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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05875/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/02/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto reso il 21/02/2020 dal Giudice di Avellino di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'interesse del predetto, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel proc. pen. n. 2188/2019 r.g. dib. - n. 2829/2019 r.g.n.r.

2. Con l'unico motivo, deduce violazione dell'art. 109 d.P.R. 115/2002, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva avanzato, nell'interesse del proprio assistito, richiesta di rito abbreviato, riservandosi di depositare la documentazione, nei termini di cui all'art. 109 d.P.R. 115/2002, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In data 06/02/2020, l'imputato faceva pervenire in cancelleria istanza di ammissione all'anzidetto patrocinio, richiamando la riserva manifestata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché istanza di liquidazione dei compensi al difensore per l'attività processuale prestata.

L'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi al difensore è illogico e contraddittorio rispetto al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 21/02/2020, in quanto l'istanza di ammissione al patrocinio è stata depositata nel termine di 20 giorni dalla richiesta, richiamando in essa la riserva manifestata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Il ricorso è infondato.

4. Questa Corte ha affermato (Sez. 4, n. 18303 del 10/01/2013, Orzano ed altro, Rv. 255986) che la riserva di presentare l'istanza, di cui all'art. 109 d.P.R. 115/2002, è parte integrante della fase di formazione dell'atto, posto che solo l'interessato è in grado di conoscere dell'esistenza dei requisiti di accesso al beneficio.

Invero, il legislatore utilizza del tutto consapevolmente i termini "interessato" e "difensore", per distinguere le facoltà e gli oneri dell'uno rispetto ai poteri dell'altro, atteso che le disposizioni del d.P.R. n. 115 del 2002 che fanno riferimento all'interessato ed al difensore, evidenziano la non riducibilità dell'una figura all'altra.

L'istituto della riserva dell'istanza è volto a permettere all'interessato di godere del beneficio anche quando le scansioni temporali del procedimento possono risultare incompatibili con l'apprestamento di un'istanza corredata delle indicazioni e delle dichiarazioni imposte dalla legge (si pensi alla presentazione dell'arrestato in flagranza di reato per la convalida della misura precautelare ed il contestuale giudizio direttissimo).

Ancora una volta, vale rilevare che solo il diretto interessato è in grado di conoscere se le proprie condizioni reddituali siano compatibili con l'ammissione al beneficio.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] di Avellino ha fatto buon governo dei richiamati principi, laddove ha osservato che la riserva, avanzata in udienza dal difensore, assente l'assistito, non rilevava ai sensi del predetto art. 109, dovendosi, pertanto, considerare come data di presentazione della richiesta di ammissione al beneficio quella del deposito della stessa e cioè il 06/02/2020, in epoca successiva, quindi, alle attività difensive espletate all'udienza del 20/01/20.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] aria Ciampi ....15a".4--.1 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/02/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto reso il 21/02/2020 dal Giudice di Avellino di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'interesse del predetto, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel proc. pen. n. 2188/2019 r.g. dib. - n. 2829/2019 r.g.n.r. 2. Con l'unico motivo, deduce violazione dell'art. 109 d.P.R. 115/2002, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva avanzato, nell'interesse del proprio assistito, richiesta di rito abbreviato, riservandosi di depositare la documentazione, nei termini di cui all'art. 109 d.P.R. 115/2002, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In data 06/02/2020, l'imputato faceva pervenire in cancelleria istanza di ammissione all'anzidetto patrocinio, richiamando la riserva manifestata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché istanza di liquidazione dei compensi al difensore per l'attività processuale prestata. L'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi al difensore è illogico e contraddittorio rispetto al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 21/02/2020, in quanto l'istanza di ammissione al patrocinio è stata depositata nel termine di 20 giorni dalla richiesta, richiamando in essa la riserva manifestata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il ricorso è infondato. 4. Questa Corte ha affermato (Sez. 4, n. 18303 del 10/01/2013, Orzano ed altro, Rv. 255986) che la riserva di presentare l'istanza, di cui all'art. 109 d.P.R. 115/2002, è parte integrante della fase di formazione dell'atto, posto che solo l'interessato è in grado di conoscere dell'esistenza dei requisiti di accesso al beneficio. Invero, il legislatore utilizza del tutto consapevolmente i termini "interessato" e "difensore", per distinguere le facoltà e gli oneri dell'uno rispetto ai poteri dell'altro, atteso che le disposizioni del d.P.R. n. 115 del 2002 che fanno riferimento all'interessato ed al difensore, evidenziano la non riducibilità dell'una figura all'altra. L'istituto della riserva dell'istanza è volto a permettere all'interessato di godere del beneficio anche quando le scansioni temporali del procedimento possono risultare incompatibili con l'apprestamento di un'istanza corredata delle indicazioni e delle dichiarazioni imposte dalla legge (si pensi alla presentazione dell'arrestato in flagranza di reato per la convalida della misura precautelare ed il contestuale giudizio direttissimo). Ancora una volta, vale rilevare che solo il diretto interessato è in grado di conoscere se le proprie condizioni reddituali siano compatibili con l'ammissione al beneficio. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] di Avellino ha fatto buon governo dei richiamati principi, laddove ha osservato che la riserva, avanzata in udienza dal difensore, assente l'assistito, non rilevava ai sensi del predetto art. 109, dovendosi, pertanto, considerare come data di presentazione della richiesta di ammissione al beneficio quella del deposito della stessa e cioè il 06/02/2020, in epoca successiva, quindi, alle attività difensive espletate all'udienza del 20/01/20. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] aria Ciampi ....15a".4--.1 4
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