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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 00026/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per essere il reato estinto per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di procedere con incidente probatorio ad una perizia volta ad accertare la capacità di stare in giudizio del predetto, avanzata oltre i termini per la conclusione delle indagini preliminari, richiamati dall'art. 393 comma 1 cod. proc. pen.

L'av. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha però avanzato successiva richiesta di dichiarare l'inesistenza della predetta sentenza, documentando che il Santini è deceduto in data 24/3/20221, come da certificato di morte allegato all'istanza.

E' stata di conseguenza fissata udienza ex art. 127 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale.

L'istanza è fondata, atteso che la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato, e la tardiva conoscenza di tale morte, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013; Sez. 1 n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero , rv. 269865; Sez.

U., n 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione).

La sentenza emessa da questa Corte sul ricorso del Santini va, pertanto, revocata, per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

P. Q. M. Revoca la sentenza emessa da questa Corte il 16 giugno 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

Sentenza a motivazione semplificata Così deliberato in camera di consiglio, il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA].Pfenico G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per essere il reato estinto per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di procedere con incidente probatorio ad una perizia volta ad accertare la capacità di stare in giudizio del predetto, avanzata oltre i termini per la conclusione delle indagini preliminari, richiamati dall'art. 393 comma 1 cod. proc. pen. L'av. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha però avanzato successiva richiesta di dichiarare l'inesistenza della predetta sentenza, documentando che il Santini è deceduto in data 24/3/20221, come da certificato di morte allegato all'istanza. E' stata di conseguenza fissata udienza ex art. 127 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale. L'istanza è fondata, atteso che la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato, e la tardiva conoscenza di tale morte, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013; Sez. 1 n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero , rv. 269865; Sez. U., n 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione). La sentenza emessa da questa Corte sul ricorso del Santini va, pertanto, revocata, per essere il reato estinto per morte dell'imputato. P. Q. M. Revoca la sentenza emessa da questa Corte il 16 giugno 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Sentenza a motivazione semplificata Così deliberato in camera di consiglio, il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA].Pfenico G
Sentenza Cassazione n. 00026/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris