CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1978
Cassazione n. 07496/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1978 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE:: APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 108-30956/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricOrso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il delitto di riciclaggio di autovettura, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti nel merito; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 2 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte argomenta in ordine alla prova dichiarativa della condotta di sostituzione delle targhe del veicolo provento di furto); che manifestamente infondato e meramente reiterativo del motivo di gravame respinto con puntuale e congrua motivazione, deve ritenersi anche il secondo motivo, speso in punto di consapevolezza della provenienza da delitto della res furtiva, atteso che anche sul punto la Corte territoriale ha accompagnato la decisione con logica e congruente argomentazione, fondata su evidenze non revocabili in dubbio circa la evidenza della illecita provenienza della vettura in possesso; che, infine, manifestamente infondato in diritto è anche l'ultimo motivo, atto a contestare la decisione della Corte di ritenere non prescritto il reato di ricettazione contestato al capo C; la difesa non tiene infatti conto della recidiva qualificata, contestata ed apprezzata (in giudizio di bilanciamento per equivalenza) dai giudici di merito, che porta il termine di prescrizione ad anni 22, mesi 2 e giorni 20 dalla data del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q . M . t 108-30956/2023 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle. spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.