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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22965/2026

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ramitaro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Terranova [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità di tutti i ricorsi;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delle parti civili dallo stessorappresentate e, quale sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ConfcommercioPalermo, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Comune di Villabate, edell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], il qualeha depositato, per le dette parti, conclusioni, chiedendo confermarsi la sentenzaimpugnata, e note spese;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Antoni, nell’interesse della parte civile F.A.I. - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processualedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Sportello di [OSCURATO:PERSONA], il quale hadepositato, per ognuna delle dette parti, conclusioni, chiedendo confermarsi lasentenza impugnata, e note spese;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso e, quale sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 24 giugno 2024, pronunciata all’esito di giudizioabbreviato, il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo affermavala responsabilità degli imputati in ordine a più fatti ritenuti riconducibili allaoperatività della famiglia mafiosa di Villabate.Le condanne avevano ad oggetto, anzitutto, il reato associativo di cui al capo1), contestato in relazione alla partecipazione alla famiglia mafiosa di Villabate,articolazione territoriale di “Cosa nostra”, operante mediante la forza diintimidazione del vincolo associativo e la conseguente condizione diassoggettamento e omertà, al fine di commettere delitti contro la vita, l’incolumitàindividuale, la libertà personale e il patrimonio, nonché di acquisire, direttamenteo indirettamente, la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni,autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, realizzando profitti e vantaggi ingiusti einterferendo sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione.

In tale contesto,l’imputazione valorizzava, in concreto, attività estorsive, l’acquisizione di attivitàcommerciali, il sostentamento dei detenuti, il controllo del territorio e, quanto allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], anche la gestione, tramite [OSCURATO:PERSONA],di attività di cessione di sostanze stupefacenti.Le ulteriori condanne riguardavano: il capo 2), relativo alla condotta ascrittaa [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], originariamente contestatacome tentata estorsione e riqualificata dal primo giudice nel delitto di violenzaprivata aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere posto in essereiniziative dirette a costringere [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare ad un immobile sitoin Villabate, via Della Rinascita, da lui acquistato all’asta; il capo 3), relativoall’estorsione contestata ai quattro ricorrenti, ma per la quale [OSCURATO:PERSONA] stato poi assolto per non avere commesso il fatto, in danno di [OSCURATO:PERSONA] della società T.D.M. [OSCURATO:PERSONA], operante quale centro dismistamento DHL, consistita nella corresponsione di somme di denaro, inoccasione delle festività di Natale e Pasqua, a titolo di “pizzo” o “messa a posto”;il capo 4), relativo alla tentata estorsione contestata a [OSCURATO:PERSONA] indanno di [OSCURATO:PERSONA], operatore nel settore dell’installazione di luminarie perfestività paesane, cui sarebbe stata rivolta una richiesta di “messa a posto”; il capo5), relativo alla tentata estorsione contestata a [OSCURATO:PERSONA] in danno diSaluzzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante la richiesta di un “regalo di [OSCURATO:PERSONA]”; il capo 6), relativo alla tentata estorsione contestata a LauricellaSalvatore in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,mediante l’interlocuzione con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di posti dilavoro o di affidamento di lavori in favore di soggetti o ditte locali; infine, il capo7), relativo al trasferimento fraudolento di valori contestato a [OSCURATO:PERSONA], per avere attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] la titolaritàdell’impresa individuale operante nel settore delle pedane in legno, ritenuta inrealtà riconducibile anche a [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere l’applicazionedi misure di prevenzione patrimoniale.In relazione a tali fatti, il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare dichiarava La RosaGiovanni – non ricorrente – responsabile del reato associativo di cui al capo 1),ritenuta l’ipotesi di cui al comma primo dell’art. 416-bis cod. pen. ed esclusal’aggravante di cui al comma sesto del medesimo articolo; riconosciuta la recidivae il vincolo della continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte diappello di Palermo del 16 novembre 2017, irrevocabile il 19 marzo 2019, locondannava alla pena di anni cinque di reclusione in aumento per la continuazione,rideterminando la pena unica in anni undici e mesi dieci di reclusione.La stessa sentenza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reatoassociativo di cui al capo 1), ritenuta l’ipotesi di cui al comma primo dell’art. 416-bis cod. pen. ed esclusa l’aggravante di cui al comma sesto del medesimo articolo,nonché responsabile dei reati di tentata estorsione di cui ai capi 4), 5) e 6);ritenuta la recidiva e riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicaticon sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 luglio 2020, irrevocabile il20 gennaio 2022, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione in aumento perla continuazione, rideterminando la pena unica in anni diciassette e mesi quattrodi reclusione.Ed ancora, la detta sentenza di primo grado dichiarava [OSCURATO:PERSONA] del reato associativo di cui al capo 1), ritenuta l’ipotesi di cui alcomma primo dell’art. 416-bis cod. pen. ed esclusa l’aggravante di cui al commasesto del medesimo articolo, nonché dei reati di cui ai capi 2), 3) e 7); quanto alcapo 2), il fatto veniva riqualificato nel delitto di cui agli artt. 610 e 416-bis.1 cod.pen.; quanto al capo 7), veniva esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen.

Ritenuta la recidiva e riconosciuto il vincolo della continuazione anche con ireati oggetto dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. dallaCorte di appello di Palermo, sezione quarta penale, depositata il 17 settembre2021, il primo giudice lo condannava alla pena di anni sei di reclusione in aumentoper la continuazione, rideterminando la pena unica in anni dodici e mesi otto direclusione.[OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile del reato associativo di cui al capo 1),ritenuta l’ipotesi di cui al comma primo dell’art. 416-bis cod. pen. ed esclusal’aggravante di cui al comma sesto del medesimo articolo, nonché dei reati di cuiai capi 3) e 7), esclusa, per quest’ultimo, l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen.; riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, lo condannava alla penadi anni otto e mesi otto di reclusione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile del reato di cuial capo 3), relativo alla vicenda estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA], esclusa lacircostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., e locondannava alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 dimulta.[OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare assolveva, invece, [OSCURATO:PERSONA] dalreato di cui al capo 3), per non avere commesso il fatto, nonché Terranovanon sussiste; disponeva, altresì, la confisca dell’impresa individuale intestata aTraina [OSCURATO:PERSONA], del patrimonio aziendale non già oggetto di vendita, del conto correntegià in sequestro e delle somme di denaro sequestrate.2.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 luglio 2025, in parzialeriforma della decisione di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato dicui al capo 4), perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta a questiin anni cinque e mesi quattro di reclusione e, per l’effetto, la pena complessiva inanni sedici e mesi otto di reclusione.La stessa Corte, riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] la circostanzaaggravanti, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.con riguardo ai reati di cui ai capi 2) e 3), rideterminava la pena per i reati oggettodel presente procedimento in anni tre e mesi sei di reclusione e, per l’effetto, lapena complessiva in anni undici e mesi due di reclusione.La Corte territoriale eliminava, poi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e LaRosa [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria dell’interdizione legale e sostituiva l’interdizioneperpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea; eliminava nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie e la misura di sicurezza applicategli;confermava nel resto la sentenza impugnata e condannava [OSCURATO:PERSONA] eCiaramitaro [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ulteriori spese processuali.3.

Con l’unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen., nonché mancanza di motivazionein ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e alle conseguentiricadute sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.

Il ricorrenteespone che la Corte di appello, dopo avere riconosciuto la circostanza attenuantead effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. e le circostanzecomma quinto, cod. pen. senza svolgere alcuna concreta verifica circa l’attualemaggiore pericolosità sociale dell’imputato e senza spiegare per quali ragioni lacollaborazione intrapresa non fosse idonea ad escludere la perdurante operativitàdella recidiva.

La sentenza impugnata sarebbe, dunque, contraddittoria nella partein cui, da un lato, valorizza la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] qualeespressione di resipiscenza e di concreto ausilio all’autorità giudiziaria e, dall’altro,omette di spiegare perché tale dato non incida sull’attuale giudizio di pericolositàsotteso alla recidiva e sul correlato giudizio di comparazione.4. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso.4.1.

Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56e 629 cod. pen., contraddittorietà della motivazione e travisamento dellerisultanze probatorie in ordine alla ritenuta sussistenza del tentativo di estorsionein danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo 6).

Il ricorrente sostiene che laCorte di appello avrebbe anticipato la soglia di punibilità dalla fase esecutiva allafase meramente ideativa o programmatica, sostituendo al necessarioaccertamento di atti idonei e diretti in modo non equivoco una illazione fondata supremesse dichiaratamente ipotetiche.

Secondo la prospettazione difensiva, ilragionamento probatorio avrebbe cumulato genericamente una pluralità di indizi,senza verificare il peso dimostrativo di ciascuno e senza distinguere tra meraricerca di un contatto e concreta formulazione di una richiesta estorsiva.

Ad avvisodel ricorrente, proprio tali dichiarazioni dimostrerebbero che, alla data dell’incontrocon [OSCURATO:PERSONA], l’eventuale intento estorsivo era ancora nella fase ideativa,essendo [OSCURATO:PERSONA] alla ricerca di un canale per contattare l’imprenditore esondarne la reazione.

Non vi sarebbe stata, dunque, alcuna richiesta di denaro,alcuna intimidazione e alcun atto esecutivo diretto in modo non equivoco acostringere [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma o alla prestazione dialtra utilità.

La sentenza impugnata sarebbe viziata anche perché avrebbesecondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto, tramite il fratello [OSCURATO:PERSONA], la possibilità difar lavorare persone o mezzi nel cantiere – senza confrontarla con la dichiarazionedella fonte diretta, [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe confermato una richiestagià formulata in tali termini, ma avrebbe espresso soltanto proprie valutazionisoggettive, introdotte da formule congetturali quali “penso” e “secondo me”.

Ladifesa aggiunge che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il dialogodel 21 marzo 2023, nel quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivolto a La RosaGiovanni espressioni quali “ci puoi andare” e “ci tentiamo Giovà?”, ritenute dalladifesa indicative del fatto che, anche a quella data, nessuna richiesta estorsiva erastata ancora avanzata all’impresa [OSCURATO:PERSONA] (tanto che al [OSCURATO:PERSONA], correttamente,nulla era stato contestato) e che il proposito criminoso era rimasto in fasepreparatoria.

Sarebbe, inoltre, stata obliterata la dichiarazione di CerritoSalvatore, il quale aveva escluso di avere mai ricevuto minacce, richieste estorsiveo danneggiamenti in relazione al cantiere.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la Corte territorialeavrebbe omesso di valutare, o comunque avrebbe valutato in modocontraddittorio, la circostanza che, anche ove si ritenessero integrati atti idonei enon equivoci, l’azione non sarebbe stata portata ad ulteriori conseguenze pervolontario abbandono del proposito criminoso e non per cause indipendenti dallavolontà dell’agente ai sensi dell'art. 56, comma terzo, cod. pen.

Secondo la difesa,la mancata progressione delle condotte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], MiceliGiovanni e [OSCURATO:PERSONA], l’assenza di pagamenti, l’assenza di conseguenzedannose e l’arresto della dinamica estorsiva dovrebbero essere letti quali elementisintomatici della desistenza volontaria.4.3.

Con il terzo motivo deduce inosservanza della legge penale e vizio dimotivazione in ordine alla riaffermata sussistenza della partecipazioneall’associazione mafiosa di cui al capo 1).

Il ricorrente sostiene che, dopo il suorientro a Villabate nel luglio 2022, all’esito di un lungo periodo detentivo (diecianni), la locale famiglia mafiosa risultava ormai disarticolata per effetto dellacollaborazione con la giustizia del suo capo, [OSCURATO:PERSONA], e che la stessasentenza impugnata avrebbe dato atto di conversazioni dalle quali emergeva chela famiglia mafiosa di Villabate “non esisteva più”.

La difesa assume, inoltre, che ifatti specifici rubricati ai capi 2), 3), 4), 5) e 6) rivelerebbero non già una strategiaassociativa unitaria, ma iniziative individuali e autarchiche dei singoli imputati: LaRosa avrebbe agito autonomamente nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agitoautonomamente nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero agito nellavicenda [OSCURATO:PERSONA] senza coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso [OSCURATO:PERSONA],prima dell’assoluzione in appello, era stato accusato di avere agitoautonomamente nella vicenda [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, secondo il ricorrente,proprio le estorsioni attribuite a [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero la matrice individualedella sua condotta, poiché egli avrebbe agito di propria iniziativa, senza alcunaprevia deliberazione comune e tenendo all’oscuro gli altri presunti partecipi overtici del sodalizio, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La difesa valorizza, in tal senso, anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cuiLauricella avrebbe fatto le estorsioni “senza dire niente” e senza passare ordini aLa [OSCURATO:PERSONA] o allo stesso [OSCURATO:PERSONA], dato ritenuto incompatibile con una effettivaaffectio societatis e con l’inserimento stabile in un organismo associativo unitario.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con taledato, pur avendo riconosciuto che le attività illecite erano “non concertate” e, inalcuni casi, fonte di attrito tra i presunti sodali; da ciò deriverebbe l’impossibilitàdi ricondurre le singole condotte a una stabile partecipazione associativa.4.4.

Con il quarto motivo deduce inosservanza della legge penale e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta aggravante dell’associazione armata, di cuiall’art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen.

Il ricorrente sostiene che la Corteterritoriale avrebbe applicato l’aggravante sulla base del mero “fatto notorio” dellastorica disponibilità di armi da parte di “Cosa nostra”, senza accertare, conriferimento alla specifica articolazione di Villabate e all’arco temporale dellacontestata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], la concreta ed effettiva disponibilità di armie la loro destinazione al conseguimento delle finalità associative.

La difesa osservache il richiamo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inconferente,trattandosi di collaborazioni risalenti al 2013 e al 2015, mentre [OSCURATO:PERSONA] erarimasto ininterrottamente detenuto dal 2013 al 2022, e dunque, secondo ilricorrente, si sarebbe trovato nella materiale impossibilità di disporre di armi o diconcorrere alla loro disponibilità nel periodo rilevante.

Aggiunge che laconversazione del 19 ottobre 2022 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si fariferimento a “quelle cose”, non consentirebbe di identificare con certezza armi dafuoco, tanto più che le estese perquisizioni eseguite in occasione degli arresti intutti i luoghi direttamente o indirettamente riconducibili agli imputati non avevanoportato al rinvenimento di alcuna arma.

Secondo il ricorrente, la natura oggettivadell’aggravante non esonera comunque il giudice dall’individuare specifici elementiprobatori sulla disponibilità attuale di armi da parte del sodalizio di riferimento esulla conoscibilità di tale disponibilità da parte del singolo partecipe.5. [OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi di ricorso.5.1.

Con il primo motivo deduce inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc.pen. e dell’art. 416-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione alla mancata valutazione di una provaritenuta decisiva ai fini dell’esclusione della responsabilità per il reato associativodi cui al capo 1).

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe confermatola condanna valorizzando una pluralità di frammenti indiziari già considerati dalprimo giudice – rapporti con [OSCURATO:PERSONA], incontri con altri soggettiritenuti appartenenti al sodalizio, intervento in controversie locali e coinvolgimentonella vicenda estorsiva di cui al capo 3) – senza confrontarsi con le dichiarazionirese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] dopo l’avvio della collaborazione con lagiustizia.

In particolare, la difesa richiama l’interrogatorio del 29 settembre 2023,nel quale [OSCURATO:PERSONA], parlando di [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato che questi era stato suosocio nell’azienda delle pedane, che “non mi risulta” fosse formalmente combinato,che “faceva parte e non faceva parte” e che, comunque, “nasce solamente peressere mio socio nella ditta delle pedane”; aveva inoltre ricondotto l’atteggiamentodi [OSCURATO:PERSONA] alla sua vicinanza personale allo stesso [OSCURATO:PERSONA], precisando che ilricorrente “si credeva di poter dire qualche parola in più”.

Secondo la difesa, talidichiarazioni avrebbero dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] non era uomo d’onore formalmentecombinato, non era organico né riconosciuto come intraneo dall’associazione, eche la sua condotta era spiegabile in termini di vicinanza personale e lavorativa alTerranova, non di stabile partecipazione alla famiglia mafiosa di Villabate.

Lasentenza impugnata sarebbe, pertanto, viziata per avere utilizzato le dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] al fine di riconoscere a quest’ultimo l’attenuante dellacollaborazione, ma per averle totalmente pretermesse nella parte in cui avrebberoimposto una diversa valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA].5.2.

Con il secondo motivo deduce inosservanza degli artt. 192 e 533 cod.proc. pen. e dell’art. 416-bis cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenutointegrato il delitto associativo nonostante il difetto degli elementi costitutivi dellapartecipazione.

Il ricorrente contesta che gli indici valorizzati dai giudici di merito– i quotidiani rapporti con [OSCURATO:PERSONA], gli incontri con altri soggettiritenuti appartenenti al sodalizio, la trattazione di vicende locali, l’intervento nellacontroversia tra [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto di nome [OSCURATO:PERSONA] e il coinvolgimentonel reato estorsivo di cui al capo 3) – siano idonei a dimostrare la sua stabilecompenetrazione nella famiglia mafiosa di Villabate.

Secondo la difesa, talielementi attesterebbero soltanto la stretta vicinanza personale e lavorativa aTerranova [OSCURATO:PERSONA], ma non l’ingresso del ricorrente nella consorteria, ilriconoscimento della sua qualità di associato da parte degli altri componenti,l’assunzione degli obblighi tipici dell’appartenenza – obbedienza, omertà, messa adisposizione e perseguimento dei reati-fine – né l’attribuzione di un ruolo dinamicoe funzionale alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione.

Il ricorrentededuce, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe agito autonomamentenell’interesse del sodalizio, ma solo quale soggetto vicino a [OSCURATO:PERSONA], come suotramite o longa manus, sicché il suo eventuale contributo sarebbe stato rivolto adagevolare il singolo [OSCURATO:PERSONA] e non la struttura associativa in quanto tale.

In taleprospettiva, anche la vicenda della diatriba tra [OSCURATO:PERSONA] e tale “[OSCURATO:PERSONA]”sarebbe stata impropriamente valorizzata, trattandosi, secondo la difesa, di unacontroversia tra soggetti privati, conoscenti del ricorrente, risolta da [OSCURATO:PERSONA] perragioni personali e non per perseguire interessi della famiglia mafiosa.

Il motivoaggiunge che il contesto nel quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato era quello di unafamiglia mafiosa di Villabate ormai disarticolata o comunque da ricostituire, sicchél’imputato, soggetto incensurato, sarebbe stato valorizzato solo per la suavicinanza a [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse dimostrata una sua effettiva appartenenzaad una struttura associativa ancora operativa.

Mancherebbe, infine, anchel’elemento soggettivo del reato, poiché non sarebbe provata la consapevolezza evolontà del ricorrente di contribuire alla realizzazione, anche parziale, delprogramma criminoso del sodalizio, non essendo sufficiente la mera accettazionedel rischio che la propria vicinanza a [OSCURATO:PERSONA] potesse agevolare interessi illeciti.La sentenza impugnata avrebbe, pertanto, confuso la mera frequentazione, lavicinanza personale e l’atteggiamento esteriore dell’imputato con la partecipazionepunibile all’associazione mafiosa, omettendo di verificare l’effettiva messa adisposizione del sodalizio e il riconoscimento del ricorrente quale componentedell’organizzazione.5.3.

Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce inosservanza degli artt. 81 cpv.,110, 629, comma secondo, cod. pen., in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3,cod. pen., e dell’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna per il reato estorsivodi cui al capo 3), relativo alla vicenda [OSCURATO:PERSONA]-DHL.

Il ricorrente contesta laricostruzione secondo cui egli avrebbe concorso nell’estorsione commessa indanno di [OSCURATO:PERSONA], consistita nella corresponsione di somme di denaro, inoccasione delle festività di Natale 2022 e Pasqua 2023, a titolo di “pizzo” o “messaa posto” per il centro di smistamento DHL della società T.D.M.

TinnirelloDistribuzione [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe anzituttocon l’estorsione, costituito dall’asserito incarico conferito da [OSCURATO:PERSONA], il 16 agosto 2022, di rintracciare [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduceche non sarebbe spiegato il nesso tra tale episodio e le successive dazioni didenaro, avvenute a distanza di circa quattro mesi, a Natale 2022, e poi a Pasqua2023.

Tale collegamento sarebbe tanto più incerto in quanto, da un lato, nonsarebbero note le ragioni dell’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, néTerranova, nel successivo interrogatorio, né la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebberoindicato [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto coinvolto nella vicenda estorsiva.

Inoltre,l’eventuale riferimento, nell’agosto 2022, ad un intervento di [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda DHL sarebbe incompatibile, secondo la difesa, con la successivaassoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal capo 3).

Il ricorrente sostiene, poi, che i fatti del 21dicembre 2022 deporrebbero non già per il suo concorso nell’estorsione, ma perla sua estraneità. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si sarebbe recato presso il deposito di pedanegestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cercare quest’ultimo; non avendolo trovato, sisarebbe allontanato senza lasciare a [OSCURATO:PERSONA] alcun messaggio relativo alla consegnadi denaro.

Successivamente, presso il negozio “Tony’s” di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rifiutato di ricevere alcunché da [OSCURATO:PERSONA] per consegnarlo aTerranova.

La difesa valorizza tale rifiuto come dato logicamente incompatibile conil ruolo di concorrente nell’estorsione: se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato effettivamentepartecipe del programma estorsivo, non vi sarebbe stata ragione – secondo ilricorrente – per cui avrebbe dovuto rifiutare la ricezione della busta contenente ildenaro destinato a [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza sarebbe, pertanto, contraddittoria nellaparte in cui trae prova del concorso di [OSCURATO:PERSONA] da due dati che, nella prospettazionedifensiva, avrebbero significato opposto: da un lato, il rifiuto di ricevere il denaronel dicembre 2022; dall’altro, l’intervento successivo alla consumazione del fattoin occasione della dazione pasquale.

In tal modo, i giudici di merito avrebberotrasformato in indici di partecipazione all’estorsione condotte che, secondo ilricorrente, dimostrerebbero invece la sua estraneità alla richiesta estorsiva, allasua programmazione e alla sua esecuzione.5.4.

Con il quarto motivo deduce l'inosservanza di legge ed il vizioargomentativo sulla configurabilità del reato di intestazione fittizia (capo 7).

Ilricorrente evidenzia la totale mancanza di prova circa il dolo specifico di eluderele disposizioni in materia di misure di prevenzione; egli si sarebbe limitato aprestare la propria attività lavorativa, in assenza di un conferimento di capitaleiniziale, sicché la generica consapevolezza in merito ai precedenti penali delTerranova non avrebbe mai potuto tradursi, da sola, nella prova di una suacompartecipazione all'intento dissimulatorio.5.5.

Con il quinto motivo deduce l'erronea applicazione della circostanzaaggravante speciale dell'associazione armata (art. 416-bis, comma quarto, cod.pen.).

La Corte territoriale, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata ad affermarela disponibilità di armi da parte del sodalizio attingendo dal mero "fatto notorio"riferibile all'associazione, in quanto articolazione di “Cosa nostra”, senza indicareelementi idonei a dimostrare che vi fosse effettivamente tale disponibilità, che essarientrasse nel perimetro della concreta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] e nel preciso arcotemporale di riferimento in cui essa avveniva e che questi ne fosse consapevole,e ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.5.6.

Con il sesto motivo deduce inosservanza di legge e mancanza dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche e alla determinazione degli aumenti per lacontinuazione.

Il ricorrente rileva che, nel capitolo dedicato al trattamentosanzionatorio, la sentenza impugnata non avrebbe dedicato alcuna specificamotivazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi, nel dispositivo, a confermarela pena inflitta dal primo giudice.

La Corte territoriale avrebbe omesso dirispondere alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,fondata sull’incensuratezza dell’imputato e sul ruolo comunque ritenuto minimo eresiduale; avrebbe altresì omesso di motivare sulla censura relativa all’iniquitàdegli aumenti per la continuazione, in particolare con riferimento alla parificazionedel trattamento tra il reato di cui al capo 3) e quello di cui al capo 7); avrebbeinfine omesso di rispondere alla doglianza concernente l’individuazione del reatopiù grave, che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere ravvisato nel capo 3) enon nel capo 1).6. [OSCURATO:PERSONA] propone, infine, tre motivi di ricorso.6.1.

Con il primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla ritenuta configurabilità del concorso nel delitto di estorsioneaggravata contestato al capo 3), con specifico riferimento agli accadimenti deldicembre 2022.

Il ricorrente sostiene che la vicenda natalizia sarebbe connotatada un elemento decisivo: [OSCURATO:PERSONA], secondo le stesse modalitàindicate a [OSCURATO:PERSONA] dall’ignoto latore della richiesta estorsiva, avrebbedovuto essere utilizzato quale mero tramite inconsapevole, ricevendo una bustache gli sarebbe stata presentata come contenente documenti destinati a“[OSCURATO:PERSONA]”, ossia a [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il ricorrente, tale dinamicadimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] non era parte dell’accordo estorsivo e che nonaveva ragione di sospettare, nella prima occasione, che la busta contenessedenaro.

Egli avrebbe confidato nella dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] circa il contenutodocumentale della busta anche in ragione dei pregressi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] eTerranova, noti al ricorrente, e della recente consegna di mobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato in favore di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, adavviso della difesa, avrebbe ignorato tali elementi e avrebbe illogicamentetrasformato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], favorevoli alla tesi dell’inconsapevolezzadi [OSCURATO:PERSONA], in una sorta di espediente difensivo costruito dall’imputato, cosìprivando di rilievo un dato oggettivo idoneo ad escludere il dolo.

Il ricorrenteaggiunge che la sentenza avrebbe attribuito rilievo accusatorio alla condotta diTinnirello, pur emergendo, dalla stessa ricostruzione dei giudici di merito, chequesti non sembrava subire una imposizione contro la propria volontà, ma siin sé, bensì delle modalità con cui la richiesta gli era stata rivolta e del rischio chei dipendenti ne venissero a conoscenza.

Tale dato, secondo la difesa, renderebbeancora più debole la prova della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la naturaestorsiva della consegna.6.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione allaritenuta configurabilità delle aggravanti contestate, sia quella di cui all’art. 629,comma secondo, cod. pen. in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.(«se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa partedell'associazione di cui all'articolo 416-bis»), sia quella di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen.

Quanto alla prima aggravante, il ricorrente sostiene che essa presupponga laconsapevolezza, in capo al concorrente, della qualità di appartenente adassociazione per delinquere di taluno degli autori del fatto.

Esclusa, per effettodell’assoluzione, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 3), ladifesa deduce che [OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole della perduranteappartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al [OSCURATO:PERSONA],egli avrebbe avuto elementi per ritenere che il coimputato avesse ormai saldato ipropri conti con la giustizia; quanto al [OSCURATO:PERSONA], il rapporto sarebbe stato quello conun semplice conoscente con il quale intratteneva relazioni cordiali.

La sentenzaimpugnata, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata ad affermare la conoscenza,da parte di [OSCURATO:PERSONA], della pregressa condanna per mafia di [OSCURATO:PERSONA], senzaspiegare perché ciò dovesse tradursi nella consapevolezza dell’attualeappartenenza alla consorteria o della natura mafiosa dell’operazione.

Quantoall’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., il ricorrente deduce che, nelsegmento fattuale in cui egli sarebbe intervenuto, non sarebbe ravvisabile alcunamodalità di intimidazione mafiosa, né esplicita, né ambientale o silente.[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe conosciuto la finalità delle somme versate da Tinnirelloe il richiamo, operato dalla sentenza, al sostentamento di un detenuto sarebbeirrilevante ove non accompagnato dalla prova della consapevolezza, da parte delricorrente, della destinazione delle somme e del fine di agevolazione mafiosa.6.3.

Con il terzo motivo deduce inosservanza di legge e mancanza dimotivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche e alla correlata rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Ilricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe completamente omesso divalutare il motivo di appello con il quale si chiedeva il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.

La difesa aveva valorizzato, in particolare, lostato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], la condotta processuale collaborativa, lascelta di sottoporsi all’esame dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare e direndere dichiarazioni anche in appello, nonché l’assenza di atteggiamenti polemicio di tentativi di negare il dato oggettivo della consegna delle buste.

Secondo ladifesa, le dichiarazioni dell’imputato costituivano una lecita interpretazionealternativa del proprio atteggiamento soggettivo, cioè del profilo non direttamentepercepibile mediante intercettazioni o videoriprese, e avrebbero imposto unaspecifica risposta motivazionale, del tutto mancante nella sentenza impugnata.7.

Il procedimento è stato trattato in pubblica udienza, nel corso dellaquale le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati ovvero, per alcuni profili, inammissibili per leragioni di seguito illustrate.2.

Come pacificamente affermato, il vizio di cui all'art. 606, comma primo,lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penalesostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessaal caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l’erroneasussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalladeduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspettodel vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n.47575 del 07/10/2016, P.m. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404-01).Quest’ultima norma, poi, consente l’esame della congruità e completezzadella motivazione e il rapporto tra questa e la decisione, non certo tra prove edecisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice dimerito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un’ipotesi alternativa,ancorché plausibile, rispetto a quella accolta nel provvedimento impugnato.

Sono,pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali,contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dalricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944-01; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv.205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesi alternativa aquella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv.280589-02).Anche il travisamento della prova – inteso come la valorizzazione di un datoinesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenutotestuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), siaerroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo serealmente tale e se comprometta in modo decisivo la tenuta logica dellamotivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv.249035-01).Dunque, il sindacato della Corte di cassazione resta circoscritto alla verificadella esistenza di un apparato argomentativo non meramente apparente, nonmanifestamente illogico e non internamente contraddittorio, nonché alla verificadella correttezza giuridica della decisione, senza poter operare una rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, né l’autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ne consegue chenon possono trovare ingresso le censure che, pur formalmente prospettate comeviolazioni di legge o vizi di motivazione, si risolvono nella richiesta di rivalutare ilsignificato delle intercettazioni, delle dichiarazioni delle persone offese, delledichiarazioni dei coimputati e dei plurimi elementi indiziari già esaminati dai giudicidi merito.3.

Tanto premesso, possono essere esaminati, per priorità logica, i motividei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativi al reato associativo di cui alcapo 1), poiché essi investono il contesto nel quale si collocano anche le ulterioricondotte contestate.3.1.

Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e i primi due motivi del ricorsoTraina, pur relativi a posizioni diverse, possono essere trattati congiuntamentequanto ai principi applicabili, perché entrambi censurano la configurabilità dellapartecipazione all’associazione mafiosa.Le doglianze sono infondate.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la partecipazioneall’associazione di tipo mafioso non si esaurisce in uno status soggettivo diappartenenza, ma richiede uno stabile inserimento dell’agente nel tessutoorganizzativo del sodalizio, con assunzione di un ruolo dinamico e funzionale, invirtù del quale il soggetto rimanga a disposizione dell’associazione per ilperseguimento dei comuni fini criminosi.

In tal senso si sono espresse le SezioniUnite con la sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01,affermando che la partecipazione è ravvisabile quando il soggetto sia stabilmentecompenetrato nell’organizzazione, in modo da contribuire, anche attraversocondotte non necessariamente tipizzate, alla vita, alla conservazione o alrafforzamento del sodalizio.Tale principio è stato ulteriormente precisato da Sez.

U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01, secondo cui la condotta di partecipazionesi sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativadell’associazione e deve dimostrarsi idonea, per le caratteristiche assunte nel casoconcreto, a dare luogo alla messa a disposizione del sodalizio per il perseguimentodei comuni fini criminosi.

La formale affiliazione rituale, dunque, non costituiscerequisito indefettibile, né la sua assenza è di per sé decisiva, potendo lapartecipazione essere desunta da concreti indicatori fattuali, gravi, precisi econcordanti.3.2.

Alla luce di tali principi, è infondato il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamenteritenuto la sua partecipazione alla famiglia mafiosa di Villabate, nonostante lapretesa disarticolazione del sodalizio a seguito della collaborazione con la giustiziadi [OSCURATO:PERSONA], vertice del sodalizio, e nonostante la natura autonoma,individuale e non concertata delle iniziative a lui attribuite.

La Corte di appello haespressamente esaminato la tesi difensiva, ritenendola infondata, osservando chearresti, collaborazioni e fibrillazioni interne, pur incidendo sugli equilibri delsodalizio, non determinano di per sé l’estinzione della famiglia mafiosa, mapossono costituire il presupposto di una fase di riorganizzazione, come giàavvenuto in altri momenti della vita di “Cosa nostra”.In tale prospettiva, la Corte territoriale ha valorizzato il fatto che LauricellaSalvatore, scarcerato il 20 luglio 2022, si era immediatamente riattivato perl’organizzazione del potere mafioso nel nuovo assetto, criticando le modalità concui [OSCURATO:PERSONA] era stato investito del ruolo di capo e attivandosi per ristabilire l’ordinemafioso nel territorio di Villabate.

Secondo la sentenza impugnata, l’imputato siera mosso non come soggetto isolato, ma rapportandosi con soggetti intranei erivendicando una capacità regolativa propria della famiglia mafiosa locale.Particolare rilievo è stato attribuito alla conversazione del 19 ottobre 2022con [OSCURATO:PERSONA].

In quel colloquio, secondo la ricostruzione deigiudici di merito, i due interlocutori discutevano della riorganizzazione dellafamiglia mafiosa di Villabate, della necessità di “far riprendere” la famiglia, dellanomina del referente mafioso di Ficarazzi – ritenuta questione di competenza dellafamiglia di Villabate – e della pretesa di evitare ingerenze di altre articolazioniterritoriali di “Cosa nostra”.

Le espressioni con cui [OSCURATO:PERSONA] rivendicava che “ilpaese è il nostro” e che “ai paesi ci pensiamo noi, loro pensano a Palermo” sonostate logicamente interpretate non come mera rievocazione di un potere ormaicessato, ma come manifestazione della persistente pretesa di controllo mafiososul territorio.La Corte ha anche chiarito che il riferimento, emerso nella conversazione condella definitiva dissoluzione dell’articolazione criminale, ma come riferimento allacessazione del precedente assetto, secondo la regola evocata dagli interlocutoriper cui il precedente assetto viene meno quando il capo collabora con la giustizia(“una volta che il capo famiglia si fa sbirro”), sicché occorre procedere allaridefinizione degli equilibri interni.

Da tale premessa, secondo la Corte, nondiscendeva l’eliminazione dell’articolazione mafiosa di Villabate, ma la necessità diprovvedere alla nomina di un nuovo capo e alla ridefinizione degli equilibri interni.In questa ricostruzione, la Corte territoriale ha valorizzato anche ledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], non come dato isolato, ma in quantoriscontrate dalle conversazioni captate e dagli ulteriori elementi acquisiti.

Lasentenza impugnata evidenzia, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuitoproprio a [OSCURATO:PERSONA] l’idea di ricostituire la famiglia mafiosa di Villabate e che taleindicazione trovava riscontro nelle captazioni relative alle doglianze manifestatedallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle “invasioni di campo” di Lauricellanella vicenda DHL.

La Corte ha altresì richiamato l’interrogatorio del 31 luglio2023, nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dell’incontro con [OSCURATO:PERSONA], che aveva giàmanifestato il progetto di ricostruire la famiglia mafiosa del territorio, disgregataa seguito dell’arresto e della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], e aveva aggiunto di essersirecato da [OSCURATO:PERSONA] per parlarne, indicando anche altri soggetti coinvolti nelprogetto di riorganizzazione.Nello stesso senso, la Corte ha attribuito rilievo alla consegna, da parte diTerranova, del manoscritto recapitatogli da [OSCURATO:PERSONA] in carcere, nel quale —secondo la sentenza — erano espresse volontà riorganizzative della famiglia diVillabate.

La sentenza ha inoltre osservato che l’ammissione, da parte diTerranova, di attività estorsive concertate con [OSCURATO:PERSONA] evidenziava la linearitàdel suo contributo dichiarativo e offriva elementi utili alla ricostruzione delleresponsabilità.Tali dichiarazioni, lette unitariamente ai riscontri captativi, sono state quindiconsiderate coerenti con la tesi della perdurante operatività della famiglia mafiosae del ruolo attivo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella sua riorganizzazione.La valenza mafiosa del colloquio è stata ulteriormente desunta dallasuccessiva conversazione del 26 ottobre 2022 con [OSCURATO:PERSONA], nella qualeLauricella, appresa da notizie di stampa l’esistenza di captazioni nell’abitazione dicompiuto “un altro viaggio”.

La Corte territoriale ha valorizzato tale espressionequale indice della consapevolezza, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], della rilevanteportata compromettente e mafiosa degli argomenti trattati pochi giorni prima conLa sentenza ha poi richiamato ulteriori elementi di conferma della immediatariattivazione di [OSCURATO:PERSONA]: l’incontro del 26 luglio 2022, appena sei giorni dopo lascarcerazione, con [OSCURATO:PERSONA], indicato come soggetto che aveva nelfrattempo riattivato il proprio ruolo nella famiglia mafiosa di Villabate, e ilsuccessivo incontro del 31 luglio 2022 presso il bar “[OSCURATO:PERSONA]”.

Tali contatti sonostati valutati non come mere frequentazioni personali, ma come elementi coerenticon il reinserimento dell’imputato nel circuito criminale locale.Nello stesso senso, i giudici di merito hanno valorizzato le condotte relativealla regolazione dei furti di auto e dei cosiddetti “cavalli di ritorno”.

In particolare,il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] convocava presso il proprio autosalone Pitarresidichiarandosi disponibile a incontrare una “batteria” di tali soggetti perautorizzarne l’attività, dettando persino criteri sui possibili destinatari dei furti (lepersone più abbienti); il 24 febbraio 2023 convocava [OSCURATO:PERSONA], altrosoggetto coinvolto in condotte furtive, autorizzandolo e anzi incentivandolo aricorrere alla pratica del “cavallo di ritorno”.

La Corte ha ritenuto tali episodiindicativi della pretesa autorità mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio, e non di unainiziativa privata o estemporanea.Né assume valore contrario, secondo la sentenza impugnata, il fatto chealcuni sodali si muovessero nelle attività estorsive in autonomia o anche incontrasto con altri soggetti del gruppo.

La Corte territoriale ha infatti osservatoche tale autonomia operativa non dimostra che le singole attività trovasserofondamento nel solo potere individuale dell’agente; al contrario, esse eranosorrette dalla capacità del singolo di evocare la forza proveniente dall’associazionee il potere intimidatorio ad essa proprio.

In questa prospettiva, la mancata previaconcertazione di alcune iniziative non esclude la partecipazione mafiosa, ma siinserisce nella fase di fibrillazione e riorganizzazione della famiglia di Villabate.Resta da esaminare lo specifico argomento difensivo fondato sul fatto cheLauricella avrebbe assunto alcune iniziative estorsive senza informare ocoinvolgere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e sul passaggiodelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto le estorsioni“senza dire niente”.Tale dato, tuttavia, non è logicamente decisivo nel senso preteso dalricorrente.La partecipazione mafiosa non richiede che ogni singola attività illecita siapreviamente deliberata da tutti gli associati o comunicata ai soggetti apicali o diriferimento.

L’associazione mafiosa, specie in una fase di riorganizzazione, puòoperare anche attraverso iniziative individuali di soggetti stabilmente inseriti nelsodalizio, che spendano la forza intimidatrice derivante dalla comuneappartenenza e contribuiscano, anche mediante condotte non concertate in ognidettaglio, alla conservazione del prestigio, della capacità intimidatoria e delcontrollo territoriale dell’organizzazione.Ciò che rileva, dunque, non è la previa deliberazione collegiale di ogni reato-fine, ma la riconducibilità delle condotte al ruolo assunto dall’agente nel sodalizioe alla sua stabile messa a disposizione per le finalità comuni.

La Corte territorialeha ritenuto tale requisito integrato sulla base di un insieme di elementiconvergenti: il rientro di [OSCURATO:PERSONA] nel territorio; la rivendicazione di un potereregolativo sulla zona; l’intervento nelle dinamiche criminali locali; la spendita dellapropria caratura mafiosa nelle vicende estorsive; la capacità di interlocuzione conaltri soggetti gravitanti nell’area mafiosa.La censura, pertanto, valorizza in modo parcellizzato l’assenza di previaconcertazione di alcune iniziative, senza confrontarsi con la valutazione unitariacompiuta dai giudici di merito, che, priva di vizi logici manifesti, non può esseresostituita, in questa sede, da una diversa ricostruzione del significato dellecondotte.3.3.

Sono infondati anche il primo e il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], chepossono essere esaminati congiuntamente perché entrambi attengono allaconfigurabilità della partecipazione del ricorrente alla famiglia mafiosa di Villabate.3.3.1.

Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce l’omessa valutazione di una provaasseritamente decisiva, costituita dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2023.

Secondo la difesa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbeescluso la formale affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], affermando che il medesimo “non mirisulta” fosse formalmente combinato, che “faceva parte e non faceva parte” e che“nasce solamente per essere mio socio nella ditta delle pedane”.

Con il secondomotivo, il ricorrente sostiene, più in generale, che gli elementi valorizzati daigiudici di merito dimostrerebbero al più una vicinanza personale e lavorativa aTerranova, non già una stabile compenetrazione nel sodalizio.Le censure non sono fondate.La sentenza impugnata non ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] inragione della mera frequentazione di [OSCURATO:PERSONA], né ha confuso la vicinanzapersonale con la partecipazione associativa.

I giudici di merito hanno invecevalorizzato un complesso di elementi che, letti unitariamente, sono stati ritenutidimostrativi della stabile messa a disposizione del ricorrente rispetto alla famigliamafiosa di Villabate.In particolare, la Corte territoriale ha richiamato, anzitutto, lo strettissimovincolo fiduciario tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], storico esponente dellafamiglia mafiosa di Villabate. [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione dei giudici di merito,non era un mero conoscente o un semplice dipendente del [OSCURATO:PERSONA], maintratteneva con lui un quotidiano rapporto di frequentazione e ne costituiva unasorta di fidatissimo “braccio operativo”, attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] riusciva afronteggiare i limiti alla propria libertà di movimento derivanti dallo status disorvegliato speciale.La sentenza ha poi valorizzato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale “ufficiale dicollegamento” tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi indicaticome esponenti di spicco della famiglia mafiosa di Villabate.

Tale funzione era statasvolta già nei giorni immediatamente successivi alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA],avvenuta il 20 luglio 2022: il 25 luglio 2022, infatti, [OSCURATO:PERSONA] comunicava a RomeoGiuseppe, uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], le direttive impartite da [OSCURATO:PERSONA],secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto creare problemi a Villabate, discutere,“fare bordello” o truffare qualcuno; il giorno successivo, [OSCURATO:PERSONA] veniva informatoanche dell’arrivo di [OSCURATO:PERSONA] presso il luogo di lavoro di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte haritenuto che tale funzione di raccordo tra due figure apicali o comunquesignificative del sodalizio non potesse essere spiegata con una mera relazioneamicale, ma deponesse per l’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche internedell’articolazione mafiosa locale.Ulteriore indice è stato individuato nell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] in vicendeterritoriali tipicamente riconducibili al controllo mafioso del territorio.

Inparticolare, la sentenza richiama la controversia insorta tra due venditoriambulanti, [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto di nome [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo non graditonel territorio di Villabate. [OSCURATO:PERSONA] interveniva direttamente nella questione,ritenendo prive di fondamento le protezioni mafiose vantate dal detto [OSCURATO:PERSONA] edando conto, in una conversazione del 20 ottobre 2022, di avere parlato dellavicenda con [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva chiesto di “portargli” il detto “[OSCURATO:PERSONA]”,prospettando che ciò avrebbe comportato il ricorso alla violenza nei confronti delsoggetto indesiderato («[OSCURATO:PERSONA]: io ora appena gli ho accennato questo discorso aquello ... sai cosa mi ha detto subito? "me lo vuoi portare!?" ... e io lo so(incomprensibile) perché al pacchione una volta gliel'ho portato e gli ha dato dueore e mezza di legnate ...»).

Nella stessa conversazione, [OSCURATO:PERSONA] esprimeva la logicadi controllo territoriale sottesa all’intervento, affermando che per “ogni casa c’è ilproprietario”: frase non illogicamente interpretata dai giudici di merito comesignificativa adesione alle regole e ai metodi del sodalizio.La Corte ha inoltre collegato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda estorsiva indanno della società T.D.M. [OSCURATO:PERSONA]DHL.

Da un lato,[OSCURATO:PERSONA] aveva individuato proprio in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto al quale rivolgersiper entrare in contatto con [OSCURATO:PERSONA] ai fini del pagamento del “pizzo”; dall’altro,le conversazioni dell’agosto 2022 mostravano [OSCURATO:PERSONA] quale tramite delle direttivedi [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], cui doveva essere imposto di interrompere l’azioneintrapresa nei confronti della DHL, con le espressioni “fermati” e “bloccaticompletamente”.

Tali dati sono stati logicamente valorizzati come prova non diuna mera contiguità passiva, ma della conoscenza e della partecipazione di Trainaalle dinamiche estorsive riconducibili al gruppo.[OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno attribuito rilievo alla posizione assunta daTraina nell’impresa individuale operante nel settore delle pedane in legno,formalmente intestata a lui, ma ritenuta riconducibile anche a [OSCURATO:PERSONA].

Lasentenza ha valorizzato la mancanza di un conferimento di capitale da parte diTraina, l’assenza di pregresse esperienze nel settore, il coinvolgimento gestionaledi [OSCURATO:PERSONA] e la qualità di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto incensurato e pienamentefiduciario, idoneo a schermare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nell’attività economica.Anche tale elemento è stato letto non isolatamente, ma come ulteriore indice dellastabile messa a disposizione del ricorrente rispetto agli interessi illeciti diTerranova e, più in generale, della famiglia mafiosa di Villabate.Riassumendo, la Corte territoriale ha richiamato il quotidiano rapporto conTerranova [OSCURATO:PERSONA]; il ruolo di raccordo operativo tra [OSCURATO:PERSONA] e altri soggettidel circuito mafioso locale; l’intervento in controversie territoriali attraverso laspendita della vicinanza a [OSCURATO:PERSONA]; la funzione svolta nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]-DHL; la posizione assunta nell’impresa individuale formalmente intestata a lui, maritenuta riconducibile anche a [OSCURATO:PERSONA]; la capacità del ricorrente di muoversicome soggetto affidabile, proprio perché incensurato e meno esposto rispetto aTerranova, sottoposto a vincoli e attenzioni investigative.Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2023, esse nonhanno il valore liberatorio che la difesa attribuisce loro: non costituiscono provadecisiva in senso opposto, travisata per omissione, secondo i limiti fissati dallagiurisprudenza.[OSCURATO:PERSONA] ha sì escluso di sapere che [OSCURATO:PERSONA] fosse formalmente “combinato”,ma tale dato non esclude la partecipazione penalmente rilevante, posto che, comesi è detto, la formale affiliazione rituale non è requisito necessario dell’art. 416-biscod. pen.

Le stesse espressioni richiamate dalla difesa – “faceva parte e non facevaparte”, “si credeva di poter dire qualche parola in più”, “nasce solamente peressere mio socio nella ditta delle pedane” – non sono univoche nel senso dellatotale estraneità e, dunque, non sono tali da disarticolare il quadro accusatorio,ma descrivono un soggetto che, proprio per la stretta vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], erain grado di spendere sul territorio quella prossimità e di intervenire in dinamichelocali.Non ricorre, pertanto, l’omessa valutazione di una prova decisiva.

La provaè decisiva, ai fini del vizio deducibile in sede di legittimità, solo quando, ovecorrettamente considerata, sia idonea a disarticolare l’intero ragionamentoprobatorio.

Nel caso in esame, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essereunivocamente favorevoli, non eliminano gli ulteriori indici valorizzati dai giudici dimerito.

Al più, esse consentono una lettura alternativa della posizione di [OSCURATO:PERSONA],ma non rendono manifestamente illogica la conclusione raggiunta dalla Corteterritoriale.3.3.2.

Anche il secondo motivo si risolve, in larga parte, nella richiesta dirivalutare il significato delle emergenze probatorie.

Il ricorrente sostiene che lacontroversia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse questione meramente privata eche [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto per ragioni personali, non nell’interesse della famigliamafiosa.

La sentenza impugnata, però, ha letto tale episodio non come datoisolato, ma come manifestazione della capacità del ricorrente di intervenire nelledinamiche territoriali spendendo la vicinanza a [OSCURATO:PERSONA] e la forza diintimidazione che da essa derivava.

Ha poi integrato tale dato con gli altri elementirelativi al ruolo dell’imputato nella vicenda DHL e nell’impresa di pedane.Né è decisivo il rilievo secondo cui la famiglia mafiosa di Villabate sarebbestata disarticolata o in fase di ricostituzione.

Proprio tale fase, secondo la logicaricostruzione dei giudici di merito, rendeva necessario l’apporto di soggetti capacidi fungere da tramite operativo e da schermo rispetto a figure maggiormenteesposte.

La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata, dunque, ritenuta non in forza di unagenerica contiguità, ma in ragione del concreto ruolo assunto nella ripresaoperativa del sodalizio.La motivazione sul capo 1), pertanto, supera il vaglio di legittimità.4.

Devono essere ora esaminati il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e ilquinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], entrambi relativi alla ritenuta sussistenzadell’aggravante dell’associazione armata.Le doglianze sono infondate.4.1.

L’art. 416-bis, comma quinto, cod. pen. stabilisce che l’associazione siconsidera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per ilconseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anchese occultate o tenute in luogo di deposito.

La disposizione non richiede, dunque,che le armi siano materialmente detenute da ciascun partecipe, né che sianoportate o custodite in luoghi direttamente riferibili a tutti gli associati.

È sufficienteche l’associazione, in quanto tale, ne abbia la disponibilità funzionale alperseguimento delle finalità del sodalizio.In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la circostanzaaggravante prevista dall’art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. è integratadalla mera disponibilità delle armi da parte dell’associazione, indipendentementedal fatto che tale disponibilità configuri anche le ipotesi delittuose di porto odetenzione, poiché la disponibilità non coincide necessariamente con l’attuale edeffettiva detenzione, né con il porto, e può riguardare anche armi occultate,custodite da terzi o comunque detenute in luoghi di deposito funzionali alleesigenze del sodalizio (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 18/01/2013, P.C.,Adamo e altri, Rv. 254295-01).È altresì consolidato il principio secondo cui, in tema di associazione di tipomafioso, l’aggravante della disponibilità di armi è configurabile a carico di ciascunpartecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o chelo ignori per colpa, in applicazione dell’art. 59, comma secondo, cod. pen.; lanatura oggettiva della circostanza, infatti, non comporta responsabilità oggettiva,ma esige che la disponibilità delle armi sia conoscibile dal partecipe in ragione delruolo rivestito, del contesto associativo e delle concrete modalità di operatività delsodalizio (tra le altre: Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.272403-01; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831-02; Sez. 6, n. 15528del 12/01/2021, Rv. 281212-02; Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv.288336-01).La stessa giurisprudenza valorizza, poi, quanto alla prova di ciò, anche ilfatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte delsodalizio mafioso, laddove si tratti di cosiddette mafie "storiche", per le quali lastabile dotazione di armi è desumibile anche dalle risultanze emerse nellapluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep.2024, Casamonica, Rv. 285908-05), ben potendosi, in ogni caso, far riferimento,anche in difetto di una esatta individuazione delle armi stesse, a fatti di sanguecommessi dal gruppo criminale, al contenuto delle intercettazioni o alle fonti orali(così, ancora, Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336-01).Ne deriva che la prova della disponibilità delle armi può essere desunta nonsoltanto dal sequestro o dalla individuazione materiale delle stesse, ma anche daun complesso di elementi convergenti: precedenti accertamenti giudiziari sullamedesima articolazione mafiosa, dichiarazioni di collaboratori, conversazionicaptate, riferimenti alla custodia o movimentazione delle armi, nonché dati dicomune esperienza giudiziaria, purché riferiti non in modo generico all’interofenomeno mafioso, ma alla concreta associazione oggetto di giudizio (così, ancora,Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403-01 e Sez. 1, n.14255 del 14/06/2016, dep. 2017, Ardizzone, Rv. 269839-01).4.2.

Alla luce di tali principi, la motivazione della sentenza impugnata èimmune dai vizi denunciati.La Corte territoriale non ha applicato l’aggravante in modo automatico, né siè limitata ad affermare che “Cosa nostra”, in quanto tale, dispone storicamente diarmi.

Ha invece seguito un percorso argomentativo articolato, fondato su tre ordinidi elementi: il dato di esperienza giudiziaria relativo alla stabile disponibilità diarmi da parte delle organizzazioni mafiose storiche; i precedenti giudiziarispecificamente riguardanti la famiglia mafiosa di Villabate; gli elementi concretiemersi nel presente procedimento.4.2.1.

Sotto il primo profilo, la Corte ha richiamato il principio per cui, nelleorganizzazioni mafiose storiche, la disponibilità di armi costituisce dato di ordinariaesperienza giudiziaria, in quanto coerente con la natura stessa del sodalizio, conla sua capacità intimidatrice e con il suo storico coinvolgimento in faide, omicidi efatti di sangue.

Tale dato, tuttavia, non è stato utilizzato come presunzioneassoluta o come scorciatoia probatoria, ma come elemento di contesto, daverificare e concretizzare con riferimento alla specifica articolazione di Villabate.4.2.2.

Sotto il secondo profilo, la Corte di appello ha richiamato precedentigiudiziari relativi proprio alla famiglia mafiosa di Villabate.

In particolare, ha fattoriferimento alla sentenza n. 1441/2020, pronunciata nel procedimento n.10179/2019 R.G.N.R., nella quale, nel riconoscere la circostanza aggravantedell’associazione armata ad alcuni componenti della famiglia mafiosa di Villabate,era stata valorizzata la consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], capo-mandamento, della disponibilità di armi da parte di Cusimano, altro affiliato allamedesima famiglia, nonché della possibilità di procurarsi un arsenale in caso dinecessità.La Corte ha inoltre richiamato la sentenza n. 249/2015, pronunciata nelprocedimento n. 7791/2013 R.G.N.R., nella quale era stata già riconosciuta ladisponibilità di armi in capo alla famiglia mafiosa di Villabate, anche nei confrontidell’allora imputato [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle conversazioni intercettatee delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SergioRosario.Tali precedenti sono stati correttamente valorizzati non per affermare unaresponsabilità automatica degli odierni ricorrenti, ma per dimostrare che ladisponibilità di armi non era un dato astrattamente riferito a “Cosa nostra” nel suocomplesso, bensì un elemento già giudizialmente accertato con riguardo allaspecifica articolazione mafiosa operante nel territorio di Villabate.4.2.3.

A tali elementi storici e giudiziari, la Corte territoriale ha poi aggiuntodati specifici tratti dal presente procedimento.In primo luogo, ha richiamato le dichiarazioni del collaboratore SollimaSalvatore, il quale ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che si accompagnava aBoncimino [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], e che si era occupato dellospostamento di armi.

La Corte ha inoltre evidenziato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] già condannato, tra l’altro, per la detenzione delle armi della famigliamafiosa di Villabate.Questo elemento assume rilievo particolare rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],perché non si limita ad affermare la generica appartenenza del ricorrente ad unafamiglia mafiosa armata, ma lo collega specificamente a condotte concernenti lamovimentazione di armi, secondo una ricostruzione che i giudici di merito hannoritenuto coerente con il ruolo operativo e fiduciario svolto dallo stesso Trainaall’interno delle dinamiche della famiglia di Villabate.In secondo luogo, la Corte ha valorizzato la conversazione captata il 19ottobre 2022 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In talecolloquio, i due interlocutori si interrogavano sull’identità della persona che avevain custodia oggetti non meglio indicati, con espressioni criptiche quali: “quelle coselo sai chi ce l’ha vero?”; [OSCURATO:PERSONA] rispondeva: “sì! Lo so che ce l’ha! Me l’ha dettocomplessivo della conversazione e della qualità degli interlocutori, come allusivoalle armi della famiglia mafiosa.La valutazione non è manifestamente illogica.

La Corte ha ritenutosignificativa non soltanto la formula utilizzata – volutamente generica e criptica –ma anche l’esigenza, propria di soggetti stabilmente inseriti nelle dinamiche dellafamiglia mafiosa, di condividere l’informazione su chi avesse in custodia “quellecose”, così da renderne possibile e agevole il recupero in caso di necessità.

In talmodo, la conversazione è stata letta non come riferimento ambiguo e neutro, macome riscontro attuale della perdurante disponibilità di armi da parte della famigliadi Villabate.4.3.

Le censure difensive non scalfiscono tale ragionamento.4.3.1.

La difesa [OSCURATO:PERSONA] valorizza, da un lato, la propria detenzioneininterrotta dal 2013 al 2022, sostenendo che tale dato renderebbe inconferenti ledichiarazioni di collaboratori risalenti e i precedenti giudiziari relativi alla famigliamafiosa di Villabate; dall’altro lato, deduce che le estese perquisizioni eseguite inoccasione degli arresti non hanno portato al rinvenimento di armi.Tali argomenti non sono decisivi.Quanto al periodo detentivo, esso non esclude che, una volta rientrato nelterritorio e nuovamente inseritosi nelle dinamiche della famiglia mafiosa locale,[OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole, o comunque colpevolmente ignaro, della disponibilitàdi armi da parte del sodalizio.

La Corte di appello ha infatti ritenuto dimostrato ilsuo immediato reinserimento nel circuito associativo di Villabate dopo lascarcerazione, il suo coinvolgimento nella riorganizzazione della famiglia e la suapartecipazione a conversazioni dal contenuto mafioso, tra cui proprio quella del 19ottobre 2022 con [OSCURATO:PERSONA].

In questo contesto, il dato della pregressa detenzionenon elide la conoscibilità della dotazione armata del sodalizio, tanto più in presenzadi una conversazione attuale nella quale [OSCURATO:PERSONA] mostra di sapere chi detenga“quelle cose”.Quanto all’assenza di sequestri di armi, il rilievo difensivo non è dirimentealla luce della struttura normativa dell’art. 416-bis, comma quinto, cod. pen.

Lanorma fa riferimento alla disponibilità delle armi, anche se occultate o tenute inluogo di deposito, e non pretende la loro apprensione materiale.

Il mancatorinvenimento in occasione delle perquisizioni non dimostra, dunque,l’insussistenza dell’aggravante, specie a fronte di precedenti giudiziari specificisulla famiglia di Villabate e di elementi attuali, dichiarativi e captativi, indicatividella custodia o movimentazione delle armi.4.3.2.

Parimenti infondata è la censura proposta da [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe valorizzato il solo fattonotorio della disponibilità di armi da parte di “Cosa nostra”, senza dimostrare ladisponibilità effettiva, l’attualità della stessa nel periodo contestato e laconsapevolezza del singolo partecipe.

Ma la sentenza impugnata, come si è visto,ha richiamato elementi specifici riferibili proprio alla famiglia mafiosa di Villabatee, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato anche le dichiarazioni diSollima sullo spostamento di armi, il collegamento con [OSCURATO:PERSONA] eAndolina [OSCURATO:PERSONA], nonché il ruolo operativo riconosciuto al ricorrente nel contestoassociativo.La consapevolezza, o comunque la colpevole ignoranza, della dotazionearmata è stata dunque desunta non dalla mera affiliazione ad un’associazionestoricamente armata, ma dall’inserimento concreto di [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosadi Villabate, dal suo ruolo operativo e fiduciario, dagli elementi specifici sullamovimentazione delle armi e dal complesso delle risultanze valorizzate dai giudicidi merito.4.4.

Non ricorre, pertanto, la denunciata applicazione presuntivadell’aggravante.La Corte di appello ha distinto correttamente il dato generale – la stabiledisponibilità di armi da parte di Cosa nostra quale organizzazione mafiosa storica– dalla verifica concreta relativa alla famiglia di Villabate, fondando quest’ultimasu precedenti giudiziari specifici e su elementi emersi nel presente procedimento.Ha poi valutato la riferibilità dell’aggravante ai singoli partecipi non in termini diresponsabilità oggettiva, ma alla luce della loro posizione nel sodalizio e dellaconoscibilità della dotazione armata.La motivazione è, dunque, congrua, non apparente e non manifestamenteillogica.Il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorso Trainadevono essere, pertanto, rigettati.5.

Sono, altresì, infondati il primo e il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA],relativi, rispettivamente, alla tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] ealla dedotta desistenza volontaria.5.1.

Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte di appello avrebbeanticipato la soglia della punibilità alla fase ideativa o preparatoria, ritenendointegrato il tentativo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] nonostantel’assenza di una richiesta diretta alla persona offesa, di minacce esplicite o di attiesecutivi non equivoci.La doglianza non è fondata.La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali l’approccio aCerrito [OSCURATO:PERSONA], fratello dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], non potesse esserletto come mera ricerca neutra di un contatto, ma dovesse essere valutato nelconcreto contesto in cui era avvenuto.

I giudici di merito hanno valorizzato laqualità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], soggetto appena scarcerato e noto nel contestoterritoriale; la natura della richiesta, avente ad oggetto la possibilità di farelavorare persone o mezzi nel cantiere dell’impresa del fratello; la consapevolezzamanifestata da [OSCURATO:PERSONA] circa il significato estorsivo dell’approccio (“CerritoGiovanni, però, aveva risposto che il fratello era persona diversa da lui e che nonavrebbe esitato a denunciarlo”); la successiva interlocuzione in cui si discutevadella possibilità di raggiungere l’imprenditore; il fatto che la richiesta non eradiretta ad instaurare un ordinario rapporto commerciale, ma si collocava nellalogica della pretesa mafiosa di ottenere utilità da attività economiche presenti nelterritorio.La difesa insiste sulla distinzione tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],fonte de relato, e quelle di [OSCURATO:PERSONA], fonte diretta, sostenendo chequest’ultimo avrebbe espresso solo congetture personali introdotte dalle formule“penso” e “secondo me”.

Tale deduzione, tuttavia, non evidenzia un travisamentodecisivo.

La Corte di appello non ha fondato l’affermazione di responsabilità sullameccanica prevalenza della fonte indiretta sulla fonte diretta, ma ha valutato ledichiarazioni nel loro complesso, integrandole con il contesto, con le modalitàdell’approccio, con la qualità dell’agente e con le ulteriori conversazioni captate.È vero che [OSCURATO:PERSONA] non ricevette direttamente minacce, richieste odanneggiamenti.

Ma tale dato non esclude la configurabilità del tentativo.

Il delittotentato richiede atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione delreato, non già l’avvenuta formulazione diretta e compiutamente esplicita dellapretesa alla persona offesa finale.

In un contesto di estorsione mafiosa oambientale, anche l’approccio a un familiare dell’imprenditore, finalizzato aveicolare una richiesta di utilità lavorative o di affidamento di lavori, può assumeresignificato esecutivo, ove sia sorretto dalla forza intimidatrice derivante dallaqualità mafiosa dell’agente e dal contesto territoriale.La Corte territoriale ha ritenuto superata la soglia della mera preparazioneproprio perché [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe limitato a manifestare un genericointeresse per l’impresa, ma avrebbe già indirizzato al fratello dell’imprenditore unarichiesta funzionale ad ottenere utilità e ad aprire il canale per la successivapressione, come dimostrato dalla reazione dell’interlocutore, che aveva evocato lapossibilità di denuncia da parte del fratello.La motivazione, sul punto, non è manifestamente illogica.Neppure il dialogo del 21 marzo 2023, richiamato dalla difesa con riferimentoalle espressioni “ci puoi andare” e “ci tentiamo Giovà?”, disarticola il ragionamentodella Corte territoriale.

I giudici di merito hanno ritenuto tale conversazionecompatibile con la progressione della condotta e con il tentativo di coltivareulteriormente il contatto.

La lettura difensiva, secondo cui quel dialogodimostrerebbe che si era ancora in una fase meramente preparatoria, costituisceun’interpretazione alternativa del dato probatorio, non la valorizzazione di un datotravisato nel suo significato letterale, né tale da evidenziare una manifestaillogicità di quella accolta nella sentenza impugnata.5.2.

È infondato anche il secondo motivo, relativo alla desistenza volontaria.5.2.1.

La desistenza volontaria presuppone l’interruzione spontaneadell’azione criminosa da parte dell’agente prima che il processo causale sia giuntoa compimento.

Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solonella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano postiin essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento,rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualorail soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n.24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226-01, in tema di estorsione in concorso,nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenzaessendo già stata formulata la richiesta estorsiva).Inoltre, la desistenza non può essere desunta dal mero mancatoconseguimento del profitto, dall’assenza di ulteriori conseguenze dannose o dallamancata prosecuzione materiale dell’azione, quando tali esiti siano spiegabili conla reazione della persona offesa, con il rifiuto di aderire alla richiesta, con il rischiodi denuncia o con altri fattori esterni alla libera determinazione dell’agente (in talsenso, ad esempio, Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, Guglielmino, Rv. 260855-01, che ha ritenuto configurabile il tentativo di estorsione, ritenendo irrilevante lamancanza di ulteriori attività intimidatorie o minacciose successive allapresentazione della denuncia; in termini simili, tra le tante, Sez. 3, n. 34368 del26/09/2025, Rv. 288614-01).Occorre, in definitiva, la prova di una autonoma deliberazione dell’agente,da cui si desuma il volontario abbandono del proposito criminoso (Sez. 5, n. 32742del 03/06/2010, Accordino, Rv. 248419-01; Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, PGC/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288738-01).5.2.2.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso la sussistenza di unvolontario abbandono del proposito criminoso.

Quanto al capo 5), relativo allavicenda [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la mancata corresponsione della somma o del “regalo diNatale” non è stata ricollegata ad una libera rinuncia di [OSCURATO:PERSONA], ma alla mancataadesione della persona offesa e alla possibilità di una reazione.

Quanto al capo 6),relativo alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], l’arresto della progressione criminosa è statocollegato alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva frapposto ostacoli alcontatto con il fratello e aveva rappresentato la concreta possibilità chel’imprenditore si rivolgesse alle forze dell’ordine.La difesa, dunque, valorizza dati negativi – assenza di pagamento, assenzadi danneggiamenti, mancata ulteriore progressione delle richieste – che nondimostrano affatto una desistenza volontaria.

La Corte territoriale ha escluso lacausa di non punibilità con motivazione congrua, ritenendo che l’interruzione dellacondotta non fosse riconducibile ad un’autonoma e spontanea decisionedell’imputato.6.

È infondato anche il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], relativo alla condannaper l’estorsione contestata al capo 3), in danno di [OSCURATO:PERSONA] e della societàT.D.M. [OSCURATO:PERSONA].6.1.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe valorizzato, insenso accusatorio, elementi in realtà incompatibili con il concorso nell’estorsione.In particolare, deduce che l’episodio dell’agosto 2022 relativo alla richiesta diTerranova di rintracciare [OSCURATO:PERSONA] sarebbe privo di collegamento certo conla successiva vicenda DHL; che, nel dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato diricevere direttamente il denaro; che, quanto alla Pasqua 2023, l’eventualericezione e successiva destinazione di parte della somma costituirebbe un meropost factum, non idoneo a dimostrare la partecipazione alla fase genetica oesecutiva dell’estorsione.La doglianza è infondata.6.2.

La Corte territoriale ha esaminato la vicenda nella sua complessità,valorizzando non un singolo dato isolato, ma una sequenza di condotte inserite nelpiù ampio rapporto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Quanto al segmento di dicembre 2022, la sentenza impugnata ha ricostruitol’accesso di [OSCURATO:PERSONA] presso il deposito di pedane e, poi, presso il negozio “Tony’s”,ove si trovavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia ricevutomaterialmente la busta non è stato illogicamente trasformato in prova autonomadel concorso, ma è stato valutato all’interno della complessiva dinamica diconsegna, nella quale il ricorrente risultava comunque presente, consapevole einserito nel circuito relazionale che conduceva a [OSCURATO:PERSONA].La tesi difensiva secondo cui il rifiuto di ricevere la busta sarebbeincompatibile con il concorso non è l’unica lettura possibile del dato.

In un contestodi riscossione estorsiva mediata, il rifiuto di ricevere direttamente il denaro puòessere letto anche come modalità di cautela, di schermatura o di indirizzamentoverso altro soggetto incaricato di ricevere la consegna.

La Corte territoriale haoptato per tale lettura alla luce del quadro complessivo, e tale valutazione nonpresenta profili di manifesta illogicità.6.3.

Quanto alla dazione pasquale del 2023, la Corte territoriale havalorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ricevette il denaro da [OSCURATO:PERSONA], lo consegnò aTerranova e, su indicazione di quest’ultimo, fece pervenire parte della somma alnucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA].

Tale condotta non è stata irragionevolmentequalificata come mero post factum neutro, ma come segmento significativo dellagestione del profitto estorsivo e della sua destinazione secondo logiche proprie delsodalizio.La difesa sostiene che tale condotta sarebbe successiva alla consumazione enon dimostrerebbe la partecipazione alla richiesta estorsiva.

Tuttavia, la Corte diappello l’ha valorizzata non isolatamente, ma unitamente agli altri dati: il rapportostabile con [OSCURATO:PERSONA], il ruolo nella vicenda di dicembre, la consapevolezza dellanatura della somma (di cui si dirà oltre, nell’esaminare le censure del [OSCURATO:PERSONA]),la destinazione di parte del denaro al sostentamento di familiari di detenuti e ilcomplessivo inserimento del ricorrente nelle dinamiche operative della famiglia diVillabate.6.4.

Anche il richiamo difensivo all’episodio dell’agosto 2022 – precisamenteall’incarico conferito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], il 16 agosto 2022, dirintracciare [OSCURATO:PERSONA], il cui collegamento con l’estorsione non era statochiarito – non impone una diversa conclusione.

La sentenza impugnata non hafatto discendere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] da tale episodio in via automatica, malo ha inserito in un quadro più ampio di interlocuzioni e di raccordi operativi.

Lapretesa assenza di indicazioni di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] o di [OSCURATO:PERSONA] nonrende manifestamente illogico il ragionamento complessivo, trattandosi di unelemento accessorio rispetto alla sequenza principale della riscossione edestinazione del denaro.Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere rigettato.7.

È infondato anche il quarto motivo del medesimo ricorso [OSCURATO:PERSONA], relativoal reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 7).7.1.

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteritenuto la fittizietà dell’intestazione dell’impresa individuale di pedane in capo aTraina, nonostante l’assenza di prova del dolo specifico di eludere le disposizioniin materia di misure di prevenzione.

Deduce, in particolare, di essersi limitato aprestare attività lavorativa e che la sua generica conoscenza dei precedenti penalidi [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto tradursi, da sola, nella prova dellacompartecipazione all’intento dissimulatorio.La doglianza non è fondata.7.2.

Il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. è fattispecie a forma libera,integrata dall’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro, beni oaltre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure diprevenzione patrimoniale o di agevolare la commissione dei delitti indicati dallanorma.

Il reato richiede il dolo specifico, che deve essere accertato in concretoanche in capo all’interposto, ma tale finalità può essere desunta da elementiindiziari gravi, precisi e concordanti, relativi alla posizione del titolare effettivo,alla funzione schermante dell’intestazione, alle modalità di gestione del bene odell’attività e ai rapporti tra interponente e interposto (Sez. 3, n. 23097 del08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-01).7.3.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha congruamente spiegato leragioni per le quali l’impresa individuale formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] fossein realtà riconducibile anche a [OSCURATO:PERSONA] e perché [OSCURATO:PERSONA] fosseconsapevole della funzione schermante dell’intestazione.

La sentenza havalorizzato, in modo convergente, la costituzione dell’impresa in capo a [OSCURATO:PERSONA],soggetto incensurato e dotato di minore esposizione personale; la mancanza di unsignificativo conferimento di capitale da parte di quest’ultimo; l’assenza dispecifiche pregresse esperienze nel settore delle pedane; la partecipazioneeffettiva di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione dell’attività; il contenuto delle intercettazioni,dalle quali emergeva una gestione comune; la frase di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui eglinon avrebbe anticipato denaro perché «non è che sono solo io»; il rapportofiduciario, stretto e quotidiano, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; infine, la necessità diTerranova, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed esposto alrischio di misure di prevenzione patrimoniali, di non esteriorizzare la propriapartecipazione ad attività economiche.La consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa tale funzione schermante è stata, inoltre,desunta dalla Corte territoriale non in via meramente presuntiva, ma sulla basedel ruolo concretamente svolto dal ricorrente nell’orbita operativa di [OSCURATO:PERSONA].

Lasentenza, infatti, ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] fosse legato a [OSCURATO:PERSONA] da unostrettissimo vincolo fiduciario, ne costituisse il referente operativo in plurimevicende, svolgesse funzioni di raccordo con altri soggetti gravitanti nell’ambientemafioso di Villabate e si muovesse proprio in ragione della propria minoreesposizione giudiziaria rispetto a [OSCURATO:PERSONA].

In tale quadro, la Corte halogicamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non potesse ignorare quantomeno il pregressogiudiziario di [OSCURATO:PERSONA], il suo status di soggetto già condannato per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. e la conseguente esigenza di evitare l’emersione formaledella sua partecipazione ad attività economiche suscettibili di aggressionepatrimoniale.Ne deriva che la decisione impugnata non ha affermato la responsabilità diTraina per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. sulla sola base della formaleintestazione dell’impresa o della vicinanza personale a [OSCURATO:PERSONA], ma haricostruito un più ampio contesto di cointeressenza economica e fiduciaria, nelquale l’intestazione a [OSCURATO:PERSONA] assumeva coerentemente la funzione di occultare lapartecipazione effettiva di [OSCURATO:PERSONA] all’iniziativa imprenditoriale.

Da tali elementila Corte di appello ha non illogicamente desunto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse un merointestatario inconsapevole, bensì il soggetto fiduciario che, proprio perchéincensurato e meno esposto, aveva accettato di figurare formalmente qualetitolare dell’impresa al fine di schermare la riconducibilità dell’attività anche aTerranova.Né è decisivo il rilievo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe apportato la propriaformale e la sua stessa ipotetica compartecipazione non sono incompatibili con lafittizietà, anche solo parziale, dell’intestazione, ben potendo il bene o l’attivitàessere formalmente riferiti a un soggetto che vi partecipa in qualche misura, mache, al contempo, schermi la posizione di altro soggetto effettivamentecointeressato.Neppure è decisivo il rilievo relativo alla precedente restituzione di beni aTerranova in sede di prevenzione.

Il dolo specifico di elusione non richiedel’esistenza di un procedimento di prevenzione già pendente, né la certezzadell’adozione di misure patrimoniali, essendo sufficiente che la condotta sia postain essere al fine di evitare il rischio concreto di aggressione patrimoniale o dioccultare la riconducibilità effettiva dell’attività a soggetto esposto a tale rischio.La motivazione della Corte territoriale sul capo 7) è dunque congrua e nonmanifestamente illogica.8.

Devono ora essere esaminati i motivi di [OSCURATO:PERSONA] relativi allavicenda estorsiva [OSCURATO:PERSONA]-DHL e alle aggravanti.8.1.

Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Il ricorrente sostiene di essere stato utilizzato quale mero tramiteinconsapevole, avendo ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] una busta che gli sarebbe statapresentata come contenente documenti destinati a [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha esaminato tale tesi e l’ha disattesa con motivazionenon manifestamente illogica, valorizzando una pluralità di circostanze obiettive,convergenti nel dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non fu un mero tramite inconsapevoledella consegna.Anzitutto, quanto alla dazione natalizia del dicembre 2022, la sentenzaimpugnata ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di essersi limitato aricevere e consegnare a [OSCURATO:PERSONA] una busta, assumendo che [OSCURATO:PERSONA] gli avesserappresentato che essa conteneva documenti.

Tale versione è stata però ritenutaincompatibile con la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale,allorquando [OSCURATO:PERSONA], infastidito dalla visita di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva se l’imprenditorefosse andato da lui, [OSCURATO:PERSONA] mostrava di conoscere la ragione della visita,domandando se [OSCURATO:PERSONA] sapesse “di avere l’impegno”.

La Corte ha logicamentevalorizzato tale espressione come indicativa della consapevolezza, da parte deidue interlocutori (anche del [OSCURATO:PERSONA], dunque, come sopra già rimarcato esaminandola doglianza della difesa di questi, in relazione al medesimo capo d’imputazione),che su [OSCURATO:PERSONA] gravasse un obbligo di pagamento, e non già un generico incaricodi consegna documentale.Nella medesima prospettiva, i giudici di merito hanno attribuito rilievo alsuccessivo tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di disfarsi rapidamente del denaro,rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA] con l’espressione “te li do?”, condotta letta come indice dellaconsapevolezza del carattere illecito della consegna e dell’interesse dell’imputatoa non trattenere la somma presso di sé.La sentenza ha inoltre ritenuto significative le cautele osservate nellaconsegna della busta a [OSCURATO:PERSONA], traendone la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] nonstesse svolgendo un innocuo favore personale, ma fosse consapevole della naturadell’operazione nella quale si era inserito.

La Corte ha inoltre valorizzato lemodalità non dirette e riservate della consegna a [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] eTerranova concordavano telefonicamente un incontro al bar “[OSCURATO:PERSONA]”;[OSCURATO:PERSONA] veniva poi ripreso in attesa nel piazzale antistante il bar, Terranovagli faceva cenno di seguirlo, ed entrambi si spostavano con le rispettiveautovetture sino al bar Viviano, dove avveniva l’incontro; all’esito, Terranovausciva dal locale con un sacchetto di carta marrone, seguito da [OSCURATO:PERSONA].Tale sequenza, confermata anche dalla conversazione captata il giornosuccessivo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il bar Viviano (nella quale Terranovafaceva un breve riferimento alla meccanica dell’incontro e confermava l’avvenutaconsegna della busta), nonché dalle dichiarazioni rese nel presente giudizio dalTerranova (che ha ammesso di avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la busta contenente2.000,00 euro, riferitagli come proveniente da “quello della DHL”), è statalogicamente ritenuta incompatibile con un’innocua consegna documentale eindicativa della consapevolezza della natura illecita della dazione.La ricostruzione è stata poi confermata dalla dazione pasquale del 7 aprile2023.

La Corte ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si recava nuovamente presso il negoziodi abbigliamento “Tony’s”, nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultimo, dopoavergli chiesto se avesse bisogno di lui, lo invitava a seguirlo in una zona piùriservata; la brevità dell’incontro, la sua estraneità all’acquisto di vestiario e ilsuccessivo sviluppo della sequenza sono stati logicamente ricondotti al pagamentodel “pizzo” in occasione della Pasqua.Poche ore dopo, infatti, alle ore 14:10, [OSCURATO:PERSONA] si recava presso ildeposito di pedane gestito da [OSCURATO:PERSONA] e i due, riferendosi a [OSCURATO:PERSONA],commentavano il fatto che, nonostante il grave lutto familiare, questi avesse“avuto il pensiero”; espressione che la Corte ha ritenuto allusiva alla consegnaappena effettuata della somma dovuta a titolo estorsivo.La stessa sequenza si completava, secondo la sentenza impugnata, conl’incontro delle ore 17:15 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il bar “[OSCURATO:PERSONA]”, nel corsodel quale [OSCURATO:PERSONA] consegnava a [OSCURATO:PERSONA] il denaro ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] eTerranova impartiva disposizioni per destinare parte della somma alsostentamento del detenuto mafioso [OSCURATO:PERSONA].Anche tale sviluppo è stato valorizzato dai giudici di merito quale confermadel fatto che il passaggio da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], poi da [OSCURATO:PERSONA] a Trainae infine da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], non fosse casuale o inconsapevole, ma costituissela filiera di riscossione e destinazione del provento estorsivo.[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha richiamato il saldo e risalente rapporto di amicizia traCiaramitaro e [OSCURATO:PERSONA], sopravvissuto anche alle vicende giudiziarie e allacondanna per mafia di quest’ultimo, della quale [OSCURATO:PERSONA] era consapevole.

Taledato è stato correttamente valorizzato non come prova autonoma del dolo, macome elemento di contesto idoneo a rendere ulteriormente implausibile la tesidell’inconsapevolezza rispetto alla natura della consegna e al destinatario finaledella somma.La motivazione, pertanto, non si fonda su congetture, ma su una sequenzafattuale specifica: la domanda sull’“impegno”, il tentativo di immediata consegnadel denaro a [OSCURATO:PERSONA], le cautele nel successivo passaggio a [OSCURATO:PERSONA], la ripetizionedella medesima dinamica a Pasqua, il commento sull’“avere avuto il pensiero” e lasuccessiva destinazione della somma secondo logiche proprie del sodalizio.

Ladiversa lettura difensiva, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe creduto di riceveresemplici documenti, è stata dunque respinta con argomentazione congrua e nonmanifestamente illogica.8.2.

È infondato anche il secondo motivo, relativo alle aggravanti.Quanto all’aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., inrelazione all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. (minaccia da persona che faparte dell'associazione), il ricorrente sostiene che non sarebbe provata la suaconsapevolezza della qualità mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In relazioneall’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., deduce che nel segmento fattualea lui attribuito non sarebbe ravvisabile alcuna modalità intimidatoria mafiosa, néla consapevolezza della destinazione delle somme a finalità di agevolazione delsodalizio.Quanto alla doglianza relativa all’aggravante richiamata dall’art. 629, commasecondo, cod. pen., va anzitutto rilevato che la sentenza di primo grado, sul puntoconfermata, aveva già dato atto dell’esclusione di tale circostanza nei confronti diCiaramitaro.

Ne consegue che la relativa censura, nella parte in cui presuppone laperdurante applicazione di detta aggravante, è priva di decisiva incidenza.Resta, invece, da esaminare il profilo relativo all’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.La Corte di appello ha motivato in modo adeguato su questo profilo.In particolare, ha valorizzato la destinazione del denaro, il collegamento conTerranova e con la logica del sostentamento dei detenuti, nonché il contestocomplessivo della “messa a posto” imposta all’imprenditore.

L’assenza di unaminaccia esplicita nel segmento materiale in cui interviene [OSCURATO:PERSONA] non èdecisiva, poiché la forza intimidatrice mafiosa può manifestarsi anche in formaambientale, implicita o silente, quando la pretesa sia veicolata attraverso soggettie modalità che rendono percepibile la matrice mafiosa dell’imposizione.La censura, anche in questo caso, isola il momento della ricezione della bustae pretende di valutarlo avulso dalla più ampia dinamica estorsiva.

La sentenzaimpugnata, invece, lo ha correttamente collocato nel contesto complessivo dellavicenda, traendone una conclusione non manifestamente illogica, alla luce dei datifattuali dalla stessa evidenziati.9.

È infondato l’unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].9.1.

Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancataesclusione della recidiva contestata e al conseguente giudizio di bilanciamento.Secondo la difesa, la Corte di appello, dopo avere riconosciuto la circostanzale circostanze attenuanti generiche, avrebbe contraddittoriamente mantenuto larecidiva specifica reiterata, senza spiegare perché il percorso collaborativointrapreso dall’imputato non fosse idoneo ad escludere la perdurante maggiorepericolosità sociale sottesa alla recidiva.La doglianza non coglie nel segno.9.2.

Va premesso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.185 del 2015, la recidiva di cui all’art. 99, comma quinto, cod. pen. non opera piùautomaticamente, essendo stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delladisposizione nella parte in cui prevedeva l’obbligatorietà dell’aumento di pena.

Neconsegue che anche la recidiva richiamata ai sensi del comma quinto richiede unavalutazione concreta circa la maggiore colpevolezza o pericolosità desumibile dallaricaduta nel reato.Tale principio si coordina con quello già affermato da Sez.

U, n. 35738 del27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01, secondo cui la recidiva, quando non siaobbligatoria, deve essere apprezzata dal giudice in relazione al significato concretoassunto dal nuovo delitto, quale indice di maggiore colpevolezza o di piùaccentuata pericolosità del reo.Ciò posto, non può condividersi l’assunto secondo cui il riconoscimento dellacollaborazione con la giustizia imponga, per ciò solo, l’esclusione della recidiva.La recidiva attiene al significato della commissione di un nuovo reato dopoprecedenti condanne definitive e si collega, anzitutto, alla condotta tenuta almomento della commissione dei nuovi fatti.

La collaborazione con la giustizia,invece, è condotta successiva al reato, certamente rilevante ai fini dellacircostanza attenuante speciale, delle circostanze attenuanti generiche, delgiudizio di bilanciamento e della complessiva determinazione della pena, ma nonautomaticamente incompatibile con la ritenuta operatività della recidiva.Del resto, se così non fosse, anche la buona condotta processuale e financhela confessione del reo, talvolta valorizzate ai fini del riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, dovrebbero ritenersi incompatibili ed escluderein radice la recidiva: laddove, per contro, sono comunemente ritenute compatibilie bilanciate con quest’ultima, senza che si sia mai ravvisata alcuna loro logicainconciliabilità con la menzionata aggravante.9.3.

Tale conclusione trova conferma proprio nella giurisprudenzacostituzionale formatasi in tema di attenuanti premiali da collaborazione e recidivareiterata qualificata.La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 2016, ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cuiprevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma settimo,d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata.

La Corte ha affermato che lacircostanza premiale mira a incentivare il ravvedimento post-delittuoso e che lasua neutralizzazione automatica per effetto della recidiva frustrairragionevolmente la ratio dell’istituto; ha altresì ricordato che la condottasusseguente al reato può incidere sulla valutazione della capacità a delinquere,perché può segnare una discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoirapporti sociali.La medesima logica è stata ribadita da Corte cost. n. 201 del 2023, che hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. nellaparte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 74,comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata, ancora una voltavalorizzando la funzione premiale e incentivante della collaborazione.Tali pronunce non affermano, però, che la collaborazione escluda la recidiva.Al contrario, muovono proprio dal presupposto della possibile coesistenza trarecidiva e collaborazione: il problema affrontato dalla Corte costituzionale è infattiquello del bilanciamento tra una recidiva ritenuta applicabile e una circostanzadeterminasse automaticamente l’esclusione della recidiva, non si porrebbe alcunaquestione di prevalenza dell’attenuante sulla recidiva stessa.Ne deriva che la collaborazione successiva al fatto non elide, di per sé, ilsignificato della ricaduta nel reato dopo precedenti condanne definitive, maimpone al giudice di valutarne il peso nel giudizio di comparazione e nella concretadeterminazione della pena.9.4.

Nel caso di specie, la Corte di appello non ha ignorato il percorsocollaborativo di [OSCURATO:PERSONA], ma lo ha apprezzato in modo specifico.Il primo giudice aveva negato l’attenuante della collaborazione e lecircostanze attenuanti generiche, rilevando che le dichiarazioni erano state resedopo l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., che il contributo non era statoritenuto decisivo e che l’imputato aveva fornito ricostruzioni non sempre coerenticon gli esiti delle intercettazioni, anche tentando di ridimensionare il proprio ruoloe di ricondurre in area lecita l’impresa formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha invece rivalutato in senso più favorevole tale percorso,riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] la circostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1,comma terzo, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche.

Ha valorizzato, inparticolare, la presa di distanza dall’organizzazione mafiosa, l’ammissione diresponsabilità, il contributo offerto alla ricostruzione delle dinamiche della famigliamafiosa di Villabate e il coinvolgimento del nucleo familiare nel nuovo percorso divita.La stessa Corte, tuttavia, non ha ritenuto che tali elementi fossero idonei adescludere, a monte, la recidiva, né ad imporre un giudizio di prevalenza delleè conforme ai principi anzidetti.I reati oggetto del presente procedimento risultano infatti omogenei rispettoai precedenti valorizzati, riguardando ancora condotte di matrice mafiosa edestorsiva; essi sono stati commessi dopo pregresse condanne definitive e in unarco temporale nel quale [OSCURATO:PERSONA], scarcerato, si era nuovamente attivato nelledinamiche della famiglia mafiosa di Villabate.

Il primo giudice aveva giàevidenziato, in sede di trattamento sanzionatorio, la immediata riattivazionedell’imputato nel sodalizio dopo la scarcerazione e gli accorgimenti adottati perevitare il proprio diretto coinvolgimento nelle attività investigative.In questo quadro, la collaborazione successiva non cancella il significato dellaricaduta in reati gravi e omogenei, commessi dopo precedenti condanne, ma rileva– come in effetti è avvenuto – sul piano del trattamento sanzionatorio.9.5.

Né può ritenersi che il giudizio di equivalenza sia privo di motivazione oaddirittura contra legem.9.5.1.

Per vero, ed in primo luogo, è proprio la pretesa del ricorrente a nonconsiderare un chiaro disposto di legge ostativo all’accoglimento della sua tesidifensiva.Va, invero, richiamato il contenuto dell’imputazione e delle decisioni dimerito, che fanno espresso riferimento alla «recidiva specifica reiterata» e all’art.99, comma quinto, cod. pen.: ciò che deve essere letto in coerenza con la strutturadell’art. 99 cod. pen.

Il comma quinto non individua una forma autonoma direcidiva, sottratta alla disciplina del quarto comma, ma si innesta sulle diverseipotesi di recidiva previste dai commi precedenti, quando il nuovo delitto rientrinel catalogo di reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

Neconsegue che, ove la recidiva sia – come nel caso in esame – anche specifica ereiterata, l’operatività del limite di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen.discende dal fatto che la recidiva ritenuta è riconducibile anche all’art. 99, quartocomma, cod. pen., mentre il richiamo al comma quinto attiene al regime dei reaticompresi nel catalogo di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.Pertanto, una volta ritenuta in concreto la detta recidiva, non era consentito aigiudici di merito dichiarare le circostanze attenuanti prevalenti su di essa.9.5.2.

Ad ogni modo, la Corte di appello ha riconosciuto l’attenuante specialedella collaborazione, ma non nella massima estensione, tenendo conto delmomento di avvio del percorso collaborativo e dei limiti del contributo dichiarativo.Ha inoltre riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, proprio in ragione dellaresipiscenza e della scelta collaborativa, ma le ha giudicate equivalenti alla recidivae alle altre aggravanti, alla luce della gravità dei fatti, della natura mafiosa dellecondotte, della continuità con i precedenti e della persistente significatività dellaricaduta nel reato.Tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso in esame, non siamanifestamente illogica.

Il giudizio di bilanciamento tra circostanze non richiedeuna motivazione analitica e distinta su ogni singolo elemento, essendo sufficienteche il giudice dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti prevalenti oequivalenti nel complessivo apprezzamento del fatto e della personalitàdell’imputato.La motivazione della Corte territoriale consente di comprendere il percorsologico seguito: la collaborazione è stata valorizzata, ma non fino al punto di eliderela recidiva o di determinare la prevalenza delle attenuanti, in ragione della gravitàe omogeneità dei nuovi fatti e della loro connessione con precedenti condanne perreati dello stesso ambito criminale.9.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere rigettato.10.

Da ultimo, sono inammissibili i motivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativi altrattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze10.1.

Va ribadito, in premessa, che sfugge al sindacato di legittimità, sesorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderenteai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazionesul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01), e, in generale,sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n.29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014,Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n.48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice delmerito indichi come semplicemente adeguata al caso la pena irrogata.In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche è congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo(tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezzadell'imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4,n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01) ovvero sulla base di singoleragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili insede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sialo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; cosìpure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).Sempre in via preliminare, deve altresì rammentarsi il principio secondo cuiè inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazioneverificatasi nel giudizio di primo grado, ove il ricorrente non proceda alla specificacontestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenzaimpugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già propostain sede di gravame; in mancanza di tale contestazione, infatti, il motivo deveritenersi proposto per la prima volta in cassazione e, quindi, tardivamente (Sez.2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv. 270627-01; nello stesso senso,Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 259066-01 e, più recentemente,Sez. 5, n. 13524 del 15/01/2026, non massimata).10.2.

Orbene, alla luce del principio appena ricordato, il sesto motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamento sanzionatorio, alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione degliaumenti per la continuazione e alla individuazione del reato più grave, èinammissibile.Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva interposto appellochiedendo l’assoluzione dai reati di cui ai capi 1), 3) e 7).

Quanto al capo 1), ladoglianza era incentrata sulla dedotta insufficienza degli elementi valorizzati dalprimo giudice a dimostrare la effettiva partecipazione del ricorrente al sodaliziomafioso, essendo il compendio probatorio ricondotto, nella prospettazionedifensiva, al solo stretto rapporto personale e lavorativo con [OSCURATO:PERSONA];quanto al capo 3), l’appellante aveva dedotto che non fosse provato che l’incaricoimpartito da [OSCURATO:PERSONA] nell’agosto 2022 a [OSCURATO:PERSONA] avesse ad oggetto l’attivitàestorsiva in danno della DHL e di [OSCURATO:PERSONA].Il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata nonmenziona, dunque, alcuna specifica doglianza relativa al trattamentosanzionatorio, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,agli aumenti per la continuazione o alla individuazione del reato più grave.A fronte di tale contenuto della sentenza impugnata, il ricorrente non haspecificamente contestato, nel ricorso per cassazione, l’incompletezza o l’erroneitàdel riepilogo dei motivi di appello, né ha trascritto o localizzato in modo puntualela corrispondente censura che si assume devoluta e non esaminata.

Si è limitatoad affermare che tali questioni sarebbero state prospettate con l’atto di appello,senza confrontarsi con il dato, risultante dalla sentenza impugnata, della mancatainclusione di tali doglianze tra i motivi di gravame.10.3.

In ogni caso, il motivo è pure manifestamente infondato.Il primo giudice aveva espressamente considerato l’incensuratezzadell’imputato, qualificando [OSCURATO:PERSONA] come «unico soggetto incensurato», eaveva determinato la pena finale in anni otto e mesi otto di reclusione, muovendodalla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di partecipazione adassociazione mafiosa, aggravato dalla disponibilità di armi, aumentata di mesi seidi reclusione per il reato di cui al capo 3) e di ulteriori mesi sei di reclusione per ilreato di cui al capo 7), quindi ridotta di un terzo per il rito abbreviato.Quanto alla doglianza relativa alla individuazione del reato più grave, anchea voler ritenere che, per effetto della concorrente aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., regolata dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., il capo 3) presentiun massimo edittale astrattamente superiore a quello del capo 1), non emerge unconcreto interesse all’annullamento sul punto.

Secondo il principio affermato daSez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, dep. 2013, Ciabotti, Rv. 255348-01, infatti, lapena-base del reato continuato non può essere determinata in misura inferiore alminimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati unificati dalla continuazione.Ne consegue che, nel caso in esame, la pena-base non avrebbe comunquepotuto essere inferiore al minimo edittale di anni dodici di reclusione previsto peril reato associativo armato di cui all’art. 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen.Il primo giudice ha appunto assunto la pena-base di anni dodici di reclusione,sicché la censura non illustra quale trattamento sanzionatorio più favorevolesarebbe derivato dalla diversa individuazione del reato-base (per un caso di difettodi interesse del condannato che, in sede di esecuzione, miri ad ottenereun'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimentocomporterebbe una reformatio in peius, si veda Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021,dep. 2022, Valenti, Rv. 282894-01; analogamente, in sede di cognizione, Sez. 4,n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804-01).Restano, inoltre, distintamente indicati e contenuti gli aumenti per lacontinuazione, pari a mesi sei di reclusione per il capo 3) e mesi sei di reclusioneper il capo 7), poi ridotti per il rito, sicché anche sotto tale profilo non sonoravvisabili né illegalità della pena né manifesta sproporzione: laddove la gravità inconcreto delle singole condotte non corrisponde necessariamente a quella astratta,correlata al titolo di reato ed alla cornice edittale, sicché rientrava nel pieno poterevalutativo del giudice del merito ritenere di pari gravità in concreto i reati satellite,senza che si sia chiarito, infine, che, nel far ciò, egli abbia violato i criteri previstidalla legge, principalmente dall’art. 133 cod. pen.Né l’incensuratezza dell’imputato imponeva il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, essendo un tale epilogo oramai inibito dallalettera dell’art. 62-bis cod. pen.; inoltre, il dato è stato evidentemente giàconsiderato nella determinazione della pena ed è stato, comunque, reputatorecessivo, secondo una valutazione non manifestamente illogica, rispetto allagravità complessiva dei fatti, alla partecipazione a un’associazione mafiosaarmata, al ruolo fiduciario svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell’orbita operativa di [OSCURATO:PERSONA] e allapluralità delle condotte per le quali è intervenuta condanna.10.4.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha confermato laricostruzione del primo giudice, secondo cui egli aveva svolto un ruolo essenzialedi intermediario tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in entrambe le consegne di denaro.La condotta processuale – tradottasi nella sottoposizione ad esame – el’incensuratezza allegate dalla difesa non imponevano, di per sé, il riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, avendo implicitamente, ma in modoassolutamente chiaro, i giudici di merito ritenuto prevalenti la gravità dellacondotta, la consapevole funzione di raccordo nella riscossione del pizzo e ladestinazione delle somme alla compagine mafiosa.

Si tratta di motivazioneimplicita, ma chiara, non certo apparente, che, peraltro, si salda con quella dellasentenza di primo grado.In tale quadro, peraltro, gli elementi valorizzati dalla difesa – incensuratezzadell'imputato e sua condotta processuale, tradottasi nell’ammissione dellaconsegna del denaro, seppur spiegata in una logica difensiva – oltre a essere statichiaramente ritenuti recessivi dal giudice d’appello, rispetto alla consapevolefunzione di intermediazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] in due consegne di denaroestorsivo, nel contesto di una vicenda mafiosa, sono del tutto inidonei a sovvertireil giudizio negativo formulato dai giudici di merito.Anche i motivi in esame devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili,mirando ad una difforme valutazione su materia riservata al giudizio discrezionaledel giudice del merito, ove congruamente motivato, come nella specie.11.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali.

Segue, altresì, in ragione della soccombenza, la condannaalla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalle parti civili costituite, nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltreaccessori di legge.

Condanna, altresì, i ricorrenti in solido tra loro alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle particivili Comune di Villabate, Associazione “Sportello di [OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]”, liquidate per ciascuna di essein complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

Condanna, inoltre, iricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile“[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - Onlus”, che liquida in complessivieuro 3.600,00, nonché dalle parti civili difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ramitaro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Terranova [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità di tutti i ricorsi;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delle parti civili dallo stessorappresentate e, quale sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ConfcommercioPalermo, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Comune di Villabate, edell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], il qualeha depositato, per le dette parti, conclusioni, chiedendo confermarsi la sentenzaimpugnata, e note spese;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Antoni, nell’interesse della parte civile F.A.I. - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processualedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Sportello di [OSCURATO:PERSONA], il quale hadepositato, per ognuna delle dette parti, conclusioni, chiedendo confermarsi lasentenza impugnata, e note spese;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso e, quale sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24 giugno 2024, pronunciata all’esito di giudizioabbreviato, il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo affermavala responsabilità degli imputati in ordine a più fatti ritenuti riconducibili allaoperatività della famiglia mafiosa di Villabate.Le condanne avevano ad oggetto, anzitutto, il reato associativo di cui al capo1), contestato in relazione alla partecipazione alla famiglia mafiosa di Villabate,articolazione territoriale di “Cosa nostra”, operante mediante la forza diintimidazione del vincolo associativo e la conseguente condizione diassoggettamento e omertà, al fine di commettere delitti contro la vita, l’incolumitàindividuale, la libertà personale e il patrimonio, nonché di acquisire, direttamenteo indirettamente, la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni,autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, realizzando profitti e vantaggi ingiusti einterferendo sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione. In tale contesto,l’imputazione valorizzava, in concreto, attività estorsive, l’acquisizione di attivitàcommerciali, il sostentamento dei detenuti, il controllo del territorio e, quanto allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], anche la gestione, tramite [OSCURATO:PERSONA],di attività di cessione di sostanze stupefacenti.Le ulteriori condanne riguardavano: il capo 2), relativo alla condotta ascrittaa [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], originariamente contestatacome tentata estorsione e riqualificata dal primo giudice nel delitto di violenzaprivata aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere posto in essereiniziative dirette a costringere [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare ad un immobile sitoin Villabate, via Della Rinascita, da lui acquistato all’asta; il capo 3), relativoall’estorsione contestata ai quattro ricorrenti, ma per la quale [OSCURATO:PERSONA] stato poi assolto per non avere commesso il fatto, in danno di [OSCURATO:PERSONA] della società T.D.M. [OSCURATO:PERSONA], operante quale centro dismistamento DHL, consistita nella corresponsione di somme di denaro, inoccasione delle festività di Natale e Pasqua, a titolo di “pizzo” o “messa a posto”;il capo 4), relativo alla tentata estorsione contestata a [OSCURATO:PERSONA] indanno di [OSCURATO:PERSONA], operatore nel settore dell’installazione di luminarie perfestività paesane, cui sarebbe stata rivolta una richiesta di “messa a posto”; il capo5), relativo alla tentata estorsione contestata a [OSCURATO:PERSONA] in danno diSaluzzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante la richiesta di un “regalo di [OSCURATO:PERSONA]”; il capo 6), relativo alla tentata estorsione contestata a LauricellaSalvatore in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,mediante l’interlocuzione con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di posti dilavoro o di affidamento di lavori in favore di soggetti o ditte locali; infine, il capo7), relativo al trasferimento fraudolento di valori contestato a [OSCURATO:PERSONA], per avere attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] la titolaritàdell’impresa individuale operante nel settore delle pedane in legno, ritenuta inrealtà riconducibile anche a [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere l’applicazionedi misure di prevenzione patrimoniale.In relazione a tali fatti, il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare dichiarava La RosaGiovanni – non ricorrente – responsabile del reato associativo di cui al capo 1),ritenuta l’ipotesi di cui al comma primo dell’art. 416-bis cod. pen. ed esclusal’aggravante di cui al comma sesto del medesimo articolo; riconosciuta la recidivae il vincolo della continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte diappello di Palermo del 16 novembre 2017, irrevocabile il 19 marzo 2019, locondannava alla pena di anni cinque di reclusione in aumento per la continuazione,rideterminando la pena unica in anni undici e mesi dieci di reclusione.La stessa sentenza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reatoassociativo di cui al capo 1), ritenuta l’ipotesi di cui al comma primo dell’art. 416-bis cod. pen. ed esclusa l’aggravante di cui al comma sesto del medesimo articolo,nonché responsabile dei reati di tentata estorsione di cui ai capi 4), 5) e 6);ritenuta la recidiva e riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicaticon sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 luglio 2020, irrevocabile il20 gennaio 2022, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione in aumento perla continuazione, rideterminando la pena unica in anni diciassette e mesi quattrodi reclusione.Ed ancora, la detta sentenza di primo grado dichiarava [OSCURATO:PERSONA] del reato associativo di cui al capo 1), ritenuta l’ipotesi di cui alcomma primo dell’art. 416-bis cod. pen. ed esclusa l’aggravante di cui al commasesto del medesimo articolo, nonché dei reati di cui ai capi 2), 3) e 7); quanto alcapo 2), il fatto veniva riqualificato nel delitto di cui agli artt. 610 e 416-bis.1 cod.pen.; quanto al capo 7), veniva esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. Ritenuta la recidiva e riconosciuto il vincolo della continuazione anche con ireati oggetto dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. dallaCorte di appello di Palermo, sezione quarta penale, depositata il 17 settembre2021, il primo giudice lo condannava alla pena di anni sei di reclusione in aumentoper la continuazione, rideterminando la pena unica in anni dodici e mesi otto direclusione.[OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile del reato associativo di cui al capo 1),ritenuta l’ipotesi di cui al comma primo dell’art. 416-bis cod. pen. ed esclusal’aggravante di cui al comma sesto del medesimo articolo, nonché dei reati di cuiai capi 3) e 7), esclusa, per quest’ultimo, l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen.; riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, lo condannava alla penadi anni otto e mesi otto di reclusione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile del reato di cuial capo 3), relativo alla vicenda estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA], esclusa lacircostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., e locondannava alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 dimulta.[OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare assolveva, invece, [OSCURATO:PERSONA] dalreato di cui al capo 3), per non avere commesso il fatto, nonché Terranovanon sussiste; disponeva, altresì, la confisca dell’impresa individuale intestata aTraina [OSCURATO:PERSONA], del patrimonio aziendale non già oggetto di vendita, del conto correntegià in sequestro e delle somme di denaro sequestrate.2. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 luglio 2025, in parzialeriforma della decisione di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato dicui al capo 4), perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta a questiin anni cinque e mesi quattro di reclusione e, per l’effetto, la pena complessiva inanni sedici e mesi otto di reclusione.La stessa Corte, riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] la circostanzaaggravanti, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.con riguardo ai reati di cui ai capi 2) e 3), rideterminava la pena per i reati oggettodel presente procedimento in anni tre e mesi sei di reclusione e, per l’effetto, lapena complessiva in anni undici e mesi due di reclusione.La Corte territoriale eliminava, poi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e LaRosa [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria dell’interdizione legale e sostituiva l’interdizioneperpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea; eliminava nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie e la misura di sicurezza applicategli;confermava nel resto la sentenza impugnata e condannava [OSCURATO:PERSONA] eCiaramitaro [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ulteriori spese processuali.3. Con l’unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen., nonché mancanza di motivazionein ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e alle conseguentiricadute sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. Il ricorrenteespone che la Corte di appello, dopo avere riconosciuto la circostanza attenuantead effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. e le circostanzecomma quinto, cod. pen. senza svolgere alcuna concreta verifica circa l’attualemaggiore pericolosità sociale dell’imputato e senza spiegare per quali ragioni lacollaborazione intrapresa non fosse idonea ad escludere la perdurante operativitàdella recidiva. La sentenza impugnata sarebbe, dunque, contraddittoria nella partein cui, da un lato, valorizza la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] qualeespressione di resipiscenza e di concreto ausilio all’autorità giudiziaria e, dall’altro,omette di spiegare perché tale dato non incida sull’attuale giudizio di pericolositàsotteso alla recidiva e sul correlato giudizio di comparazione.4. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso.4.1. Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56e 629 cod. pen., contraddittorietà della motivazione e travisamento dellerisultanze probatorie in ordine alla ritenuta sussistenza del tentativo di estorsionein danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo 6). Il ricorrente sostiene che laCorte di appello avrebbe anticipato la soglia di punibilità dalla fase esecutiva allafase meramente ideativa o programmatica, sostituendo al necessarioaccertamento di atti idonei e diretti in modo non equivoco una illazione fondata supremesse dichiaratamente ipotetiche. Secondo la prospettazione difensiva, ilragionamento probatorio avrebbe cumulato genericamente una pluralità di indizi,senza verificare il peso dimostrativo di ciascuno e senza distinguere tra meraricerca di un contatto e concreta formulazione di una richiesta estorsiva. Ad avvisodel ricorrente, proprio tali dichiarazioni dimostrerebbero che, alla data dell’incontrocon [OSCURATO:PERSONA], l’eventuale intento estorsivo era ancora nella fase ideativa,essendo [OSCURATO:PERSONA] alla ricerca di un canale per contattare l’imprenditore esondarne la reazione. Non vi sarebbe stata, dunque, alcuna richiesta di denaro,alcuna intimidazione e alcun atto esecutivo diretto in modo non equivoco acostringere [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma o alla prestazione dialtra utilità. La sentenza impugnata sarebbe viziata anche perché avrebbesecondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto, tramite il fratello [OSCURATO:PERSONA], la possibilità difar lavorare persone o mezzi nel cantiere – senza confrontarla con la dichiarazionedella fonte diretta, [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe confermato una richiestagià formulata in tali termini, ma avrebbe espresso soltanto proprie valutazionisoggettive, introdotte da formule congetturali quali “penso” e “secondo me”. Ladifesa aggiunge che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il dialogodel 21 marzo 2023, nel quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivolto a La RosaGiovanni espressioni quali “ci puoi andare” e “ci tentiamo Giovà?”, ritenute dalladifesa indicative del fatto che, anche a quella data, nessuna richiesta estorsiva erastata ancora avanzata all’impresa [OSCURATO:PERSONA] (tanto che al [OSCURATO:PERSONA], correttamente,nulla era stato contestato) e che il proposito criminoso era rimasto in fasepreparatoria. Sarebbe, inoltre, stata obliterata la dichiarazione di CerritoSalvatore, il quale aveva escluso di avere mai ricevuto minacce, richieste estorsiveo danneggiamenti in relazione al cantiere.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la Corte territorialeavrebbe omesso di valutare, o comunque avrebbe valutato in modocontraddittorio, la circostanza che, anche ove si ritenessero integrati atti idonei enon equivoci, l’azione non sarebbe stata portata ad ulteriori conseguenze pervolontario abbandono del proposito criminoso e non per cause indipendenti dallavolontà dell’agente ai sensi dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. Secondo la difesa,la mancata progressione delle condotte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], MiceliGiovanni e [OSCURATO:PERSONA], l’assenza di pagamenti, l’assenza di conseguenzedannose e l’arresto della dinamica estorsiva dovrebbero essere letti quali elementisintomatici della desistenza volontaria.4.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza della legge penale e vizio dimotivazione in ordine alla riaffermata sussistenza della partecipazioneall’associazione mafiosa di cui al capo 1). Il ricorrente sostiene che, dopo il suorientro a Villabate nel luglio 2022, all’esito di un lungo periodo detentivo (diecianni), la locale famiglia mafiosa risultava ormai disarticolata per effetto dellacollaborazione con la giustizia del suo capo, [OSCURATO:PERSONA], e che la stessasentenza impugnata avrebbe dato atto di conversazioni dalle quali emergeva chela famiglia mafiosa di Villabate “non esisteva più”. La difesa assume, inoltre, che ifatti specifici rubricati ai capi 2), 3), 4), 5) e 6) rivelerebbero non già una strategiaassociativa unitaria, ma iniziative individuali e autarchiche dei singoli imputati: LaRosa avrebbe agito autonomamente nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agitoautonomamente nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero agito nellavicenda [OSCURATO:PERSONA] senza coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso [OSCURATO:PERSONA],prima dell’assoluzione in appello, era stato accusato di avere agitoautonomamente nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, secondo il ricorrente,proprio le estorsioni attribuite a [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero la matrice individualedella sua condotta, poiché egli avrebbe agito di propria iniziativa, senza alcunaprevia deliberazione comune e tenendo all’oscuro gli altri presunti partecipi overtici del sodalizio, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La difesa valorizza, in tal senso, anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cuiLauricella avrebbe fatto le estorsioni “senza dire niente” e senza passare ordini aLa [OSCURATO:PERSONA] o allo stesso [OSCURATO:PERSONA], dato ritenuto incompatibile con una effettivaaffectio societatis e con l’inserimento stabile in un organismo associativo unitario.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con taledato, pur avendo riconosciuto che le attività illecite erano “non concertate” e, inalcuni casi, fonte di attrito tra i presunti sodali; da ciò deriverebbe l’impossibilitàdi ricondurre le singole condotte a una stabile partecipazione associativa.4.4. Con il quarto motivo deduce inosservanza della legge penale e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta aggravante dell’associazione armata, di cuiall’art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. Il ricorrente sostiene che la Corteterritoriale avrebbe applicato l’aggravante sulla base del mero “fatto notorio” dellastorica disponibilità di armi da parte di “Cosa nostra”, senza accertare, conriferimento alla specifica articolazione di Villabate e all’arco temporale dellacontestata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], la concreta ed effettiva disponibilità di armie la loro destinazione al conseguimento delle finalità associative. La difesa osservache il richiamo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inconferente,trattandosi di collaborazioni risalenti al 2013 e al 2015, mentre [OSCURATO:PERSONA] erarimasto ininterrottamente detenuto dal 2013 al 2022, e dunque, secondo ilricorrente, si sarebbe trovato nella materiale impossibilità di disporre di armi o diconcorrere alla loro disponibilità nel periodo rilevante. Aggiunge che laconversazione del 19 ottobre 2022 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si fariferimento a “quelle cose”, non consentirebbe di identificare con certezza armi dafuoco, tanto più che le estese perquisizioni eseguite in occasione degli arresti intutti i luoghi direttamente o indirettamente riconducibili agli imputati non avevanoportato al rinvenimento di alcuna arma. Secondo il ricorrente, la natura oggettivadell’aggravante non esonera comunque il giudice dall’individuare specifici elementiprobatori sulla disponibilità attuale di armi da parte del sodalizio di riferimento esulla conoscibilità di tale disponibilità da parte del singolo partecipe.5. [OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi di ricorso.5.1. Con il primo motivo deduce inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc.pen. e dell’art. 416-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione alla mancata valutazione di una provaritenuta decisiva ai fini dell’esclusione della responsabilità per il reato associativodi cui al capo 1). Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe confermatola condanna valorizzando una pluralità di frammenti indiziari già considerati dalprimo giudice – rapporti con [OSCURATO:PERSONA], incontri con altri soggettiritenuti appartenenti al sodalizio, intervento in controversie locali e coinvolgimentonella vicenda estorsiva di cui al capo 3) – senza confrontarsi con le dichiarazionirese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] dopo l’avvio della collaborazione con lagiustizia. In particolare, la difesa richiama l’interrogatorio del 29 settembre 2023,nel quale [OSCURATO:PERSONA], parlando di [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato che questi era stato suosocio nell’azienda delle pedane, che “non mi risulta” fosse formalmente combinato,che “faceva parte e non faceva parte” e che, comunque, “nasce solamente peressere mio socio nella ditta delle pedane”; aveva inoltre ricondotto l’atteggiamentodi [OSCURATO:PERSONA] alla sua vicinanza personale allo stesso [OSCURATO:PERSONA], precisando che ilricorrente “si credeva di poter dire qualche parola in più”. Secondo la difesa, talidichiarazioni avrebbero dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] non era uomo d’onore formalmentecombinato, non era organico né riconosciuto come intraneo dall’associazione, eche la sua condotta era spiegabile in termini di vicinanza personale e lavorativa alTerranova, non di stabile partecipazione alla famiglia mafiosa di Villabate. Lasentenza impugnata sarebbe, pertanto, viziata per avere utilizzato le dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] al fine di riconoscere a quest’ultimo l’attenuante dellacollaborazione, ma per averle totalmente pretermesse nella parte in cui avrebberoimposto una diversa valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA].5.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza degli artt. 192 e 533 cod.proc. pen. e dell’art. 416-bis cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenutointegrato il delitto associativo nonostante il difetto degli elementi costitutivi dellapartecipazione. Il ricorrente contesta che gli indici valorizzati dai giudici di merito– i quotidiani rapporti con [OSCURATO:PERSONA], gli incontri con altri soggettiritenuti appartenenti al sodalizio, la trattazione di vicende locali, l’intervento nellacontroversia tra [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto di nome [OSCURATO:PERSONA] e il coinvolgimentonel reato estorsivo di cui al capo 3) – siano idonei a dimostrare la sua stabilecompenetrazione nella famiglia mafiosa di Villabate. Secondo la difesa, talielementi attesterebbero soltanto la stretta vicinanza personale e lavorativa aTerranova [OSCURATO:PERSONA], ma non l’ingresso del ricorrente nella consorteria, ilriconoscimento della sua qualità di associato da parte degli altri componenti,l’assunzione degli obblighi tipici dell’appartenenza – obbedienza, omertà, messa adisposizione e perseguimento dei reati-fine – né l’attribuzione di un ruolo dinamicoe funzionale alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione. Il ricorrentededuce, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe agito autonomamentenell’interesse del sodalizio, ma solo quale soggetto vicino a [OSCURATO:PERSONA], come suotramite o longa manus, sicché il suo eventuale contributo sarebbe stato rivolto adagevolare il singolo [OSCURATO:PERSONA] e non la struttura associativa in quanto tale. In taleprospettiva, anche la vicenda della diatriba tra [OSCURATO:PERSONA] e tale “[OSCURATO:PERSONA]”sarebbe stata impropriamente valorizzata, trattandosi, secondo la difesa, di unacontroversia tra soggetti privati, conoscenti del ricorrente, risolta da [OSCURATO:PERSONA] perragioni personali e non per perseguire interessi della famiglia mafiosa. Il motivoaggiunge che il contesto nel quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato era quello di unafamiglia mafiosa di Villabate ormai disarticolata o comunque da ricostituire, sicchél’imputato, soggetto incensurato, sarebbe stato valorizzato solo per la suavicinanza a [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse dimostrata una sua effettiva appartenenzaad una struttura associativa ancora operativa. Mancherebbe, infine, anchel’elemento soggettivo del reato, poiché non sarebbe provata la consapevolezza evolontà del ricorrente di contribuire alla realizzazione, anche parziale, delprogramma criminoso del sodalizio, non essendo sufficiente la mera accettazionedel rischio che la propria vicinanza a [OSCURATO:PERSONA] potesse agevolare interessi illeciti.La sentenza impugnata avrebbe, pertanto, confuso la mera frequentazione, lavicinanza personale e l’atteggiamento esteriore dell’imputato con la partecipazionepunibile all’associazione mafiosa, omettendo di verificare l’effettiva messa adisposizione del sodalizio e il riconoscimento del ricorrente quale componentedell’organizzazione.5.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce inosservanza degli artt. 81 cpv.,110, 629, comma secondo, cod. pen., in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3,cod. pen., e dell’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna per il reato estorsivodi cui al capo 3), relativo alla vicenda [OSCURATO:PERSONA]-DHL. Il ricorrente contesta laricostruzione secondo cui egli avrebbe concorso nell’estorsione commessa indanno di [OSCURATO:PERSONA], consistita nella corresponsione di somme di denaro, inoccasione delle festività di Natale 2022 e Pasqua 2023, a titolo di “pizzo” o “messaa posto” per il centro di smistamento DHL della società T.D.M. TinnirelloDistribuzione [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe anzituttocon l’estorsione, costituito dall’asserito incarico conferito da [OSCURATO:PERSONA], il 16 agosto 2022, di rintracciare [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduceche non sarebbe spiegato il nesso tra tale episodio e le successive dazioni didenaro, avvenute a distanza di circa quattro mesi, a Natale 2022, e poi a Pasqua2023. Tale collegamento sarebbe tanto più incerto in quanto, da un lato, nonsarebbero note le ragioni dell’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, néTerranova, nel successivo interrogatorio, né la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebberoindicato [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto coinvolto nella vicenda estorsiva. Inoltre,l’eventuale riferimento, nell’agosto 2022, ad un intervento di [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda DHL sarebbe incompatibile, secondo la difesa, con la successivaassoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal capo 3). Il ricorrente sostiene, poi, che i fatti del 21dicembre 2022 deporrebbero non già per il suo concorso nell’estorsione, ma perla sua estraneità. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si sarebbe recato presso il deposito di pedanegestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cercare quest’ultimo; non avendolo trovato, sisarebbe allontanato senza lasciare a [OSCURATO:PERSONA] alcun messaggio relativo alla consegnadi denaro. Successivamente, presso il negozio “Tony’s” di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rifiutato di ricevere alcunché da [OSCURATO:PERSONA] per consegnarlo aTerranova. La difesa valorizza tale rifiuto come dato logicamente incompatibile conil ruolo di concorrente nell’estorsione: se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato effettivamentepartecipe del programma estorsivo, non vi sarebbe stata ragione – secondo ilricorrente – per cui avrebbe dovuto rifiutare la ricezione della busta contenente ildenaro destinato a [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza sarebbe, pertanto, contraddittoria nellaparte in cui trae prova del concorso di [OSCURATO:PERSONA] da due dati che, nella prospettazionedifensiva, avrebbero significato opposto: da un lato, il rifiuto di ricevere il denaronel dicembre 2022; dall’altro, l’intervento successivo alla consumazione del fattoin occasione della dazione pasquale. In tal modo, i giudici di merito avrebberotrasformato in indici di partecipazione all’estorsione condotte che, secondo ilricorrente, dimostrerebbero invece la sua estraneità alla richiesta estorsiva, allasua programmazione e alla sua esecuzione.5.4. Con il quarto motivo deduce l'inosservanza di legge ed il vizioargomentativo sulla configurabilità del reato di intestazione fittizia (capo 7). Ilricorrente evidenzia la totale mancanza di prova circa il dolo specifico di eluderele disposizioni in materia di misure di prevenzione; egli si sarebbe limitato aprestare la propria attività lavorativa, in assenza di un conferimento di capitaleiniziale, sicché la generica consapevolezza in merito ai precedenti penali delTerranova non avrebbe mai potuto tradursi, da sola, nella prova di una suacompartecipazione all'intento dissimulatorio.5.5. Con il quinto motivo deduce l'erronea applicazione della circostanzaaggravante speciale dell'associazione armata (art. 416-bis, comma quarto, cod.pen.). La Corte territoriale, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata ad affermarela disponibilità di armi da parte del sodalizio attingendo dal mero "fatto notorio"riferibile all'associazione, in quanto articolazione di “Cosa nostra”, senza indicareelementi idonei a dimostrare che vi fosse effettivamente tale disponibilità, che essarientrasse nel perimetro della concreta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] e nel preciso arcotemporale di riferimento in cui essa avveniva e che questi ne fosse consapevole,e ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.5.6. Con il sesto motivo deduce inosservanza di legge e mancanza dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche e alla determinazione degli aumenti per lacontinuazione. Il ricorrente rileva che, nel capitolo dedicato al trattamentosanzionatorio, la sentenza impugnata non avrebbe dedicato alcuna specificamotivazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi, nel dispositivo, a confermarela pena inflitta dal primo giudice. La Corte territoriale avrebbe omesso dirispondere alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,fondata sull’incensuratezza dell’imputato e sul ruolo comunque ritenuto minimo eresiduale; avrebbe altresì omesso di motivare sulla censura relativa all’iniquitàdegli aumenti per la continuazione, in particolare con riferimento alla parificazionedel trattamento tra il reato di cui al capo 3) e quello di cui al capo 7); avrebbeinfine omesso di rispondere alla doglianza concernente l’individuazione del reatopiù grave, che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere ravvisato nel capo 3) enon nel capo 1).6. [OSCURATO:PERSONA] propone, infine, tre motivi di ricorso.6.1. Con il primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla ritenuta configurabilità del concorso nel delitto di estorsioneaggravata contestato al capo 3), con specifico riferimento agli accadimenti deldicembre 2022. Il ricorrente sostiene che la vicenda natalizia sarebbe connotatada un elemento decisivo: [OSCURATO:PERSONA], secondo le stesse modalitàindicate a [OSCURATO:PERSONA] dall’ignoto latore della richiesta estorsiva, avrebbedovuto essere utilizzato quale mero tramite inconsapevole, ricevendo una bustache gli sarebbe stata presentata come contenente documenti destinati a“[OSCURATO:PERSONA]”, ossia a [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, tale dinamicadimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] non era parte dell’accordo estorsivo e che nonaveva ragione di sospettare, nella prima occasione, che la busta contenessedenaro. Egli avrebbe confidato nella dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] circa il contenutodocumentale della busta anche in ragione dei pregressi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] eTerranova, noti al ricorrente, e della recente consegna di mobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, adavviso della difesa, avrebbe ignorato tali elementi e avrebbe illogicamentetrasformato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], favorevoli alla tesi dell’inconsapevolezzadi [OSCURATO:PERSONA], in una sorta di espediente difensivo costruito dall’imputato, cosìprivando di rilievo un dato oggettivo idoneo ad escludere il dolo. Il ricorrenteaggiunge che la sentenza avrebbe attribuito rilievo accusatorio alla condotta diTinnirello, pur emergendo, dalla stessa ricostruzione dei giudici di merito, chequesti non sembrava subire una imposizione contro la propria volontà, ma siin sé, bensì delle modalità con cui la richiesta gli era stata rivolta e del rischio chei dipendenti ne venissero a conoscenza. Tale dato, secondo la difesa, renderebbeancora più debole la prova della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la naturaestorsiva della consegna.6.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione allaritenuta configurabilità delle aggravanti contestate, sia quella di cui all’art. 629,comma secondo, cod. pen. in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.(«se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa partedell'associazione di cui all'articolo 416-bis»), sia quella di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. Quanto alla prima aggravante, il ricorrente sostiene che essa presupponga laconsapevolezza, in capo al concorrente, della qualità di appartenente adassociazione per delinquere di taluno degli autori del fatto. Esclusa, per effettodell’assoluzione, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 3), ladifesa deduce che [OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole della perduranteappartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al [OSCURATO:PERSONA],egli avrebbe avuto elementi per ritenere che il coimputato avesse ormai saldato ipropri conti con la giustizia; quanto al [OSCURATO:PERSONA], il rapporto sarebbe stato quello conun semplice conoscente con il quale intratteneva relazioni cordiali. La sentenzaimpugnata, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata ad affermare la conoscenza,da parte di [OSCURATO:PERSONA], della pregressa condanna per mafia di [OSCURATO:PERSONA], senzaspiegare perché ciò dovesse tradursi nella consapevolezza dell’attualeappartenenza alla consorteria o della natura mafiosa dell’operazione. Quantoall’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., il ricorrente deduce che, nelsegmento fattuale in cui egli sarebbe intervenuto, non sarebbe ravvisabile alcunamodalità di intimidazione mafiosa, né esplicita, né ambientale o silente.[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe conosciuto la finalità delle somme versate da Tinnirelloe il richiamo, operato dalla sentenza, al sostentamento di un detenuto sarebbeirrilevante ove non accompagnato dalla prova della consapevolezza, da parte delricorrente, della destinazione delle somme e del fine di agevolazione mafiosa.6.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza di legge e mancanza dimotivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche e alla correlata rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ilricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe completamente omesso divalutare il motivo di appello con il quale si chiedeva il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche. La difesa aveva valorizzato, in particolare, lostato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], la condotta processuale collaborativa, lascelta di sottoporsi all’esame dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare e direndere dichiarazioni anche in appello, nonché l’assenza di atteggiamenti polemicio di tentativi di negare il dato oggettivo della consegna delle buste. Secondo ladifesa, le dichiarazioni dell’imputato costituivano una lecita interpretazionealternativa del proprio atteggiamento soggettivo, cioè del profilo non direttamentepercepibile mediante intercettazioni o videoriprese, e avrebbero imposto unaspecifica risposta motivazionale, del tutto mancante nella sentenza impugnata.7. Il procedimento è stato trattato in pubblica udienza, nel corso dellaquale le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati ovvero, per alcuni profili, inammissibili per leragioni di seguito illustrate.2. Come pacificamente affermato, il vizio di cui all'art. 606, comma primo,lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penalesostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessaal caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l’erroneasussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalladeduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspettodel vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n.47575 del 07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01).Quest’ultima norma, poi, consente l’esame della congruità e completezzadella motivazione e il rapporto tra questa e la decisione, non certo tra prove edecisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice dimerito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un’ipotesi alternativa,ancorché plausibile, rispetto a quella accolta nel provvedimento impugnato. Sono,pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali,contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dalricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv.205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesi alternativa aquella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv.280589-02).Anche il travisamento della prova – inteso come la valorizzazione di un datoinesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenutotestuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), siaerroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo serealmente tale e se comprometta in modo decisivo la tenuta logica dellamotivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv.249035-01).Dunque, il sindacato della Corte di cassazione resta circoscritto alla verificadella esistenza di un apparato argomentativo non meramente apparente, nonmanifestamente illogico e non internamente contraddittorio, nonché alla verificadella correttezza giuridica della decisione, senza poter operare una rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, né l’autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue chenon possono trovare ingresso le censure che, pur formalmente prospettate comeviolazioni di legge o vizi di motivazione, si risolvono nella richiesta di rivalutare ilsignificato delle intercettazioni, delle dichiarazioni delle persone offese, delledichiarazioni dei coimputati e dei plurimi elementi indiziari già esaminati dai giudicidi merito.3. Tanto premesso, possono essere esaminati, per priorità logica, i motividei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativi al reato associativo di cui alcapo 1), poiché essi investono il contesto nel quale si collocano anche le ulterioricondotte contestate.3.1. Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e i primi due motivi del ricorsoTraina, pur relativi a posizioni diverse, possono essere trattati congiuntamentequanto ai principi applicabili, perché entrambi censurano la configurabilità dellapartecipazione all’associazione mafiosa.Le doglianze sono infondate.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la partecipazioneall’associazione di tipo mafioso non si esaurisce in uno status soggettivo diappartenenza, ma richiede uno stabile inserimento dell’agente nel tessutoorganizzativo del sodalizio, con assunzione di un ruolo dinamico e funzionale, invirtù del quale il soggetto rimanga a disposizione dell’associazione per ilperseguimento dei comuni fini criminosi. In tal senso si sono espresse le SezioniUnite con la sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01,affermando che la partecipazione è ravvisabile quando il soggetto sia stabilmentecompenetrato nell’organizzazione, in modo da contribuire, anche attraversocondotte non necessariamente tipizzate, alla vita, alla conservazione o alrafforzamento del sodalizio.Tale principio è stato ulteriormente precisato da Sez. U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01, secondo cui la condotta di partecipazionesi sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativadell’associazione e deve dimostrarsi idonea, per le caratteristiche assunte nel casoconcreto, a dare luogo alla messa a disposizione del sodalizio per il perseguimentodei comuni fini criminosi. La formale affiliazione rituale, dunque, non costituiscerequisito indefettibile, né la sua assenza è di per sé decisiva, potendo lapartecipazione essere desunta da concreti indicatori fattuali, gravi, precisi econcordanti.3.2. Alla luce di tali principi, è infondato il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamenteritenuto la sua partecipazione alla famiglia mafiosa di Villabate, nonostante lapretesa disarticolazione del sodalizio a seguito della collaborazione con la giustiziadi [OSCURATO:PERSONA], vertice del sodalizio, e nonostante la natura autonoma,individuale e non concertata delle iniziative a lui attribuite. La Corte di appello haespressamente esaminato la tesi difensiva, ritenendola infondata, osservando chearresti, collaborazioni e fibrillazioni interne, pur incidendo sugli equilibri delsodalizio, non determinano di per sé l’estinzione della famiglia mafiosa, mapossono costituire il presupposto di una fase di riorganizzazione, come giàavvenuto in altri momenti della vita di “Cosa nostra”.In tale prospettiva, la Corte territoriale ha valorizzato il fatto che LauricellaSalvatore, scarcerato il 20 luglio 2022, si era immediatamente riattivato perl’organizzazione del potere mafioso nel nuovo assetto, criticando le modalità concui [OSCURATO:PERSONA] era stato investito del ruolo di capo e attivandosi per ristabilire l’ordinemafioso nel territorio di Villabate. Secondo la sentenza impugnata, l’imputato siera mosso non come soggetto isolato, ma rapportandosi con soggetti intranei erivendicando una capacità regolativa propria della famiglia mafiosa locale.Particolare rilievo è stato attribuito alla conversazione del 19 ottobre 2022con [OSCURATO:PERSONA]. In quel colloquio, secondo la ricostruzione deigiudici di merito, i due interlocutori discutevano della riorganizzazione dellafamiglia mafiosa di Villabate, della necessità di “far riprendere” la famiglia, dellanomina del referente mafioso di Ficarazzi – ritenuta questione di competenza dellafamiglia di Villabate – e della pretesa di evitare ingerenze di altre articolazioniterritoriali di “Cosa nostra”. Le espressioni con cui [OSCURATO:PERSONA] rivendicava che “ilpaese è il nostro” e che “ai paesi ci pensiamo noi, loro pensano a Palermo” sonostate logicamente interpretate non come mera rievocazione di un potere ormaicessato, ma come manifestazione della persistente pretesa di controllo mafiososul territorio.La Corte ha anche chiarito che il riferimento, emerso nella conversazione condella definitiva dissoluzione dell’articolazione criminale, ma come riferimento allacessazione del precedente assetto, secondo la regola evocata dagli interlocutoriper cui il precedente assetto viene meno quando il capo collabora con la giustizia(“una volta che il capo famiglia si fa sbirro”), sicché occorre procedere allaridefinizione degli equilibri interni. Da tale premessa, secondo la Corte, nondiscendeva l’eliminazione dell’articolazione mafiosa di Villabate, ma la necessità diprovvedere alla nomina di un nuovo capo e alla ridefinizione degli equilibri interni.In questa ricostruzione, la Corte territoriale ha valorizzato anche ledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], non come dato isolato, ma in quantoriscontrate dalle conversazioni captate e dagli ulteriori elementi acquisiti. Lasentenza impugnata evidenzia, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuitoproprio a [OSCURATO:PERSONA] l’idea di ricostituire la famiglia mafiosa di Villabate e che taleindicazione trovava riscontro nelle captazioni relative alle doglianze manifestatedallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle “invasioni di campo” di Lauricellanella vicenda DHL. La Corte ha altresì richiamato l’interrogatorio del 31 luglio2023, nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dell’incontro con [OSCURATO:PERSONA], che aveva giàmanifestato il progetto di ricostruire la famiglia mafiosa del territorio, disgregataa seguito dell’arresto e della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], e aveva aggiunto di essersirecato da [OSCURATO:PERSONA] per parlarne, indicando anche altri soggetti coinvolti nelprogetto di riorganizzazione.Nello stesso senso, la Corte ha attribuito rilievo alla consegna, da parte diTerranova, del manoscritto recapitatogli da [OSCURATO:PERSONA] in carcere, nel quale —secondo la sentenza — erano espresse volontà riorganizzative della famiglia diVillabate. La sentenza ha inoltre osservato che l’ammissione, da parte diTerranova, di attività estorsive concertate con [OSCURATO:PERSONA] evidenziava la linearitàdel suo contributo dichiarativo e offriva elementi utili alla ricostruzione delleresponsabilità.Tali dichiarazioni, lette unitariamente ai riscontri captativi, sono state quindiconsiderate coerenti con la tesi della perdurante operatività della famiglia mafiosae del ruolo attivo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella sua riorganizzazione.La valenza mafiosa del colloquio è stata ulteriormente desunta dallasuccessiva conversazione del 26 ottobre 2022 con [OSCURATO:PERSONA], nella qualeLauricella, appresa da notizie di stampa l’esistenza di captazioni nell’abitazione dicompiuto “un altro viaggio”. La Corte territoriale ha valorizzato tale espressionequale indice della consapevolezza, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], della rilevanteportata compromettente e mafiosa degli argomenti trattati pochi giorni prima conLa sentenza ha poi richiamato ulteriori elementi di conferma della immediatariattivazione di [OSCURATO:PERSONA]: l’incontro del 26 luglio 2022, appena sei giorni dopo lascarcerazione, con [OSCURATO:PERSONA], indicato come soggetto che aveva nelfrattempo riattivato il proprio ruolo nella famiglia mafiosa di Villabate, e ilsuccessivo incontro del 31 luglio 2022 presso il bar “[OSCURATO:PERSONA]”. Tali contatti sonostati valutati non come mere frequentazioni personali, ma come elementi coerenticon il reinserimento dell’imputato nel circuito criminale locale.Nello stesso senso, i giudici di merito hanno valorizzato le condotte relativealla regolazione dei furti di auto e dei cosiddetti “cavalli di ritorno”. In particolare,il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] convocava presso il proprio autosalone Pitarresidichiarandosi disponibile a incontrare una “batteria” di tali soggetti perautorizzarne l’attività, dettando persino criteri sui possibili destinatari dei furti (lepersone più abbienti); il 24 febbraio 2023 convocava [OSCURATO:PERSONA], altrosoggetto coinvolto in condotte furtive, autorizzandolo e anzi incentivandolo aricorrere alla pratica del “cavallo di ritorno”. La Corte ha ritenuto tali episodiindicativi della pretesa autorità mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio, e non di unainiziativa privata o estemporanea.Né assume valore contrario, secondo la sentenza impugnata, il fatto chealcuni sodali si muovessero nelle attività estorsive in autonomia o anche incontrasto con altri soggetti del gruppo. La Corte territoriale ha infatti osservatoche tale autonomia operativa non dimostra che le singole attività trovasserofondamento nel solo potere individuale dell’agente; al contrario, esse eranosorrette dalla capacità del singolo di evocare la forza proveniente dall’associazionee il potere intimidatorio ad essa proprio. In questa prospettiva, la mancata previaconcertazione di alcune iniziative non esclude la partecipazione mafiosa, ma siinserisce nella fase di fibrillazione e riorganizzazione della famiglia di Villabate.Resta da esaminare lo specifico argomento difensivo fondato sul fatto cheLauricella avrebbe assunto alcune iniziative estorsive senza informare ocoinvolgere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e sul passaggiodelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto le estorsioni“senza dire niente”.Tale dato, tuttavia, non è logicamente decisivo nel senso preteso dalricorrente.La partecipazione mafiosa non richiede che ogni singola attività illecita siapreviamente deliberata da tutti gli associati o comunicata ai soggetti apicali o diriferimento. L’associazione mafiosa, specie in una fase di riorganizzazione, puòoperare anche attraverso iniziative individuali di soggetti stabilmente inseriti nelsodalizio, che spendano la forza intimidatrice derivante dalla comuneappartenenza e contribuiscano, anche mediante condotte non concertate in ognidettaglio, alla conservazione del prestigio, della capacità intimidatoria e delcontrollo territoriale dell’organizzazione.Ciò che rileva, dunque, non è la previa deliberazione collegiale di ogni reato-fine, ma la riconducibilità delle condotte al ruolo assunto dall’agente nel sodalizioe alla sua stabile messa a disposizione per le finalità comuni. La Corte territorialeha ritenuto tale requisito integrato sulla base di un insieme di elementiconvergenti: il rientro di [OSCURATO:PERSONA] nel territorio; la rivendicazione di un potereregolativo sulla zona; l’intervento nelle dinamiche criminali locali; la spendita dellapropria caratura mafiosa nelle vicende estorsive; la capacità di interlocuzione conaltri soggetti gravitanti nell’area mafiosa.La censura, pertanto, valorizza in modo parcellizzato l’assenza di previaconcertazione di alcune iniziative, senza confrontarsi con la valutazione unitariacompiuta dai giudici di merito, che, priva di vizi logici manifesti, non può esseresostituita, in questa sede, da una diversa ricostruzione del significato dellecondotte.3.3. Sono infondati anche il primo e il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], chepossono essere esaminati congiuntamente perché entrambi attengono allaconfigurabilità della partecipazione del ricorrente alla famiglia mafiosa di Villabate.3.3.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce l’omessa valutazione di una provaasseritamente decisiva, costituita dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2023. Secondo la difesa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbeescluso la formale affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], affermando che il medesimo “non mirisulta” fosse formalmente combinato, che “faceva parte e non faceva parte” e che“nasce solamente per essere mio socio nella ditta delle pedane”. Con il secondomotivo, il ricorrente sostiene, più in generale, che gli elementi valorizzati daigiudici di merito dimostrerebbero al più una vicinanza personale e lavorativa aTerranova, non già una stabile compenetrazione nel sodalizio.Le censure non sono fondate.La sentenza impugnata non ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] inragione della mera frequentazione di [OSCURATO:PERSONA], né ha confuso la vicinanzapersonale con la partecipazione associativa. I giudici di merito hanno invecevalorizzato un complesso di elementi che, letti unitariamente, sono stati ritenutidimostrativi della stabile messa a disposizione del ricorrente rispetto alla famigliamafiosa di Villabate.In particolare, la Corte territoriale ha richiamato, anzitutto, lo strettissimovincolo fiduciario tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], storico esponente dellafamiglia mafiosa di Villabate. [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione dei giudici di merito,non era un mero conoscente o un semplice dipendente del [OSCURATO:PERSONA], maintratteneva con lui un quotidiano rapporto di frequentazione e ne costituiva unasorta di fidatissimo “braccio operativo”, attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] riusciva afronteggiare i limiti alla propria libertà di movimento derivanti dallo status disorvegliato speciale.La sentenza ha poi valorizzato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale “ufficiale dicollegamento” tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi indicaticome esponenti di spicco della famiglia mafiosa di Villabate. Tale funzione era statasvolta già nei giorni immediatamente successivi alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA],avvenuta il 20 luglio 2022: il 25 luglio 2022, infatti, [OSCURATO:PERSONA] comunicava a RomeoGiuseppe, uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], le direttive impartite da [OSCURATO:PERSONA],secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto creare problemi a Villabate, discutere,“fare bordello” o truffare qualcuno; il giorno successivo, [OSCURATO:PERSONA] veniva informatoanche dell’arrivo di [OSCURATO:PERSONA] presso il luogo di lavoro di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte haritenuto che tale funzione di raccordo tra due figure apicali o comunquesignificative del sodalizio non potesse essere spiegata con una mera relazioneamicale, ma deponesse per l’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche internedell’articolazione mafiosa locale.Ulteriore indice è stato individuato nell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] in vicendeterritoriali tipicamente riconducibili al controllo mafioso del territorio. Inparticolare, la sentenza richiama la controversia insorta tra due venditoriambulanti, [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto di nome [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo non graditonel territorio di Villabate. [OSCURATO:PERSONA] interveniva direttamente nella questione,ritenendo prive di fondamento le protezioni mafiose vantate dal detto [OSCURATO:PERSONA] edando conto, in una conversazione del 20 ottobre 2022, di avere parlato dellavicenda con [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva chiesto di “portargli” il detto “[OSCURATO:PERSONA]”,prospettando che ciò avrebbe comportato il ricorso alla violenza nei confronti delsoggetto indesiderato («[OSCURATO:PERSONA]: io ora appena gli ho accennato questo discorso aquello ... sai cosa mi ha detto subito? "me lo vuoi portare!?" ... e io lo so(incomprensibile) perché al pacchione una volta gliel'ho portato e gli ha dato dueore e mezza di legnate ...»). Nella stessa conversazione, [OSCURATO:PERSONA] esprimeva la logicadi controllo territoriale sottesa all’intervento, affermando che per “ogni casa c’è ilproprietario”: frase non illogicamente interpretata dai giudici di merito comesignificativa adesione alle regole e ai metodi del sodalizio.La Corte ha inoltre collegato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda estorsiva indanno della società T.D.M. [OSCURATO:PERSONA]DHL. Da un lato,[OSCURATO:PERSONA] aveva individuato proprio in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto al quale rivolgersiper entrare in contatto con [OSCURATO:PERSONA] ai fini del pagamento del “pizzo”; dall’altro,le conversazioni dell’agosto 2022 mostravano [OSCURATO:PERSONA] quale tramite delle direttivedi [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], cui doveva essere imposto di interrompere l’azioneintrapresa nei confronti della DHL, con le espressioni “fermati” e “bloccaticompletamente”. Tali dati sono stati logicamente valorizzati come prova non diuna mera contiguità passiva, ma della conoscenza e della partecipazione di Trainaalle dinamiche estorsive riconducibili al gruppo.[OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno attribuito rilievo alla posizione assunta daTraina nell’impresa individuale operante nel settore delle pedane in legno,formalmente intestata a lui, ma ritenuta riconducibile anche a [OSCURATO:PERSONA]. Lasentenza ha valorizzato la mancanza di un conferimento di capitale da parte diTraina, l’assenza di pregresse esperienze nel settore, il coinvolgimento gestionaledi [OSCURATO:PERSONA] e la qualità di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto incensurato e pienamentefiduciario, idoneo a schermare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nell’attività economica.Anche tale elemento è stato letto non isolatamente, ma come ulteriore indice dellastabile messa a disposizione del ricorrente rispetto agli interessi illeciti diTerranova e, più in generale, della famiglia mafiosa di Villabate.Riassumendo, la Corte territoriale ha richiamato il quotidiano rapporto conTerranova [OSCURATO:PERSONA]; il ruolo di raccordo operativo tra [OSCURATO:PERSONA] e altri soggettidel circuito mafioso locale; l’intervento in controversie territoriali attraverso laspendita della vicinanza a [OSCURATO:PERSONA]; la funzione svolta nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]-DHL; la posizione assunta nell’impresa individuale formalmente intestata a lui, maritenuta riconducibile anche a [OSCURATO:PERSONA]; la capacità del ricorrente di muoversicome soggetto affidabile, proprio perché incensurato e meno esposto rispetto aTerranova, sottoposto a vincoli e attenzioni investigative.Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2023, esse nonhanno il valore liberatorio che la difesa attribuisce loro: non costituiscono provadecisiva in senso opposto, travisata per omissione, secondo i limiti fissati dallagiurisprudenza.[OSCURATO:PERSONA] ha sì escluso di sapere che [OSCURATO:PERSONA] fosse formalmente “combinato”,ma tale dato non esclude la partecipazione penalmente rilevante, posto che, comesi è detto, la formale affiliazione rituale non è requisito necessario dell’art. 416-biscod. pen. Le stesse espressioni richiamate dalla difesa – “faceva parte e non facevaparte”, “si credeva di poter dire qualche parola in più”, “nasce solamente peressere mio socio nella ditta delle pedane” – non sono univoche nel senso dellatotale estraneità e, dunque, non sono tali da disarticolare il quadro accusatorio,ma descrivono un soggetto che, proprio per la stretta vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], erain grado di spendere sul territorio quella prossimità e di intervenire in dinamichelocali.Non ricorre, pertanto, l’omessa valutazione di una prova decisiva. La provaè decisiva, ai fini del vizio deducibile in sede di legittimità, solo quando, ovecorrettamente considerata, sia idonea a disarticolare l’intero ragionamentoprobatorio. Nel caso in esame, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essereunivocamente favorevoli, non eliminano gli ulteriori indici valorizzati dai giudici dimerito. Al più, esse consentono una lettura alternativa della posizione di [OSCURATO:PERSONA],ma non rendono manifestamente illogica la conclusione raggiunta dalla Corteterritoriale.3.3.2. Anche il secondo motivo si risolve, in larga parte, nella richiesta dirivalutare il significato delle emergenze probatorie. Il ricorrente sostiene che lacontroversia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse questione meramente privata eche [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto per ragioni personali, non nell’interesse della famigliamafiosa. La sentenza impugnata, però, ha letto tale episodio non come datoisolato, ma come manifestazione della capacità del ricorrente di intervenire nelledinamiche territoriali spendendo la vicinanza a [OSCURATO:PERSONA] e la forza diintimidazione che da essa derivava. Ha poi integrato tale dato con gli altri elementirelativi al ruolo dell’imputato nella vicenda DHL e nell’impresa di pedane.Né è decisivo il rilievo secondo cui la famiglia mafiosa di Villabate sarebbestata disarticolata o in fase di ricostituzione. Proprio tale fase, secondo la logicaricostruzione dei giudici di merito, rendeva necessario l’apporto di soggetti capacidi fungere da tramite operativo e da schermo rispetto a figure maggiormenteesposte. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata, dunque, ritenuta non in forza di unagenerica contiguità, ma in ragione del concreto ruolo assunto nella ripresaoperativa del sodalizio.La motivazione sul capo 1), pertanto, supera il vaglio di legittimità.4. Devono essere ora esaminati il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e ilquinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], entrambi relativi alla ritenuta sussistenzadell’aggravante dell’associazione armata.Le doglianze sono infondate.4.1. L’art. 416-bis, comma quinto, cod. pen. stabilisce che l’associazione siconsidera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per ilconseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anchese occultate o tenute in luogo di deposito. La disposizione non richiede, dunque,che le armi siano materialmente detenute da ciascun partecipe, né che sianoportate o custodite in luoghi direttamente riferibili a tutti gli associati. È sufficienteche l’associazione, in quanto tale, ne abbia la disponibilità funzionale alperseguimento delle finalità del sodalizio.In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la circostanzaaggravante prevista dall’art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. è integratadalla mera disponibilità delle armi da parte dell’associazione, indipendentementedal fatto che tale disponibilità configuri anche le ipotesi delittuose di porto odetenzione, poiché la disponibilità non coincide necessariamente con l’attuale edeffettiva detenzione, né con il porto, e può riguardare anche armi occultate,custodite da terzi o comunque detenute in luoghi di deposito funzionali alleesigenze del sodalizio (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 18/01/2013, P.C.,Adamo e altri, Rv. 254295-01).È altresì consolidato il principio secondo cui, in tema di associazione di tipomafioso, l’aggravante della disponibilità di armi è configurabile a carico di ciascunpartecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o chelo ignori per colpa, in applicazione dell’art. 59, comma secondo, cod. pen.; lanatura oggettiva della circostanza, infatti, non comporta responsabilità oggettiva,ma esige che la disponibilità delle armi sia conoscibile dal partecipe in ragione delruolo rivestito, del contesto associativo e delle concrete modalità di operatività delsodalizio (tra le altre: Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.272403-01; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831-02; Sez. 6, n. 15528del 12/01/2021, Rv. 281212-02; Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv.288336-01).La stessa giurisprudenza valorizza, poi, quanto alla prova di ciò, anche ilfatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte delsodalizio mafioso, laddove si tratti di cosiddette mafie "storiche", per le quali lastabile dotazione di armi è desumibile anche dalle risultanze emerse nellapluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep.2024, Casamonica, Rv. 285908-05), ben potendosi, in ogni caso, far riferimento,anche in difetto di una esatta individuazione delle armi stesse, a fatti di sanguecommessi dal gruppo criminale, al contenuto delle intercettazioni o alle fonti orali(così, ancora, Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336-01).Ne deriva che la prova della disponibilità delle armi può essere desunta nonsoltanto dal sequestro o dalla individuazione materiale delle stesse, ma anche daun complesso di elementi convergenti: precedenti accertamenti giudiziari sullamedesima articolazione mafiosa, dichiarazioni di collaboratori, conversazionicaptate, riferimenti alla custodia o movimentazione delle armi, nonché dati dicomune esperienza giudiziaria, purché riferiti non in modo generico all’interofenomeno mafioso, ma alla concreta associazione oggetto di giudizio (così, ancora,Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403-01 e Sez. 1, n.14255 del 14/06/2016, dep. 2017, Ardizzone, Rv. 269839-01).4.2. Alla luce di tali principi, la motivazione della sentenza impugnata èimmune dai vizi denunciati.La Corte territoriale non ha applicato l’aggravante in modo automatico, né siè limitata ad affermare che “Cosa nostra”, in quanto tale, dispone storicamente diarmi. Ha invece seguito un percorso argomentativo articolato, fondato su tre ordinidi elementi: il dato di esperienza giudiziaria relativo alla stabile disponibilità diarmi da parte delle organizzazioni mafiose storiche; i precedenti giudiziarispecificamente riguardanti la famiglia mafiosa di Villabate; gli elementi concretiemersi nel presente procedimento.4.2.1. Sotto il primo profilo, la Corte ha richiamato il principio per cui, nelleorganizzazioni mafiose storiche, la disponibilità di armi costituisce dato di ordinariaesperienza giudiziaria, in quanto coerente con la natura stessa del sodalizio, conla sua capacità intimidatrice e con il suo storico coinvolgimento in faide, omicidi efatti di sangue. Tale dato, tuttavia, non è stato utilizzato come presunzioneassoluta o come scorciatoia probatoria, ma come elemento di contesto, daverificare e concretizzare con riferimento alla specifica articolazione di Villabate.4.2.2. Sotto il secondo profilo, la Corte di appello ha richiamato precedentigiudiziari relativi proprio alla famiglia mafiosa di Villabate. In particolare, ha fattoriferimento alla sentenza n. 1441/2020, pronunciata nel procedimento n.10179/2019 R.G.N.R., nella quale, nel riconoscere la circostanza aggravantedell’associazione armata ad alcuni componenti della famiglia mafiosa di Villabate,era stata valorizzata la consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], capo-mandamento, della disponibilità di armi da parte di Cusimano, altro affiliato allamedesima famiglia, nonché della possibilità di procurarsi un arsenale in caso dinecessità.La Corte ha inoltre richiamato la sentenza n. 249/2015, pronunciata nelprocedimento n. 7791/2013 R.G.N.R., nella quale era stata già riconosciuta ladisponibilità di armi in capo alla famiglia mafiosa di Villabate, anche nei confrontidell’allora imputato [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle conversazioni intercettatee delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SergioRosario.Tali precedenti sono stati correttamente valorizzati non per affermare unaresponsabilità automatica degli odierni ricorrenti, ma per dimostrare che ladisponibilità di armi non era un dato astrattamente riferito a “Cosa nostra” nel suocomplesso, bensì un elemento già giudizialmente accertato con riguardo allaspecifica articolazione mafiosa operante nel territorio di Villabate.4.2.3. A tali elementi storici e giudiziari, la Corte territoriale ha poi aggiuntodati specifici tratti dal presente procedimento.In primo luogo, ha richiamato le dichiarazioni del collaboratore SollimaSalvatore, il quale ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che si accompagnava aBoncimino [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], e che si era occupato dellospostamento di armi. La Corte ha inoltre evidenziato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] già condannato, tra l’altro, per la detenzione delle armi della famigliamafiosa di Villabate.Questo elemento assume rilievo particolare rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],perché non si limita ad affermare la generica appartenenza del ricorrente ad unafamiglia mafiosa armata, ma lo collega specificamente a condotte concernenti lamovimentazione di armi, secondo una ricostruzione che i giudici di merito hannoritenuto coerente con il ruolo operativo e fiduciario svolto dallo stesso Trainaall’interno delle dinamiche della famiglia di Villabate.In secondo luogo, la Corte ha valorizzato la conversazione captata il 19ottobre 2022 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In talecolloquio, i due interlocutori si interrogavano sull’identità della persona che avevain custodia oggetti non meglio indicati, con espressioni criptiche quali: “quelle coselo sai chi ce l’ha vero?”; [OSCURATO:PERSONA] rispondeva: “sì! Lo so che ce l’ha! Me l’ha dettocomplessivo della conversazione e della qualità degli interlocutori, come allusivoalle armi della famiglia mafiosa.La valutazione non è manifestamente illogica. La Corte ha ritenutosignificativa non soltanto la formula utilizzata – volutamente generica e criptica –ma anche l’esigenza, propria di soggetti stabilmente inseriti nelle dinamiche dellafamiglia mafiosa, di condividere l’informazione su chi avesse in custodia “quellecose”, così da renderne possibile e agevole il recupero in caso di necessità. In talmodo, la conversazione è stata letta non come riferimento ambiguo e neutro, macome riscontro attuale della perdurante disponibilità di armi da parte della famigliadi Villabate.4.3. Le censure difensive non scalfiscono tale ragionamento.4.3.1. La difesa [OSCURATO:PERSONA] valorizza, da un lato, la propria detenzioneininterrotta dal 2013 al 2022, sostenendo che tale dato renderebbe inconferenti ledichiarazioni di collaboratori risalenti e i precedenti giudiziari relativi alla famigliamafiosa di Villabate; dall’altro lato, deduce che le estese perquisizioni eseguite inoccasione degli arresti non hanno portato al rinvenimento di armi.Tali argomenti non sono decisivi.Quanto al periodo detentivo, esso non esclude che, una volta rientrato nelterritorio e nuovamente inseritosi nelle dinamiche della famiglia mafiosa locale,[OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole, o comunque colpevolmente ignaro, della disponibilitàdi armi da parte del sodalizio. La Corte di appello ha infatti ritenuto dimostrato ilsuo immediato reinserimento nel circuito associativo di Villabate dopo lascarcerazione, il suo coinvolgimento nella riorganizzazione della famiglia e la suapartecipazione a conversazioni dal contenuto mafioso, tra cui proprio quella del 19ottobre 2022 con [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto, il dato della pregressa detenzionenon elide la conoscibilità della dotazione armata del sodalizio, tanto più in presenzadi una conversazione attuale nella quale [OSCURATO:PERSONA] mostra di sapere chi detenga“quelle cose”.Quanto all’assenza di sequestri di armi, il rilievo difensivo non è dirimentealla luce della struttura normativa dell’art. 416-bis, comma quinto, cod. pen. Lanorma fa riferimento alla disponibilità delle armi, anche se occultate o tenute inluogo di deposito, e non pretende la loro apprensione materiale. Il mancatorinvenimento in occasione delle perquisizioni non dimostra, dunque,l’insussistenza dell’aggravante, specie a fronte di precedenti giudiziari specificisulla famiglia di Villabate e di elementi attuali, dichiarativi e captativi, indicatividella custodia o movimentazione delle armi.4.3.2. Parimenti infondata è la censura proposta da [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe valorizzato il solo fattonotorio della disponibilità di armi da parte di “Cosa nostra”, senza dimostrare ladisponibilità effettiva, l’attualità della stessa nel periodo contestato e laconsapevolezza del singolo partecipe. Ma la sentenza impugnata, come si è visto,ha richiamato elementi specifici riferibili proprio alla famiglia mafiosa di Villabatee, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato anche le dichiarazioni diSollima sullo spostamento di armi, il collegamento con [OSCURATO:PERSONA] eAndolina [OSCURATO:PERSONA], nonché il ruolo operativo riconosciuto al ricorrente nel contestoassociativo.La consapevolezza, o comunque la colpevole ignoranza, della dotazionearmata è stata dunque desunta non dalla mera affiliazione ad un’associazionestoricamente armata, ma dall’inserimento concreto di [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosadi Villabate, dal suo ruolo operativo e fiduciario, dagli elementi specifici sullamovimentazione delle armi e dal complesso delle risultanze valorizzate dai giudicidi merito.4.4. Non ricorre, pertanto, la denunciata applicazione presuntivadell’aggravante.La Corte di appello ha distinto correttamente il dato generale – la stabiledisponibilità di armi da parte di Cosa nostra quale organizzazione mafiosa storica– dalla verifica concreta relativa alla famiglia di Villabate, fondando quest’ultimasu precedenti giudiziari specifici e su elementi emersi nel presente procedimento.Ha poi valutato la riferibilità dell’aggravante ai singoli partecipi non in termini diresponsabilità oggettiva, ma alla luce della loro posizione nel sodalizio e dellaconoscibilità della dotazione armata.La motivazione è, dunque, congrua, non apparente e non manifestamenteillogica.Il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorso Trainadevono essere, pertanto, rigettati.5. Sono, altresì, infondati il primo e il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA],relativi, rispettivamente, alla tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] ealla dedotta desistenza volontaria.5.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte di appello avrebbeanticipato la soglia della punibilità alla fase ideativa o preparatoria, ritenendointegrato il tentativo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] nonostantel’assenza di una richiesta diretta alla persona offesa, di minacce esplicite o di attiesecutivi non equivoci.La doglianza non è fondata.La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali l’approccio aCerrito [OSCURATO:PERSONA], fratello dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], non potesse esserletto come mera ricerca neutra di un contatto, ma dovesse essere valutato nelconcreto contesto in cui era avvenuto. I giudici di merito hanno valorizzato laqualità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], soggetto appena scarcerato e noto nel contestoterritoriale; la natura della richiesta, avente ad oggetto la possibilità di farelavorare persone o mezzi nel cantiere dell’impresa del fratello; la consapevolezzamanifestata da [OSCURATO:PERSONA] circa il significato estorsivo dell’approccio (“CerritoGiovanni, però, aveva risposto che il fratello era persona diversa da lui e che nonavrebbe esitato a denunciarlo”); la successiva interlocuzione in cui si discutevadella possibilità di raggiungere l’imprenditore; il fatto che la richiesta non eradiretta ad instaurare un ordinario rapporto commerciale, ma si collocava nellalogica della pretesa mafiosa di ottenere utilità da attività economiche presenti nelterritorio.La difesa insiste sulla distinzione tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],fonte de relato, e quelle di [OSCURATO:PERSONA], fonte diretta, sostenendo chequest’ultimo avrebbe espresso solo congetture personali introdotte dalle formule“penso” e “secondo me”. Tale deduzione, tuttavia, non evidenzia un travisamentodecisivo. La Corte di appello non ha fondato l’affermazione di responsabilità sullameccanica prevalenza della fonte indiretta sulla fonte diretta, ma ha valutato ledichiarazioni nel loro complesso, integrandole con il contesto, con le modalitàdell’approccio, con la qualità dell’agente e con le ulteriori conversazioni captate.È vero che [OSCURATO:PERSONA] non ricevette direttamente minacce, richieste odanneggiamenti. Ma tale dato non esclude la configurabilità del tentativo. Il delittotentato richiede atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione delreato, non già l’avvenuta formulazione diretta e compiutamente esplicita dellapretesa alla persona offesa finale. In un contesto di estorsione mafiosa oambientale, anche l’approccio a un familiare dell’imprenditore, finalizzato aveicolare una richiesta di utilità lavorative o di affidamento di lavori, può assumeresignificato esecutivo, ove sia sorretto dalla forza intimidatrice derivante dallaqualità mafiosa dell’agente e dal contesto territoriale.La Corte territoriale ha ritenuto superata la soglia della mera preparazioneproprio perché [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe limitato a manifestare un genericointeresse per l’impresa, ma avrebbe già indirizzato al fratello dell’imprenditore unarichiesta funzionale ad ottenere utilità e ad aprire il canale per la successivapressione, come dimostrato dalla reazione dell’interlocutore, che aveva evocato lapossibilità di denuncia da parte del fratello.La motivazione, sul punto, non è manifestamente illogica.Neppure il dialogo del 21 marzo 2023, richiamato dalla difesa con riferimentoalle espressioni “ci puoi andare” e “ci tentiamo Giovà?”, disarticola il ragionamentodella Corte territoriale. I giudici di merito hanno ritenuto tale conversazionecompatibile con la progressione della condotta e con il tentativo di coltivareulteriormente il contatto. La lettura difensiva, secondo cui quel dialogodimostrerebbe che si era ancora in una fase meramente preparatoria, costituisceun’interpretazione alternativa del dato probatorio, non la valorizzazione di un datotravisato nel suo significato letterale, né tale da evidenziare una manifestaillogicità di quella accolta nella sentenza impugnata.5.2. È infondato anche il secondo motivo, relativo alla desistenza volontaria.5.2.1. La desistenza volontaria presuppone l’interruzione spontaneadell’azione criminosa da parte dell’agente prima che il processo causale sia giuntoa compimento. Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solonella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano postiin essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento,rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualorail soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n.24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226-01, in tema di estorsione in concorso,nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenzaessendo già stata formulata la richiesta estorsiva).Inoltre, la desistenza non può essere desunta dal mero mancatoconseguimento del profitto, dall’assenza di ulteriori conseguenze dannose o dallamancata prosecuzione materiale dell’azione, quando tali esiti siano spiegabili conla reazione della persona offesa, con il rifiuto di aderire alla richiesta, con il rischiodi denuncia o con altri fattori esterni alla libera determinazione dell’agente (in talsenso, ad esempio, Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, Guglielmino, Rv. 260855-01, che ha ritenuto configurabile il tentativo di estorsione, ritenendo irrilevante lamancanza di ulteriori attività intimidatorie o minacciose successive allapresentazione della denuncia; in termini simili, tra le tante, Sez. 3, n. 34368 del26/09/2025, Rv. 288614-01).Occorre, in definitiva, la prova di una autonoma deliberazione dell’agente,da cui si desuma il volontario abbandono del proposito criminoso (Sez. 5, n. 32742del 03/06/2010, Accordino, Rv. 248419-01; Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, PGC/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288738-01).5.2.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso la sussistenza di unvolontario abbandono del proposito criminoso. Quanto al capo 5), relativo allavicenda [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la mancata corresponsione della somma o del “regalo diNatale” non è stata ricollegata ad una libera rinuncia di [OSCURATO:PERSONA], ma alla mancataadesione della persona offesa e alla possibilità di una reazione. Quanto al capo 6),relativo alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], l’arresto della progressione criminosa è statocollegato alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva frapposto ostacoli alcontatto con il fratello e aveva rappresentato la concreta possibilità chel’imprenditore si rivolgesse alle forze dell’ordine.La difesa, dunque, valorizza dati negativi – assenza di pagamento, assenzadi danneggiamenti, mancata ulteriore progressione delle richieste – che nondimostrano affatto una desistenza volontaria. La Corte territoriale ha escluso lacausa di non punibilità con motivazione congrua, ritenendo che l’interruzione dellacondotta non fosse riconducibile ad un’autonoma e spontanea decisionedell’imputato.6. È infondato anche il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], relativo alla condannaper l’estorsione contestata al capo 3), in danno di [OSCURATO:PERSONA] e della societàT.D.M. [OSCURATO:PERSONA].6.1. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe valorizzato, insenso accusatorio, elementi in realtà incompatibili con il concorso nell’estorsione.In particolare, deduce che l’episodio dell’agosto 2022 relativo alla richiesta diTerranova di rintracciare [OSCURATO:PERSONA] sarebbe privo di collegamento certo conla successiva vicenda DHL; che, nel dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato diricevere direttamente il denaro; che, quanto alla Pasqua 2023, l’eventualericezione e successiva destinazione di parte della somma costituirebbe un meropost factum, non idoneo a dimostrare la partecipazione alla fase genetica oesecutiva dell’estorsione.La doglianza è infondata.6.2. La Corte territoriale ha esaminato la vicenda nella sua complessità,valorizzando non un singolo dato isolato, ma una sequenza di condotte inserite nelpiù ampio rapporto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Quanto al segmento di dicembre 2022, la sentenza impugnata ha ricostruitol’accesso di [OSCURATO:PERSONA] presso il deposito di pedane e, poi, presso il negozio “Tony’s”,ove si trovavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia ricevutomaterialmente la busta non è stato illogicamente trasformato in prova autonomadel concorso, ma è stato valutato all’interno della complessiva dinamica diconsegna, nella quale il ricorrente risultava comunque presente, consapevole einserito nel circuito relazionale che conduceva a [OSCURATO:PERSONA].La tesi difensiva secondo cui il rifiuto di ricevere la busta sarebbeincompatibile con il concorso non è l’unica lettura possibile del dato. In un contestodi riscossione estorsiva mediata, il rifiuto di ricevere direttamente il denaro puòessere letto anche come modalità di cautela, di schermatura o di indirizzamentoverso altro soggetto incaricato di ricevere la consegna. La Corte territoriale haoptato per tale lettura alla luce del quadro complessivo, e tale valutazione nonpresenta profili di manifesta illogicità.6.3. Quanto alla dazione pasquale del 2023, la Corte territoriale havalorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ricevette il denaro da [OSCURATO:PERSONA], lo consegnò aTerranova e, su indicazione di quest’ultimo, fece pervenire parte della somma alnucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA]. Tale condotta non è stata irragionevolmentequalificata come mero post factum neutro, ma come segmento significativo dellagestione del profitto estorsivo e della sua destinazione secondo logiche proprie delsodalizio.La difesa sostiene che tale condotta sarebbe successiva alla consumazione enon dimostrerebbe la partecipazione alla richiesta estorsiva. Tuttavia, la Corte diappello l’ha valorizzata non isolatamente, ma unitamente agli altri dati: il rapportostabile con [OSCURATO:PERSONA], il ruolo nella vicenda di dicembre, la consapevolezza dellanatura della somma (di cui si dirà oltre, nell’esaminare le censure del [OSCURATO:PERSONA]),la destinazione di parte del denaro al sostentamento di familiari di detenuti e ilcomplessivo inserimento del ricorrente nelle dinamiche operative della famiglia diVillabate.6.4. Anche il richiamo difensivo all’episodio dell’agosto 2022 – precisamenteall’incarico conferito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], il 16 agosto 2022, dirintracciare [OSCURATO:PERSONA], il cui collegamento con l’estorsione non era statochiarito – non impone una diversa conclusione. La sentenza impugnata non hafatto discendere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] da tale episodio in via automatica, malo ha inserito in un quadro più ampio di interlocuzioni e di raccordi operativi. Lapretesa assenza di indicazioni di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] o di [OSCURATO:PERSONA] nonrende manifestamente illogico il ragionamento complessivo, trattandosi di unelemento accessorio rispetto alla sequenza principale della riscossione edestinazione del denaro.Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere rigettato.7. È infondato anche il quarto motivo del medesimo ricorso [OSCURATO:PERSONA], relativoal reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 7).7.1. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteritenuto la fittizietà dell’intestazione dell’impresa individuale di pedane in capo aTraina, nonostante l’assenza di prova del dolo specifico di eludere le disposizioniin materia di misure di prevenzione. Deduce, in particolare, di essersi limitato aprestare attività lavorativa e che la sua generica conoscenza dei precedenti penalidi [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto tradursi, da sola, nella prova dellacompartecipazione all’intento dissimulatorio.La doglianza non è fondata.7.2. Il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. è fattispecie a forma libera,integrata dall’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro, beni oaltre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure diprevenzione patrimoniale o di agevolare la commissione dei delitti indicati dallanorma. Il reato richiede il dolo specifico, che deve essere accertato in concretoanche in capo all’interposto, ma tale finalità può essere desunta da elementiindiziari gravi, precisi e concordanti, relativi alla posizione del titolare effettivo,alla funzione schermante dell’intestazione, alle modalità di gestione del bene odell’attività e ai rapporti tra interponente e interposto (Sez. 3, n. 23097 del08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-01).7.3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha congruamente spiegato leragioni per le quali l’impresa individuale formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] fossein realtà riconducibile anche a [OSCURATO:PERSONA] e perché [OSCURATO:PERSONA] fosseconsapevole della funzione schermante dell’intestazione. La sentenza havalorizzato, in modo convergente, la costituzione dell’impresa in capo a [OSCURATO:PERSONA],soggetto incensurato e dotato di minore esposizione personale; la mancanza di unsignificativo conferimento di capitale da parte di quest’ultimo; l’assenza dispecifiche pregresse esperienze nel settore delle pedane; la partecipazioneeffettiva di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione dell’attività; il contenuto delle intercettazioni,dalle quali emergeva una gestione comune; la frase di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui eglinon avrebbe anticipato denaro perché «non è che sono solo io»; il rapportofiduciario, stretto e quotidiano, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; infine, la necessità diTerranova, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed esposto alrischio di misure di prevenzione patrimoniali, di non esteriorizzare la propriapartecipazione ad attività economiche.La consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa tale funzione schermante è stata, inoltre,desunta dalla Corte territoriale non in via meramente presuntiva, ma sulla basedel ruolo concretamente svolto dal ricorrente nell’orbita operativa di [OSCURATO:PERSONA]. Lasentenza, infatti, ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] fosse legato a [OSCURATO:PERSONA] da unostrettissimo vincolo fiduciario, ne costituisse il referente operativo in plurimevicende, svolgesse funzioni di raccordo con altri soggetti gravitanti nell’ambientemafioso di Villabate e si muovesse proprio in ragione della propria minoreesposizione giudiziaria rispetto a [OSCURATO:PERSONA]. In tale quadro, la Corte halogicamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non potesse ignorare quantomeno il pregressogiudiziario di [OSCURATO:PERSONA], il suo status di soggetto già condannato per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. e la conseguente esigenza di evitare l’emersione formaledella sua partecipazione ad attività economiche suscettibili di aggressionepatrimoniale.Ne deriva che la decisione impugnata non ha affermato la responsabilità diTraina per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. sulla sola base della formaleintestazione dell’impresa o della vicinanza personale a [OSCURATO:PERSONA], ma haricostruito un più ampio contesto di cointeressenza economica e fiduciaria, nelquale l’intestazione a [OSCURATO:PERSONA] assumeva coerentemente la funzione di occultare lapartecipazione effettiva di [OSCURATO:PERSONA] all’iniziativa imprenditoriale. Da tali elementila Corte di appello ha non illogicamente desunto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse un merointestatario inconsapevole, bensì il soggetto fiduciario che, proprio perchéincensurato e meno esposto, aveva accettato di figurare formalmente qualetitolare dell’impresa al fine di schermare la riconducibilità dell’attività anche aTerranova.Né è decisivo il rilievo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe apportato la propriaformale e la sua stessa ipotetica compartecipazione non sono incompatibili con lafittizietà, anche solo parziale, dell’intestazione, ben potendo il bene o l’attivitàessere formalmente riferiti a un soggetto che vi partecipa in qualche misura, mache, al contempo, schermi la posizione di altro soggetto effettivamentecointeressato.Neppure è decisivo il rilievo relativo alla precedente restituzione di beni aTerranova in sede di prevenzione. Il dolo specifico di elusione non richiedel’esistenza di un procedimento di prevenzione già pendente, né la certezzadell’adozione di misure patrimoniali, essendo sufficiente che la condotta sia postain essere al fine di evitare il rischio concreto di aggressione patrimoniale o dioccultare la riconducibilità effettiva dell’attività a soggetto esposto a tale rischio.La motivazione della Corte territoriale sul capo 7) è dunque congrua e nonmanifestamente illogica.8. Devono ora essere esaminati i motivi di [OSCURATO:PERSONA] relativi allavicenda estorsiva [OSCURATO:PERSONA]-DHL e alle aggravanti.8.1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Il ricorrente sostiene di essere stato utilizzato quale mero tramiteinconsapevole, avendo ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] una busta che gli sarebbe statapresentata come contenente documenti destinati a [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha esaminato tale tesi e l’ha disattesa con motivazionenon manifestamente illogica, valorizzando una pluralità di circostanze obiettive,convergenti nel dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non fu un mero tramite inconsapevoledella consegna.Anzitutto, quanto alla dazione natalizia del dicembre 2022, la sentenzaimpugnata ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di essersi limitato aricevere e consegnare a [OSCURATO:PERSONA] una busta, assumendo che [OSCURATO:PERSONA] gli avesserappresentato che essa conteneva documenti. Tale versione è stata però ritenutaincompatibile con la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale,allorquando [OSCURATO:PERSONA], infastidito dalla visita di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva se l’imprenditorefosse andato da lui, [OSCURATO:PERSONA] mostrava di conoscere la ragione della visita,domandando se [OSCURATO:PERSONA] sapesse “di avere l’impegno”. La Corte ha logicamentevalorizzato tale espressione come indicativa della consapevolezza, da parte deidue interlocutori (anche del [OSCURATO:PERSONA], dunque, come sopra già rimarcato esaminandola doglianza della difesa di questi, in relazione al medesimo capo d’imputazione),che su [OSCURATO:PERSONA] gravasse un obbligo di pagamento, e non già un generico incaricodi consegna documentale.Nella medesima prospettiva, i giudici di merito hanno attribuito rilievo alsuccessivo tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di disfarsi rapidamente del denaro,rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA] con l’espressione “te li do?”, condotta letta come indice dellaconsapevolezza del carattere illecito della consegna e dell’interesse dell’imputatoa non trattenere la somma presso di sé.La sentenza ha inoltre ritenuto significative le cautele osservate nellaconsegna della busta a [OSCURATO:PERSONA], traendone la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] nonstesse svolgendo un innocuo favore personale, ma fosse consapevole della naturadell’operazione nella quale si era inserito. La Corte ha inoltre valorizzato lemodalità non dirette e riservate della consegna a [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] eTerranova concordavano telefonicamente un incontro al bar “[OSCURATO:PERSONA]”;[OSCURATO:PERSONA] veniva poi ripreso in attesa nel piazzale antistante il bar, Terranovagli faceva cenno di seguirlo, ed entrambi si spostavano con le rispettiveautovetture sino al bar Viviano, dove avveniva l’incontro; all’esito, Terranovausciva dal locale con un sacchetto di carta marrone, seguito da [OSCURATO:PERSONA].Tale sequenza, confermata anche dalla conversazione captata il giornosuccessivo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il bar Viviano (nella quale Terranovafaceva un breve riferimento alla meccanica dell’incontro e confermava l’avvenutaconsegna della busta), nonché dalle dichiarazioni rese nel presente giudizio dalTerranova (che ha ammesso di avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la busta contenente2.000,00 euro, riferitagli come proveniente da “quello della DHL”), è statalogicamente ritenuta incompatibile con un’innocua consegna documentale eindicativa della consapevolezza della natura illecita della dazione.La ricostruzione è stata poi confermata dalla dazione pasquale del 7 aprile2023. La Corte ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si recava nuovamente presso il negoziodi abbigliamento “Tony’s”, nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultimo, dopoavergli chiesto se avesse bisogno di lui, lo invitava a seguirlo in una zona piùriservata; la brevità dell’incontro, la sua estraneità all’acquisto di vestiario e ilsuccessivo sviluppo della sequenza sono stati logicamente ricondotti al pagamentodel “pizzo” in occasione della Pasqua.Poche ore dopo, infatti, alle ore 14:10, [OSCURATO:PERSONA] si recava presso ildeposito di pedane gestito da [OSCURATO:PERSONA] e i due, riferendosi a [OSCURATO:PERSONA],commentavano il fatto che, nonostante il grave lutto familiare, questi avesse“avuto il pensiero”; espressione che la Corte ha ritenuto allusiva alla consegnaappena effettuata della somma dovuta a titolo estorsivo.La stessa sequenza si completava, secondo la sentenza impugnata, conl’incontro delle ore 17:15 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il bar “[OSCURATO:PERSONA]”, nel corsodel quale [OSCURATO:PERSONA] consegnava a [OSCURATO:PERSONA] il denaro ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] eTerranova impartiva disposizioni per destinare parte della somma alsostentamento del detenuto mafioso [OSCURATO:PERSONA].Anche tale sviluppo è stato valorizzato dai giudici di merito quale confermadel fatto che il passaggio da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], poi da [OSCURATO:PERSONA] a Trainae infine da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], non fosse casuale o inconsapevole, ma costituissela filiera di riscossione e destinazione del provento estorsivo.[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha richiamato il saldo e risalente rapporto di amicizia traCiaramitaro e [OSCURATO:PERSONA], sopravvissuto anche alle vicende giudiziarie e allacondanna per mafia di quest’ultimo, della quale [OSCURATO:PERSONA] era consapevole. Taledato è stato correttamente valorizzato non come prova autonoma del dolo, macome elemento di contesto idoneo a rendere ulteriormente implausibile la tesidell’inconsapevolezza rispetto alla natura della consegna e al destinatario finaledella somma.La motivazione, pertanto, non si fonda su congetture, ma su una sequenzafattuale specifica: la domanda sull’“impegno”, il tentativo di immediata consegnadel denaro a [OSCURATO:PERSONA], le cautele nel successivo passaggio a [OSCURATO:PERSONA], la ripetizionedella medesima dinamica a Pasqua, il commento sull’“avere avuto il pensiero” e lasuccessiva destinazione della somma secondo logiche proprie del sodalizio. Ladiversa lettura difensiva, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe creduto di riceveresemplici documenti, è stata dunque respinta con argomentazione congrua e nonmanifestamente illogica.8.2. È infondato anche il secondo motivo, relativo alle aggravanti.Quanto all’aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., inrelazione all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. (minaccia da persona che faparte dell'associazione), il ricorrente sostiene che non sarebbe provata la suaconsapevolezza della qualità mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In relazioneall’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., deduce che nel segmento fattualea lui attribuito non sarebbe ravvisabile alcuna modalità intimidatoria mafiosa, néla consapevolezza della destinazione delle somme a finalità di agevolazione delsodalizio.Quanto alla doglianza relativa all’aggravante richiamata dall’art. 629, commasecondo, cod. pen., va anzitutto rilevato che la sentenza di primo grado, sul puntoconfermata, aveva già dato atto dell’esclusione di tale circostanza nei confronti diCiaramitaro. Ne consegue che la relativa censura, nella parte in cui presuppone laperdurante applicazione di detta aggravante, è priva di decisiva incidenza.Resta, invece, da esaminare il profilo relativo all’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.La Corte di appello ha motivato in modo adeguato su questo profilo.In particolare, ha valorizzato la destinazione del denaro, il collegamento conTerranova e con la logica del sostentamento dei detenuti, nonché il contestocomplessivo della “messa a posto” imposta all’imprenditore. L’assenza di unaminaccia esplicita nel segmento materiale in cui interviene [OSCURATO:PERSONA] non èdecisiva, poiché la forza intimidatrice mafiosa può manifestarsi anche in formaambientale, implicita o silente, quando la pretesa sia veicolata attraverso soggettie modalità che rendono percepibile la matrice mafiosa dell’imposizione.La censura, anche in questo caso, isola il momento della ricezione della bustae pretende di valutarlo avulso dalla più ampia dinamica estorsiva. La sentenzaimpugnata, invece, lo ha correttamente collocato nel contesto complessivo dellavicenda, traendone una conclusione non manifestamente illogica, alla luce dei datifattuali dalla stessa evidenziati.9. È infondato l’unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].9.1. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancataesclusione della recidiva contestata e al conseguente giudizio di bilanciamento.Secondo la difesa, la Corte di appello, dopo avere riconosciuto la circostanzale circostanze attenuanti generiche, avrebbe contraddittoriamente mantenuto larecidiva specifica reiterata, senza spiegare perché il percorso collaborativointrapreso dall’imputato non fosse idoneo ad escludere la perdurante maggiorepericolosità sociale sottesa alla recidiva.La doglianza non coglie nel segno.9.2. Va premesso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.185 del 2015, la recidiva di cui all’art. 99, comma quinto, cod. pen. non opera piùautomaticamente, essendo stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delladisposizione nella parte in cui prevedeva l’obbligatorietà dell’aumento di pena. Neconsegue che anche la recidiva richiamata ai sensi del comma quinto richiede unavalutazione concreta circa la maggiore colpevolezza o pericolosità desumibile dallaricaduta nel reato.Tale principio si coordina con quello già affermato da Sez. U, n. 35738 del27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01, secondo cui la recidiva, quando non siaobbligatoria, deve essere apprezzata dal giudice in relazione al significato concretoassunto dal nuovo delitto, quale indice di maggiore colpevolezza o di piùaccentuata pericolosità del reo.Ciò posto, non può condividersi l’assunto secondo cui il riconoscimento dellacollaborazione con la giustizia imponga, per ciò solo, l’esclusione della recidiva.La recidiva attiene al significato della commissione di un nuovo reato dopoprecedenti condanne definitive e si collega, anzitutto, alla condotta tenuta almomento della commissione dei nuovi fatti. La collaborazione con la giustizia,invece, è condotta successiva al reato, certamente rilevante ai fini dellacircostanza attenuante speciale, delle circostanze attenuanti generiche, delgiudizio di bilanciamento e della complessiva determinazione della pena, ma nonautomaticamente incompatibile con la ritenuta operatività della recidiva.Del resto, se così non fosse, anche la buona condotta processuale e financhela confessione del reo, talvolta valorizzate ai fini del riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, dovrebbero ritenersi incompatibili ed escluderein radice la recidiva: laddove, per contro, sono comunemente ritenute compatibilie bilanciate con quest’ultima, senza che si sia mai ravvisata alcuna loro logicainconciliabilità con la menzionata aggravante.9.3. Tale conclusione trova conferma proprio nella giurisprudenzacostituzionale formatasi in tema di attenuanti premiali da collaborazione e recidivareiterata qualificata.La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 2016, ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cuiprevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma settimo,d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata. La Corte ha affermato che lacircostanza premiale mira a incentivare il ravvedimento post-delittuoso e che lasua neutralizzazione automatica per effetto della recidiva frustrairragionevolmente la ratio dell’istituto; ha altresì ricordato che la condottasusseguente al reato può incidere sulla valutazione della capacità a delinquere,perché può segnare una discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoirapporti sociali.La medesima logica è stata ribadita da Corte cost. n. 201 del 2023, che hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. nellaparte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 74,comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata, ancora una voltavalorizzando la funzione premiale e incentivante della collaborazione.Tali pronunce non affermano, però, che la collaborazione escluda la recidiva.Al contrario, muovono proprio dal presupposto della possibile coesistenza trarecidiva e collaborazione: il problema affrontato dalla Corte costituzionale è infattiquello del bilanciamento tra una recidiva ritenuta applicabile e una circostanzadeterminasse automaticamente l’esclusione della recidiva, non si porrebbe alcunaquestione di prevalenza dell’attenuante sulla recidiva stessa.Ne deriva che la collaborazione successiva al fatto non elide, di per sé, ilsignificato della ricaduta nel reato dopo precedenti condanne definitive, maimpone al giudice di valutarne il peso nel giudizio di comparazione e nella concretadeterminazione della pena.9.4. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha ignorato il percorsocollaborativo di [OSCURATO:PERSONA], ma lo ha apprezzato in modo specifico.Il primo giudice aveva negato l’attenuante della collaborazione e lecircostanze attenuanti generiche, rilevando che le dichiarazioni erano state resedopo l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., che il contributo non era statoritenuto decisivo e che l’imputato aveva fornito ricostruzioni non sempre coerenticon gli esiti delle intercettazioni, anche tentando di ridimensionare il proprio ruoloe di ricondurre in area lecita l’impresa formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha invece rivalutato in senso più favorevole tale percorso,riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] la circostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1,comma terzo, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche. Ha valorizzato, inparticolare, la presa di distanza dall’organizzazione mafiosa, l’ammissione diresponsabilità, il contributo offerto alla ricostruzione delle dinamiche della famigliamafiosa di Villabate e il coinvolgimento del nucleo familiare nel nuovo percorso divita.La stessa Corte, tuttavia, non ha ritenuto che tali elementi fossero idonei adescludere, a monte, la recidiva, né ad imporre un giudizio di prevalenza delleè conforme ai principi anzidetti.I reati oggetto del presente procedimento risultano infatti omogenei rispettoai precedenti valorizzati, riguardando ancora condotte di matrice mafiosa edestorsiva; essi sono stati commessi dopo pregresse condanne definitive e in unarco temporale nel quale [OSCURATO:PERSONA], scarcerato, si era nuovamente attivato nelledinamiche della famiglia mafiosa di Villabate. Il primo giudice aveva giàevidenziato, in sede di trattamento sanzionatorio, la immediata riattivazionedell’imputato nel sodalizio dopo la scarcerazione e gli accorgimenti adottati perevitare il proprio diretto coinvolgimento nelle attività investigative.In questo quadro, la collaborazione successiva non cancella il significato dellaricaduta in reati gravi e omogenei, commessi dopo precedenti condanne, ma rileva– come in effetti è avvenuto – sul piano del trattamento sanzionatorio.9.5. Né può ritenersi che il giudizio di equivalenza sia privo di motivazione oaddirittura contra legem.9.5.1. Per vero, ed in primo luogo, è proprio la pretesa del ricorrente a nonconsiderare un chiaro disposto di legge ostativo all’accoglimento della sua tesidifensiva.Va, invero, richiamato il contenuto dell’imputazione e delle decisioni dimerito, che fanno espresso riferimento alla «recidiva specifica reiterata» e all’art.99, comma quinto, cod. pen.: ciò che deve essere letto in coerenza con la strutturadell’art. 99 cod. pen. Il comma quinto non individua una forma autonoma direcidiva, sottratta alla disciplina del quarto comma, ma si innesta sulle diverseipotesi di recidiva previste dai commi precedenti, quando il nuovo delitto rientrinel catalogo di reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. Neconsegue che, ove la recidiva sia – come nel caso in esame – anche specifica ereiterata, l’operatività del limite di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen.discende dal fatto che la recidiva ritenuta è riconducibile anche all’art. 99, quartocomma, cod. pen., mentre il richiamo al comma quinto attiene al regime dei reaticompresi nel catalogo di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.Pertanto, una volta ritenuta in concreto la detta recidiva, non era consentito aigiudici di merito dichiarare le circostanze attenuanti prevalenti su di essa.9.5.2. Ad ogni modo, la Corte di appello ha riconosciuto l’attenuante specialedella collaborazione, ma non nella massima estensione, tenendo conto delmomento di avvio del percorso collaborativo e dei limiti del contributo dichiarativo.Ha inoltre riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, proprio in ragione dellaresipiscenza e della scelta collaborativa, ma le ha giudicate equivalenti alla recidivae alle altre aggravanti, alla luce della gravità dei fatti, della natura mafiosa dellecondotte, della continuità con i precedenti e della persistente significatività dellaricaduta nel reato.Tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso in esame, non siamanifestamente illogica. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze non richiedeuna motivazione analitica e distinta su ogni singolo elemento, essendo sufficienteche il giudice dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti prevalenti oequivalenti nel complessivo apprezzamento del fatto e della personalitàdell’imputato.La motivazione della Corte territoriale consente di comprendere il percorsologico seguito: la collaborazione è stata valorizzata, ma non fino al punto di eliderela recidiva o di determinare la prevalenza delle attenuanti, in ragione della gravitàe omogeneità dei nuovi fatti e della loro connessione con precedenti condanne perreati dello stesso ambito criminale.9.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, dunque, essere rigettato.10. Da ultimo, sono inammissibili i motivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativi altrattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze10.1. Va ribadito, in premessa, che sfugge al sindacato di legittimità, sesorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderenteai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazionesul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01), e, in generale,sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n.29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014,Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n.48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice delmerito indichi come semplicemente adeguata al caso la pena irrogata.In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche è congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo(tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezzadell'imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4,n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01) ovvero sulla base di singoleragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili insede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sialo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; cosìpure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).Sempre in via preliminare, deve altresì rammentarsi il principio secondo cuiè inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazioneverificatasi nel giudizio di primo grado, ove il ricorrente non proceda alla specificacontestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenzaimpugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già propostain sede di gravame; in mancanza di tale contestazione, infatti, il motivo deveritenersi proposto per la prima volta in cassazione e, quindi, tardivamente (Sez.2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv. 270627-01; nello stesso senso,Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 259066-01 e, più recentemente,Sez. 5, n. 13524 del 15/01/2026, non massimata).10.2. Orbene, alla luce del principio appena ricordato, il sesto motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamento sanzionatorio, alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione degliaumenti per la continuazione e alla individuazione del reato più grave, èinammissibile.Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva interposto appellochiedendo l’assoluzione dai reati di cui ai capi 1), 3) e 7). Quanto al capo 1), ladoglianza era incentrata sulla dedotta insufficienza degli elementi valorizzati dalprimo giudice a dimostrare la effettiva partecipazione del ricorrente al sodaliziomafioso, essendo il compendio probatorio ricondotto, nella prospettazionedifensiva, al solo stretto rapporto personale e lavorativo con [OSCURATO:PERSONA];quanto al capo 3), l’appellante aveva dedotto che non fosse provato che l’incaricoimpartito da [OSCURATO:PERSONA] nell’agosto 2022 a [OSCURATO:PERSONA] avesse ad oggetto l’attivitàestorsiva in danno della DHL e di [OSCURATO:PERSONA].Il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata nonmenziona, dunque, alcuna specifica doglianza relativa al trattamentosanzionatorio, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,agli aumenti per la continuazione o alla individuazione del reato più grave.A fronte di tale contenuto della sentenza impugnata, il ricorrente non haspecificamente contestato, nel ricorso per cassazione, l’incompletezza o l’erroneitàdel riepilogo dei motivi di appello, né ha trascritto o localizzato in modo puntualela corrispondente censura che si assume devoluta e non esaminata. Si è limitatoad affermare che tali questioni sarebbero state prospettate con l’atto di appello,senza confrontarsi con il dato, risultante dalla sentenza impugnata, della mancatainclusione di tali doglianze tra i motivi di gravame.10.3. In ogni caso, il motivo è pure manifestamente infondato.Il primo giudice aveva espressamente considerato l’incensuratezzadell’imputato, qualificando [OSCURATO:PERSONA] come «unico soggetto incensurato», eaveva determinato la pena finale in anni otto e mesi otto di reclusione, muovendodalla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di partecipazione adassociazione mafiosa, aggravato dalla disponibilità di armi, aumentata di mesi seidi reclusione per il reato di cui al capo 3) e di ulteriori mesi sei di reclusione per ilreato di cui al capo 7), quindi ridotta di un terzo per il rito abbreviato.Quanto alla doglianza relativa alla individuazione del reato più grave, anchea voler ritenere che, per effetto della concorrente aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., regolata dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., il capo 3) presentiun massimo edittale astrattamente superiore a quello del capo 1), non emerge unconcreto interesse all’annullamento sul punto. Secondo il principio affermato daSez. U, n. 25939 del 28/02/2013, dep. 2013, Ciabotti, Rv. 255348-01, infatti, lapena-base del reato continuato non può essere determinata in misura inferiore alminimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati unificati dalla continuazione.Ne consegue che, nel caso in esame, la pena-base non avrebbe comunquepotuto essere inferiore al minimo edittale di anni dodici di reclusione previsto peril reato associativo armato di cui all’art. 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen.Il primo giudice ha appunto assunto la pena-base di anni dodici di reclusione,sicché la censura non illustra quale trattamento sanzionatorio più favorevolesarebbe derivato dalla diversa individuazione del reato-base (per un caso di difettodi interesse del condannato che, in sede di esecuzione, miri ad ottenereun'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimentocomporterebbe una reformatio in peius, si veda Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021,dep. 2022, Valenti, Rv. 282894-01; analogamente, in sede di cognizione, Sez. 4,n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804-01).Restano, inoltre, distintamente indicati e contenuti gli aumenti per lacontinuazione, pari a mesi sei di reclusione per il capo 3) e mesi sei di reclusioneper il capo 7), poi ridotti per il rito, sicché anche sotto tale profilo non sonoravvisabili né illegalità della pena né manifesta sproporzione: laddove la gravità inconcreto delle singole condotte non corrisponde necessariamente a quella astratta,correlata al titolo di reato ed alla cornice edittale, sicché rientrava nel pieno poterevalutativo del giudice del merito ritenere di pari gravità in concreto i reati satellite,senza che si sia chiarito, infine, che, nel far ciò, egli abbia violato i criteri previstidalla legge, principalmente dall’art. 133 cod. pen.Né l’incensuratezza dell’imputato imponeva il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, essendo un tale epilogo oramai inibito dallalettera dell’art. 62-bis cod. pen.; inoltre, il dato è stato evidentemente giàconsiderato nella determinazione della pena ed è stato, comunque, reputatorecessivo, secondo una valutazione non manifestamente illogica, rispetto allagravità complessiva dei fatti, alla partecipazione a un’associazione mafiosaarmata, al ruolo fiduciario svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell’orbita operativa di [OSCURATO:PERSONA] e allapluralità delle condotte per le quali è intervenuta condanna.10.4. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha confermato laricostruzione del primo giudice, secondo cui egli aveva svolto un ruolo essenzialedi intermediario tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in entrambe le consegne di denaro.La condotta processuale – tradottasi nella sottoposizione ad esame – el’incensuratezza allegate dalla difesa non imponevano, di per sé, il riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, avendo implicitamente, ma in modoassolutamente chiaro, i giudici di merito ritenuto prevalenti la gravità dellacondotta, la consapevole funzione di raccordo nella riscossione del pizzo e ladestinazione delle somme alla compagine mafiosa. Si tratta di motivazioneimplicita, ma chiara, non certo apparente, che, peraltro, si salda con quella dellasentenza di primo grado.In tale quadro, peraltro, gli elementi valorizzati dalla difesa – incensuratezzadell'imputato e sua condotta processuale, tradottasi nell’ammissione dellaconsegna del denaro, seppur spiegata in una logica difensiva – oltre a essere statichiaramente ritenuti recessivi dal giudice d’appello, rispetto alla consapevolefunzione di intermediazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] in due consegne di denaroestorsivo, nel contesto di una vicenda mafiosa, sono del tutto inidonei a sovvertireil giudizio negativo formulato dai giudici di merito.Anche i motivi in esame devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili,mirando ad una difforme valutazione su materia riservata al giudizio discrezionaledel giudice del merito, ove congruamente motivato, come nella specie.11. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali. Segue, altresì, in ragione della soccombenza, la condannaalla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalle parti civili costituite, nei termini indicati in dispositivo. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltreaccessori di legge. Condanna, altresì, i ricorrenti in solido tra loro alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle particivili Comune di Villabate, Associazione “Sportello di [OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]”, liquidate per ciascuna di essein complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, iricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile“[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - Onlus”, che liquida in complessivieuro 3.600,00, nonché dalle parti civili difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22965/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris