CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 novembre 2019
Cassazione n. 00513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17948-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], - [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2662/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 1105/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2662 del 5. 11. 2019 della Corte di appello di Firenze, che aveva compensato le spese del giudizio di primo grado e condannato la odierna ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello, riformando sul punto la decisone del Tribunale, che, dopo avere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per annullamento in via di autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite; la [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto ha notificato controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., censura la decisione impugnata per avere disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, omettendo di considerare che la società Montecchio, una volta ricevuta la notifica, era stata costretta a proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, poi dalla stessa annullata in via di autotutela sulla base delle difese sollevate dall'opponente, così disattendendo, al fine della regolamentazione delle spese della controversia, il criterio della soccombenza virtuale; il motivo è manifestamente infondato, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la violazione del principio della soccombenza, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., può dirsi violato nel solo caso in cui il giudice ponga le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa, non anche nell'ipotesi in cui ne disponga la compensazione ( Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003 ); il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di appello abbia disposto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio in ragione della mera sopravvenuta cessazione della materia del contendere, senza specificare le ragioni della propria statuizione; il mezzo appare inammissibile, atteso che, per giurisprudenza costante, in tema di spese processuali, il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi ( Cass. n. 26912 del 2020; CaSS. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013 ); nella specie la Corte di appello ha motivato specificatamente le ragioni della propria decisione sul punto, rappresentando che la società opponente, prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, aveva inviato le proprie allegazioni difensive al comune ed al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, ma non alla [OSCURATO:PERSONA], che pertanto non ne era a conoscenza e si trovava quindi nella impossibilità di valutarle, prima del giudizio, ai fini delle proprie determinazioni in merito alla violazione contestata; la circostanza così addotta integra una grave ed eccezionale ragione, che, analogamente a quelle previste dall'art. 92 cod. proc. civ., può giustificare la compensazione delle spese; il terzo motivo la società ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per essere stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nonostante che la controparte ne avesse chiesto la compensazione; il vizio denunziato non sussiste, atteso che dalla lettura delle conclusioni dell'atto di appello risulta che la [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto aveva chiesto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e non anche di quelle di appello, sicché la Corte distrettuale non era vincolata sul punto dalla domanda dell'appellante; il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Amministrazione costituita, come liquidate in dispositivo; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. CO deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2021. -IT Presi