CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10412/2025 R.G. proposto daavv. Alberto BOVA, elettivamente domiciliato all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inpersona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 740, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto cron. n. 1956/2025 del Tribunale di Ferrara,depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10412/2025Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 7595/2026Data pubblicazione 30/03/2026rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato indata 6.3.2026 dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscrittaanche dalla parte personalmente;rilevato che il difensore della controricorrente ha a suavolta depositato, in data 9.3.2026, atto di accettazione dellarinuncia;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia del ricorrente accettata dallacontroricorrente;ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogoa decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione;Numero registro generale 10412/2025Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 7595/2026Data pubblicazione 30/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:Liquidazionegiudiziale –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. Stato passivo –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] alricorso –EstinzioneROBERTO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10412/2025 R.G. proposto daavv. Alberto BOVA, elettivamente domiciliato all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inpersona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 740, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto cron. n. 1956/2025 del Tribunale di Ferrara,depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10412/2025Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 7595/2026Data pubblicazione 30/03/2026rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato indata 6.3.2026 dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscrittaanche dalla parte personalmente;rilevato che il difensore della controricorrente ha a suavolta depositato, in data 9.3.2026, atto di accettazione dellarinuncia;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia del ricorrente accettata dallacontroricorrente;ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogoa decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione; P.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il PresidenteP.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il Presidente