CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 17769/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giulio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c) e 2-bis, codice strada (in Bienno, il 23/4/2019); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglíanze del tutto generiche (primo motivo, con il quale si denuncia un deficit motivazionale non argomentato) o ripropostivi di censure esaminate dai giudici territoriali (dosimetria della pena e generiche), che attengono comunque al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, insindacabili in questa sede [avendo quei giudici valorizzato l'entità del pericolo per la circolazione stradale, desunta dai danni inferti al proprio mezzo; laddove lo scostamento non significativo dal minimo edittale è stato giustificato alla stregua dell'elevato tasso alcolemico riscontrato (2,20 gr/l)]; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di v i t-e-C[4.; je - I ( / , /‘ r DEP 0 S1T AT A [OSCURATO:PERSONA],'LL.:-IP,Ais, , , n6 10:7024