CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 17767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Tomaso EPIDENDO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile: [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA PALERMO, che si riporta agli scritti difensivi e deposita conclusioni e nota spesa. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili: ASS. NAZ. [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], e in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che chiede la conferma della sentenza impugnata e relative statuizioni civili; deposita conclusioni e nota spesa. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale per le parti civili: SICINDUSTRIA, [OSCURATO:PERSONA] - COMUNE CORLEONE , [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alle note spese. L'avvocato lana per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. Si dà atto che, su istanza del difensore di [OSCURATO:PERSONA], è stata disposta la trattazione orale della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente sentenza emessa dalla medesima Corte distrettuale, con la quale è stata parzialmente riformata la decisione del 23/11/2017 del G.U.P. presso il Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato, per quanto qui di rilievo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis co. 1 e 4 cod. pen. ( capo 1), aggravato per Garuffo anche ai sensi dell'art. 99 co. 4 cod. pen. ( reiterata, specifica, infraquinquennale) e dell'art. 71 D. Lgs. N. 159/2011, e [OSCURATO:PERSONA] anche per concorso in estorsione pluri - aggravata di cui al capo 3). La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha riqualificato il delitto di estorsione contestato a [OSCURATO:PERSONA], quale ricettazione aggravata, rideterminando la pena complessivamente inflitta dal primo giudice in anni otto e mesi otto di reclusione; inoltre, ha riconosciuto, in favore di Gariffo, la continuazione con i reati giudicati con le sentenze, irrevocabili, del Tribunale di Palermo del 15 luglio 1998 e del G.U.P. presso il medesimo Tribunale del 25 giugno 2007, rideterminando la pena complessiva in anni ventidue, mesi dieci e giorni venti di reclusione. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore. 2.1. I ricorrenti propongono un motivo comune, il secondo, con il quale denunciano violazione di norme processuali ( artt. 546 - 121 - 125 - 192 - in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.) per omesso esame di una memoria difensiva depositata dinanzi alla Corte di appello di Palermo in data 21 settembre 2021. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene dedotto, quale primo motivo, "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in combinato disposto con l'art. 192 c.p.p. e l'art. 125 c.p.p. nonché con art. 43 c.p. e 648 c.p.". Si sostiene la mancanza di prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, della provenienza estorsiva del denaro ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], affermata, invece, dalla Corte di appello, sulla base di un ragionamento congetturale. 2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si denuncia violazione di legge nella individuazione del reato più grave sul quale è stata considerata la pena base per il calcolo della continuazione con i fatti precedentemente giudicati. Secondo la Difesa, infatti, il reato più grave deve essere individuato in quello giudicato con la sentenza del G.U.P. di Palermo del 25/06/2007. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.E' afflitto da irrimediabile genericità il comune motivo con il quale i ricorrenti si dolgono del mancato esame, da parte della Corte di appello, di una memoria difensiva, della quale non si illustra neppure il contenuto, limitandosi i ricorrenti alla mera enunciazione della doglianza, senza tenere in debito conto l'onere processuale, gravante sul deducente, ai fini della necessaria • 4 specificità della impugnazione, come declinata dall'art. 581 cod. proc. pen., di articolare con specifici argomenti le ragioni della decisiva idoneità dei temi prospettati con tale articolazione difensiva rispetto all'esito decisorio avversato. L'omessa valutazione di una memoria difensiva, che non determina alcuna nullità ( Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015 (dep. 2016 ) Rv. 26756; conf. Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600), può, invero, influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive ( Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Rv. 272542), che devono essere esaminate dal giudice a cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio ( Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739). E' per questo che, secondo condiviso orientamento espresso da questa Corte, peraltro, evocato dai ricorrenti, senza farne tesoro, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese contenute nella memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata. (Sez. 5 - n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 ). 2. E' manifestamente infondato l'ulteriore motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si denuncia la mancanza di prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, della provenienza estorsiva del denaro ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata affermata dalla Corte di appello affidandosi ad argomenti congetturali. Ciò che, però, non è. E, invero, la Corte di appello ha fatto esplicito riferimento, nell'individuare l'elemento fattuale rappresentativo del dolo necessario ai fini dell' integrazione del delitto di ricettazione, al contenuto delle conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA], l'autore della estorsione ai danni di Bellia, racconta al suo interlocutore le specifiche fasi in cui si era dipanata l'attività estorsiva in questione, articolatasi su due tranches, la seconda delle quali richiesta alla vittima dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un colloquio con [OSCURATO:PERSONA]. Questi, anche a seguito dell'arresto del proprio padre, Rosario, reggente del mandamento di Corleone, si era lamentato della scarsa disponibilità economica presente nelle casse "sociali" della famiglia mafiosa, sollecitando la riscossione della attività illecite, in primis, del 'pizzo' , che rappresenta la principale fonte di sostentamento e di arricchimento del sodalizio mafioso, premurandosi di contattare, per la ottenere l'esborso della seconda tranche, il Bellia. Nell'ambito di una lunga conversazione intercettata il 13 marzo 2014 (progr. n. 533), il [OSCURATO:PERSONA] aveva ripercorso tutte le fasi della estorsione, facendo riferimento all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], durante il quale lo aveva informato dell'estorsione ai danni del Bellia ( ...e allora lo incontro a lui e gli dico senti vedi che c'è questa situazione così e così...) , di essere in possesso del denaro e di averglielo consegnato (ventimila euro). La Corte di appello, cioè, dopo avere dato atto di come, sulla base delle conversazioni intercettate, emergesse che il [OSCURATO:PERSONA] avesse informato anche il [OSCURATO:PERSONA] della estorsione in corso ai danni del Bellia, a seguito dell'invito di quest'ultimo a "fare cassa", ha tratto dal contenuto oggettivo di quella stessa intercettazione del 13 marzo 2014 l'argomentazione per ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della natura estorsiva del denaro (ventimila euro) ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], giacchè era stato proprio quest'ultimo ad informarlo che si trattava della tangente corrisposta dall'imprenditore vessato e delle modalità della corresponsione. 2.1. L'argomento utilizzato dalla Corte di appello per ritenere sussistente, anche sotto il profilo soggettivo, il delitto di ricettazione, è, dunque, tutt'altro che congetturale, poggiando, invece, sull'inequivoco significato attribuito alla predetta conversazione, sinergicamente valutata, senza cedimenti logici, con altre fonti di prova, in specie con altre conversazioni e con le dichiarazioni della persona offesa. La valutazione della Corte di appello è, dunque, coerente - contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa - con il principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, nel risolvere il contrasto sulla configurabilità del reato di ricettazione quando l'agente non conosce la provenienza delittuosa della cosa ma se ne rappresenta la probabilità o la possibilità, hanno, appunto, affermato che, ai fini della integrazione del delitto di ricettazione, il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell'evento, anche il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell'esistenza del presupposto stesso e dell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza. (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010 ), Nocera, Rv. 24632301). 3. Manifestamente infondato anche il motivo, svolto nell'interesse di Gariffo, con il quale si denuncia l'erronea valutazione del reato più grave, ai fini del calcolo della continuazione tra il reato associativo giudicato nel presente procedimento e quelli per i quali il ricorrente è stato condannato con le sentenze divenute irrevocabili, rispettivamente, il 28 giugno 2000 e il 26 novembre 2009. La deduzione è manifestamente infondata. 3.1. La Corte di appello ha, infatti, ben esposto come, in considerazione dei limiti edittali di pena, ratione temporis vigenti, il reato associativo oggetto della sentenza impugnata, in ragione della più severa disciplina introdotta dalla legge n. 69/2015, che ha elevato i limiti di pena, integra il fatto più grave, perché punito astrattamente con pena più severa, come specificamente illustrato in sentenza. D'altro canto, la pena concretamente inflitta con la sentenza resa dal G.U.P. nel presente procedimento ( anni 1 e mesi 2 di reclusione, a seguito della riduzione per la scelta del rito abbreviato) è più severa di quella applicata dal G.U.P. il 25 giugno 2007 ( anni dieci e mesi otto di reclusione), mentre correttamente la Corte di appello ha osservato come anche in concreto il reato sub judice si presenti più grave di quello già giudicato, per la maggiore riprovevolezza insita nella reiterazione successiva a ben due condanne per il medesimo titolo di reato. 3.2. La Corte di appello ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto - specificamente richiamati2in sentenza - a tenore del quale, nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente ( Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Rv. 273447), attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Rv. 264582; conf. Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015 (dep. 13/01/2016 ) Rv. 265733). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. I ricorrenti devono, inoltre, essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle costituite parti civili, da liquidarsi come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ass. Naz. Per la lotta Contro le illegalità e le mafie [OSCURATO:PERSONA], Sicindustria, [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Onlus, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00 ciascuno, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 14 febbraio 2022 Il Consigliere estensore