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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00648/2023

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ORDINANZA sul ricorso 19370/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Liquidazione in persona del Liquidatore e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Re.al.ca.se. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da Re.al.ca.se. [OSCURATO:PERSONA] in persona del Liquidatore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] Liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 1180/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Il giudizio trae origine dal conferimento di un incarico di mediazione, a mezzo di scrittura privata stipulata in data 11 dicembre 2013, con cui Aim (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A e oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione) era stata incaricata della vendita e/o locazione di un complesso immobiliare di proprietà di Re.al.ca.se sito in Milano, corso Europa n. 12.

Realcasa si era impegnata a corrispondere alla Aim un compenso per l'attività di intermediazione stabilito in una percentuale variabile del prezzo di vendita di ogni unità immobiliare oppure pari al 10% del canone annuo di locazione di ogni singola unità, oltre un importo di euro 300.000 a fronte delle attività di marketing accessorie all'incarico di mediazione e volte a promuovere la commercializzazione dell'immobile.

Su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con decreto ingiuntivo del 25 ottobre 2010, il Tribunale di Milano ingiungeva a Realcase il pagamento della somma di 1.060.447, 95 euro a titolo di penale contrattuale, oltre ad interessi e spese della procedura.

A giudizio della [OSCURATO:PERSONA], tale somma sarebbe stata dovuta da Realcase in forza della scrittura privata, stipulata successivamente a quella dell'Il dicembre 2013 , con cui era stata stabilita l'irretrattabilità dell'incarico di mediazione fino alla sua naturale scadenza, pena il pagamento di una penale pari al 3% del prezzo proposto in vendita dell'intero complesso immobiliare.

Realcase proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca, e disconosceva la conformità all'originale del documento depositato da Héra nel giudizio monitorio nonchè l'autenticità dello stesso, riservandosi di proporre querela di falso.

Chiedeva altresì, in via riconvenzionale, la declaratoria della nullità dell'incarico di Mediazione e la restituzione dei compensi ricevuti da Héra in forza del contratto, per un importo complessivo di 300.000,00 euro, oltre al risarcimento del danno.

Realcase ha ritenuto che la società Aim si sarebbe resa gravemente inadempiente nell'esecuzione dell'incarico di mediazione, sia perché non era stata conclusa alcuna compravendita e/o locazione di unità dell'immobile, sia perché non era stata eseguita alcuna attività promozionale e di marketing che l'Aim si era impegnata a realizzare secondo contratto di mediazione e per le quali aveva percepito l'intero compenso.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 13055/2017, accoglieva la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della scrittura privata e dichiarava la falsità materiale del documento, con disposizione degli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 226 c.p.c.

Per l'effetto, il Giudice di prime cure revocava il Decreto Ingiuntivo e respingeva le domande azionate in via monitoria da Héra nonché quelle proposte in via riconvenzionale da Realcase, con compensazione delle spese di lite tra le parti.

2. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 1180/2020, del 19 maggio 2020, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva parzialmente l'appello principale e confermava nel resto l'impugnata sentenza.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] riconosceva a Realcase il diritto alla restituzione della somma di 300.000,00 euro in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e rigettava le domande risarcitorie proposte dalla stessa a causa della mancata prova del danno subito.

Respingeva, inoltre, l'appello incidentale, avente ad oggetto la statuizione sulla querela di falso, ritenendolo non in grado di apportare argomenti idonei a superare la ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure.3.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (Héra) propone ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi.

3.1. Resiste con controricorso Realcase e con ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

4. Ricorso principale dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già Héra).

4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta 'la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per insufficienza ovvero per mera apparenza della motivazione di reiezione dell'appello incidentale'.

Denuncia che la motivazione della sentenza della Corte d'Appello sarebbe del tutto insufficiente o meramente apparente, con la conseguente grave violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe inammissibilmente limitato a confermare la statuizione di primo grado senza operare quel giudizio di controllo della prima decisione che era, invece, tenuto a compiere per effetto dell'appello incidentale proposto nel giudizio di secondo grado.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente 'lamenta la violazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.'.

La Corte d'Appello di Milano, aderendo acriticamente alla decisione del Giudice di prime cure sulla querela di falso, sarebbe incorsa nella medesima violazione dell'art. 2729 c.c.

Denuncia la ricorrente che l'accoglimento della querela di falso sarebbe basato su un ragionamento presuntivo errato, difettando gli elementi indiziari dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.4.3.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta 'la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nonché la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio'.

La sentenza della Corte Territoriale sarebbe nulla per vizio di motivazione, avendo deciso sull'appello principale senza tenere in considerazione talune deduzioni difensive svolte da parte appellata.

In particolare, il Giudice di secondo grado non avrebbe esaminato la clausola 6(d) dell'Incarico di Mediazione, in virtù della quale l'odierna ricorrente avrebbe avuto diritto a trattenere le somme versate per lo svolgimento dell'incarico.

Da tale errore sarebbe poi derivata, a giudizio dell'appellata, la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, atteso che se la Corte avesse valutato la predetta clausola sarebbe pervenuta ad una decisione opposta.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 1372 e 1362 e ss. c.c.

La Corte d'Appello di Milano, nel ritenere erroneamente risolto l'Incarico di Mediazione e, per l'effetto, condannato l'odierna ricorrente a restituire gli importi ricevuti in esecuzione dello stesso, avrebbe implicitamente violato la regola secondo cui il contratto ha forza di legge fra le parti, con violazione dell'art. 1372 c.c.

Così facendo, il Giudice territoriale sarebbe poi incorso nel travisamento della volontà delle parti, violando i canoni interpretativi previsti dalla legge.

In particolare, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata violerebbe gli artt. 1367 e 1371 c.c. non realizzando il doveroso equo contemperamento degli interessi fra le parti richiesto dalla legge.5.

Il primo e secondo motivo del ricorso principale che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione sono inammissibili in quanto pongono censure volte a provocare una nuova valutazione delle risultanze di causa, diversa da quella espressa dal giudice di merito e conforme a quella sostenuta dalla parte.

Costituisce principio consolidato presso questa Corte, infatti, quello secondo cui la censura di vizio motivazionale debba essere formulata in modo chiaro ed adeguato a porre in evidenza, sulla base del ragionamento svolto dal giudice del riesame, gli errori di logica giuridica che rendono la motivazione incongrua o incoerente e non può invece consistere nella deduzione di un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello ritenuto dai giudici del merito (Cass. Sent. 3186/2006).

Nel caso di specie, la ricorrente, celandosi dietro il vizio di motivazione della sentenza, richiede una nuova valutazione dei dati fattuali, in particolare probatori, al fine di ottenere un migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti e quindi, una decisione a sé più favorevole.

La motivazione della sentenza impugnata è, invero, completa ed esaustiva, avendo la Corte d'Appello illustrato le ragioni poste alla base della statuizione, sia richiamando gli argomenti sviluppati dalla sentenza di prime cure sia confutando specificatamente le censure mosse dalla ricorrente contro la pronuncia di primo grado (Cfr. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata).

Al riguardo si ribadisce come la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. (v. ex multis, Cass. sentt. n. 7394/2010, n. 17486/2002, ord. n. 10253/2021).

Lo stesso principio può ribadirsi poi per la censura proposta dalla ricorrente sulla violazione dell'art. 2729 c.c. da parte del Giudice territoriale (Cfr. pag. 10 e 11 sentenza impugnata).

Con riferimento a tale norma, infatti, è stato chiarito che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. Ord. n. 22366/2021).

Nel caso di specie la sentenza impugnata è scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico lamentato dalla ricorrente.

5.1. Alla medesima pronuncia di inammissibilità si perviene, inoltre, anche per il terzo e quarto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati.Si afferma, infatti, che l'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importi indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione.

La censura, inoltre, non coglie la ratio della decisione che è basata sul rilievo di un inadempimento della AIM (circa lo svolgimento dell'attività di marketing cui era correlato il compenso di 300.000 euro) e sull'applicazione di una clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 8; tale ratio supera ed assorbe qualunque rilevanza della clausola 6 (d), che la Corte ha evidentemente ritenuto (per implicito) ininfluente, in quanto relativa a causa di scioglimento del contratto diverse dalla risoluzione per inadempimento; la ricorrente insiste nel censurare la mancata applicazione della clausola 6 (d), ma non prende posizione sul fondo della motivazione e, quindi, non la censura adeguatamente.

Il motivo sarebbe comunque infondato perché la Corte territoriale una volta accertata l'intervenuta risoluzione dell'incarico di Mediazione per l'inadempimento dell'Aim alle prestazioni cui si era obbligata ha disposto la condanna della ricorrente alla restituzione dell'importo versato anticipatamente dalla Realcase per prestazioni mai eseguite.

Anche per quanto riguarda la censura relativa alle conclusioni del Pubblico Ministero si evidenzia che quest'ultimo era riferito al giudizio di falso così come previsto obbligatoriamente dall'art. 221, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 15142/2022; Cass. n. 27402/2018).

6. Ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.6.1.

Col motivo di ricorso incidentale, si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, I comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 1226, 2056 e 2697 c.c.

La sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore nella parte in cui non ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno lamentato dal Realcase, sul presupposto che l'esponente non ha provato il "danno concreto" subito, con una grave violazione dell'art. 1226 c.c.

In particolare, a giudizio della ricorrente in via incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe attenuto ai principi affermati dalla Corte di Legittimità sul punto, avendo la stessa dimostrato il danno mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il motivo è inammissibile.

Ritiene questa Corte che la ricorrente in via incidentale, censurando la violazione dell'art. 1226 c.c. non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata, sovrapponendo l'istituto della liquidazione in via equitativa con quello differente della prova del pregiudizio subito.

Il danno, infatti, può essere liquidato esclusivamente se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua esistenza.

In proposito va rilevato che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nelriter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.

Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art.115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo.

In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Cass. 13515/2022; Cass. n. 16344/2020).

Pertanto, si osserva come, solo dopo aver accertato il danno, il giudice possa procedere alla relativa liquidazione in via equitativa, essendo il risarcimento del danno regolato dalle norme generali, che richiedono la prova del pregiudizio subito sia nell'an che nel quantum, con la possibilità di ricorrere alla liquidazione in via equitativa solo se la sua determinazione incorra in un'impossibilità probatoria.6.2.

Col motivo di ricorso incidentale condizionato Realcase deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.

La Corte d'Appello - analogamente al Giudice di prime cure - avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda, più volte riproposta da Realcase nel corso del processo, volta all'accertamento delle violazioni poste in essere da Héra in tema di agenti di affari di mediazione.

Dalle violazioni di tale normativa di natura imperativa, infatti, deriverebbe non solo la nullità dell'Incarico di Mediazione ma anche l'insussistenza del diritto di Fiera al percepimento di somme in forza dello stesso.

Il motivo deve essere dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale.

7. Per le ragioni che precedono, questa Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato .

In considerazione della reciproca soccombenza si compensano le spese di questo giudizio.

7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta l'incidentale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19370/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Liquidazione in persona del Liquidatore e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Re.al.ca.se. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da Re.al.ca.se. [OSCURATO:PERSONA] in persona del Liquidatore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] Liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 1180/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Il giudizio trae origine dal conferimento di un incarico di mediazione, a mezzo di scrittura privata stipulata in data 11 dicembre 2013, con cui Aim (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A e oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione) era stata incaricata della vendita e/o locazione di un complesso immobiliare di proprietà di Re.al.ca.se sito in Milano, corso Europa n. 12. Realcasa si era impegnata a corrispondere alla Aim un compenso per l'attività di intermediazione stabilito in una percentuale variabile del prezzo di vendita di ogni unità immobiliare oppure pari al 10% del canone annuo di locazione di ogni singola unità, oltre un importo di euro 300.000 a fronte delle attività di marketing accessorie all'incarico di mediazione e volte a promuovere la commercializzazione dell'immobile. Su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con decreto ingiuntivo del 25 ottobre 2010, il Tribunale di Milano ingiungeva a Realcase il pagamento della somma di 1.060.447, 95 euro a titolo di penale contrattuale, oltre ad interessi e spese della procedura. A giudizio della [OSCURATO:PERSONA], tale somma sarebbe stata dovuta da Realcase in forza della scrittura privata, stipulata successivamente a quella dell'Il dicembre 2013 , con cui era stata stabilita l'irretrattabilità dell'incarico di mediazione fino alla sua naturale scadenza, pena il pagamento di una penale pari al 3% del prezzo proposto in vendita dell'intero complesso immobiliare. Realcase proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca, e disconosceva la conformità all'originale del documento depositato da Héra nel giudizio monitorio nonchè l'autenticità dello stesso, riservandosi di proporre querela di falso. Chiedeva altresì, in via riconvenzionale, la declaratoria della nullità dell'incarico di Mediazione e la restituzione dei compensi ricevuti da Héra in forza del contratto, per un importo complessivo di 300.000,00 euro, oltre al risarcimento del danno. Realcase ha ritenuto che la società Aim si sarebbe resa gravemente inadempiente nell'esecuzione dell'incarico di mediazione, sia perché non era stata conclusa alcuna compravendita e/o locazione di unità dell'immobile, sia perché non era stata eseguita alcuna attività promozionale e di marketing che l'Aim si era impegnata a realizzare secondo contratto di mediazione e per le quali aveva percepito l'intero compenso. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 13055/2017, accoglieva la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della scrittura privata e dichiarava la falsità materiale del documento, con disposizione degli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 226 c.p.c. Per l'effetto, il Giudice di prime cure revocava il Decreto Ingiuntivo e respingeva le domande azionate in via monitoria da Héra nonché quelle proposte in via riconvenzionale da Realcase, con compensazione delle spese di lite tra le parti. 2. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 1180/2020, del 19 maggio 2020, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva parzialmente l'appello principale e confermava nel resto l'impugnata sentenza. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] riconosceva a Realcase il diritto alla restituzione della somma di 300.000,00 euro in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e rigettava le domande risarcitorie proposte dalla stessa a causa della mancata prova del danno subito. Respingeva, inoltre, l'appello incidentale, avente ad oggetto la statuizione sulla querela di falso, ritenendolo non in grado di apportare argomenti idonei a superare la ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure.3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (Héra) propone ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. 3.1. Resiste con controricorso Realcase e con ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4. Ricorso principale dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già Héra). 4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta 'la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per insufficienza ovvero per mera apparenza della motivazione di reiezione dell'appello incidentale'. Denuncia che la motivazione della sentenza della Corte d'Appello sarebbe del tutto insufficiente o meramente apparente, con la conseguente grave violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe inammissibilmente limitato a confermare la statuizione di primo grado senza operare quel giudizio di controllo della prima decisione che era, invece, tenuto a compiere per effetto dell'appello incidentale proposto nel giudizio di secondo grado. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente 'lamenta la violazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.'. La Corte d'Appello di Milano, aderendo acriticamente alla decisione del Giudice di prime cure sulla querela di falso, sarebbe incorsa nella medesima violazione dell'art. 2729 c.c. Denuncia la ricorrente che l'accoglimento della querela di falso sarebbe basato su un ragionamento presuntivo errato, difettando gli elementi indiziari dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.4.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta 'la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nonché la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio'. La sentenza della Corte Territoriale sarebbe nulla per vizio di motivazione, avendo deciso sull'appello principale senza tenere in considerazione talune deduzioni difensive svolte da parte appellata. In particolare, il Giudice di secondo grado non avrebbe esaminato la clausola 6(d) dell'Incarico di Mediazione, in virtù della quale l'odierna ricorrente avrebbe avuto diritto a trattenere le somme versate per lo svolgimento dell'incarico. Da tale errore sarebbe poi derivata, a giudizio dell'appellata, la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, atteso che se la Corte avesse valutato la predetta clausola sarebbe pervenuta ad una decisione opposta. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 1372 e 1362 e ss. c.c. La Corte d'Appello di Milano, nel ritenere erroneamente risolto l'Incarico di Mediazione e, per l'effetto, condannato l'odierna ricorrente a restituire gli importi ricevuti in esecuzione dello stesso, avrebbe implicitamente violato la regola secondo cui il contratto ha forza di legge fra le parti, con violazione dell'art. 1372 c.c. Così facendo, il Giudice territoriale sarebbe poi incorso nel travisamento della volontà delle parti, violando i canoni interpretativi previsti dalla legge. In particolare, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata violerebbe gli artt. 1367 e 1371 c.c. non realizzando il doveroso equo contemperamento degli interessi fra le parti richiesto dalla legge.5. Il primo e secondo motivo del ricorso principale che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione sono inammissibili in quanto pongono censure volte a provocare una nuova valutazione delle risultanze di causa, diversa da quella espressa dal giudice di merito e conforme a quella sostenuta dalla parte. Costituisce principio consolidato presso questa Corte, infatti, quello secondo cui la censura di vizio motivazionale debba essere formulata in modo chiaro ed adeguato a porre in evidenza, sulla base del ragionamento svolto dal giudice del riesame, gli errori di logica giuridica che rendono la motivazione incongrua o incoerente e non può invece consistere nella deduzione di un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello ritenuto dai giudici del merito (Cass. Sent. 3186/2006). Nel caso di specie, la ricorrente, celandosi dietro il vizio di motivazione della sentenza, richiede una nuova valutazione dei dati fattuali, in particolare probatori, al fine di ottenere un migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti e quindi, una decisione a sé più favorevole. La motivazione della sentenza impugnata è, invero, completa ed esaustiva, avendo la Corte d'Appello illustrato le ragioni poste alla base della statuizione, sia richiamando gli argomenti sviluppati dalla sentenza di prime cure sia confutando specificatamente le censure mosse dalla ricorrente contro la pronuncia di primo grado (Cfr. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata). Al riguardo si ribadisce come la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. (v. ex multis, Cass. sentt. n. 7394/2010, n. 17486/2002, ord. n. 10253/2021). Lo stesso principio può ribadirsi poi per la censura proposta dalla ricorrente sulla violazione dell'art. 2729 c.c. da parte del Giudice territoriale (Cfr. pag. 10 e 11 sentenza impugnata). Con riferimento a tale norma, infatti, è stato chiarito che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. Ord. n. 22366/2021). Nel caso di specie la sentenza impugnata è scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico lamentato dalla ricorrente. 5.1. Alla medesima pronuncia di inammissibilità si perviene, inoltre, anche per il terzo e quarto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati.Si afferma, infatti, che l'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importi indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. La censura, inoltre, non coglie la ratio della decisione che è basata sul rilievo di un inadempimento della AIM (circa lo svolgimento dell'attività di marketing cui era correlato il compenso di 300.000 euro) e sull'applicazione di una clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 8; tale ratio supera ed assorbe qualunque rilevanza della clausola 6 (d), che la Corte ha evidentemente ritenuto (per implicito) ininfluente, in quanto relativa a causa di scioglimento del contratto diverse dalla risoluzione per inadempimento; la ricorrente insiste nel censurare la mancata applicazione della clausola 6 (d), ma non prende posizione sul fondo della motivazione e, quindi, non la censura adeguatamente. Il motivo sarebbe comunque infondato perché la Corte territoriale una volta accertata l'intervenuta risoluzione dell'incarico di Mediazione per l'inadempimento dell'Aim alle prestazioni cui si era obbligata ha disposto la condanna della ricorrente alla restituzione dell'importo versato anticipatamente dalla Realcase per prestazioni mai eseguite. Anche per quanto riguarda la censura relativa alle conclusioni del Pubblico Ministero si evidenzia che quest'ultimo era riferito al giudizio di falso così come previsto obbligatoriamente dall'art. 221, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 15142/2022; Cass. n. 27402/2018). 6. Ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.6.1. Col motivo di ricorso incidentale, si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, I comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 1226, 2056 e 2697 c.c. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore nella parte in cui non ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno lamentato dal Realcase, sul presupposto che l'esponente non ha provato il "danno concreto" subito, con una grave violazione dell'art. 1226 c.c. In particolare, a giudizio della ricorrente in via incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe attenuto ai principi affermati dalla Corte di Legittimità sul punto, avendo la stessa dimostrato il danno mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Il motivo è inammissibile. Ritiene questa Corte che la ricorrente in via incidentale, censurando la violazione dell'art. 1226 c.c. non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata, sovrapponendo l'istituto della liquidazione in via equitativa con quello differente della prova del pregiudizio subito. Il danno, infatti, può essere liquidato esclusivamente se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua esistenza. In proposito va rilevato che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nelriter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno. Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art.115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Cass. 13515/2022; Cass. n. 16344/2020). Pertanto, si osserva come, solo dopo aver accertato il danno, il giudice possa procedere alla relativa liquidazione in via equitativa, essendo il risarcimento del danno regolato dalle norme generali, che richiedono la prova del pregiudizio subito sia nell'an che nel quantum, con la possibilità di ricorrere alla liquidazione in via equitativa solo se la sua determinazione incorra in un'impossibilità probatoria.6.2. Col motivo di ricorso incidentale condizionato Realcase deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, I comma, n. 4, c.p.c. La Corte d'Appello - analogamente al Giudice di prime cure - avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda, più volte riproposta da Realcase nel corso del processo, volta all'accertamento delle violazioni poste in essere da Héra in tema di agenti di affari di mediazione. Dalle violazioni di tale normativa di natura imperativa, infatti, deriverebbe non solo la nullità dell'Incarico di Mediazione ma anche l'insussistenza del diritto di Fiera al percepimento di somme in forza dello stesso. Il motivo deve essere dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale. 7. Per le ragioni che precedono, questa Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato . In considerazione della reciproca soccombenza si compensano le spese di questo giudizio. 7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta l'incidentale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 00648/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris