CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1824/2023depositata il 22/12/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]. agiva per la determinazione della misura del risarcimentocui [OSCURATO:PERSONA] era stato previamente condannato in viagenerica, quantificandolo pari all’importo di € 40.813,36 per assegniNumero registro generale 9627/2024Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13961/2026Data pubblicazione 13/05/2026emessi in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., risultati privi di provvistae protestati, e alla penale dovuta ex art. 3 L. 386/1990, oltre allespese di protesto dei titoli costituiti dagli assegni ricevuti dall’attrice inpagamento di preziosi venduti a [OSCURATO:PERSONA], rimasta inadempiente. IlTribunale di Sulmona adito escludeva la risarcibilità del danno da partedel Rotolo, quale amministratore della società, costituendol’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] l’unica causa immediata e diretta delpregiudizio lamentato, neutralizzabile con i rimedi previstidall’ordinamento, diversamente dandosi la possibilità per la societàcontrattuale con azione esecutiva nei confronti dell’unico soggettolegittimato, la [OSCURATO:PERSONA], a rispondere dell’emissione di assegniprotestati; a titolo risarcitorio nei confronti dell’amministratore Rotolo).Infine, Il Tribunale escludeva il riconoscimento delle altre due voci didanno (spese di protesto e penale), in quanto riconducibili all’emissionedi assegni privi di provvista da parte di [OSCURATO:PERSONA] e nondell’amministratore in proprio.2. A seguito della impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di l’Aquila, inriforma della sentenza di prime cure, con sentenza n. 1724/2023condannava il Rotolo al risarcimento del danno pari a euro 35.634,86,ritenendo che la responsabilità aquiliana dedotta nei confrontidell’appellato (ed accertata con efficacia di giudicato con la sentenzadel Tribunale di Sulmona n. 309/2018) doveva essere valutata non inbase alle disposizioni che avevano regolato il contratto di vendita deipreziosi, bensì sulla base della disciplina della responsabilità per fattoillecito, ossia attraverso la specifica individuazione di comportamentidolosi o colposi del soggetto agente tali da rilevare a questi fini (Cass.n. 12420/2020). Nel caso in esame, il giudice d’appello sanciva chetale accertamento dovesse ritenersi già effettuato dal Tribunale diSulmona laddove aveva condannato, in via generica, il Rotolo,Numero registro generale 9627/2024Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13961/2026Data pubblicazione 13/05/2026stimando l’efficacia e rilevanza della sua condotta a determinare ilprodursi del danno consistito nell’aver acquistato i preziosi offrendo, incorrispettivo, assegni sottoscritti quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA],della cui situazione debitoria e di tracollo economico non era dubitabileche fosse pienamente consapevole, assumendo imprudentiobbligazioni; che detta condotta, lungi dal rappresentare il successivoevento lesivo costituito dall’omesso pagamento sola esternazionenell’iter formativo e/o esecutivo del vincolo contrattuale, si poneva inviolazione del generale divieto di neminem laedere, ai sensi dell’art.2043 c.c., ed avendo prodotto un danno ingiusto legittimava le preteserisarcitorie della parte lesa. In tali termini, nessuna ulterioredelibazione doveva essere compiuta dal giudice di primo grado e, per leragioni esposte, doveva intendersi altresì superata la questione dellainammissibilità – per violazione dell’art. 345 c.p.c. – delle nuoveproduzioni documentali da parte di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’obiettivostato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA], in quanto non rilevanti ai fini deldecidere, considerato che il protesto degli assegni era sufficiente a daredimostrazione della condotta consapevolmente colposa dell’appellatoRotolo in riferimento alle fatture prodotte in atti per un totale di €35.634,86. Per le altre voci di danno la corte territoriale confermava laprima sentenza, poiché non riferibili alla condotta illecitadell’amministratore, ma all’inadempimento della società.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati purecon memoria; la società [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.Ragioni della decisione4. Il ricorso è affidato ai seguenti quattro motivi.4.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 278c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.: si assume che lapronuncia impugnata non avrebbe tenuto conto dell’efficacia di unasentenza di condanna generica passata in giudicato, la cui portataNumero registro generale 9627/2024Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13961/2026Data pubblicazione 13/05/2026imporrebbe che la liquidazione del danno genericamente accertato possaavvenire solo se conseguenza diretta ed immediata dell’illecito.4.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2043 e 2056 c.c. (quest’ultimo riferito agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.),nonché dell’art. 1225 c.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.: inbase a premessa analoga a quella inserita nella censura precedente, siassume che il danno da sentenza di condanna generica passata ingiudicato debba sempre postulare una lesione effettiva che incidedirettamente sull’inadempimento definitivo, anche con riferimento al gradodella colpa del creditore.4.3 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2043, 1218 e 2697 c.c., in relazione agli artt. 702 bis, c. 1, e 163, c. 3 n.5, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.: sarebbe stato violato ilprincipio per il quale, in ipotesi di concorso di responsabilitàextracontrattuale e contrattuale, il danno corrispondente ai diversi titoli diresponsabilità deve essere necessariamente diverso e per ciò“autonomamente allegato e provato”.4.4 Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1,n. 4, c.p.c.: si sollecita la Corte di legittimità a pronunciarsi sul principioper cui la motivazione di una sentenza di merito debba essere “logica econgruente con i principi e con le considerazioni di fatto e di diritto in essaespressi, senza contraddittorietà al suo interno e nel corso del processodecisionale, e deve spiegare tutti i punti del processo decisionale senzavuoti o salti logici su nessun aspetto del giudizio e delle questioniscrutinate”.5. I quattro motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.6. Per ius receptum, ai fini della pronuncia di condanna generica, nonoccorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente il meroaccertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmenteNumero registro generale 9627/2024Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13961/2026Data pubblicazione 13/05/2026suscettibili di causare effetti pregiudizievoli, da ciò conseguendo che “ilgiudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudicechiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarnel'esistenza” (ex multis, da ultimo, Cass. Ord. n. 8729/2023). Sotto questoprofilo, la sentenza ha richiamato un principio corretto, non facendonetuttavia un’altrettanta corretta applicazione nel caso di specie.Riguardo alla questione inerente alla tutela aquiliana del credito di cui ècausa, va d’altronde confermato che non sussiste incompatibilità tra ilcarattere relativo della tutela del diritto di credito e il carattere assolutodella tutela aquiliana, in quanto tali tutele riguardano due momenti diversidel rapporto obbligatorio, la prima attenendo al momento dinamico ointerno, che si esprime nel potere del creditore di esigere la prestazionedal debitore, e la seconda, invece, al momento statico o esterno, che siesprime nell'appartenenza dell'interesse del creditore alla sfera giuridicapatrimoniale del medesimo, come mezzo di difesa di tale sfera dall'illecitaingerenza di terzi. Infatti, una qualunque lesione arrecata all'interesse delcreditore a difendere la sua posizione dall'illecita ingerenza di terzi,impedisce o menoma in radice la possibilità di far valere la pretesa verso ildebitore, e questa pretesa, per il semplice fatto di essere tutelata, nonpuò non imporsi al rispetto di tutti (cfr., p. es., Cass. n. 21719/2019;Cass. n. 24851/2014; Cass. n. 13673/2006; Cass. n. 9984/1996). E perprincipio altrettanto consolidato, l’area di applicazione della responsabilitàextracontrattuale per la lesione del diritto di credito va circoscritta sia sulpiano di una valutazione rigorosa delle condizioni rilevanti agli effetti dellagaranzia dell'interesse oggetto del diritto, sia su quello di un non menorigoroso apprezzamento del rapporto di causalità tra la condotta e l'eventodi danno (cfr., oltre gli arresti appena citati, pure Cass. n. 2105/1980 eS.U. n. 1008/1972).7. Nel caso in esame, la Corte d’appello, pur mantenendo distinto il profilodell’accertamento del danno-evento - sussistente in base alla sentenza diNumero registro generale 9627/2024Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13961/2026Data pubblicazione 13/05/2026condanna generica - dal danno-conseguenza, ha ritenuto provato il dannoin relazione alla condotta assunta dall’amministratore unico della societàriguardo alla situazione di insolvenza a lui nota, stimando l’efficacia e larilevanza della sua condotta alla produzione del danno “consistito nell’averacquistato i preziosi offrendo, in corrispettivo, assegni sottoscritti qualeamministratore della [OSCURATO:PERSONA], della cui situazione debitoria e ditracollo economico non è dubitabile che egli fosse pienamenteconsapevole, ciononostante assumendo imprudenti obbligazioni. Ebbenedetta condotta, lungi dal rappresentare il successivo evento lesivocostituito dall’omesso pagamento sola esternazione nell’iter formativo e\oesecutivo del vincolo contrattuale, si pone, evidentemente, in violazionedel generale divieto di neminem laedere, come posto dall’art. 2043 c.c.,ed avendo prodotto un danno ingiusto, legittima le pretese risarcitoriedella parte lesa”.La Corte d’Appello ha quindi considerato sufficiente la prova del dannocontrattuale (valore dei preziosi compravenduti non pagati dalla società)anche per fondare la responsabilità extracontrattuale dell’amministratorein proprio, perché ha considerato sufficiente il danno autonomamenteriferibile alla sola condotta dolosa o gravemente colposa dell’amministratore nell’emettere assegni privi di provvista, tale da integrareuna lesione ingiusta ex art. 2043 c.c., in definitivo pregiudizio del dirittodella venditrice di conseguire il corrispettivo della vendita. Sotto questoprofilo il giudice d’appello ha ritenuto che il protesto degli assegni fossesufficiente a dare dimostrazione non solo della condotta consapevolmentecolposa dell’appellato Rotolo, ma pure del danno ingiusto rilevante ai finidell’affermazione della responsabilità extracontrattuale.8. Il giudice dell’impugnazione, tuttavia, proprio in questo passaggiomotivazionale non ha tenuto conto del distinto profilo del potenziale dannocorrelato alla consapevole emissione di assegni non coperti da provvistada quello correlato al definitivo pregiudizio determinatosi sul diritto dellaNumero registro generale 9627/2024Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13961/2026Data pubblicazione 13/05/2026venditrice di ottenere l’adempimento dell’obbligazione di pagamento qualeelemento costitutivo della tutela aquiliana del credito, per quanto riguardail danno ingiusto (si rimanda alla giurisprudenza già sopra citata sul profiloappunto extracontrattuale della lesione del diritto di credito).Per questo aspetto, la sentenza appare non solo non rispettosa dei principidi diritto sin qui affermati in tema di valore da darsi alla sentenza dicondanna generica e di tutela aquiliana del credito, ma anche gravementelacunosa sotto il profilo dell’obbligo motivazionale, laddove ha ritenuto, inmaniera alquanto contradittoria, tale da manifestare anche unamotivazione apparente (cfr. S.U. 8053/2014), che la prova del dannosubito dall’appellante [OSCURATO:PERSONA], gravata del relativo onere, sia rinvenibilenell’allegazione del pregiudizio da rapportarsi, in termini di dannoemergente e di certezza in ordine alla concreta lesione del patrimonio, alvalore dei preziosi oggetto di vendita e quantificabile con riferimento allefatture versate in atti in un totale di € 35.634,86, senza considerare ladefinitività di detto pregiudizio o la non recuperabilità del benecompravenduto mediante le ordinarie azioni contrattuali.Indicativo di tale violazione è anche il passo motivazionale in cui la Cortedi merito considera superata la questione, sollevata dall’appellato, dellainammissibilità – per violazione dell’art. 345 c.p.c. – delle nuoveproduzioni documentali da parte dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] con riferimentoall’obiettivo stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA], in quanto non rilevanti aifini del decidere, statuendo che il protesto degli assegni è sufficiente adare dimostrazione della condotta consapevolmente colposa dell’appellatoRotolo, come accertato nella sentenza di condanna generica. Deveosservarsi al proposito che, se anche la levata di protesto, nel casoconcreto, valesse a dimostrare la condotta negligente dell’amministratoredella società acquirente nei confronti della società stessa, comportandoper essa la sanzione di cui art.3 della L.386/1990, ovvero la clausolapenale del 10% del valore dei titoli privi di provvista, ciò tuttavia non puòNumero registro generale 9627/2024Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 13961/2026Data pubblicazione 13/05/2026certo essere da solo sufficiente a dimostrare il carattere definitivo delpregiudizio subito dalla società venditrice per colpa dell’amministratoreemittente assegni privi di provvista per conto e nell’interesse della societàacquirente. Alla luce dei principi sopra menzionati, la Corte di merito haerrato nel ritenere irrilevante la prova di una condizione di definitivainsolvenza della società a causa del protesto, e già questo induce aritenere che abbia altrettanto erroneamente considerato sufficiente, ai finidell’affermazione della responsabilità dell’amministratore, il dannopotenziale già rilevato nella sentenza di condanna generica divenutadefinitiva, senza però considerare se [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ottenerel’adempimento agendo direttamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ancheperché l’ipotesi satisfattiva nell’ambito contrattuale sarebbe stata in gradodi impedire la concretizzazione del danno addebitabile in viaextracontrattuale alla negligente condotta dell’amministratore.9. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, conconseguente cassazione e rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione, anche per le spese. P.Q.MAccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza e rinvia, ancheper le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi