CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 09670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 del tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona propone ricorso immediato per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di quella città del 7 luglio scorso, che ha mandato assolta [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione dei reati di resistenza e lesioni in danno di due agenti di polizia municipale, avendola ritenuta incapace d'intendere e di volere al momento del fatto. L'autorità ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la sentenza completamente omesso di chiarire le dinamiche dell'accaduto, di indicare il disturbo psichico lamentato dall'imputata, la sua incidenza sulle capacità intellettive e volitive della medesima, nonché di specificare le risultanze probatorie poste a fondamento di tale giudizio. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito. 3. Il ricorso non può essere ammesso, per la genericità del motivo. Vero è che la sentenza impugnata è estremamente sintetica, tuttavia il ricorso neppure accenna alle possibili ragioni per cui la stessa non sia aderente alle risultanze probatorie, per travisamento o per omessa considerazione, ovvero trascuri altri profili decisivi per condurre ad un diverso esito. La motivazione, dunque, non può considerarsi mancante, ragione per cui non ricorrerebbe neppure una violazione di legge ma, in ipotesi, solo un vizio di motivazione, come tale non rilevabile con ricorso immediato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 2 marzo 2022. Il Consig9re estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPO