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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24659/2025

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13845/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale coobbligato in solido, e quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi entrambi dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] e PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto in Roma via P. [OSCURATO:PERSONA] presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - Oggetto: rinvio a nuovo ruolo Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 3024/13/2017 depositata in data 03/11/2017, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - a seguito di attività di verifica fiscale l'Amministrazione finanziaria contestava alla [OSCURATO:PERSONA] la decadenza dei benefici di cui alla L. n. 398 del 1991 dalla quale derivava la rideterminazione del reddito d'impresa, il recupero dell'iva e l’ulteriore connessa contestazione a [OSCURATO:PERSONA] quale obbligato in solido dei conseguenti maggiori tributi, interessi e sanzioni accettati a carico della ASD di cui si è detto; - l'avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA 2007 di cui al presente giudizio era quindi impugnato di fronte al giudice di primo grado che accoglieva il ricorso; - appellava l'Ufficio; - con la sentenza gravata di fronte a questa Corte la commissione tributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate; - ricorrono i contribuenti con atto affidato a sei motivi di doglianza illustrato da memoria; - resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità ex art. 31 c. 1 richiamato dall’art. 61 del medesimo d.

Lgs. n. 546 del 1992 ed ex art. 33 del medesimo d.

Lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 101 e 156 c. 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] la CTR mancato di comunicare alle parti l’avviso dell’udienza di trattazione della causa in pubblica udienza; - il secondo motivo si incentra parimenti sulla violazione delle medesime sopra riportate disposizioni ed è proposto con riguardo al profilo di violazione di legge, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; - in sintesi, secondo parte ricorrente la pronuncia di appello qui gravata è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa, non avendo la CTR –pure formalmente richiesta in tal senso dai contribuenti, come essi sostengono –proceduto alla discussione della controversia in appello nella forma della pubblica udienza, avendo deciso la stessa a seguito di discussione nella diversa sede processuale della camera di consiglio; - a ciò deve aggiungersi che nei gradi di merito, come si evince dalla pronuncia impugnata, si discuteva di svariate questioni anche di fatto, relative alla tracciabilità dei pagamenti, alla unitarietà economica delle ASD oggetto del controllo, alla presenza o meno dei rendiconti, alle ragioni economico-sportive –esistenti o meno – sottostanti alla costituzione di una pluralità di ASD, alle risultanze delle movimentazioni bancarie sottoposte a rilievo, alla tenuta o meno della contabilità, ai poteri di delega conferiti ai soggetti autorizzati alle movimentazioni dei conti bancari; - alla luce quindi delle questioni oggetto del giudizio, senza dubbio anche di merito e involgenti il fatto, è necessaria l’acquisizione dei fascicoli analogici dei gradi precedenti al fine di esaminare la situazione processuale formatasi e decidere quindi in ordine alla fondatezza delle censure di cui al ricorso per cassazione; P.Q.M Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione dei fascico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13845/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale coobbligato in solido, e quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi entrambi dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] e PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto in Roma via P. [OSCURATO:PERSONA] presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - Oggetto: rinvio a nuovo ruolo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 3024/13/2017 depositata in data 03/11/2017, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - a seguito di attività di verifica fiscale l'Amministrazione finanziaria contestava alla [OSCURATO:PERSONA] la decadenza dei benefici di cui alla L. n. 398 del 1991 dalla quale derivava la rideterminazione del reddito d'impresa, il recupero dell'iva e l’ulteriore connessa contestazione a [OSCURATO:PERSONA] quale obbligato in solido dei conseguenti maggiori tributi, interessi e sanzioni accettati a carico della ASD di cui si è detto; - l'avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA 2007 di cui al presente giudizio era quindi impugnato di fronte al giudice di primo grado che accoglieva il ricorso; - appellava l'Ufficio; - con la sentenza gravata di fronte a questa Corte la commissione tributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate; - ricorrono i contribuenti con atto affidato a sei motivi di doglianza illustrato da memoria; - resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità ex art. 31 c. 1 richiamato dall’art. 61 del medesimo d. Lgs. n. 546 del 1992 ed ex art. 33 del medesimo d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 101 e 156 c. 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] la CTR mancato di comunicare alle parti l’avviso dell’udienza di trattazione della causa in pubblica udienza; - il secondo motivo si incentra parimenti sulla violazione delle medesime sopra riportate disposizioni ed è proposto con riguardo al profilo di violazione di legge, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; - in sintesi, secondo parte ricorrente la pronuncia di appello qui gravata è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa, non avendo la CTR –pure formalmente richiesta in tal senso dai contribuenti, come essi sostengono –proceduto alla discussione della controversia in appello nella forma della pubblica udienza, avendo deciso la stessa a seguito di discussione nella diversa sede processuale della camera di consiglio; - a ciò deve aggiungersi che nei gradi di merito, come si evince dalla pronuncia impugnata, si discuteva di svariate questioni anche di fatto, relative alla tracciabilità dei pagamenti, alla unitarietà economica delle ASD oggetto del controllo, alla presenza o meno dei rendiconti, alle ragioni economico-sportive –esistenti o meno – sottostanti alla costituzione di una pluralità di ASD, alle risultanze delle movimentazioni bancarie sottoposte a rilievo, alla tenuta o meno della contabilità, ai poteri di delega conferiti ai soggetti autorizzati alle movimentazioni dei conti bancari; - alla luce quindi delle questioni oggetto del giudizio, senza dubbio anche di merito e involgenti il fatto, è necessaria l’acquisizione dei fascicoli analogici dei gradi precedenti al fine di esaminare la situazione processuale formatasi e decidere quindi in ordine alla fondatezza delle censure di cui al ricorso per cassazione; P.Q.M Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione dei fascico
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