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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07595/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10412/2025 R.G. proposto daavv.

Alberto BOVA, elettivamente domiciliato all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inpersona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 740, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto cron. n. 1956/2025 del Tribunale di Ferrara,depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10412/2025Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 7595/2026Data pubblicazione 30/03/2026rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato indata 6.3.2026 dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscrittaanche dalla parte personalmente;rilevato che il difensore della controricorrente ha a suavolta depositato, in data 9.3.2026, atto di accettazione dellarinuncia;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia del ricorrente accettata dallacontroricorrente;ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogoa decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione;Numero registro generale 10412/2025Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 7595/2026Data pubblicazione 30/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:Liquidazionegiudiziale –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.

Stato passivo –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] alricorso –EstinzioneROBERTO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10412/2025 R.G. proposto daavv.

Alberto BOVA, elettivamente domiciliato all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inpersona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 740, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto cron. n. 1956/2025 del Tribunale di Ferrara,depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10412/2025Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 7595/2026Data pubblicazione 30/03/2026rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato indata 6.3.2026 dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscrittaanche dalla parte personalmente;rilevato che il difensore della controricorrente ha a suavolta depositato, in data 9.3.2026, atto di accettazione dellarinuncia;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia del ricorrente accettata dallacontroricorrente;ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogoa decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione; P.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il PresidenteP.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10412/2025 R.G. proposto daavv. Alberto BOVA, elettivamente domiciliato all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inpersona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 740, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto cron. n. 1956/2025 del Tribunale di Ferrara,depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10412/2025Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 7595/2026Data pubblicazione 30/03/2026rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato indata 6.3.2026 dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscrittaanche dalla parte personalmente;rilevato che il difensore della controricorrente ha a suavolta depositato, in data 9.3.2026, atto di accettazione dellarinuncia;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia del ricorrente accettata dallacontroricorrente;ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogoa decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione;Numero registro generale 10412/2025Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 7595/2026Data pubblicazione 30/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:Liquidazionegiudiziale –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. Stato passivo –[OSCURATO:PERSONA]  Consigliere  [OSCURATO:PERSONA] alricorso –EstinzioneROBERTO [OSCURATO:PERSONA]  Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10412/2025 R.G. proposto daavv. Alberto BOVA, elettivamente domiciliato all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inpersona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 740, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto cron. n. 1956/2025 del Tribunale di Ferrara,depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10412/2025Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 7595/2026Data pubblicazione 30/03/2026rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato indata 6.3.2026 dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscrittaanche dalla parte personalmente;rilevato che il difensore della controricorrente ha a suavolta depositato, in data 9.3.2026, atto di accettazione dellarinuncia;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia del ricorrente accettata dallacontroricorrente;ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogoa decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione; P.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il PresidenteP.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il Presidente
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