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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10925/2022

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dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 5 APR 2021 [OSCURATO:PERSONA] 3•• ................... ..... [OSCURATO:PERSONA] ANCELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 5 APR 2021 [OSCURATO:PERSONA] 3•• ................... ..... [OSCURATO:PERSONA] ANCELLI
Decreto Cassazione n. 10925/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris