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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23344/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28829/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Verona n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n. 1051/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 10 luglio2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONEr.g. n. 28829/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 603/2013, la Corte di Appello di Genova confermò la sentenza - resa in prime cure a definizione di un giudizio di convalida di sequestro giudiziario su somme giacenti su conti correnti bancari- di condanna di [OSCURATO:PERSONA] ( nella qual ità di esecutore testamentario di [OSCURATO:PERSONA]) al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] (erede della originaria attrice [OSCURATO:PERSONA]) della differenza tra il saldo attivo dei conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] alla data del suo decesso e l’inferiore ammontare degli importi sui quali il sequestro era statoeseguito.

2. Avverso il precetto per il pagamento del complessivo importo (a titolo di sorte capitale) di euro 460.462,02, s piegò opposizione l’intimato [OSCURATO:PERSONA],deducendo l’infondatezza della pretesa azionata, siccome determinata non considerando i prelievi effettuati prima del sequestro ma dopo la dichiarazione di successione.

3. Rigettata l’opposizione dal Tribunale di Savona, [OSCURATO:PERSONA], assumendo la violazione ad opera del primo giudice dei criteri di interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, interpose appello, disatteso dalla sentenza in epigrafe indicata.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].

5. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, del codice di rito.r.g. n. 28829/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avviso del ricorrente, la sentenza impugnata ha escluso la possibilità dell’integrazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale azionato sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di incertezze sulla portata del titolo: ma in maniera illogica e contraddittoria, dacché, in mancanza di una espressa e specifica indicazione della somma oggetto di condanna nel provvedimento azionato , era inevitabile per la determinazione del quantum il ricorso ad elementi extratestuali e, pertanto, diveniva rilevante i l riconoscimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuto prelevamento di importi dai conti correnti cointestati con il defunto [OSCURATO:PERSONA].

2. La doglianza è infondata.

2.1. È istituzionalmente devoluto al giudice dell’esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l’esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta ecomplessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva (cfr. Cass. 12/12/2018, n. 32196; da ultimo, Cass. 30/03/2022, n. 10230).

Soltanto ove il contenuto del titolo si presenti obiettivamente incerto o ambiguo, è consentita anche l’interpretazione extra-testuale del provvedimento azionato sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o nel corpo del provvedimento (principio affermato da Cass., Sez.

U, 02/07/2012, n. 11066, e costantemente ribadito nelle successive pronunce: tra le tante, Cass. 17/01/2013, n. 1027; Cass. 16/04/2013, r.g. n. 28829/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 9161; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24635; Cass. 05/06/2018, n. 14356; Cass. 25/02/2020, n. 5049).

Resta invece esclusa la possibilità di integrare un provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o ad indirizzi giurisprudenziali, poiché in tal modo il giudice dell’esecuzione (o quello dell’opposizione all’esecuzione) finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito (così Cass.27/11/2011, n. 14986; Cass. 05/06/2020, n. 10806).

2.2. Nell’attendere al descritto compito, la gravata sentenza ha ritenuto «chiaro ed indubbio» il contenuto precettivo del titolo in punto di quantificazione delle somme oggetto di condanna, per essere i due parametri di riferimento indispensabili per il relativo calcolo (da un lato, il saldo attivo dei conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] alla data del suo decesso; dall’altro, l’entità delle somme su cui in concreto era stato attuato il sequestro) specificati nella motivazione del provvedimento posto a base del contestato precetto.

Si tratta di apprezzamento senza dubbio corretto, non soltanto nel metodo (per aver valorizzato l’unità strutturale del provvedimento) ma anche nell’esito:la liquidità del credito portato dal titolo esecutivo (in ultima analisi, espressione della autosufficienza di quest’ultimo) non impone la puntuale quantificazione numerica dell’importo dovuto, per esser invece sufficiente, ai fini dell’attuazione coattiva del comando, la chiara indicazione nel titolo degli elementi per la determinazione.

Valutazione del giudice territoriale che non risulta, peraltro, scalfita dall’argomentazione del ricorrente.

A ben vedere, infatti, con il sostenere la necessità di aver riguardo, per la determinazione del quantum dovuto, non all’intero saldo attivo dei conti correnti ma unicamente alle somme messe a disposizione dell’esecutore testamentario, l’impugnante finiscecon il contestare non il computo delle somme portate dal titolo (cioè a dire la giustezza della r.g. n. 28829/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sua esecuzione) bensì il dictum contenuto nel provvedimento azionato, cioè a dire uno degli univoci parametri indicati nel giudizio in cui il titolo si è formato e, quindi, la correttezza della valutazione di merito operata nel giudizio di formazione del titolo.

Censure, come è ben noto, non deducibili con il rimedio (e nell’àmbito) dell’opposizione all’esecuzione. 3.Con il secondo motivo si eccepisce, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente.

In specie, parte ricorrente si duole del fatto che, pur avendo il titolo esecutivo ad oggetto la condanna alla restituzione delle sole somme cadute in successione, il giudice territoriale abbia ignorato (mancando sul punto di argomentare) la prova documentale «dirimente» (acquisita agli atti) dimostrativadell’avvenuta ricezione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] della metà delle somme di denaro costituenti l’asse ereditario del de cuius [OSCURATO:PERSONA].

4. Il motivo non può trovare accoglimento.

Sussiste «motivazione apparente» inficiante di nullità la pronuncia quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto ed in diritto, della decisione, di rendere intellegibile l’iter logico seguito per pervenire alla statuizione resa , così impedendo la praticabilità di un controllo sull’esattezza e sulla logicità d el convincimento e venendo meno alla funzione propria della motivazione, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo» (sulla nozione di « motivazione apparente» cfr., tra le tantissime, Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez.

U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez.

U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977).

Una sì grave anomalia motivazionale non è nemmeno adombrata nella doglianza sollevata dal ricorrente, il quale, dietro la veste formale r.g. n. 28829/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’error in procedendo, prospetta quale apparente soltanto una motivazione a lui sfavorevole e, pertanto, sollecita questa Corte ad un inammissibile riesame delle emergenze istruttorie (attività del tutto estranea alla natura ed alle funzioni del giudizio di legittimità) allo scopo (del pari inammissibile in sede di opposizione all’esecuzione) di confutare la correttezza della valutazione in diritto compiuta nel provvedimento costituente titolo esecutivo.

5. Rigettato il ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio della parte intimata.

6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28829/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Verona n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n. 1051/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 10 luglio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONEr.g. n. 28829/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 603/2013, la Corte di Appello di Genova confermò la sentenza - resa in prime cure a definizione di un giudizio di convalida di sequestro giudiziario su somme giacenti su conti correnti bancari- di condanna di [OSCURATO:PERSONA] ( nella qual ità di esecutore testamentario di [OSCURATO:PERSONA]) al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] (erede della originaria attrice [OSCURATO:PERSONA]) della differenza tra il saldo attivo dei conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] alla data del suo decesso e l’inferiore ammontare degli importi sui quali il sequestro era statoeseguito. 2. Avverso il precetto per il pagamento del complessivo importo (a titolo di sorte capitale) di euro 460.462,02, s piegò opposizione l’intimato [OSCURATO:PERSONA],deducendo l’infondatezza della pretesa azionata, siccome determinata non considerando i prelievi effettuati prima del sequestro ma dopo la dichiarazione di successione. 3. Rigettata l’opposizione dal Tribunale di Savona, [OSCURATO:PERSONA], assumendo la violazione ad opera del primo giudice dei criteri di interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, interpose appello, disatteso dalla sentenza in epigrafe indicata. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. 5. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, del codice di rito.r.g. n. 28829/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avviso del ricorrente, la sentenza impugnata ha escluso la possibilità dell’integrazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale azionato sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di incertezze sulla portata del titolo: ma in maniera illogica e contraddittoria, dacché, in mancanza di una espressa e specifica indicazione della somma oggetto di condanna nel provvedimento azionato , era inevitabile per la determinazione del quantum il ricorso ad elementi extratestuali e, pertanto, diveniva rilevante i l riconoscimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuto prelevamento di importi dai conti correnti cointestati con il defunto [OSCURATO:PERSONA]. 2. La doglianza è infondata. 2.1. È istituzionalmente devoluto al giudice dell’esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l’esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta ecomplessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva (cfr. Cass. 12/12/2018, n. 32196; da ultimo, Cass. 30/03/2022, n. 10230). Soltanto ove il contenuto del titolo si presenti obiettivamente incerto o ambiguo, è consentita anche l’interpretazione extra-testuale del provvedimento azionato sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o nel corpo del provvedimento (principio affermato da Cass., Sez. U, 02/07/2012, n. 11066, e costantemente ribadito nelle successive pronunce: tra le tante, Cass. 17/01/2013, n. 1027; Cass. 16/04/2013, r.g. n. 28829/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 9161; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24635; Cass. 05/06/2018, n. 14356; Cass. 25/02/2020, n. 5049). Resta invece esclusa la possibilità di integrare un provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o ad indirizzi giurisprudenziali, poiché in tal modo il giudice dell’esecuzione (o quello dell’opposizione all’esecuzione) finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito (così Cass.27/11/2011, n. 14986; Cass. 05/06/2020, n. 10806). 2.2. Nell’attendere al descritto compito, la gravata sentenza ha ritenuto «chiaro ed indubbio» il contenuto precettivo del titolo in punto di quantificazione delle somme oggetto di condanna, per essere i due parametri di riferimento indispensabili per il relativo calcolo (da un lato, il saldo attivo dei conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] alla data del suo decesso; dall’altro, l’entità delle somme su cui in concreto era stato attuato il sequestro) specificati nella motivazione del provvedimento posto a base del contestato precetto. Si tratta di apprezzamento senza dubbio corretto, non soltanto nel metodo (per aver valorizzato l’unità strutturale del provvedimento) ma anche nell’esito:la liquidità del credito portato dal titolo esecutivo (in ultima analisi, espressione della autosufficienza di quest’ultimo) non impone la puntuale quantificazione numerica dell’importo dovuto, per esser invece sufficiente, ai fini dell’attuazione coattiva del comando, la chiara indicazione nel titolo degli elementi per la determinazione. Valutazione del giudice territoriale che non risulta, peraltro, scalfita dall’argomentazione del ricorrente. A ben vedere, infatti, con il sostenere la necessità di aver riguardo, per la determinazione del quantum dovuto, non all’intero saldo attivo dei conti correnti ma unicamente alle somme messe a disposizione dell’esecutore testamentario, l’impugnante finiscecon il contestare non il computo delle somme portate dal titolo (cioè a dire la giustezza della r.g. n. 28829/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sua esecuzione) bensì il dictum contenuto nel provvedimento azionato, cioè a dire uno degli univoci parametri indicati nel giudizio in cui il titolo si è formato e, quindi, la correttezza della valutazione di merito operata nel giudizio di formazione del titolo. Censure, come è ben noto, non deducibili con il rimedio (e nell’àmbito) dell’opposizione all’esecuzione. 3.Con il secondo motivo si eccepisce, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente. In specie, parte ricorrente si duole del fatto che, pur avendo il titolo esecutivo ad oggetto la condanna alla restituzione delle sole somme cadute in successione, il giudice territoriale abbia ignorato (mancando sul punto di argomentare) la prova documentale «dirimente» (acquisita agli atti) dimostrativadell’avvenuta ricezione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] della metà delle somme di denaro costituenti l’asse ereditario del de cuius [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il motivo non può trovare accoglimento. Sussiste «motivazione apparente» inficiante di nullità la pronuncia quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto ed in diritto, della decisione, di rendere intellegibile l’iter logico seguito per pervenire alla statuizione resa , così impedendo la praticabilità di un controllo sull’esattezza e sulla logicità d el convincimento e venendo meno alla funzione propria della motivazione, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo» (sulla nozione di « motivazione apparente» cfr., tra le tantissime, Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977). Una sì grave anomalia motivazionale non è nemmeno adombrata nella doglianza sollevata dal ricorrente, il quale, dietro la veste formale r.g. n. 28829/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’error in procedendo, prospetta quale apparente soltanto una motivazione a lui sfavorevole e, pertanto, sollecita questa Corte ad un inammissibile riesame delle emergenze istruttorie (attività del tutto estranea alla natura ed alle funzioni del giudizio di legittimità) allo scopo (del pari inammissibile in sede di opposizione all’esecuzione) di confutare la correttezza della valutazione in diritto compiuta nel provvedimento costituente titolo esecutivo. 5. Rigettato il ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio della parte intimata. 6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso
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