già maturato una certa esperienza professionale dall’accettare un impiego presso la BCE. Tale effetto dissuasivo è tanto più significativo in quanto le altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione, ai quali si applicano lo Statuto e il RAA e con i quali la BCE si trova, per certi versi, in concorrenza per l’assunzione di personale esperto, sono in grado di garantire un siffatto trasferimento. Tale situazione è anche difficilmente conciliabile con il principio di parità di trattamento, in quanto i membri del suo personale, con cittadinanza italiana, sono trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli provenienti da altri Stati membri impiegati nella stessa BCE o rispetto a quelli che lavorano presso altre istituzioni dell’Unione. A questo punto dell’analisi, mi preme rilevare che i rischi per la BCE e per i membri del suo personale, cui si è fatto riferimento nelle presenti conclusioni, sembrano essersi concretizzati nel caso di specie.
65.
Da quanto precede risulta che il principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, costituisce una base giuridica adeguata in quanto consente di imporre allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per sostenere la BCE nell’adempimento dei suoi compiti. Ciò vale a maggior ragione per le misure che richiedono una partecipazione attiva di tale Stato membro, come la conclusione di accordi bilaterali volti a garantire il trasferimento dei diritti a pensione.
66.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il principio di leale cooperazione debba essere interpretato nel senso che, su proposta della BCE, uno Stato membro è tenuto a partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati intesi a concludere con la BCE un accordo per il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione maturati dal suo personale presso il regime di tale Stato membro.
4.
Risposta alla prima questione pregiudiziale
67.
Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro al quale la BCE proponga la conclusione di un accordo ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE, inteso al trasferimento, al proprio regime pensionistico, dei diritti a pensione maturati dal suo personale presso il regime di tale Stato membro, è tenuto a partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati volti a concludere con quest’ultima siffatto accordo.
C.
Sulla seconda questione pregiudiziale
1.
Considerazioni generali
68.
Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto e l’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE debbano essere interpretati nel senso che autorizzano il giudice di uno Stato membro adito dall’interessato a ordinare il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione maturati dall’interessato nel regime pensionistico di tale Stato membro, anche in difetto di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo, concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE, che preveda un siffatto trasferimento.
69.
Come affermato al paragrafo 54 delle presenti conclusioni, la firma di un simile accordo tra la BCE e lo Stato membro interessato costituisce una «condizione indispensabile» per l’esercizio del diritto a un trasferimento dei diritti a pensione. Già la chiara formulazione dell’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE non lascia dubbi al riguardo. Infatti, nessuna delle varie disposizioni esaminate nel quadro della presente analisi consente, di per sé stessa, di porre rimedio all’assenza di un siffatto accordo. Il ricorso al principio di leale cooperazione permette tuttavia di esigere che lo Stato membro si impegni a contribuire al successo dei negoziati volti alla conclusione di detto accordo.
70.
Ciò premesso, si deve nondimeno tenere conto della circostanza che la seconda questione pregiudiziale riguarda una situazione particolare, vale a dire la situazione in cui la mancata conclusione di un siffatto accordo risulta dall’omessa accettazione da parte dello Stato membro interessato di una proposta in tal senso della BCE. Ritengo, pertanto, che, in risposta a tale questione, occorra fornire chiarimenti al giudice del rinvio in merito ai provvedimenti che potrebbe adottare di fronte a una siffatta omissione, contraria al diritto dell’Unione.
2.
Sull
’
obbligo dello Stato membro di garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza
del
diritto dell
’
Unione
71.
A tale riguardo, mi preme anzitutto rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, spetta ai giudici degli Stati membri, in forza del principio di leale cooperazione enunciato dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. L’articolo 19, paragrafo 1, TUE impone, peraltro, agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione (
34
).
72.
Parimenti, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, in mancanza di norme del diritto dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione. Tali modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Infatti, per quanto riguarda quest’ultimo principio, occorre ricordare che il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale è sancito dall’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva (
35
).
3.
Sulla possibilità di chiedere al giudice competente di obbligare le autorità amministrative a negoziare in buona fede e a concludere un accordo
73.
A mio avviso, dalle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi si può dedurre che, qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che le autorità competenti di tale Stato membro abbiano omesso di concludere con la BCE, in contrasto con il diritto dell’Unione, un accordo proposto da quest’ultima ai fini del trasferimento verso il suo regime pensionistico dei diritti a pensione maturati dai membri del suo personale presso il regime pensionistico di detto Stato membro o, quanto meno, di
partecipare attivamente e in buona fede a negoziati
volti a concludere un siffatto accordo con quest’ultima, detto giudice deve
accertare l’illiceità di tale omissione
e, se del caso, adottare le misure previste dalle norme procedurali nazionali applicabili per
obbligare dette autorità ad avviare negoziati con la BCE al fine di raggiungere un accordo e di procedere quindi al trasferimento richiesto
.
74.
Un’interpretazione del diritto dell’Unione che richiedesse al giudice di uno Stato membro di imporre obblighi specifici alle autorità amministrative nei confronti della BCE garantirebbe che tale Stato membro agisca conformemente al principio di leale cooperazione. Il sistema tradizionale di ripartizione e di equilibrio dei poteri negli Stati membri costituisce, a mio avviso, una garanzia dell’effettivo adempimento degli obblighi che incombono allo Stato in forza del diritto dell’Unione. Poiché le norme procedurali applicabili possono variare da un ordinamento giuridico all’altro, spetta al giudice competente adottare le misure più efficaci a sua disposizione ai sensi del diritto nazionale, compresa la possibilità di emanare un’ingiunzione di procedere alla conclusione dell’accordo e al trasferimento richiesto entro un determinato termine, a pena di sanzioni (
36
).
75.
Il potere di ingiunzione è la possibilità attribuita al giudice di ingiungere a una parte di fare o di non fare un atto da egli determinato, eventualmente dietro penalità (
37
). Il giudice investito di una controversia può quindi impartire ad un privato o all’amministrazione l’ordine di adottare un provvedimento in un senso determinato qualora la sentenza implichi necessariamente che una delle parti della controversia adotti tale provvedimento. Il principio secondo cui il giudice nazionale può rivolgere un’ingiunzione non è attualmente oggetto di alcuna normativa dell’Unione. Inoltre, tale principio non viene applicato in maniera uniforme negli Stati membri, specie quando l’ingiunzione è rivolta all’amministrazione.
76.
Tuttavia, tale potere di ingiunzione del giudice nei confronti dell’amministrazione è un dato acquisito in numerosi Stati membri (
38
). A seconda dell’ordinamento giuridico nazionale interessato, il giudice dispone di un potere generale di ingiunzione nei confronti dell’amministrazione o di un potere più limitato che esclude il governo e i suoi stretti collaboratori. Per quanto riguarda il procedimento principale, sembra opportuno affidare al giudice nazionale il compito di stabilire la necessità e, se del caso, le condizioni alle quali il potere d’ingiunzione può essere esercitato nell’ambito del suo ordinamento giuridico interno e conformemente ai principi di effettività e di equivalenza. Nel quadro di tale valutazione, il giudice nazionale deve avere cura di garantire la piena esecuzione delle sue decisioni.
4.
Sulla possibilità di impegnare la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell
’
Unione a causa di un
’
omessa negoziazione in buona fede
77.
Non si può escludere nemmeno la possibilità, evocata da talune parti interessate, di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell’Unione qualora tale Stato membro ometta, in contrasto con il diritto dell’Unione, di concludere un accordo e di acconsentire al trasferimento richiesto, purché ne sussistano le condizioni. A tal proposito, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, ai singoli lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento dei danni causati da violazioni del diritto dell’Unione imputabili a uno Stato membro purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma di diritto dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che sussista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da tali singoli (
39
). L’applicazione delle suddette condizioni che consentono di stabilire la responsabilità degli Stati membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione deve, in linea di principio, essere operata dai giudici nazionali, in conformità agli orientamenti forniti dalla Corte per procedere a tale applicazione(
40
).
78.
Dubito, tuttavia, dell’efficacia di tale approccio nel contesto della presente causa, per i motivi che mi accingo ad esporre. In primo luogo, sebbene la possibilità di trasferire al regime pensionistico della BCE i diritti pensionistici maturati presso il sistema pensionistico di uno Stato membro costituisca un diritto «equivalente» al diritto conferito ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione ai sensi dello Statuto e del RAA, ciò non toglie che tale diritto richieda di essere attuato tramite un accordo nel quale si dovrebbe stabilire, tra l’altro, l’importo corrispondente ai diritti a pensione da trasferire al regime pensionistico della BCE (
41
). Nel caso in cui risultasse impossibile determinare un siffatto importo con la necessaria certezza, qualsiasi domanda di risarcimento si limiterebbe necessariamente a far valere, in linea di principio, la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell’Unione. Orbene, da ciò conseguirebbe che un requisito essenziale per il riconoscimento di un diritto al risarcimento, vale a dire l’esistenza di un danno, non sarebbe soddisfatto nel caso di specie. In secondo luogo, dato che non si può escludere che il danno subìto dall’interessato si verificherà concretamente soltanto nel momento in cui quest’ultimo deciderà di andare in pensione, sussiste il rischio che un ricorso proposto da tale interessato prima di detta data, volto a riconoscere un siffatto diritto al risarcimento, sia respinto dal giudice competente per il motivo che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla giurisprudenza.
79.
Senza escludere a priori che un giudice investito di una domanda di risarcimento proposta nei confronti dello Stato membro trasgressore possa riuscire a superare gli ostacoli summenzionati, ad esempio fissando un determinato importo equivalente al danno subìto sulla base di determinati criteri riconosciuti dalle parti della controversia, ritengo che il primo approccio proposto nelle presenti conclusioni tuteli al meglio gli interessi dei membri del personale della BCE di cui trattasi. Infatti, un approccio del genere offre una soluzione a lungo termine per l’intero personale, garantendo la necessaria certezza del diritto. Inoltre, i negoziati su un accordo consentono di disciplinare anche un trasferimento dei diritti pensionistici nella direzione opposta, ossia dal regime pensionistico della BCE al regime pensionistico nazionale, il che può interessare tutti membri del personale della BCE che desiderano ritornare nel rispettivo Stato membro di provenienza. Infine, esso ha il vantaggio di consentire alle autorità amministrative dello Stato membro interessato di adempiere – perlomeno in un secondo momento – ai loro obblighi derivanti dal principio di leale cooperazione.
80.
Tuttavia, spetta al giudice competente esaminare quale approccio appaia praticabile nell’ambito del suo ordinamento giuridico nazionale e al fine di conseguire l’obiettivo perseguito, vale a dire garantire il trasferimento dei diritti a pensione al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione maturati presso il regime pensionistico dello Stato membro interessato.
5.
Risposta alla seconda questione pregiudiziale
81.
Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE deve essere interpretato nel senso che, qualora il giudice di uno Stato membro sia adito dall’interessato che chiede il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei suoi diritti a pensione maturati nell’ambito del regime pensionistico di detto Stato membro, tale giudice deve adottare tutte le misure previste dalle norme procedurali nazionali applicabili al fine di obbligare le autorità amministrative a partecipare attivamente e in buona fede a negoziati intesi a concludere un accordo ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE e a procedere al trasferimento richiesto. Detto giudice deve altresì valutare la possibilità di impegnare la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del principio di leale cooperazione a causa dell’omessa conformazione a tali obblighi.
VI.
Conclusione
82.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale ordinario di Asti (Italia) nei seguenti termini:
1) L’articolo 4, paragrafo 3, TUE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro al quale la Banca centrale europea (BCE) proponga la conclusione di un accordo ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego del personale della BCE, inteso al trasferimento al proprio regime pensionistico dei diritti a pensione maturati dal suo personale presso il regime pensionistico di tale Stato membro, è tenuto a partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati volti a concludere con quest’ultima siffatto accordo.
2) L’articolo 4, paragrafo 3, TUE deve essere interpretato nel senso che, qualora il giudice di uno Stato membro sia adito dall’interessato che chiede il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei suoi diritti a pensione maturati nell’ambito del regime pensionistico di detto Stato membro, tale giudice deve adottare tutte le misure previste dalle norme procedurali nazionali applicabili al fine di obbligare le autorità amministrative a partecipare attivamente e in buona fede a negoziati intesi a concludere un accordo con la BCE e a procedere al trasferimento richiesto. Detto giudice deve altresì valutare la possibilità di impegnare la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del principio di leale cooperazione a causa dell’omessa conformazione a tali obblighi.
1
Lingua originale: il francese.
2
GU 2016, C 202, pag. 230.
3
GU 2016, C 202, pag. 266.
4
GURI n. 40, del 9 febbraio 1979, pag. 1317.
5
GURI n. 178, del 3 agosto 2015, pag. 1.
6
Lenaerts., K., e [OSCURATO:PERSONA], P.,
[OSCURATO:PERSONA]
, 3ª ed., Londra 2011, punto 13-097, pag. 540, fanno riferimento all’articolo 130 TFUE da cui risulta che la BCE, al pari delle banche centrali nazionali, esercita i suoi poteri e assolve i suoi compiti e doveri in piena indipendenza. Secondo gli autori, tale indipendenza non significa che la BCE sia completamente autonoma dall’Unione, ma mira piuttosto a tutelare la BCE da qualsiasi influenza politica nell’adempimento dei suoi compiti.
7
Se è vero che la BCE gode di un’autonomia funzionale nell’ambito della quale è stato istituito un sistema distinto da quello previsto dallo Statuto, tuttavia, allorché essa stabilisce una normativa per i suoi agenti, che in sostanza, riproduce quella prevista per i funzionari, e sebbene le disposizioni dello Statuto non siano direttamente applicabili a detti agenti, gli insegnamenti derivanti dalla giurisprudenza relativa alle disposizioni statutarie dovrebbero rimanere pertinenti per il personale della BCE, perlomeno quando riguardano una norma giuridica o un principio applicabile all’insieme delle istituzioni e degli organi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2021, BZ/BCE, T‑554/16, non pubblicata, EU:T:2021:387, punto 70).
8
V. sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio e a./K. Chrysostomides & Co. e a. (C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 191).
9
V. sentenza del 6 ottobre 2021, Veit/BCE (C‑272/20 P, EU:C:2021:814, punto 55).
10
V. sentenze del 16 dicembre 2004, My (C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 44), e del 4 febbraio 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire e Ministre de l’Action et des Comptes publics (C‑903/19, EU:C:2021:95, punto 23).
11
V. sentenza del 4 febbraio 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire e Ministre de l’Action et des Comptes publics (C‑903/19, EU:C:2021:95, punto 24).
12
Come precisa l’avvocato generale Trstenjak nelle sue conclusioni nella causa Dominguez (C‑282/10, EU:C:2011:559, paragrafo 78), le norme in materia di diritti fondamentali possono, in linea di principio, essere formulate in termini molto astratti al fine di tener conto di cambiamenti politici e sociali. Ciò è tanto più vero con riguardo ai diritti sociali, il cui contenuto necessita spesso di essere precisato, non da ultimo a causa dei costi correlati che, in definitiva, possono far dipendere la realizzazione di tali diritti dalle possibilità economiche dello Stato. V., sull’attuazione dei diritti sociali per via regolamentare, Frenz, W.,
[OSCURATO:PERSONA]
, vol. 4 ([OSCURATO:PERSONA]), Vienna 2009, pag. 135, punto 444, e Tridimas, T., «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] - A Journal on Law and Integration
, 2019, n. 2, pag. 568.
13
V. sentenze del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio (137/80, EU:C:1981:237, punto 7), e del 4 febbraio 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire e Ministre de l’Action et des Comptes publics (C‑903/19, EU:C:2021:95, punti 36 e 37).
14
V. sentenza del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio (137/80, EU:C:1981:237, punto 9).
15
V. sentenza del 17 dicembre 1987, Commissione/Lussemburgo (315/85, EU:C:1987:569, punto 19).
16
Come ho spiegato nelle mie conclusioni nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑260/20 P, EU:C:2022:13, paragrafo 127), nel metodo di interpretazione giuridica, il ricorso all’analogia è generalmente soggetto a talune condizioni, e cioè la necessità di colmare una lacuna giuridica attraverso l’applicazione di una norma di diritto ad un’ipotesi diversa, ma con la quale il caso non considerato mantiene una somiglianza sul piano della «ratio» o «dell’identità sostanziale». Ciò vale evidentemente solo a condizione che il legislatore non vi si sia formalmente opposto.
17
V. sentenza del 14 dicembre 2017, RL/Corte di giustizia dell’Unione europea (T‑21/17, EU:T:2017:907, punto 51).
18
V. sentenza del 16 settembre 1997, Gimenez/Comitato delle regioni (T‑220/95, EU:T:1997:130, punto 73), e ordinanza dell’11 ottobre 2012, Cervelli/Commissione (T‑622/11 P, EU:T:2012:538, punto 25).
19
Sentenza del 4 luglio 2013 (C‑233/12, EU:C:2013:449).
20
Sentenza del 4 luglio 2013 (C‑233/12, EU:C:2013:449, punto 25).
21
V. sentenza del 6 ottobre 2016, Adrien e a. (C‑466/15, EU:C:2016:749, punto 25).
22
V. sentenza del 6 ottobre 2016, Adrien e a. (C‑466/15, EU:C:2016:749, punto 26).
23
Sentenza del 4 luglio 2013, Gardella (C‑233/12, EU:C:2013:449, punti 35 e 36).
24
Sentenza del 4 luglio 2013, Gardella (C‑233/12, EU:C:2013:449, punto 35).
25
V. sentenza del 16 gennaio 2014, Guinet/BEI (F‑107/12, EU:F:2014:1, punto 77), in cui il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che dall’articolo 45 TFUE non risulta l’obbligo per uno Stato membro di prevedere la facoltà per un membro del personale della BEI di trasferire il capitale che rappresenta i suoi diritti a pensione precedentemente maturati verso il regime pensionistico della BEI né l’obbligo di concludere un accordo in tal senso.
26
Nelle versioni in lingua francese («La BCE
conclut
des accords») e inglese («The ECB
shall enter
into agreements») (il corsivo è mio).
27
V. sentenza del 16 dicembre 2004, My (C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 48), e ordinanza del presidente della Corte del 18 settembre 2009, Ricci e Pisaneschi (C‑286/09 e C‑287/09, non pubblicata, EU:C:2009:566, punto 33).
28
Sentenza del 4 febbraio 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire e Ministre de l’Action et des Comptes publics (C‑903/19, EU:C:2021:95, punto 34).
29
V. paragrafi 34 e segg. delle presenti conclusioni.
30
V. paragrafi 36 e 46 delle presenti conclusioni.
31
V. sentenza del 5 dicembre 2013, Časta (C‑166/12, EU:C:2013:792, punto 37).
32
V. sentenze del 7 marzo 2018, DW (C‑651/16, EU:C:2018:162, punto 16), e del 13 febbraio 2019, Rohart (C‑179/18, EU:C:2019:111, punto 14).
33
V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
34
V. sentenze del 19 novembre 2014, ClientEarth (C‑404/13, EU:C:2014:2382, punto 52), e dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, punto 50).
35
V. sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C‑723/17, EU:C:2019:533, punto 54).
36
V. sentenze del 19 novembre 2014, ClientEarth (C‑404/13, EU:C:2014:2382, punto 58), e del 26 giugno 2019, Craeynest e a. (C‑723/17, EU:C:2019:533, punto 56), in cui la Corte ha imposto ai giudici nazionali l’obbligo di adottare, nei confronti delle autorità amministrative competenti, ogni misura necessaria, quale un’ingiunzione, al fine di garantire il rispetto del diritto ambientale dell’Unione. L’ingiunzione che doveva essere emanata dai giudici nazionali era intesa a obbligare le autorità amministrative ad adottare le misure concrete previste dalla legislazione dell’Unione, vale a dire la predisposizione di un piano relativo alla qualità dell’aria e la collocazione di punti di campionamento per misurare la qualità dell’aria.
37
V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Wall (C‑91/08, EU:C:2009:659, paragrafi 132 e 133).
38
V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Wall (C‑91/08, EU:C:2009:659, paragrafo 134).
39
V. sentenze del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑129/19, EU:C:2020:566, punto 34), e del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑501/18, EU:C:2021:249, punto 113).
40
V. sentenza del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑129/19, EU:C:2020:566, punto 35).
41
V. paragrafo 61 delle presenti conclusioni.