CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 30868/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al travisamento della prova, alla mancata esclusione dell'aggravante contestata, alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., e, infine, alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono inammissibili in quanto fondati su doglianze del tutto scevre dal confronto con la lineare, puntuale e logica decisione impugnata, doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle medesime censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5); considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità che qui si condivide, «ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità» (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119-01), ed ancora «ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo» (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende _ P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore I