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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09176/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA con sentenza in data 10/11/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di ANZIO, in data 25/02/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 648. comma secondo cod. pen. (ricettazione di un motociclo).

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite difensore di fiducia eccependo la violazione di legge (art. 157 cod. pen.) circa la mancata declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale.

Con memoria del 04/01/2022 il difensore del ricorrente ha insistito nel motivo di ricorso, previa verifica di ammissibilità.

Il ricorso è inammissibile.

Deve premettersi che: a) il dies a quo per il calcolo del termine può farsi coincidere, in senso più favorevole al reo, con la data di commissione del reato presupposto ossia con il 12/07/2010; b) che il termine massimo di prescrizione è di dieci anni, considerando la pena prevista dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. non considerandosi autonoma la previsione dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma della norma; c) che il termine di prescrizione è stato interrotto dalla sentenza di condanna di primo grado; d) che deve tenersi conto del periodo di sospensione per complessivi 255 giorni, secondo quando indicato dallo stesso ricorrente.

Di conseguenza, la prescrizione si sarebbe verificata in data 17/03/2021, ben oltre la pronuncia della sentenza di secondo grado, emessa il 10/11/2020.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente 90yANNA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA con sentenza in data 10/11/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di ANZIO, in data 25/02/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 648. comma secondo cod. pen. (ricettazione di un motociclo). Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite difensore di fiducia eccependo la violazione di legge (art. 157 cod. pen.) circa la mancata declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale. Con memoria del 04/01/2022 il difensore del ricorrente ha insistito nel motivo di ricorso, previa verifica di ammissibilità. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che: a) il dies a quo per il calcolo del termine può farsi coincidere, in senso più favorevole al reo, con la data di commissione del reato presupposto ossia con il 12/07/2010; b) che il termine massimo di prescrizione è di dieci anni, considerando la pena prevista dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. non considerandosi autonoma la previsione dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma della norma; c) che il termine di prescrizione è stato interrotto dalla sentenza di condanna di primo grado; d) che deve tenersi conto del periodo di sospensione per complessivi 255 giorni, secondo quando indicato dallo stesso ricorrente. Di conseguenza, la prescrizione si sarebbe verificata in data 17/03/2021, ben oltre la pronuncia della sentenza di secondo grado, emessa il 10/11/2020. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente 90yANNA [OSCURATO:PERSONA]
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