CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12.9.2016 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Macerata che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione ed C 20.00 di multa ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 73 primo e quarto comma d.P.R. 309/1990 per aver detenuto a fini di spaccio circa 2,200 chili di hashish. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio per essere stata fissata dal primo giudice una pena base coincidente con là metà della cornice edittale, della quale non soltanto non era stata fornita alcuna motivazione, ma che comunque si poneva in contrasto con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Lamenta che quantunque fosse stato articolato specifico motivo di appello sul punto nessuna risposta sia stata fornita dalla Corte territoriale, rilevando come invece tanto più ampio sia il discostamento dal minimo edittale tanto maggiore sia l'onere motivazionale incombente sul giudice di merito. 3. Con memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, la difesa ha evidenziato come, diversamente all'imputazione riportata nell'epigrafe della sentenza impugnata in cui figurava una condotta di trasporto e detenzione di 16 chilogrammi di hashish, il reato ascritto all'imputato concernesse invece la detenzione di 2,218 Kg. di hashish, onde del tutto spropositata risultava la pena inflittagli rispetto alla portata del fatto. Sostiene altresì che nessuna motivazione sia rinvenibile nelle due sentenze di merito in ordine alle due contestate aggravanti, quella relativa all'ingente quantitativo e quella relativa alla recidiva contestata in forma aggravata, reiterata ed infraquinquennale, il che consentiva di ritenerle disattese e che, ciò nonostante, erano state dichiarate equivalenti alle attenuanti generiche [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi in censure afferenti al trattamento punitivo, ovverosia ad un profilo della rejudicanda riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, deve essere dichiarato inammissibile. Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena compiutamente condotto dai giudici distrettuali: la sentenza impugnata ha ritenuto ostativi al richiesto ridimensionamento del trattamento sanzionatorio sia la gravità del reato in ragione del considerevole quantitativo dello stupefacente oggetto di detenzione a fini di spaccio, sia la capacità a delinquere dell'imputato desunta dai suoi precedenti penali, confermando la pena fissata dal giudice di primo grado in corrispondenza della media edittale. Valutazione questa che non può ritenersi passibile di alcuna censura a fronte della genericità delle doglianze articolate dalla difesa con l'atto di appello, limitatasi esclusivamente a contestare l'eccessiva severità della pena inflittagli dal Tribunale senza l'indicazione di alcun parametro fra quelli enucleati dall'art. 133 cod. pen. indebitamente applicato o di elementi atti a contenere il trattamento sanzionatorio illogicamente disattesi. A fronte di tale puntuale motivazione, che di per sé costituisce la compiuta rappresentazione di un corretto uso del potere discrezionale, del tutto inconferenti risultano le deduzioni difensive che, lungi dal configurare l'evidenziazione di fattori di segno positivo volti a contrastare gli elementi oggetto di valutazione, si risolvono in vaghe contestazioni sulla congruità della pena, la cui quantificazione non risulta affatto contraddetta dal riconoscimento delle attenuanti generiche, non sussistendo un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni le quali, pur richiamandosi entrambe ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., si fondano su presupposti diversi (Sez. 6, n. 1694 del 22/12/1998 - dep. 11/02/1999, Esposito, Rv. 212505). Del resto l'obbligo della motivazione a carico del giudice di merito deve ritenersi adeguatamente assolto, in difetto di specifici elementi addotti dalle parti, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., la quale costituisce il risultato di un apprezzamento complessivo e non di un giudizio analitico sui singoli fattori astrattamente rilevanti (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 Rv 180075). Ciò vale a fortiori per il giudice di appello che, in difetto di stretta contestazione, è chiamato soltanto a valutare l'adeguatezza della pena inflitta in concreto correlandola alla cornice edittale e agli elementi emersi a seguito dell'espletata istruttoria con ciò dimostrando, ove non vengano evidenziati dalla parte appellante fattori indebitamente pretermessi o disattesi, di aver valutato globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen.. Quanto alla successiva memoria integrativa, depositata dalla difesa in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, deve esserne rilevata l'inammissibilità sotto un duplice profilo: da un lato le doglianze ivi sviluppate non risultano in alcun modo riconducibili ai motivi costituenti oggetto di tempestivo ricorso, non essendo consentito l'ampliamento del petitum attraverso l'introduzione di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione così da eluderne la previsione a pena di decadenza (Sez. 2, Sentenza n. 17693 del 17/01/2018 - dep. 19/04/2018, Rv. 272821); dall'altro ad esse si trasmette il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari, inidonei all'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 8439 del 24/01/2020 - dep. 02/03/2020, Rv. 278387). Solo per completezza va osservato che mentre l'eccepita insussistenza delle circostanze aggravanti, sulle quali si era fondato il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche in termini di equivalenza, non era stato oggetto di doglianza neppure con i motivi di appello, nessuna rilevanza riveste l'assemblaggio della sentenza impugnata con un capo di imputazione diverso da quello originario, palesemente frutto di un refuso derivato dalla tecnica del "copia-incolla" atteso che le censure devolute con l'impugnativa alla Corte di Ancona concernevano il trattamento sanzionatorio quantificato dalla sentenza di primo grado, sulla quale si sono necessariamente pronunciati i giudici distrettuali. 3 ?3'''' Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende