CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05379/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lette le memorie di replica dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] per l’imputata [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] nonché i motivi nuovi e la memoria difensiva depositati dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA]; Uditi i difensori, avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi del ricorso ed alla memoria di replica depositata insistendo sugli stessi e chiedendo l’accoglimento del ricorso; avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di gravame e ne chiede l’accoglimento; avv.to [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla memoria di replica e chiede l’accoglimento dei motivi di gravame; avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e chiede l’integrale accoglimento dei ricorsi; avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l’accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 18 dicembre 2024,in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Benevento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]rideterminava le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] in anni 8, mesi 10, giorni 26 di reclusione ed € 28.800,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 1 di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 3, giorni 10 di reclusione ed € 5.800 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] in anni 2, mesi 1 di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 8 di reclusione ed € 6200,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 6 di reclusione ed € 6.900 di multa. Confermava infine la condanna inflitta all’esito del giudizio di primo grado a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 4 di reclusione ed € 5.000 di multa. Gli imputati erano stati ritenuti responsabili di associazione a delinquere (capo 1) finalizzata alla commissione di reati tributari nonché di varie ipotesi di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e truffe finalizzate ad ottenere il pagamento di indennità di disoccupazione non dovute. 2. Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori. 2.1Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] censurava la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale; in proposito sottolineava che la difesa, con due atti di impugnazione proposti avverso la sentenza di primo grado, aveva chiesto, oltre all’ascolto dei testi, anche l’acquisizione di documenti allegati alla memoria depositata in primo grado, alla luce dell’articolo 121, comma 1, cod. proc. pen., che consente all’imputato il deposito, in ogni stato e grado del procedimento, di memorie scritte corredate da documentazione pertinente a supporto, nonché da pareri tecnici. Il giudice di seconde cure, con una motivazione parziale, carente, nonché illogica e contraddittoria, reiterando sostanzialmente le argomentazioni del primo giudice, aveva ritenuto acquisibili le note difensive dell’imputato, ma non anche i documenti alle stesse acclusi; tuttavia, a parere della difesa ricorrente, il Tribunale prima e la Corte di appello poi, avrebbero dovuto valutare la rilevanza sostanziale degli atti, dal momento che gli elementi documentali addotti costituivano conferma e specificazione della memoria stessa, necessari per evitare una compressione dell’esercizio del diritto di difesa. Ad essere contestata era, inoltre, l’asserita genericità della documentazione, solo presunta perché non conosciuta dal giudice di seconde cure, dal momento che non era stata acquisita in primo e secondo grado, atteso il rigetto della richiesta di parziale rinnovazione dibattimentale. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso si contestava il mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’articolo 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, avendo la Corte recepito integralmente e acriticamente il contenuto della sentenza di primo grado, senza aver tenuto conto in modo esaustivo delle richieste e delle argomentazioni di cui ai motivi di appello, in relazione al reato di autoriciclaggio contestato al capo 247; il ricorrente lamentava che, sebbene l’esistenza del delitto presupposto possa essere affermata anche mediante la cosiddetta prova logica, doveva essere sottolineato che tale affermazione trova terreno fertile in sede cautelare e, in special modo, con riferimento al sequestro probatorio, che di regola interviene in una fase iniziale del procedimento, in particolare nella fase investigativa, quando l’unico elemento oggettivamente accertato è proprio quello della disponibilità ingiustificata di denaro o di beni e non nella fase del giudizio e non nella fase dell’accertamento giudiziale. Nel caso in esame, in ordine alla sussistenza del reato presupposto di cui al capo n.16 dell’imputazione relativo alla vicenda Euromedical, il giudice di primo grado e la Corte d’appello, poi, non avevano correttamente motivato cira la sussistenza del reato presupposto alla luce di una serie di considerazioni: che la vendita fosse simulata era solo asserzione non confortata da alcun elemento fattuale; la circostanza secondo cui la società risultasse, all’epoca degli accertamenti di polizia giudiziaria, con sede legale in via Chiodo non aveva rilevanza tale da far ritenere fittizia l’operazione; infine l’intento della pretesa simulazione di vendita dell’immobile non poteva essere quello di rendere inefficace l’eventuale procedura di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, attesa la previsione, nel nostro ordinamento, dell’azione revocatoria, che la stessa Agenzia avrebbe potuto facilmente e rapidamente attivare. Inoltre, dalla documentazione prodotta, risultava che l’Agenzia delle Entrate, al termine di un’articolata istruttoria e previa esibizione delle quietanze di pagamento dell’intero importo corrisposto a titolo di IVA sul bene ammortizzabile in oggetto, provvedeva a integrare l’erogazione del rimborso. Peraltro, dalle attività svolte successivamente la ricezione delle somme, era impossibile rilevare una condotta dissimulatoria posta in essere dagli imputati, volta a far perdere le tracce e la provenienza illecita delle somme. La Corte d’appello, infatti, non aveva specificato in modo esaustivo, né quantomeno sufficiente, in che modo fosse configurabile l’altro elemento costitutivo del reato contestato, vale a dire l’avere ostacolato l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme. La motivazione, quindi, doveva ritenersi assente, posto che il delitto di riciclaggio non punisce un semplice reimpiego di somme provenienti dal reato, ma l’azione di ripulitura dei proventi di un delitto, finalizzata a rendere ancor più difficile la loro tracciabilità. 2.2 Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] contestava la violazione di legge penale, con riferimento all’articolo 416 cod. pen., nonché agli articoli 646 e 640-bis cod. pen. e ai reati tributari, oltre al vizio di motivazione, ritenendo la stessa non assistita dai requisiti di sufficienza, logicità, correttezza ed esaustività, anche con riferimento al travisamento della prova. Secondo il ricorrente, la sentenza di secondo grado non forniva risposta concludente ai rilievi difensivi evidenziati con i due atti di impugnazione, non tenendo conto delle circostanze addotte con riferimento ai diversi capi di imputazione e argomentando solo su taluni aspetti ritenuti, a torto, idonei e sufficienti. In particolare, quanto al ruolo di amministratore di fatto delle varie società attribuito al [OSCURATO:PERSONA], la Corte asseriva a sostegno della conclusione l’eterogeneità delle mansioni che erano state ricoperte di volta in volta dall’imputato, quasi mai attinenti al suo titolo professionale, quale elemento dimostrativo, ma tale conclusione era smentita dai numerosi attestati e corsi professionali relativi a materie oggetto delle assunzioni dallo stesso partecipati. Inoltre, con riguardo alla dettagliata esposizione delle testimonianze dei soggetti escussi in dibattimento, che avevano descritto il ruolo di dominus del [OSCURATO:PERSONA], tali dichiarazioni, a parere del ricorrente, non apparivano sufficienti, in quanto sottoposte a una valutazione solo parziale. Quanto poi al rapporto assoluta di fiducia tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Musco, era stato smentito dal teste [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che detto rapporto si riferisse in realtà alla relazione sentimentale intercorrente tra la Musco ed il [OSCURATO:PERSONA], mentre alcun elemento poteva desumersi dal sequestro della borsa al [OSCURATO:PERSONA] contenente documenti, essendo risultato che al suo interno non vi era materiale utile ai fini del dibattimento. Ancora, l’assunzione fittizia dei dipendenti, i quali non avrebbero intrattenuto alcun genere di contatto con i soggetti che risultavano formalmente loro datori di lavoro, non appariva comprovata, dal momento che ove si fosse proceduto alla acquisizione documentale di cui alla richiesta di rinnovazione si sarebbe potuto constatare l’esistenza di un congruo numero di schede intestate alla società e in possesso di tali dipendenti. Si lamentava, altresì, il travisamento della prova, sia con riferimento alle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento alla chiavetta USB contenente la cartella “domande”, rinvenuta in possesso della Musco. 2.3 Il quarto motivo di ricorso contestava violazione della legge penale e dell’articolo 533, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all’articolo 546 cod. proc.pen., nonché carenze motivazionali con riguardo alla quantificazione della pena complessivamente irrogata, alla determinazione della pena base ed agli aumenti per la continuazione relativi ai reati satellite, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente, nello specifico, lamentava la mancata motivazione in ordine alla determinazione dell’aumento di pena per la continuazione, nonché in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 2.4 Con motivi nuovi i difensori del [OSCURATO:PERSONA] insistevano sulla rilevanza e necessità della produzione documentale richiesta con il motivo di appello con il quale era stata avanzata la richiesta di rinnovazione istruttoria in secondo grado e sul travisamento della prova decisiva della responsabilità dell’imputato. 3. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] contestava l’inosservanza del principio del giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’articolo 533, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, anche per travisamento dei fatti, con riferimento ai reati di cui agli articoli 416, 640-bis e 648-bis cod. pen.. La ricorrente, in particolare, riteneva che la Corte d’appello, nella motivazione, non avesse tenuto conto di numerosi elementi decisivi prospettati dalle argomentazioni difensive nell’impugnazione della pronuncia del tribunale. In particolare, l’indennità di disoccupazione percepita, l’essere moglie di [OSCURATO:PERSONA] e l’aver sottoscritto un contratto di affitto nel 2002, non erano elementi sufficienti per affermarne la responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine al reato di cui all’articolo 416 cod. pen. Secondo la difesa, anche il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse lavorato in aziende eterogenee non era dimostrativo di alcunché, ed era parimenti inconferente l’argomento secondo cui la stessa non avrebbe sottoscritto patti di non concorrenza. Altrettanto non risolutiva appariva l’argomentazione secondo la quale la sede di svariate società fosse presso l’indirizzo di via Napoli II Traversa, ove era situato anche l’appartamento concesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA], atteso che detto contratto di locazione era comunque stato disdetto. Doveva pertanto ritenersi illogica e contraddittoria la conclusione della fittizietà di tutti i rapporti di lavoro e delle società ove la stessa risultava anche assunta. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso, si deduceva che la Corte territoriale non aveva fornito una motivazione esaustiva, in quanto confrontata con tutte le risultanze dibattimentali ed i rilievi difensivi. In particolare, con riferimento alle asserite truffe, il punto decisivo della carenza motivazionale risiedeva nella non dimostrata fittizietà delle assunzioni, nonché nella mancata adeguata valutazione della deposizione del consulente tecnico della difesa, che non era stata congruamente scrutinata né dal Tribunale, né dalla Corte d’appello. Da tale deposizione, infatti, emergeva che la società Euromedical non avrebbe potuto essere definita una “società fantasma”, in quanto la stessa, quantomeno sotto il profilo cartolare, risultava operativa ed esistente, avendo avuto una gestione amministrativa, contabile e fiscale di una certa consistenza. Secondo la difesa della [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era illogica e contraddittoria l’affermazione secondo cui “ulteriori assunzioni sono da ritenersi fittizie, fittizie essendo le società datrici di lavoro”, atteso che la Corte aveva considerato fittizie anche le assunzioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] BN1, società invece certamente esistente e operativa. 3.2 Con il terzo motivo di ricorso contestava la motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità per il reato di cui all’articolo 648-bis cod. pen. di cui al capo n.235. In particolare, secondo la ricorrente, non vi sarebbe responsabilità in quanto le operazioni risultano tutte tracciate. Inoltre, con riferimento al fatto di cui al suddetto capo di imputazione ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il rimborso MiniASpI non era stato erogato in ragione dell’assunzione dello stesso presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., bensì presso [OSCURATO:PERSONA] BN1, sicché la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore tale da rendere la motivazione apparente, se non inesistente; la condotta, in quanto posta in essere dalla ricorrente quale legale rappresentante della stessa società, andava ritenuta rientrare nell’ipotesi di autoriciclaggio non punibile, per essere il fatto stato commesso nel corso dell’anno 2012 prima dell’introduzione della fattispecie penale. 3.3 Con riferimento al capo 236, secondo la ricorrente, il prestito effettuato dalla stessa alla Musco non aveva avuto alcun collegamento con la società di cui ella era legale rappresentante, dal momento che il bonifico era stato eseguito in data 30 aprile 2015 e la stessa aveva cessato la rappresentanza il 31 luglio 2014; peraltro la prova del prestito era documentata dalla dichiarazione di debito acquisita sicché il contestato reato di riciclaggio doveva ritenersi insussistente. 3.4 Con altro motivo relativo al capo 245, la ricorrente contestava la ritenuta consapevolezza della provenienza illecita delle somme erogate in favore della società [OSCURATO:PERSONA], in quanto derivanti da indebito rimborso IVA, non risultando altresì provata la presunta intenzione di ostacolarne l’accertamento. 3.5 Infine, con l’ultimo motivo di ricorso si contestava la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 4. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], deduceva laviolazione degli artt.603 e 111 Cost.integrata dallamancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello, con particolare riferimento alla produzione documentale ed alla richiesta di perizia. Secondo il ricorrente, tali richieste istruttorie avrebbero dovuto dispiegare i propri effetti anche nei confronti del ricorrente, coimputato del [OSCURATO:PERSONA], e comportare la rinnovazione dell’esame dei testi già escussi in primo grado, al fine di garantire il pieno contraddittorio e l’effettività del diritto di difesa. 4.1 Con il secondo motivo contestava lacarenza ed apparenza della motivazioneposta a fondamento della declaratoria di responsabilità per il reato di cui all’art. 416 cod. pen.; rilevava al proposito come la Corte d’appello si fosse limitata a recepire acriticamente la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, senza fornire adeguate risposte alle specifiche doglianze difensive concernenti la denunciata assenza deiparametri costitutivi del delitto associativo. In particolare, difettavano sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi tipici dell’associazione per delinquere. 4.2Con il terzo motivo di ricorso deduceva l’inutilizzabilità delle prove dichiarativeposte a fondamento della decisione di condanna per i capi 14, 18 e 19. In particolare, ad avviso del ricorrente, le deposizioni di soggetti indagati per il medesimo reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 erano state acquisite in assenza delle forme e delle garanzie previste dall’art.210 cod. proc. pen., con conseguente lesione del diritto al silenzio ed illegittima utilizzazione a fini di prova; detto vizio era ulteriormente aggravato dallamancata attivazione, anche in grado di appello, delle garanzie previste per l’imputato in procedimento connesso. 4.3 Con il quarto motivo di ricorso, contestava violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine allamancata individuazione della data di cessazione della presunta condotta associativa. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello, nel confermare la responsabilità penale dell’imputato, aveva omesso di valutare le specifiche prospettazioni difensive che individuavano e cristallizzavano la data dell’ultima partecipazione all’attività imprenditoriale, elemento rilevante ai fini sia della responsabilità sia della prescrizione. 4.4 Con il quinto motivo di ricorso, con riferimento ai delitti di truffa contestati,censurava lamancata declaratoria della causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nonostante il decorso del termine massimo previsto dalla legge (per i capi 77, 212, 220, 222, 228 e 229) e lamentava quanto ai residui capi 219 e 229 l’assenza di accertamenti probatori in punto di apporto causale. 4.5 Con il sesto motivo di ricorso, deduceva violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine allamancata riqualificazione giuridica del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. nel meno grave reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. Il ricorrente evidenziava come l’elemento discretivo tra le due fattispecie debba essere individuato nella presenza, nel delitto di truffa, dell’induzione in errore del soggetto passivo, elemento invece assente nella fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen. È infatti opinione consolidata che la truffa debba essere esclusa nei rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e il privato nei casi in cui il meccanismo di erogazione di pubbliche sovvenzioni non presupponga un effettivo accertamento da parte dell’ente erogatore, ma si fondi esclusivamente su una mera dichiarazione dell’interessato. In tali ipotesi, lo stanziamento delle somme non costituisce la diretta conseguenza di una falsa rappresentazione induttiva dell’errore e tali erano le ipotesi contestate al [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, non integravano la fattispecie di truffa finalizzata ad ottenere pubbliche erogazioni. 4.6 Con il settimo motivo contestava lacarenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale esplicitato le ragioni del diniego né valutato gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa. 5. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceva lacarenza e manifesta illogicità della motivazionein ordine alla prova dei singoli capi di imputazione. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale si era limitata a richiamare genericamente gli altri reati contestati, senza procedere ad una specifica valutazione degli elementi di prova posti a fondamento di ciascuna imputazione. 5.1 Con il secondo motivo di ricorso, deduceva violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all’insussistenza sia dell’elemento soggettivo sia dell’elemento oggettivodel reato di cui all’art. 416 cod. pen., non risultando dimostrata l’esistenza di un vincolo associativo stabile e consapevole. Contestualmente, si richiedeva, in via subordinata, il riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., in ragione del ruolo marginale ascritto al ricorrente. 5.2 Con il terzo motivo di ricorso, lamentava violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto ai reati tributari nn. 8 e 9; veniva dedotta lamancanza di un elemento costitutivo del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, e in particolare l’assenza delle dichiarazioni fiscali fraudolente, presupposto indefettibile per la configurabilità del reato. Nel caso in esame in mancanza delle dichiarazioni fiscali non era ipotizzabile configurare i reati di emissione od utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti che sono sempre reati dichiarativi. 5.3 Con il quarto motivo di ricorso, censurava la decisione della Corte per aver riconosciuto laprescrizione di una pluralità di reatisenza tuttavia procedere a unaconseguente rideterminazione della pena in favore del [OSCURATO:PERSONA], in violazione dei principi che regolano il trattamento sanzionatorio; in particolare, secondo il ricorrente, risultavano prescritti i capi 97, 98, 239, 41 e 189. 5.4 Con il quinto motivo di ricorso chiedeva lariqualificazione del reato di cui all’art. 640- bis cod. pen. nel reato di cui all’art. 316-ter cod. pen..In particolare, si evidenziava come la normativa in materia di indennità di disoccupazione preveda che la relativa domanda sia presentata direttamente dal lavoratore disoccupato mediante autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti richiesti, senza necessità di allegare documentazione rilasciata dal datore di lavoro. Ne consegue che nessun altro soggetto interviene nella procedura di erogazione del beneficio, con conseguente esclusione degli artifici o raggiri richiesti per la configurabilità del delitto di truffa aggravata. 5.5 Con il sesto motivocontestava laconfigurabilità del delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. di cui al capo 244, rilevando come la condotta ascritta al ricorrente si fosse inserita, al più, in un concorso nel reato presupposto, circostanza incompatibile con l’autonoma imputazione del reato di riciclaggio. 5.6 Con il settimo motivo di ricorso, infine, deduceva lamancanza di un nesso di pertinenzialitàtra i beni sottoposti a sequestro e i reati contestati, con conseguente illegittimità della misura reale adottata. In particolare, si deduceva che i beni appartenevano per il 50% alla coniuge Catalano e che le somme di cui ai buoni fruttiferi pure confiscati risalivano agli anni 2005-2007, anteriori alle date di consumazione dei delitti, senza che fosse individuabile alcun nesso di pertinenzialità rispetto ai reati. 6. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’illegittimità della sentenza per vizio di motivazione, rilevando come il giudice di secondo grado si fosse limitato a riprodurre una motivazione sostanzialmente sovrapponibile a quella resa dal giudice di prime cure. La Corte d’appello aveva adottato una motivazione per relationem meramente apparente, omettendo di confrontarsi con le specifiche questioni dedotte nei motivi di gravame e violando il principio di corrispondenza tra devoluto e deciso. 6.1 Con il secondo motivo denunciava la violazione del principio del ne bis in idem, nonché la violazione di legge ex art. 649 cod. proc. pen. in ordine al capo n. 7. Il ricorrente rappresentava che, con sentenza resa dal Tribunale di Benevento nell'ambito del procedimento penale n. 639/19 RGTE e n. 5035/16 R.G.N.R. il 16 novembre 2021, veniva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; detta pronuncia era stata successivamente confermata in grado di appello e, secondo il ricorrente, tale pregresso giudicato incideva, quantomeno parzialmente, sulla struttura complessiva della condanna oggetto del presente giudizio, con conseguente violazione del divieto di ne bis in idem. 6.2 Con il terzo motivo di ricorso deduceva l’insussistenza della partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere, rilevando come non fosse stata fornita prova di un suo contributo né organizzativo, né operativo, né decisionale, né comunque funzionale alla vita del sodalizio, neppure in via indiretta o aliunde. Dall’istruttoria emergeva, al contrario, la totale inconsapevolezza del ricorrente rispetto ai singoli segmenti dell’azione antigiuridica contestata, nonché rispetto alle attività fiscali e amministrative delle società che egli, suo malgrado rappresentava, posto che era stato di fatto estromesso da ogni attività dall’amministratore di fatto. Ne conseguiva il difetto dell’elemento soggettivo del reato per mancanza di dolo e, parallelamente, l’assenza dell’elemento oggettivo della partecipazione associativa. 7. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’assenza, insufficienza e apparenza della motivazione, sia con riferimento agli elementi di prova posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità, sia con specifico riguardo all’elemento soggettivo. In particolare, con riferimento al reato associativo, contestava la mancata dimostrazione della partecipazione attiva del ricorrente al sodalizio criminoso, non risultando esplicitati né il contributo causale né la consapevole adesione al programma delittuoso. 8. [OSCURATO:PERSONA], con il proprio ricorso, eccepiva con il primo motivo l’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza di appello, depositata fuori termine, con conseguente violazione delle garanzie difensive. Nel merito, riproponeva le medesime doglianze articolate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], richiamandole integralmente e facendole proprie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è avanzato in carenza di interesse; ed invero l’omessa notifica della sentenza di appello depositata fuori termine non determina nullità alcuna posto che l’effetto del mancato svolgimento di tale adempimento è quello di impedire il decorso del termine per proporre ricorso per cassazione; e tuttavia, nel caso in esame, l’impugnazione di legittimità nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] risulta proposta dall’unico soggetto abilitato e cioè dal suo difensore, non potendo l’imputato personalmente proporre ricorso ex art. 613 cod. proc. pen.Sul tema valgono i principi dettati da quella pronuncia di legittimità secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Simeoli, Rv. 277844 - 01). Ne consegue che anche nel caso di specie, avendo l’atto conseguito il suo effetto la nullità non può essere dedotta. 2. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l’unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ripropongono doglianze lamentando l’assenza di elementi per affermare la partecipazione degli stessi all’associazione costituita dal [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata al compimento di reati tributari e truffe in danno dello Stato. Le doglianze appaiono entrambe reiterative finendo per riguardareelementi già ampiamente confutati dal giudice di appello che, con argomenti specificamente dedicati a ciascuna delle posizioni dei predetti, ha correttamente esposto le emergenze sulla base delle quali affermare lo stabile inserimento di detti imputati nell’organizzazione criminale. Ed invero, quanto al [OSCURATO:PERSONA], valgono le considerazioni esposte alle pagine 22-23 della sentenza impugnata ove si sottolinea che l'imputato ha assunto il ruolo di amministratore della Euromedical, individuata quale società che ha compiuto operazioni fittizie ed assunzioni altrettanto simulate, e risulta altresì avereceduto una tessera bancomat connesso ad un conto corrente estero al [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 In relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA], vale l’ampia motivazione esposta dalla Corte di appello a p.30 della pronuncia impugnata ove si sottolinea che l’accettazione di una carica all’interno di una società cartiera,il compimento di plurime operazioni bancarie e la retribuzione per tale disponibilità, devono fare ritenere il ricorrente soggetto intraneo all’associazione a delinquere finalizzata proprio al compimento di tali attività ed a fronte di tali circostanze di fatto valutate in assenza di illogicità, tanto più manifesta, il ricorsopropone una non consentita lettura alternativa in questa sede di legittimità. Entrambi i ricorsi sono, pertanto, inammissibili. 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; il ricorrente lamenta l’assenza di motivazione della sentenza di appello deducendo che il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a riproporre la motivazione del tribunale senza procedere all’analisi dei motivi di gravame. La doglianza, però, trova ampia confutazione nella motivazione esposta alle pagine 20-21 dalla Corte di appello propriosulruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione, che viene ricavato con argomenti propri ed autonomi dal giudice di secondo grado. Né del resto può pretendersi che il giudice di appello proceda alla valutazione di elementi di prova differenti da quelli valorizzati dal tribunale in primo grado, essendo necessitata soltanto l’analisi delle ragioni di doglianza nel caso di specie esattamente compiuta. 3.1 Quanto al secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento il 16 novembre 2021, successivamente confermata in grado di appello, va osservato, in primo luogo, che trattasi di motivo nuovoproposto per la prima volta ingiustificatamente nella fase di legittimità; ed invero, posto che nel procedimento in esame la pronuncia di primo grado è intervenuta nel 2022, ben avrebbe potuto la difesa già in sede di appello principale o con i motivi nuovi lamentare la violazione del principio fondamentale di cui all’art. 649 cod. proc. pen. con conseguente non proponibilità per la prima volta in cassazione richiedendosi anche valutazioni in fatto. Inoltre, deve ancora osservarsi che il motivo è totalmente generico, perché non indica per quale reato il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato nel separato giudizio e quale sovrapposizione di ambiti temporali vi sia stata; anche tale motivo è pertanto inammissibile. 3.2 In relazione al terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’assenza di prova della partecipazione punibile all’associazione, valgono le considerazioni svolte dalla Corte di merito nell’ampia motivazione resa alle pagine 20-21 della sentenza ove vengono sottolineati la titolarità in capo al Muccidi società cartiere prive di documentazione contabile ed i crediti di imposta portati in compensazione a fronte dell'assenza di reali attività della [OSCURATO:PERSONA] di cui era il legale rappresentante. Inoltre, il ricorrente, risultava anche avere emesso dal [OSCURATO:PERSONA], di cui era pure legale rappresentante, fatture nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per pagamenti ingenti. L’accertato coinvolgimento con funzioni dirigenziali in plurime compagini tutte coinvolte nel sistema illecito di false fatturazioni, correttamente è stato ritenuto significativo della partecipazione punibile, con una valutazione di elementi di prova di cui si propone soltanto una lettura alternativa. Il ricorso è conseguentemente, da ritenersi inammissibile. 4. Manifestamente infondati e anche reiterativi di aspetti già devoluti all’esame della corte di merito appaiono i motivi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; quanto al primo motivo, in tema di omessa acquisizione di documenti e rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il ricorso reitera una doglianza già proposta in secondo grado e ritenuta generica ed infondata dalla corte di merito. Al proposito deve essere rammentato che secondo una giurisprudenza costante, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01). Nel caso di specie, la valutazione di genericità della Corte di merito, conclusa con una decisione di rigetto delle richieste, veniva formulata a fronte di un quinto motivo di appello dedotto nell’impugnazione a firma personale dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] nel quale veniva avanzata richiesta di rinnovazione dell’esame testimoniale di una serie di verbalizzanti e di altri testi, già escussi nel giudizio di primo grado, e l’acquisizione di un elenco di n.87 documenti ciascuno di essi specificato; orbene, a giudizio del Collegio, appare evidente che una tale richiesta non valeva a colmare le eventuali lacune residuate dall’istruzione dibattimentale pur completa svolta nel giudizio di primo grado, ma, appariva quale nuova ed integrale forma di riapertura dei termini per la deduzione delle prove orali e documentali, che proprio per tale caratterisitica si profila sostanzialmente inammissibile per le ragioni esposte dalla Corte di merito. Non può infatti ammettersi che a fronte di un’ampia attività istruttoria svolta nella fase dibattimentale di primo grado si proceda, poi, in appello alla rinnovazione delle prove orali ed alla acquisizione di una tale mole di documenti da mutare totalmente il quadro probatorio complessivo; le Sezioni Unite "Ricci" hanno chiarito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01) e tale principio conferma la sostanziale correttezza della decisione di genericità del motivo adottata dalla Corte di secondo grado. In ogni caso, il motivo non pare superare anche le c.d. "prova di resistenza" poiché sul tema della ricostruzione dei fatti, i giudici di merito di primo e secondo grado offrono motivazioni ampie e sufficienti con riferimento a molteplici altri elementi di prova costituiti da dichiarazioni testimoniali, esiti di accertamenti di p.g., contenuto di numerose conversazioni intercettate, parziali ammissione dei fatti da parte dei coimputati, così che la rinnovazione non appariva al giudice di appello utile al fine della decisione e, correttamente veniva pertanto respinta sotto il profilo della genericità. 4.1 Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] che lamenta l’affermazione di responsabilità in violazione del canone del ragionevole dubbio per il delitto di autoriciclaggio di cui al capo n. 247, è anche esso reiterativo e manifestamente infondato. Va in primo luogo considerato che secondo l’orientamento della Corte di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237 - 01). Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna ricostruzione alternativa inconfutabile nella rilettura degli elementi di prova proposta da parte della difesa; il giudice di appello, con gli argomenti esposti alle pagine 8-9 e quello di primo grado alle pagine 63-65 delle rispettive sentenze, ricostruiscono come a seguito di un rilevante rimborso fiscale non dovuto e ricevuto a titolo di Iva, il [OSCURATO:PERSONA] movimentava le somme anche mediante bonifici presso conti correnti esteri. Ora la movimentazione verso altri conti correnti esteri intestati ad altri soggetti giuridici operata dall’imputato, integra certamente una fattispecie di autoriciclaggio poiché attività posta in essereal fine specifico di fare perdere le tracce dell’originario profitto illecito e con la quale si finanziavano attività di altre società a loro volta pure coinvolte in attività illecite. Quanto alla natura fittizia della vendita posta in essere dalla Euromedical, che costituisce il fondamento del reato presupposto, a fronte di una precisa ricostruzione dei fatti esposta dai giudici di merito secondo cui il rimborso Iva non era dovuto, il ricorso propone soltanto una lettura ipotetica ed alternativa, ispirata a mere possibilità astratte, come l’esercizio di un’azione revocatoria da parte della Agenzia delle Entrate che, certamente, per la sua difficile esperibilità e possibilità di successo, non vale ad escludere il dolo della illecita acquisizione del credito Iva; peraltro, il giudice di appello, collega la natura fittizia delle operazioni al ruolo di dominus in capo al [OSCURATO:PERSONA] di tutte le società coinvolte così che la vicenda appare assumere significato chiaramente strumentale riconducibile a fenomeni analoghi alle c.d. truffe carosello. 4.2 Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e difetto di motivazione in punto affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 416, 640 e 640-bis cod. pen. ed in relazione ai reati tributari, si risolve in unalettura alternativa dei rilevanti, gravi e specifici elementi di prova evidenziati con doppia valutazione conforme dai giudici di primo e secondo grado; nelle interpretazioni dei giudici di merito non vi è alcun travisamento decisivo posto che, il giudice di appello, con gli ampi argomenti esposti alle pagine 7-8 della sentenza, richiama il contenuto di deposizioni testimoniali circa il ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] delle varie compagini sociali coinvolte nelle false fatturazioni e nelle assunzioni fittizie, gli esiti della perquisizione ed il contenuto di varie intercettazioni, dalle quali risultava la fittizietà dei rapporti di lavoro fra soggetti che, pur essendo l’uno datore di lavoro e l’altro dipendente, non erano nemmeno tra loro conoscenti ed il ruolo centrale di [OSCURATO:PERSONA] nella loro creazione. Inoltre, la sentenza impugnata, richiama ulteriori elementi davvero significativi quali la condotta di soppressione dei documenti da parte della Musco, stretta collaboratrice dell’imputato, e le dichiarazioni ammissive del coimputato [OSCURATO:PERSONA] con le quali il ricorso omette di confrontarsi adeguatamente. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 4.3 Quanto all’ultimo motivo in punto attenuanti generiche, determinazione della pena e motivazione degli aumenti per continuazione, alcun vizio si ravvisa nelle considerazioni svolte dalla Corte di appello che, con una motivazione idonea esposta a pagina 10, ha spiegato come la negazione delle generiche trovi fondamento nella gravità e nella reiterazione fatti; inoltre, gli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., sono stati contenuti in meno di 3 mesi per ciascuno degli 88 reati avvinti dal vincolo e, quindi, in misura talmente ridotta da non necessitare di specifiche considerazioni. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità anche del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] e con il quale si prospetta violazione di legge in relazione al canone del ragionevole dubbio, reitera doglianze già affrontate erisolte dalla Corte di appello di Napoli con un’ampia lettura di svariate circostanze di fatto esposte alle pagine 24-25 della sentenza impugnata e valutate in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. Rammentato che in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801 - 01), va evidenziato come l’affermazione di responsabilità della ricorrente sia stata fondata da parte dei giudici di merito con valutazione conforme sulla base di circostanze di fatto logicamente interpretate. La Corte di appello, nelle indicate pagine della sentenza, ha sottolineato come la [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere la compagna del [OSCURATO:PERSONA], è risultata essere stata assunta presso svariate società della galassia [OSCURATO:PERSONA] con oggetti sociali diversi, risultando così soggetto idoneo a svolgere le più disparate mansioni ed in forza delle quali ha percepito somme a titolo di indennità di disoccupazione per circa 49.000 euro. Anche per la [OSCURATO:PERSONA], quindi, l’affermazione di colpevolezza risulta fondata su ben precisi elementi emersi all’esito dell’istruttoria dibattimentale che il ricorso contesta solo prospettando ipotetiche possibilità alternative non rilevanti in sede di giudizio di legittimità in assenza di illogicità tanto più manifeste nelle considerazioni dei giudici di merito. 5.1 Anche il secondo motivo di ricorso, in punto responsabilità per le ipotesi di truffa, appare totalmente reiterativo ed inammissibile posto che la Corte di appello non si è limitata a richiamare la pronuncia di primo grado ma ha analiticamente confutato gli argomenti difensivi, deducendo la fittizietà delle assunzioni della ricorrente dalla pluralità delle stesse, tutte presso società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] solo formalmente regolari; inoltre, la deposizione del consulente della difesa, non è stata pretermessa ma risultaspecificamente analizzata e ritenuta non decisiva con precisi argomenti in fatto esposti senza alcuna illogicità a pagina 26 della motivazione, ove si sottolinea che dalla escussione di questi è risultata la mera regolarità formale delle scritture contabili e delle assunzioni senza però che da alcun dato emergesse lo svolgimento di attività reali e concrete, confutato da numerosi altri elementi costituiti da dichiarazioni testimoniali, accertamenti di p.g., sequestri e varie intercettazioni. 5.2 Il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio contestato al capo n.236 appare manifestamente infondato ed involgente una diversa ricostruzione dei fatti non deducibile in cassazione; la Corte di merito ricostruisce analiticamente le operazioni evidenziando che la Canurisulta avere ricevuto sul proprio c/c personale bonifici da soggetti che avevano a loro volta beneficiato di importi liquidati a titolo di indennità di disoccupazione non dovutae frutto di attività truffaldine. Le somme, poi, venivano dalla [OSCURATO:PERSONA] a sua volta bonificate verso terzi così che si tratta certamente di attività rientranti nel paradigma del riciclaggio punito ex art. 648- bis cod. pen. posto che, per costante orientamento della corte di legittimità, integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, ricevuti importi la cui provvista è provento di delitto, li giri a terzi (Sez. 2, n. 46319 del 21/09/2016, Cipolla, Rv. 268316 - 01); ed in motivazione la Corte ha precisato che è irrilevante la tracciabilità dell'operazione, argomento pure speso dalla difesa nella esposizione del motivo, atteso che la ricezione delle somme portate in un assegno, così come in un conto corrente, ed il successivo trasferimento a terzi costituiscono condotte idonee a ostacolare l'individuazione del provento delittuoso. Proprio sul tema della tracciabilità si è anche affermato che integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183 - 01). Deve, quindi, essere ribadito che la movimentazione di somme di denaro di provenienza illecita perché frutto di truffe in danno della pubblica amministrazione attraverso operazioni di bonifico in favore del beneficiario titolare di un conto corrente, permettendo la sostituzione della titolarità della somma costituisce una tipica operazione di riciclaggio, indipendentemente dalla tracciabilità ex post. Sul punto, quindi, può richiamarsi quel precedente secondo cui integra un autonomo atto di riciclaggio - essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito; ed in motivazione, la Corte ha ribadito che integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Di, Rv. 286140 - 01). 5.3 Anche per il per il capo di imputazione n.245 il ricorso reitera doglianze di fatto già confutate in appello posto che, con la ricostruzione dell’operazione esposta alle pagine28-29 della motivazione della sentenza impugnata, si spiega adeguatamente come proprio la [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante, ebbe a ricevere parte di somme derivanti da un rimborso Iva per un importo di circa 100.000 euro non dovuto perché derivante da fatturazione di operazioni inesistenti; operazione, questa, che, in quanto ha permesso la parziale sostituzione della titolarità del profitto illecito, integra un autonomo atto di riciclaggio secondo la soluzione giurisprudenziale già richiamata (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, cit.). E quanto alla consapevolezza della natura illecita della operazione la Corte di merito ha sottolineato che alcune di esse vennero effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] per contantinell’ambito di strutture sociali svolgenti attività di mere cartiere di cui era anche legale rappresentante, e tali considerazioni devono fare ritenere implicitamente valutato l’elemento del dolo. 5.4 L’ultimo motivo di ricorso che contesta la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche appare manifestamente infondato posto che laCorte di merito motiva ampiamente tali decisioni con gli argomenti esposti a pagina 29 ricollegando ad aspetti del fatto non contestabili in sede legittimità. 5.5 Fondata appare invece la prospettazione della riconducibilità all’autoriciclaggio delle condotte poste in essere dall’imputata e ricostruite al capo n. 235; la lettura dell’imputazione e degli atti utilizzati per la decisione consente di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] sia, in sostanza, stata chiamata a rispondere in detto capo della sostituzione delle somme illecitamente pervenute a seguito di concorso della stessa nel reato presupposto. Accertato infatti che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto somme non dovute a titolo di MINI Aspi a seguito di fittizie assunzioni presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] BN1 di cui l’imputata era legale rappresentante pro-tempore ne deriva che, liquidata al fratello la somma non dovuta, le condotte di sostituzione attuate mediate bonifici in favore della imputata, pur costituendo una tipica operazione di sostituzione del titolare del profitto illecito, in quanto poste in essere sempre da un soggetto che aveva concorso nel delitto presupposto, non potevano essere qualificate a titolo di art. 648-bis cod. pen. ma costituivano operazioni di autoriciclaggio che, in quanto commesse a giugno del 2013, quando ancora la norma di cui all’art. 648-ter1 cod.pen. non era stata introdotta non possono essere ritenute configurare alcun reato. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] deve essere assolta dall’imputazione di cui al capo n. 235 perché il fatto non era previsto dalla legge come reato. L’eliminazione della pena stabilita in aumento dalla Corte di appello (vedi pagina 29 della sentenza) pari a giorni 20 di reclusione ed € 100 di multa comporta che la pena definitiva nei riguardi della predetta imputata va fissata in quella di anni 4, mesi 7 e giorni 10 di reclusione ed € 6100 di multa. 6. Il primo motivo del ricorso proposto nell’intesse di [OSCURATO:PERSONA] che deduce laviolazione degli artt. 603 e 111 Cost.per lamancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello, con particolare riferimento alla produzione documentale ed alla richiesta di perizia, è generico ed anche manifestamente infondato; va in proposito ancora ricordato come nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01). Nel caso in esame il giudice di secondo grado ha ritenuto la non rilevanza della produzione documentale della difesa ed a fronte di tale valutazione il ricorso deduce una supposta nullità senza però in alcun modo specificare quale rilevanza decisiva avrebbero potuto avere le prove documentali non ammesse ovvero la rinnovazione degli esami di alcuni testi. Quanto poi alla richiesta di svolgimento della perizia, la Corte di appello motiva specificamente alle pagine 16-17 circa la superfluità di tale adempimento spiegando come la ricerca della autografia o meno delle firme non avrebbe avuto rilievo ai fini dell’affermazione di responsabilità penale e tale valutazione appare certamente assorbente e priva di vizi. 6.1 Quanto al secondo motivo di ricorso, in punto affermazione di responsabilità per il delitto associativo, le doglianze che deducono violazione di legge e difetto di motivazione, appaiono confutate dalla ampia motivazione esposta dalla Corte di merito allepagine 13-16 in cui viene esposto lo stabile ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in collaborazione con il vertice dell’associazione ed organizzatore [OSCURATO:PERSONA], il riferimento a vari aspetti del fatto ed alla individuazione proprio da parte del ricorrente di plurimi soggetti da assumere fittiziamente,nonché l’indicazione di varie società mere cartiere dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] gestite. Si tratta, con evidenza, della interpretazione di plurime circostanze di fatto valutate in assenza di qualsiasi illogicità perché significative di uno stabile collegamento della condotta del ricorrente con quella del [OSCURATO:PERSONA] e della galassia di società attorno allo stesso operanti. Non sussiste, pertanto, alcuna carenza di motivazione né violazione di legge in ordine ai parametri per l’individuazione della associazione punibile ex art. 416 cod. pen. e dell’inserimento nella stessa del ricorrente. 6.2 Il terzo motivo di ricorso, che deduce l’inutilizzabilità di alcune dichiarazioni testimoniali rese da soggetti fittiziamente assunti, innanzituttonon supera la prova diresistenza, perché nell’impugnata pronuncia (pp.15-16) vengono elencati anche altri elementi di prova a carico di detto ricorrente, costituiti da plurime intercettazioni e dalle vicende relative anche ad altre società coinvolte nelle operazioni illecite che hanno fondato l’affermazione di colpevolezza, essendo emersa una complessiva inattività delle compagini sociali presso le quali i diversi soggetti che poi percepivano indennità di disoccupazione venivano assunti. Peraltro, il motivo, è anche manifestamente infondato essendo insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, Rv. 246376 - 01). 6.3 Quanto al quarto motivo di ricorso con il quale si deduce l’assenza di perdurante partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo criminale già in data antecedente i controlli e le perquisizioni del 2018, va innanzi tutto rilevato come la Corte di appello con gli argomenti esposti a pagina 17 della motivazione ha spiegato come la cessazione dell’associazione non può coincidere con l’individuazione dell’ultimo delitto fine o del ruolo di amministratore di uno dei coimputati ben potendosi la stessa protrarre le attività nel tempo successivo. E tale conclusione è avvalorata da quegli argomenti esposti nella stessa pronuncia relativi ad esiti di intercettazioni telefoniche che vedono coinvolto ancora il [OSCURATO:PERSONA] unitamente ad altri soggetti nel corso del 2018 esposti alla precedente pagina 15. Peraltro, a fronte di tali conclusioni, il motivo appare generico ed aspecifico poiché insiste nell’affermare la cessazione dell’attività illecita da parte del [OSCURATO:PERSONA] individuando una arbitraria data di cessazione del coinvolgimento dello stesso nei fatti mai accertata nel corso dei giudizi di merito. 6.5 Il quinto motivo di ricorso, che con riferimento ai delitti di truffa contestati, censura lamancata declaratoria della causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nonostante il decorso del termine massimo previsto dalla legge (capi 77, 212, 220, 222, 228 e 229) e lamenta quanto ai residui capi 212 e 229 l’assenza di accertamenti probatori in punto di apporto causale è al contempo manifestamente infondato e totalmente generico. La genericità appare evidente in relazione alle doglianze che investono i capi nn.212 e 219 poiché non viene svolta alcuna argomentazione per sostenere il difetto di apporto causale e confutare la ricostruzione dell’appello. Quanto alla dedotta prescrizione che viene eccepita anche essa in forma totalmente generica, posto che il ricorso non si confronta adeguatamente con le sospensioni disposte dal 15 aprile al 12 giugno 2024 e dal 27 novembre al 18 dicembre del 2024 in secondo grado; in proposito va fatta applicazione del principio secondo cui è inammissibile, in quanto carente del requisito della specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omesso rilievo "ex officio", da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 4, n. 13353 del 19/03/2025, Casillo, Rv. 287951 - 01). In ogni caso si osserva comunque che: - per il capo 77 commesso sino a 19 gennaio 2018 e per il capo 222 commesso sino a marzo 2018 opera la sospensione della c.d. "legge Orlando" in virtù dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite "Polichetti" secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01); la prescrizione quindi non era certamente maturata alla data della definizione del giudiziodi appello e quella sopravvenuta non rileva a fronte della inammissibilità del ricorso; - i capi nn.220 e 228 attengono a fattispecie di cui all’art. 640-bis cod. pen. commesse rispettivamente sino a maggio e luglio 2017 e per le quali già l’atto di appello era stato ritenuto afflitto da genericità così da interrompere la catena devolutiva ed impedire l'analisi del motivo in questa successiva fase di legittimità; in ogni caso si evidenzia che il vizio di genericità è riprodotto anche nel motivo di ricorso per cassazione in cui la prescrizione viene dedotta senza alcun riferimento specifico: - alla data del commesso reato; - alla pena applicabile per il reato per cui si procede a quel momento; - al termine complessivo calcolato con l’interruzione ex art. 161 cod. pen.; - alle sospensioni disposte nel giudizio di appello; conseguentemente il motivo è inammissibile. Peraltro, si osserva ancora, l’interruzione ex art. 161 cod. pen., a partire da giugno 2017 è per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. della metà, così che il termine di prescrizione non risulta decorso alla data della sentenza di appello; ed a tal proposito va ancoraricordato come l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01). 6.6 Manifestamente infondato appare il sesto motivo di ricorso che lamenta l’omessa qualificazione dei fatti di percezione dell’indennità di disoccupazione non dovuta ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. in luogo della più grave ipotesi di cui agli artt. 640 cpv cod. pen. e 640-bis cod. pen.; deve innanzi tutto essere premesso che la giurisprudenza ha chiarito con la pronuncia delle Sezioni Unite "Carchivi" (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Rv. 235962 - 01) che la fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen. ha natura strettamente residuale come emergente dallo stesso testo della norma la quale si apre proprio prevedendo che “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis”. Ne consegue che ogni qualvolta per la natura della operazione sia configurabile l’induzione in errore tramite inganno, è sempre sussistente la truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e ciò in particolare avviene in tutti i casi in cui l’indennità sia liquidata all’esito della presentazione di false documentazioni che appunto attestino l’esistenza di requisiti in verità non sussistenti. I principi espressi dalle Sezioni Unite "Carchivi" sono stati ribaditi anche in successivi interventi del massimo consesso di legittimità con la sentenza "Pizzuto" con la quale si è affermato come il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è integrato da forme di falsa attestazione che non inducano in errore ma determinino al provvedimento di erogazione sulla base della corretta rappresentazione dell'esistenza dell'attestazione stessa (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249104 – 01). L’applicazione dei sopra esposti principi comporta affermare che ove siano state poste in essere plurime condotte dirette prima a precostituire le condizioni per ottenere l’indebita erogazione culminate poi con la presentazione di una dichiarazione finale alla P.A., è al complesso delle attività che deve aversi riferimento e non all’ultima frazione di condotta; ed ove la valutazione complessiva della condotta conduca a ritenere l’esistenza di artifici e raggiri costituiti dalla precostituzione artificiosa dei presupposti sulla base dei quali poi ottenere il beneficio non dovuto in forza di una domanda inviata dal privato alla pubblica amministrazione, il reato configurabile è certamente quello di cui all’art. 640-bis cod.pen. Nel caso in esame, così come esattamente rilevato dal giudice di appello, risulta proprio che vi sono state plurime induzioni in errore tramite la precostituzione di società prive di reali attività che emettevano fatture per operazioni inesistenti, l’invio di comunicazioni telematiche di assunzioni fittizie e di comunicazioni di cessazione rapporto di lavoro mai prestato, cui seguiva, infine, la richiesta di pagamento dell'indennità di disoccupazione, così che, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la più grave fattispecie contestata. Al proposito va anche ricordato l’orientamento espresso in una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto artificiosa - e pertanto idonea ad integrare il reato di truffa in danno di ente pubblico - la falsa attestazione, sottoscritta con firma apocrifa di cui l'imputato aveva consapevolezza, di essere nelle condizioni per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione (Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321 - 01). Nel caso in esame pur non sussistendo i falsi materiali erano ideologicamente false le dichiarazioni di assunzione prima e cessazione poi, essendo mai state prestate attività lavorative; ed altresì fittizie erano la gran parte delle società presso le quali le assunzioni venivano dichiarate perché inesistenti così che la complessiva condotta posta in essere appare caratterizzata da una pluralità di artifici integranti certamente la truffa. 6.7 Anche l’ultimo motivo con il quale si contesta lacarenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato avendo il giudice di appello, a pagina 18 della sentenza, motivato il diniego riferendolo ad aspetti quali l’intensità del dolo, la sistematicità delle condotte e l’elevato danno per l’erario certamente non censurabili. Il ricorso è conseguentemente, da ritenersi inammissibile. 7. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità deducendo una violazione di legge in relazione al diritto alla prova che non appare in alcun modo sussistere alla luce delle specifiche argomentazioni esposte dalla Corte di appello alle pagine 31 e seguenti della impugnata pronuncia e nelle quali vengono passati in rassegna i motivi di gravame e gli elementi di prova valutati a carico dell’imputato. 7.1 Il secondo motivo, che lamenta violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all’insussistenza sia dell’elemento soggettivo sia dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 416 cod. pen., assumendo non essere dimostrata l’esistenza di un vincolo associativo stabile e consapevole, è certamente reiterativo a fronte dell’ampia motivazione contenuta alle pagine 31-32 in cui viene evidenziato lo specifico ruolo svolto dall’imputato quale titolare di una società cartiera sfruttata per le operazioni inesistenti oltre che la sua assunzione fittizia presso vari società della galassia [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere il versamento non dovuto di indennità. Si tratta di plurimi argomenti utilmente posti a fondamento del giudiziodi appartenenza all’associazioneche come è notorio può ricavarsi dallo stabile coinvolgimento nella consumazione di più delitti-fine. Quanto alla circostanza di cui all’114 cod. pen. il motivo nonrisulta proposto in appello e, peraltro, è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza secondo cui è inapplicabile ai reati associativi la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto prevista dall'art. 114 cod. pen. (Sez. 6, n. 29821 del 22/06/2001, P.g.in, Rv. 221210 - 01). 7.2 Il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto ai reati tributari contestati ai capi nn. 8 e 9 per lamancanza di un elemento costitutivo del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, non risulta mai proposto con adeguata specificità in fase di appello; in ogni caso lo stesso è anchemanifestamente infondatoa fronte delle argomentazioni esposte dalla Corte di appello alle pagine 32-33 della motivazione in cui si è evidenziato come, ritenuta la natura cartiera della società del [OSCURATO:PERSONA], le fatture rilasciate dalla stessa sono state emesse per operazioni inesistenti anche se a favore di società effettivamente operanti e tale valutazione è certamente priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. Quanto alla dedotta assenza delle dichiarazioni, l’argomento appare superato già dal giudice di primo grado che a pagina 45 della motivazione ricostruisce le operazioni incrociate tra la Ecosan e le società del [OSCURATO:PERSONA] oltre che le dichiarazioni presentate dalle rispettive compagini sociali nelle quali venivano annotate operazioni inesistenti finalizzate ad ottenere benefici fiscali. 7.3 Il quinto motivo di ricorso, che deduce erronea qualificazione giuridica delle ipotesi di cui all’art. 640-bis cod.pen., trova risposta al punto 6.6 della presente motivazione cui integralmente si rinvia per affermare invece l’esattezza della riconduzione della percezione di indennità di disoccupazioni non dovute alla ipotesi di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. 7.4 Quanto al sesto motivo di ricorso, che contesta la configurabilità del riciclaggio nella condotta descritta al capo n. 244, irrilevante appare la tracciabilità dell’operazione secondo gli argomenti già esposti nella trattazione della posizione [OSCURATO:PERSONA] al punto 5.2 cui si rinvia. Non vi è poi concorso nel delitto presupposto in quanto l’illecita liquidazione dell’indennità di disoccupazione avveniva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così che, come osservato dalla Corte di appello che sul punto motiva a pagina 36, la ricezione dell’indennità di disoccupazione non dovuta da parte del [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante di Ecosan integra proprio il riciclaggio perché’ vi è stata operazione di sostituzione del titolare della somma da autore del delitto presupposto ad un terzo soggetto. 7.5 Il quarto motivo di ricorso deduce che risultavano prescritti i capi 97, 98, 239, 41 e 189. La doglianza è manifestamente infondata per il capo n. 239) che è un’ipotesi di art. 648- bis cod. pen. commessa nel novembre 2015 con prescrizione finale al 2028 e per i capi nn. 41 e 189 entrambe fattispecie di truffa commesse nel 2018 e per i quali opera lasospensione L. Orlando secondo la già citata sentenza delle Sezioni Unite "Polichetti" in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). Infine sul punto si ricorda che con il ricorso per cassazione non si può chiedere per la prima volta la modifica della data di contestazione perché richiede accertamenti in fatto non consentiti. 7.5.1 Ad analoghe conclusioni di inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione alla dedotta prescrizione per i capi nn. 97 e 98; quanto alla genericità valgono innanzi tutto le argomentazioni esposte nella trattazione dell'analoga eccezione svolta dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] al punto 6.5 della presente motivazione cui si rinvia. Inoltre si osserva che il capo n. 97, è fattispecie di cui all’art. 640-bis commessa il 12 dicembre 2016 punita con la pena massima di anni 7 e per la quale, applicata l’interruzione nella misura di ¼ perché anteriore la modifica del giugno 2017, il termine massimo va individuato in anni 8 e mesi 9 oltre i periodi di sospensione disposti in appello pari complessivamente a mesi 2 e giorni 20. Ne consegue che alla data della pronuncia di appello del 18 dicembre 2024 la prescrizione non era maturata e quella sopravvenuta non rileva per l’inammissibilità del ricorso che, peraltro, non si confronta minimamente con la cause di sospensione disposte in appello e non indica neppure correttamente la pena applicabile ed il termine di interruzione corretto sicché il motivo è anche generico per aspecificità. Analogamente deve dirsi quanto al capo n. 98, ipotesi di reato di cui all’art. 640 cod. pen. commesso il 18 maggio 2017 e per il quale il termine di anni 7 e mesi 6 non era maturato alla data della sentenza di appello valendo anche nei suoi confronti le sospensioni disposte dal 15 aprile al 12 giugno 2024 e dal 27 novembre al 18 dicembre del 2024 in secondo grado e che il ricorso minimamente valuta peccando di aspecificità. 7.6 Fondato è inveceil settimo motivo di ricorso che deduce lamancanza di un nesso di pertinenzialitàtra i beni sottoposti a sequestro e confisca ed i reati contestati, con conseguente illegittimità della misura reale adottata. In particolare, si è dedotto che i beni appartenevano per il 50% alla coniuge Catalano e che le somme di cui ai buoni fruttiferi risalivano agli anni 2005-2007 anteriori le date di consumazione dei delitti senza che fosse individuabile alcun nesso di pertinenzialità rispetto ai reati. Orbene rispetto a tali doglianze, che non investono il merito della responsabilità ma solo la misura di sicurezza, va rilevato come la motivazione nella pronuncia di primo grado richiami solamente il presupposto di cui all’art. 240 cod. pen. senza che siano indicati i beni confiscati essendovi soltanto una disposizione generica in dispositivo. A fronte di un motivo di appello sulla risalenza di alcuni buoni fruttiferi postali agli anni 2005-2007, nella pronuncia di appello vi è una motivazione particolarmente sintetica, esposta a p.37, che assume l’assenza di prova della capacità reddituale della coniuge e che fa genericamente riferimento alla disciplina della confisca in materia di reati tributari. Sul punto, pertanto, si impone l’annullamento poiché il giudice di secondo grado deve procedere ad analizzare compiutamente il motivo di gravame e valutare la sussistenza delle condizioni per pronunciare la confisca ex art. 240 cod. pen. che è il solo presupposto richiamato dal Tribunale di Benevento. 7.6 Va precisato che tale annullamento in punto confisca non vale a ritenere protratto il rapporto processuale anche nella pendenza del ricorso per cassazione per tutti i reati per cui si procede nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; invero il fondamentale insegnamento delle Sezioni Unite "Tuzzolino" ha stabilito che poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01). Il principio del campo applicativo del punto della sentenza che, ove ritualmente impugnato, vale a determinare la prosecuzione del rapporto processuale anche dinanzi al giudice di legittimità risulta ripreso anche dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite "Aiello"; con tale pronuncia si è affermato che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01); in motivazione, chiamate a qualificare la nozione di “punto” di cui all’art. 597 cod. proc. pen., affermano le Sezioni Unite che:” i punti della decisione vengono a coincidere con le parti della sentenza relative alle «statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato» e nell'ambito di ogni capo i singoli punti della decisione segnano un "passaggio obbligato" per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato (l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena e l'eventuale sospensione condizionale, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio). Ne deriva affermarsi che nella valutazione delle Sezioni Unite la definizione del capo di imputazione anche con riguardo alle circostanze ed alla pena fa maturare il giudicato parziale con la conseguenza che, un annullamento disposto solo in punto confisca ex art.240 cod. pen., non comporta la rilevanza della prescrizione nelle more sopravvenuta trattandosi di misura di sicurezza estranea all’accertamento del fatto-reato in tutti i suoi estremi. Peraltro, nel caso di specie, n