CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24837/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9549/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - attinenti rispettivamente alla mancanza dell'elemento psicologico richiesto dal reato per sussistenza del vizio parziale di mente e alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. -, nonché il terzo motivo di ricorso, limitatamente alla parte in cui si censura l'omessa applicazione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziario, sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pp. 8 - 10); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - nella parte relativa al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. nella sua massima estensione - non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla configurabilità del reato contestato, sul vizio di motivazione della sentenza, sull'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sull'eccessività della pena irrogata e sulla omessa applicazione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziario; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec