CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 08311/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6943-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in 597 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 20/01/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia datata 20.1.2012, che, in controversia concernente l'impugnazione di due avvisi di accertamento a titolo di recupero Iva per gli anni 2003 e 2004, ha rigettato l'appello dell'ufficio ed ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, favorevole alla società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituita con controricorso. Considerato che: con memoria depositata in data 10.6.2019, la contribuente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 9, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, e di avere versato, in un'unica soluzione, le somme dovute per ciascuna irregolarità, entro il termine indicato del 31/05/2019; in conseguenza di ciò, ha chiesto che sia pronunciata l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con compensazione delle spese di lite offrendo la prova del pagamento di quanto dovuto. Con successiva memoria datata 28.1.2022 la contribuente insisteva nella declaratoria di estinzione del processo. La procedura prevista all'art. 9 comma 3 d.l. n. 199 del 2018 deve intendersi perfezionata e occorre disporre in conformità. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; infine, va qui dato atto che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; Spese compensate. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17 febbraio 2022 effettuata da remoto. L IL PRESIDENTE . Dom