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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21407/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BOSCO, con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6777/2023depositata il 20/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026Placido [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto n.26208/2014, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto ilpagamento della somma di euro 20.108,92, oltre agli accessori, in favoredi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di garante di due contratti dilocazione finanziaria stipulati dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poi FruttaromaS.r.l.Il provvedimento monitorio traeva origine dall’inadempimento dellasocietà utilizzatrice rispetto a due distinti contratti di leasing, uno aventead oggetto un immobile sito in Roma e l’altro beni strumentali perl’arredamento di un punto vendita, entrambi assistiti da garanzie personalirilasciate dall’opponente nel 2008.

A seguito della risoluzione dei suddetticontratti per mancato pagamento dei canoni, la società concedente avevaagito in via monitoria nei confronti del garante.Con l’opposizione il Pappalardo deduceva la nullità delle garanzieprestate, sostenendo che esse integrassero fideiussioni predisposteunilateralmente su moduli standard, prive di effettiva trattativa econtenenti clausole vessatorie ai sensi del d.lgs. n. 206/2005; assumeva,inoltre, di avere agito quale consumatore, in quanto persona fisicaestranea all’attività imprenditoriale della società garantita, conconseguente applicabilità della disciplina consumeristica e invalidità delleclausole che prevedevano la rinuncia alle eccezioni, il pagamento asemplice richiesta e la deroga all’art. 1957 c.c.Si costituiva l’opposta, resistendo all’opposizione e sostenendo la naturadi contratto autonomo di garanzia delle obbligazioni assuntedall’opponente, con esclusione del carattere di accessorietà edell’applicazione delle norme in materia di fideiussione e di tutela delconsumatore.Con sentenza n. 1163/2021, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione,ritenendo che le garanzie presentassero i caratteri del contratto autonomoNumero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026di garanzia, in ragione delle clausole di pagamento a prima richiesta e dirinuncia alle eccezioni, e negando la qualifica di consumatore in capoall’opponente, sul presupposto della strumentalità delle garanzie rispettoall’attività imprenditoriale della società debitrice.Avverso tale decisione il Pappalardo proponeva appello, deducendo, perquanto qui rileva, l’erronea qualificazione delle garanzie come contrattiautonomi e la violazione della disciplina consumeristica, anche alla lucedell’orientamento della Corte di giustizia e della giurisprudenza dilegittimità in materia di fideiussore-consumatore.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6777/2023, rigettava ilgravame, confermando la natura autonoma delle garanzie e ribadendol’inapplicabilità del Codice del consumo, valorizzando, a tal fine, ladichiarazione del garante di non agire quale consumatore e la finalità disostegno all’attività imprenditoriale della società garantita.Avverso tale sentenza il Pappalardo ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi, illustrati da memoria.Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dall’intimata.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione della direttiva 93/13/CEE e del d.lgs. n. 206/2005,assumendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stataesclusa l’applicabilità della disciplina consumeristica alle garanzie prestate.Deduce che la corte d’appello, aderendo a un’impostazione fondata sulc.d. professionista di riflesso, avrebbe omesso di procedere a unaccertamento in concreto della sua qualità soggettiva, nonostante avesseagito quale persona fisica per scopi estranei alla propria attivitàprofessionale e senza alcun collegamento funzionale con la societàgarantita.Numero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026Sostiene che tale conclusione si porrebbe in contrasto con il dirittounionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia e di legittimità,richiamata espressamente nel ricorso, secondo cui la nozione diconsumatore ha carattere oggettivo e richiede una valutazione autonomadella posizione del fideiussore, indipendentemente dalla natura e dalloscopo del rapporto principale.Da ciò discenderebbe l’obbligo del giudice del merito di scrutinare lavalidità delle clausole inserite nelle dichiarazioni di garanzia alla luce degliartt. 33 e ss.

Codice del consumo, nonché l’illegittimità del rifiuto di taleaccertamento.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.La corte d’appello ha escluso l’applicabilità della disciplina consumeristicavalorizzando, da un lato, la dichiarazione contenuta nelle fideiussioni concui il garante affermava di non agire quale consumatore, e, dall’altro, lastrumentalità della garanzia all’attività imprenditoriale del debitoreprincipale, reputata incompatibile con il soddisfacimento di esigenze dellavita quotidiana.

Su tali basi la Corte territoriale ha ritenuto superfluoprocedere a ulteriori verifiche in concreto circa la posizione soggettiva delgarante.La giurisprudenza di questa Corte, in adesione alla nozione eurounitariadi consumatore elaborata dalla Corte di giustizia, ha da tempo chiaritoche, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazionedella disciplina consumeristica devono essere valutati con esclusivoriferimento alle parti del contratto di garanzia e non già al distintorapporto principale.

Ne consegue che la qualità di consumatore può esserericonosciuta al fideiussore persona fisica anche quando l’obbligazionegarantita sia stata assunta nell’esercizio di un’attività d’impresa, purché laprestazione della garanzia sia stata effettuata per finalità estranee allapropria attività professionale e non costituisca atto espressivo ostrumentale allo svolgimento della stessa.Numero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026Tale principio trova il suo fondamento diretto nella giurisprudenza dellaCorte di giustizia dell’Unione europea, che, con le pronunce 19 novembre2015, C-74/15, Tarcău, e 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitraș, haaffermato che la direttiva 93/13/CEE è applicabile anche ai contratti difideiussione o di garanzia stipulati da una persona fisica per garantire leobbligazioni di una società commerciale, quando il garante abbia agito perscopi estranei alla propria attività professionale e non sia legato allasocietà garantita da un collegamento funzionale.

In tali arresti, la Corte digiustizia ha escluso che la qualifica del fideiussore possa esseredeterminata automaticamente sulla base della natura imprenditoriale delrapporto garantito o della qualità del debitore principale, rimettendo algiudice nazionale il compito di verificare in concreto se la prestazione dellagaranzia rientri o meno nell’attività professionale del garante.Su queste basi si colloca la giurisprudenza di legittimità, che ha recepitoil criterio funzionale eurounitario ed ha ripetutamente escluso la possibilitàdi qualificare il fideiussore come “professionista di riflesso”.

In questadirezione si pongono, Cass. 16 gennaio 2020, n. 742 e Cass. 3 dicembre2020, n. 27618, le quali hanno affermato che, ai fini dell’applicazione delladisciplina consumeristica, deve ritenersi consumatore il fideiussorepersona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuliil contratto di garanzia per finalità estranee ad essa, nel senso che lafideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività né esserestrettamente funzionale al suo svolgimento, restando irrilevante che ildebitore principale abbia contratto l’obbligazione nell’eserciziodell’impresa.Lo stesso principio è stato riaffermato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza27 febbraio 2023, n. 5868, che, richiamando espressamente le pronunce19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău, e 14 settembre 2016, C-534/15,Dumitraș, ha ribadito che spetta al giudice di merito stabilire, sulla base diun accertamento in fatto, se la prestazione della garanzia rientriNumero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026nell’attività professionale del fideiussore o se vi siano collegamentifunzionali che lo leghino alla società garantita, ovvero se egli abbia agitoper scopi di natura privata, dovendosi escludere ogni automatismofondato esclusivamente sulla struttura o sulla causa del rapportogarantito.In continuità con tali arresti si colloca anche Cass. 18 settembre 2025, n.25612, che ha confermato che la qualità di consumatore del fideiussoredeve essere apprezzata con riferimento alle parti del contratto difideiussione e alle finalità concrete della prestazione di garanzia, e puòessere esclusa solo all’esito di un accertamento positivo circa lariconducibilità della garanzia all’attività professionale del garante ol’esistenza di un suo collegamento funzionale con la società garantita,come avvenuto nel caso dell’amministratore unico che aveva garantito unmutuo contratto dalla società medesima.Da ultimo, Cass. 11 novembre 2025, n. 29746, ha ulteriormente chiaritoche è consumatore il fideiussore persona fisica che stipuli il contratto digaranzia per finalità estranee alla propria attività professionale,precisando, in coerenza con l’orientamento consolidato, che la prestazionedella fideiussione non deve costituire atto espressivo né esserestrettamente funzionale allo svolgimento di tale attività.

Anche in talearresto, l’accento è posto sul profilo soggettivo e funzionale dellaprestazione di garanzia, con esclusione di qualunque valutazionemeramente astratta fondata sul rapporto principale.In questo quadro si inserisce anche Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225,che ha anticipato in modo netto l’approdo successivo, affermando lanecessità di un accertamento concreto della posizione del fideiussoresecondo il criterio funzionale, coerente con la nozione comunitaria diconsumatore, e respingendo ogni pretesa di attrarre automaticamente ilgarante nell’orbita professionale del debitore principale.Numero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026Tali arresti delineano un orientamento ormai consolidato secondo cui ladisciplina consumeristica può trovare applicazione nel contratto difideiussione soltanto all’esito di una verifica in fatto circa le finalità dellaprestazione di garanzia e l’eventuale collegamento funzionale del garantecon l’attività della società garantita –accertamento che nel caso di specieha fatto difetto, non risultando che il Pappalardo rivestisse la qualità disocio, di legale rappresentante, di amministratore ovvero avesse altrafunzione gestoria all’interno della società debitrice principale- restandopreclusa ogni esclusione automatica fondata sulla natura imprenditorialedel debitore principale.Deve altresì escludersi che possa assumere rilievo decisivo ladichiarazione contenuta nel contratto di fideiussione con cui il garanteaveva affermato di non agire quale consumatore.La qualifica di consumatore, come delineata dalla direttiva 93/13/CEE erecepita dall’ordinamento interno, ha natura oggettiva e funzionale e nonè rimessa alla disponibilità delle parti né può essere validamente esclusamediante una qualificazione negoziale preventiva.La giurisprudenza unionale ha chiarito che la verifica della qualità diconsumatore dipende dalle finalità concrete per le quali la persona fisicaha agito e dall’eventuale collegamento funzionale con l’attivitàprofessionale o imprenditoriale garantita, accertamento che spetta algiudice nazionale e che non può essere surrogato da dichiarazioni inseritenei moduli contrattuali (CGUE, 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău;CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitraș).In questa stessa linea si colloca la giurisprudenza di legittimità, la qualeesclude che la qualità di consumatore possa essere negata astrattamente:v.

Cass. 10/03/2021, n. 6578 che ha ritenuto errato negare la qualifica diconsumatore a un soggetto, desumendone la qualità di professionista inquanto notaio che aveva apposto il numero di partita IVA sul contratto,Numero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l'acquistoeffettuato.Ne consegue che la dichiarazione del fideiussore di non agire qualeconsumatore può, al più, costituire un elemento indiziario da valutareunitamente agli altri dati del caso concreto, ma non è idonea, di per sésola, a fondare l’esclusione della disciplina consumeristica, la qualerichiede un accertamento sostanziale della funzione economico-socialedella prestazione di garanzia e della sua effettiva riferibilità, o meno,all’attività professionale del garante.2.

Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo di ricorso,assorbito il secondo motivo ( con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. e 1936 c.c.,nonché del d.lgs. n. 206/2005 ), consegue la cassazione in relazione dellasentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione delsuindicato disatteso principio.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbito il secondo motivo.

Cassa in relazionel’impugnata sentenza e rinvia, anche per la spese del giudizio dicassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso nella camera di consiglio del’8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BOSCO, con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6777/2023depositata il 20/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026Placido [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto n.26208/2014, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto ilpagamento della somma di euro 20.108,92, oltre agli accessori, in favoredi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di garante di due contratti dilocazione finanziaria stipulati dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poi FruttaromaS.r.l.Il provvedimento monitorio traeva origine dall’inadempimento dellasocietà utilizzatrice rispetto a due distinti contratti di leasing, uno aventead oggetto un immobile sito in Roma e l’altro beni strumentali perl’arredamento di un punto vendita, entrambi assistiti da garanzie personalirilasciate dall’opponente nel 2008. A seguito della risoluzione dei suddetticontratti per mancato pagamento dei canoni, la società concedente avevaagito in via monitoria nei confronti del garante.Con l’opposizione il Pappalardo deduceva la nullità delle garanzieprestate, sostenendo che esse integrassero fideiussioni predisposteunilateralmente su moduli standard, prive di effettiva trattativa econtenenti clausole vessatorie ai sensi del d.lgs. n. 206/2005; assumeva,inoltre, di avere agito quale consumatore, in quanto persona fisicaestranea all’attività imprenditoriale della società garantita, conconseguente applicabilità della disciplina consumeristica e invalidità delleclausole che prevedevano la rinuncia alle eccezioni, il pagamento asemplice richiesta e la deroga all’art. 1957 c.c.Si costituiva l’opposta, resistendo all’opposizione e sostenendo la naturadi contratto autonomo di garanzia delle obbligazioni assuntedall’opponente, con esclusione del carattere di accessorietà edell’applicazione delle norme in materia di fideiussione e di tutela delconsumatore.Con sentenza n. 1163/2021, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione,ritenendo che le garanzie presentassero i caratteri del contratto autonomoNumero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026di garanzia, in ragione delle clausole di pagamento a prima richiesta e dirinuncia alle eccezioni, e negando la qualifica di consumatore in capoall’opponente, sul presupposto della strumentalità delle garanzie rispettoall’attività imprenditoriale della società debitrice.Avverso tale decisione il Pappalardo proponeva appello, deducendo, perquanto qui rileva, l’erronea qualificazione delle garanzie come contrattiautonomi e la violazione della disciplina consumeristica, anche alla lucedell’orientamento della Corte di giustizia e della giurisprudenza dilegittimità in materia di fideiussore-consumatore.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6777/2023, rigettava ilgravame, confermando la natura autonoma delle garanzie e ribadendol’inapplicabilità del Codice del consumo, valorizzando, a tal fine, ladichiarazione del garante di non agire quale consumatore e la finalità disostegno all’attività imprenditoriale della società garantita.Avverso tale sentenza il Pappalardo ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi, illustrati da memoria.Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dall’intimata.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione della direttiva 93/13/CEE e del d.lgs. n. 206/2005,assumendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stataesclusa l’applicabilità della disciplina consumeristica alle garanzie prestate.Deduce che la corte d’appello, aderendo a un’impostazione fondata sulc.d. professionista di riflesso, avrebbe omesso di procedere a unaccertamento in concreto della sua qualità soggettiva, nonostante avesseagito quale persona fisica per scopi estranei alla propria attivitàprofessionale e senza alcun collegamento funzionale con la societàgarantita.Numero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026Sostiene che tale conclusione si porrebbe in contrasto con il dirittounionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia e di legittimità,richiamata espressamente nel ricorso, secondo cui la nozione diconsumatore ha carattere oggettivo e richiede una valutazione autonomadella posizione del fideiussore, indipendentemente dalla natura e dalloscopo del rapporto principale.Da ciò discenderebbe l’obbligo del giudice del merito di scrutinare lavalidità delle clausole inserite nelle dichiarazioni di garanzia alla luce degliartt. 33 e ss. Codice del consumo, nonché l’illegittimità del rifiuto di taleaccertamento.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.La corte d’appello ha escluso l’applicabilità della disciplina consumeristicavalorizzando, da un lato, la dichiarazione contenuta nelle fideiussioni concui il garante affermava di non agire quale consumatore, e, dall’altro, lastrumentalità della garanzia all’attività imprenditoriale del debitoreprincipale, reputata incompatibile con il soddisfacimento di esigenze dellavita quotidiana. Su tali basi la Corte territoriale ha ritenuto superfluoprocedere a ulteriori verifiche in concreto circa la posizione soggettiva delgarante.La giurisprudenza di questa Corte, in adesione alla nozione eurounitariadi consumatore elaborata dalla Corte di giustizia, ha da tempo chiaritoche, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazionedella disciplina consumeristica devono essere valutati con esclusivoriferimento alle parti del contratto di garanzia e non già al distintorapporto principale. Ne consegue che la qualità di consumatore può esserericonosciuta al fideiussore persona fisica anche quando l’obbligazionegarantita sia stata assunta nell’esercizio di un’attività d’impresa, purché laprestazione della garanzia sia stata effettuata per finalità estranee allapropria attività professionale e non costituisca atto espressivo ostrumentale allo svolgimento della stessa.Numero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026Tale principio trova il suo fondamento diretto nella giurisprudenza dellaCorte di giustizia dell’Unione europea, che, con le pronunce 19 novembre2015, C-74/15, Tarcău, e 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitraș, haaffermato che la direttiva 93/13/CEE è applicabile anche ai contratti difideiussione o di garanzia stipulati da una persona fisica per garantire leobbligazioni di una società commerciale, quando il garante abbia agito perscopi estranei alla propria attività professionale e non sia legato allasocietà garantita da un collegamento funzionale. In tali arresti, la Corte digiustizia ha escluso che la qualifica del fideiussore possa esseredeterminata automaticamente sulla base della natura imprenditoriale delrapporto garantito o della qualità del debitore principale, rimettendo algiudice nazionale il compito di verificare in concreto se la prestazione dellagaranzia rientri o meno nell’attività professionale del garante.Su queste basi si colloca la giurisprudenza di legittimità, che ha recepitoil criterio funzionale eurounitario ed ha ripetutamente escluso la possibilitàdi qualificare il fideiussore come “professionista di riflesso”. In questadirezione si pongono, Cass. 16 gennaio 2020, n. 742 e Cass. 3 dicembre2020, n. 27618, le quali hanno affermato che, ai fini dell’applicazione delladisciplina consumeristica, deve ritenersi consumatore il fideiussorepersona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuliil contratto di garanzia per finalità estranee ad essa, nel senso che lafideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività né esserestrettamente funzionale al suo svolgimento, restando irrilevante che ildebitore principale abbia contratto l’obbligazione nell’eserciziodell’impresa.Lo stesso principio è stato riaffermato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza27 febbraio 2023, n. 5868, che, richiamando espressamente le pronunce19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău, e 14 settembre 2016, C-534/15,Dumitraș, ha ribadito che spetta al giudice di merito stabilire, sulla base diun accertamento in fatto, se la prestazione della garanzia rientriNumero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026nell’attività professionale del fideiussore o se vi siano collegamentifunzionali che lo leghino alla società garantita, ovvero se egli abbia agitoper scopi di natura privata, dovendosi escludere ogni automatismofondato esclusivamente sulla struttura o sulla causa del rapportogarantito.In continuità con tali arresti si colloca anche Cass. 18 settembre 2025, n.25612, che ha confermato che la qualità di consumatore del fideiussoredeve essere apprezzata con riferimento alle parti del contratto difideiussione e alle finalità concrete della prestazione di garanzia, e puòessere esclusa solo all’esito di un accertamento positivo circa lariconducibilità della garanzia all’attività professionale del garante ol’esistenza di un suo collegamento funzionale con la società garantita,come avvenuto nel caso dell’amministratore unico che aveva garantito unmutuo contratto dalla società medesima.Da ultimo, Cass. 11 novembre 2025, n. 29746, ha ulteriormente chiaritoche è consumatore il fideiussore persona fisica che stipuli il contratto digaranzia per finalità estranee alla propria attività professionale,precisando, in coerenza con l’orientamento consolidato, che la prestazionedella fideiussione non deve costituire atto espressivo né esserestrettamente funzionale allo svolgimento di tale attività. Anche in talearresto, l’accento è posto sul profilo soggettivo e funzionale dellaprestazione di garanzia, con esclusione di qualunque valutazionemeramente astratta fondata sul rapporto principale.In questo quadro si inserisce anche Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225,che ha anticipato in modo netto l’approdo successivo, affermando lanecessità di un accertamento concreto della posizione del fideiussoresecondo il criterio funzionale, coerente con la nozione comunitaria diconsumatore, e respingendo ogni pretesa di attrarre automaticamente ilgarante nell’orbita professionale del debitore principale.Numero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026Tali arresti delineano un orientamento ormai consolidato secondo cui ladisciplina consumeristica può trovare applicazione nel contratto difideiussione soltanto all’esito di una verifica in fatto circa le finalità dellaprestazione di garanzia e l’eventuale collegamento funzionale del garantecon l’attività della società garantita –accertamento che nel caso di specieha fatto difetto, non risultando che il Pappalardo rivestisse la qualità disocio, di legale rappresentante, di amministratore ovvero avesse altrafunzione gestoria all’interno della società debitrice principale- restandopreclusa ogni esclusione automatica fondata sulla natura imprenditorialedel debitore principale.Deve altresì escludersi che possa assumere rilievo decisivo ladichiarazione contenuta nel contratto di fideiussione con cui il garanteaveva affermato di non agire quale consumatore.La qualifica di consumatore, come delineata dalla direttiva 93/13/CEE erecepita dall’ordinamento interno, ha natura oggettiva e funzionale e nonè rimessa alla disponibilità delle parti né può essere validamente esclusamediante una qualificazione negoziale preventiva.La giurisprudenza unionale ha chiarito che la verifica della qualità diconsumatore dipende dalle finalità concrete per le quali la persona fisicaha agito e dall’eventuale collegamento funzionale con l’attivitàprofessionale o imprenditoriale garantita, accertamento che spetta algiudice nazionale e che non può essere surrogato da dichiarazioni inseritenei moduli contrattuali (CGUE, 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău;CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitraș).In questa stessa linea si colloca la giurisprudenza di legittimità, la qualeesclude che la qualità di consumatore possa essere negata astrattamente:v. Cass. 10/03/2021, n. 6578 che ha ritenuto errato negare la qualifica diconsumatore a un soggetto, desumendone la qualità di professionista inquanto notaio che aveva apposto il numero di partita IVA sul contratto,Numero registro generale 10235/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21407/2026Data pubblicazione 23/06/2026senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l'acquistoeffettuato.Ne consegue che la dichiarazione del fideiussore di non agire qualeconsumatore può, al più, costituire un elemento indiziario da valutareunitamente agli altri dati del caso concreto, ma non è idonea, di per sésola, a fondare l’esclusione della disciplina consumeristica, la qualerichiede un accertamento sostanziale della funzione economico-socialedella prestazione di garanzia e della sua effettiva riferibilità, o meno,all’attività professionale del garante.2. Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo di ricorso,assorbito il secondo motivo ( con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. e 1936 c.c.,nonché del d.lgs. n. 206/2005 ), consegue la cassazione in relazione dellasentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione delsuindicato disatteso principio.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa in relazionel’impugnata sentenza e rinvia, anche per la spese del giudizio dicassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso nella camera di consiglio del’8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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