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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46495/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso, vertendo sull'esatta ricostruzione del fatto e sulla conseguente qualificazione giuridica, è inammissibile, in quanto tali questioni non erano state oggetto del giudizio di appello, nel quale era stata richiesta unicamente sulla determinazione della pena (all'esito della rinuncia al motivo sulla omessa concessione delle generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante contestata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso, vertendo sull'esatta ricostruzione del fatto e sulla conseguente qualificazione giuridica, è inammissibile, in quanto tali questioni non erano state oggetto del giudizio di appello, nel quale era stata richiesta unicamente sulla determinazione della pena (all'esito della rinuncia al motivo sulla omessa concessione delle generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante contestata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novemb
Sentenza Cassazione n. 46495/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris