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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08772/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso 3424-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro DELL'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 546/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Aquila nei confronti della sentenza che, all'esito della chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l'aveva condannato al risarcimento dei danni patiti da [OSCURATO:PERSONA] per l'errata installazione di un climatizzatore.

1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora interessa, ha ritenuto che: - a fronte della prevalenza non solo quantitativa ma soprattutto funzionale della fornitura della materia, rappresentata dal climatizzatore, rispetto alla lavorazione, costituita dalla mera installazione dello stesso, il contratto intercorso tra l'attrice e il convenuto doveva essere qualificato non come un appalto ma come una compravendita; - in caso di allegato inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della parte venditrice, il compratore è legittimato a proporre, a si sensi dell'art. 1494 c.c., domanda di risarcimento dei danni con la conseguenza che, anche in ipotesi di produzione ad opera di terzi, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato se non prova di aver fornito di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare la qualità della merce ed a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi; - nel caso in esame, l'appellata, come si evince dal tenore letterale dell'atto introduttivo del giudizio, ha agito per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inesatta esecuzione della prestazione oggetto del contratto intercorso tra le parti sicché, essendo il contratto qualificabile come una compravendita, la domanda di risarcimento dei danni per difetto di conformità della cosa fornita e installata a quanto originariamente pattuito, dev'essere inquadrata nell'ambito della norma prevista dall'art. 1494 c.c. ed è, quindi, assoggettata, pur se esercitabile autonomamente rispetto alle azioni edilizie, ai termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1495 c.c.; - in caso di vizi non apparenti, e cioè di vizi occulti o comunque non rilevabili attraverso un sommario esame della cosa, il termine decadenziale di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., decorre dalla loro scoperta, che si verifica nel momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva circa l'esistenza di vizi; - nel caso di specie, per quanto allegato dalla stessa Ric. 2021 n. 3424 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 attrice, la conoscenza dalla riconducibilità dell'evento lesivo dedotto in causa alla imperfetta installazione del climatizzatore ad opera della parte venditrice è avvenuta in data 7/2/2014, allorquando il perito incaricato dall'acquirente ha accertato le cause dei danni; - a fronte di tale emergenza, la parte attrice ha dimostrato di aver formulato la denuncia solo alla data del 26/6/2014.

1.3. Il tribunale, quindi, ha ritenuto che fosse evidente il mancato rispetto del prescritto termine decadenziale e che fosse, pertanto, fondata l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto, che l'ha reiterata nel giudizio d'appello, con la conseguente necessità di riformare la pronuncia del giudice di prime cure rigettando la domanda proposta dall'attrice.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 22/1/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

2.2. [OSCURATO:PERSONA]Aquila e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1655 e 1470 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il contratto intercorso tra le parti doveva essere qualificato come una compravendita senza, tuttavia, considerare che, alla luce della effettiva volontà dei contraenti, il rapporto intercorso tra gli stessi doveva essere ricondotto all'appalto con la conseguenza che l'azione risarcitoria che spetta al committente in caso di vizi o difformità è assoggettata ai termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1667 c.c..

Nel caso in esame, del resto, ha aggiunto la ricorrente, l'appaltatore aveva riconosciuto i vizi dell'opera e si era impegnato alla loro Ric. 2021 n. 3424 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 rimozione, novando così la relativa obbligazione, che è pertanto assoggettata soltanto all'ordinario termine di prescrizione decennale.

3.2. Il motivo è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, invero, il contratto avente ad oggetto l'installazione di un impianto deve essere configurato come una vendita e non come un appalto ove le parti abbiano considerato l'attività lavorativa come mero strumento per ottenere il bene da trasferire.

In effetti, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti al fine di accertare nei singoli casi se la somministrazione della materia, come accade nell'appalto, sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio, oppure se, come accade nella vendita, il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (Cass. n. 20391 del 2008; Cass. n. 20391 del 2012).

3.3. Nel caso in esame, i giudici di merito, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, anche perché corredato da motivazione tutt'altro che apparente o contraddittoria, hanno ritenuto che fosse prevalente, sia sul piano quantitativo, che sul piano funzionale, la fornitura della materia, rappresentata dal climatizzatore, rispetto alla lavorazione, costituita dalla mera installazione dello stesso, ed hanno, quindi, correttamente qualificato il contratto intercorso tra l'attrice e il convenuto come una compravendita e non come un appalto.

Ric. 2021 n. 3424 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022

3.4. Del resto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge e, perciò, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, con la conseguenza che il ricorrente che presenti la doglianza ha l'onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) di prospettare quale sia stata l'erronea interpretazione della norma in questione da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a prescindere dalla motivazione posta a fondamento di questa (Cass. n. 26307 del 2014).

3.5. Al contrario, se l'erronea ricognizione riguarda la fattispecie concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 8315 del 2013).

3.6. Nel caso in esame, pertanto, pur a fronte della denuncia di un vizio ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la censura si risolve unicamente nella contestazione in merito all'apprezzamento dei fatti ed alla ricostruzione della vicenda contrattuale operata dal giudice di merito, contestandosi quindi non già la corretta esegesi delle norme e dei principi dalle stesse tratti dalla giurisprudenza, quanto l'accertamento in fatto operato dalla corte distrettuale.

4.1. Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, pertanto, respinto.

4.2. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva delle parti intimate.

4.3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei • Ric. 2021 n. 3424 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 3424-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro DELL'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 546/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Aquila nei confronti della sentenza che, all'esito della chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l'aveva condannato al risarcimento dei danni patiti da [OSCURATO:PERSONA] per l'errata installazione di un climatizzatore. 1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora interessa, ha ritenuto che: - a fronte della prevalenza non solo quantitativa ma soprattutto funzionale della fornitura della materia, rappresentata dal climatizzatore, rispetto alla lavorazione, costituita dalla mera installazione dello stesso, il contratto intercorso tra l'attrice e il convenuto doveva essere qualificato non come un appalto ma come una compravendita; - in caso di allegato inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della parte venditrice, il compratore è legittimato a proporre, a si sensi dell'art. 1494 c.c., domanda di risarcimento dei danni con la conseguenza che, anche in ipotesi di produzione ad opera di terzi, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato se non prova di aver fornito di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare la qualità della merce ed a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi; - nel caso in esame, l'appellata, come si evince dal tenore letterale dell'atto introduttivo del giudizio, ha agito per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inesatta esecuzione della prestazione oggetto del contratto intercorso tra le parti sicché, essendo il contratto qualificabile come una compravendita, la domanda di risarcimento dei danni per difetto di conformità della cosa fornita e installata a quanto originariamente pattuito, dev'essere inquadrata nell'ambito della norma prevista dall'art. 1494 c.c. ed è, quindi, assoggettata, pur se esercitabile autonomamente rispetto alle azioni edilizie, ai termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1495 c.c.; - in caso di vizi non apparenti, e cioè di vizi occulti o comunque non rilevabili attraverso un sommario esame della cosa, il termine decadenziale di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., decorre dalla loro scoperta, che si verifica nel momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva circa l'esistenza di vizi; - nel caso di specie, per quanto allegato dalla stessa Ric. 2021 n. 3424 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 attrice, la conoscenza dalla riconducibilità dell'evento lesivo dedotto in causa alla imperfetta installazione del climatizzatore ad opera della parte venditrice è avvenuta in data 7/2/2014, allorquando il perito incaricato dall'acquirente ha accertato le cause dei danni; - a fronte di tale emergenza, la parte attrice ha dimostrato di aver formulato la denuncia solo alla data del 26/6/2014. 1.3. Il tribunale, quindi, ha ritenuto che fosse evidente il mancato rispetto del prescritto termine decadenziale e che fosse, pertanto, fondata l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto, che l'ha reiterata nel giudizio d'appello, con la conseguente necessità di riformare la pronuncia del giudice di prime cure rigettando la domanda proposta dall'attrice. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 22/1/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA]Aquila e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1655 e 1470 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il contratto intercorso tra le parti doveva essere qualificato come una compravendita senza, tuttavia, considerare che, alla luce della effettiva volontà dei contraenti, il rapporto intercorso tra gli stessi doveva essere ricondotto all'appalto con la conseguenza che l'azione risarcitoria che spetta al committente in caso di vizi o difformità è assoggettata ai termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1667 c.c.. Nel caso in esame, del resto, ha aggiunto la ricorrente, l'appaltatore aveva riconosciuto i vizi dell'opera e si era impegnato alla loro Ric. 2021 n. 3424 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 rimozione, novando così la relativa obbligazione, che è pertanto assoggettata soltanto all'ordinario termine di prescrizione decennale. 3.2. Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, invero, il contratto avente ad oggetto l'installazione di un impianto deve essere configurato come una vendita e non come un appalto ove le parti abbiano considerato l'attività lavorativa come mero strumento per ottenere il bene da trasferire. In effetti, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti al fine di accertare nei singoli casi se la somministrazione della materia, come accade nell'appalto, sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio, oppure se, come accade nella vendita, il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (Cass. n. 20391 del 2008; Cass. n. 20391 del 2012). 3.3. Nel caso in esame, i giudici di merito, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, anche perché corredato da motivazione tutt'altro che apparente o contraddittoria, hanno ritenuto che fosse prevalente, sia sul piano quantitativo, che sul piano funzionale, la fornitura della materia, rappresentata dal climatizzatore, rispetto alla lavorazione, costituita dalla mera installazione dello stesso, ed hanno, quindi, correttamente qualificato il contratto intercorso tra l'attrice e il convenuto come una compravendita e non come un appalto. Ric. 2021 n. 3424 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 3.4. Del resto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge e, perciò, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, con la conseguenza che il ricorrente che presenti la doglianza ha l'onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) di prospettare quale sia stata l'erronea interpretazione della norma in questione da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a prescindere dalla motivazione posta a fondamento di questa (Cass. n. 26307 del 2014). 3.5. Al contrario, se l'erronea ricognizione riguarda la fattispecie concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 8315 del 2013). 3.6. Nel caso in esame, pertanto, pur a fronte della denuncia di un vizio ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la censura si risolve unicamente nella contestazione in merito all'apprezzamento dei fatti ed alla ricostruzione della vicenda contrattuale operata dal giudice di merito, contestandosi quindi non già la corretta esegesi delle norme e dei principi dalle stesse tratti dalla giurisprudenza, quanto l'accertamento in fatto operato dalla corte distrettuale. 4.1. Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, pertanto, respinto. 4.2. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva delle parti intimate. 4.3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei • Ric. 2021 n. 3424 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della
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