CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'errata interpretazione degli elementi prova e l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato, altresì, che le stesse doglianze sono finalizzate alla rivalutazione delle prove; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancanza di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni aggravate, è versato in fatto e si pone in contrasto con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, peraltro già indicati dal giudice d'appello nella sentenza impugnata (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso (indicato erroneamente come quarto), con il quale il ricorrente lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, è generico e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.