CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18485/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8606/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: carlovaudetti@pec.or- dineavvocatitorino.it), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , 5 4/56 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Oggetto:sospensione pre- scrizione–art.1 commi 618 e 623 l.147/2013– efficacia automatica presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentate e di- fesedall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via DeiPortoghesi, n. 12 ; –controricorrenti – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie- monten. 1 390 / 7 /20 1 8 , depositata il 1 3 . 9 .20 1 8 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.1390/7/2018 depositata il 13.9.2018 veniva accolto l’ appell o pro- postodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Torino n. 909 / 6 /20 1 7 che aveva ac- coltoil ricorso introduttivo avente ad oggetto l’ intimazione di paga- mentonotificata in data 18.2.2016 a lla società IPSEIT di [OSCURATO:PERSONA]- stinaCorrado [OSCURATO:SOCIETA]. e le cinque cartelle di pagamento sottese . Evocatoin giudizio, l’agente della riscossione non si costituiva. 2. Gli atti riprendevano ad imposizione nei confronti della società II.DD.,IVA, sanzioni e interessi relative ai periodi d’imposta 2000, 2001,2002, 2003 e 2005. Il giudice di prime cure riteneva che ai crediti portati dalle cartelle andasse applicato il termine di prescrizione quinquennale e acco- glievail ricorso introduttivo. Il giudice d’appello, accertata la rego- larenotificazione delle cartelle , dichiarava l’operatività della prescri- zione decennale nella fattispecie e conferma va le riprese oggetto dellecartelle. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo quattro motiv i, cui replicano l’Agenzia dell’Entratee l’agente della riscossione con un unico controricor so . Consideratoche: 1. Con il primo motivo la società ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2948, comma primo , n. 4 , e 2946 del codice civile, dolendosi perl’accertamento della CTR che ha fatto applicazione del termine ordinariodi prescrizione con riferimento ai crediti erariali, senza te- nerconto del fatto che le cartelle di pagamento sottese all’intima- zionedi pagamento sono state em esse dall’agente della riscossione invia automatica, ossia senza essere precedute da un atto avviso di accertamentodell’Agenzia delle Entrate (v. p.4 ricorso). 1.2La ricorrente, richiamando giurisprudenza di questa Corte, non contestain sede di legittimità la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione ormai definitive , ma sostiene chela prescrizione ordinaria decennale è riferibile a titoli di accerta- mento–condanna(amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi (in- clusigli avvisi di accertamento dell’ente impositore) e non già invece alle cartelle esattive emesse sulla base di automatismi periodici” ; pertanto,rileverebbe la natura del credito e la sua periodicità e non ladefinitività dei crediti erariali per omessa impugnazione delle car- telle. 2.Il motivo è infondato . 2.1.Deve rammentarsi, in linea generale, che il carattere automatico oformale della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi, sulla base delle evidenze reddittuali della contribuente che emergono per ogni anno d’imposta, essendo ogni debito d’im- postaautonomo rispetto al precedente, non è idoneo a mutare l’ob- bligazionetributaria per imposte erariali in prestazioni periodiche, le qualisono al contrario sorrette dal carattere della prevedibilità. Inparticolare, i n tema di riscossione mediante ruolo, questa Corte haavuto modo di precisare che la scadenza del termine perentorio perproporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. con- versionedel termine di prescrizione breve in quello ordinario decen- nale,ai sensi dell'art. 2953 c od . c iv ., restando irrilevante sia il su- bentrodell'Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario (AdER), sia la previsione dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 sul terminedecennale per la riscossione . Infatti (c fr. Cass. s entenza n. 11814del 18/06/2020 ) , va tenuto conto che: trattasi di termine fis- satoin relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscos- sione;quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non èrilevabile d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve; un'in- terpretazionecostituzionalmente orientata dell'art. 20 cit. impone di riferiredetto termine al procedimento amministrativo per il rimborso dellequote inesigibili e non a quello per azionare il credito. 2.2.Nel caso di specie si tratta comunque di crediti per imposte era- rialie, quindi, la prescrizione è decennale. L a CTR, ritenuta non cor- rettala lettura della sentenza di questa Corte n. 23397 /2016 operata dalgiudice di prime cure, il quale aveva accolto il ricorso della con- tribuentein ordine all’eccepita prescrizione quinquennale sul presup- posto che il termine decennale trovasse applicazione solamente in pretesetributarie derivanti da una sentenza e non per i recuperi fi- scali espressi dalle cartelle estranee al processo, ha correttamente ribaditola legittimità del termine di prescrizione ordinario decennale conriferimento ai tributi . Il giudice ha accerta t o che i crediti erariali sonodivenuti esecutivi per omessa impugnazione delle cartelle e ha osservato a pag. 5 della sentenza che « la Corte di Cassazione, con la propria decisione, ha voluto differenziare, nell’individuare nella prescrizione delle cartelle, quelle relative a una obbligazione perio- dica(es: i tributi locali) che rientrano nelle previsioni dell’art. 2948 n. 4 cc (ovviamente non derivanti da un titolo giudiziale divenuto definitivo), da quelle riguardanti obbligazioni tributarie autonome, ovverorelative a presupposti che devono essere valutati nel tempo indipendentementeda quanto avvenuto nei periodi di imposta pre- cedenti.Pertanto, in presenza di cartelle relative a tributi non perio- dici,divenuti definitivi per varie ragioni, di deve applicare il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2496 cc e all’art. 78 d. P . R . 131/1986(per tutte la n. 13418/2016 della Corte di Cassazione) » . 3. Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20 del d.lgs.n. 472/1997 in ordine alla prescrizione quinquennale delle san- zioniportate dalle cartelle di pagamento . 4. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, nonché censura, in rapporto all’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art.2948,comma 1 , n. 4 cod. civ., in merito alla prescrizione quinquen- naledegli interessi di mora . 5.I due motivi di ricorso, possono essere esaminati congiuntamente inquanto connessi e sono fondati. 5.1. Deve anzitutto rilevarsi che le prospettazioni della ricorrente soddisfanoi requisiti di specificità del ricorso e di tempestività della proposizionedelle censure. Infatti,a lle pag g . 6 e 7 del ricorso per Cassazione la società riporta chenel ricorso introduttivo, oltre alla prescrizione dell’intera pretesa oggettodelle cartelle impugnate, ha richiesto in via subordinata che ilgiudice di primo grado dichiarasse sia la prescrizione delle sanzioni sia quella relativa agli interessi (doc. 2 Fascicoletto, pp. 6 e 7) e, dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure, i relativi motivi sono stati riproposti in sede d’appello sia in ordine alle sanzioni (doc. 5 Fascicolettop. 6 ss.) sia riguardo agli interessi (doc. 5 Fascicoletto p.7 ss.). Delresto, tali prospettazioni sono suffragate dal contenuto della pro- nunciaimpugnata, nella quale è stato specificato che « ricorreva tem- pestivamente la contribuente avverso il provvedimento di intima- zionesollevando le seguenti eccezioni ( … ) 4) Prescrizione delle san- zioni e degli interessi » (cfr. p. 3 della sentenza) e ove, anche, si leggeche « In opposizione all’impugnazione ( … ) in ogni caso sostiene chealle sanzioni e agli interessi debba applicarsi il termine quinquen- nale(motivi 1 e 2 dell’atto delle controdeduzioni) » ( ibidem , p. 4). 5.2.L’art. 20 del d . l gs. n. 472/1997 prevede che il diritto alla riscos- sionedella sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. Intema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, questaCorte ha chiarito il significato di tale disciplina, nel senso che il d . l gs. n. 472 del 1997, nel prevedere un procedimento unitario d'irrogazionedelle sanzioni, destinato a valere, in generale, per tutti i tributi, ha nettamente distinto il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (art.20, comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscos- sione consolidato in un provvedimento non impugnato (art. 20 , comma 3), così mutuando l'impostazione del sistema penale, nel qualeè ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p. e termini di prescrizione delle pene previsti dall'art.172 c.p. ( cfr. Cass. s entenza n. 19180 del 14/06/2022). Secondola costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di noti- ficadi cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributariarelativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. 6 - 5 , 8 marzo 2022, n.7486; Cass., Sez. 6 - 5 , Cass., Sez. 5 , 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass.,Sez. 5 , 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribaditodalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 17 no- vembre2016, n. 23397, secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forzadell’ actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ. . Il principio è radicato nella giurisprudenza di questa Corte ( cfr. ad es. Cass., Sez.5, 2 ottobre 2000, n. 12989 e giurisprudenza ivi citata ) , che ha ritenutoesaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale pre- vista dall’art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecitotributario. Ladisciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tribu- tarie è stata da questa Corte ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincolidi competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'am- ministrazionefinanziaria deve potere, almeno per grandi linee, pro- grammaree prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi dellariscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini emezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. 5 , 9 agosto 2016, n. 16730). Di con- verso,come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquen- nale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contri- buente,in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa. 5.3.Anche riguardo agli interessi relativi alle obbligazioni tributarie questaCorte (da ultimo cfr. Cass. Sentenza n. 2095 del 24/01/2023 ) haavuto modo più volte di osservare che il rapporto di accessorietà che lega i primi a queste ultime emerge unicamente nel momento genetico,atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi ac- quistauna propria autonomia in virtù della sua progressiva matura- zione,uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennaleprevisto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c od . c iv ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazioneprincipale. 5.4Non vi sono ragioni per discostarsi da tale interpretazione giuri- sprudenziale,ed è pertanto erronea l’affermazione del giudice di se- condecure per la quale non sarebbe possibile « suddividere la pre- tesaattribuendo a ciascuna voce un termine prescrizionale diverso, riguardando la somma complessiva quanto determinato in base a specifichedisposizioni» (cfr. p. 6 della sentenza impugnata). 6.Con il quarto e ultimo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la viola- zionedell’art. 1 della Legge n. 147/2013 commi 618, 620 e 623 per averela CTR rigettato l’eccezione di prescrizione decennale relativa- mentealla cartella di pagamento n. 110 2004 01619525610000 per euro52.011,65 sul presupposto che l’ art. 1 , comma 623 , della Legge n. 157/2013 ha interrotto i termini prescrizionali per consentire ai contribuentidi avvalersi della definizione agevolata delle cause pen- denti. 6.1.In buona sostanza, l a ricorrente in questa sede si lamenta de l fattoche la CTR abbia ritenuto che la « sospensione sarebbe indiscri- minatamente applicabile a tutti i crediti tributari affidati in riscos- sioneprima del 31/12/2013 » (cfr. p. 10 del ricorso) mentre la norma inquestione andrebbe letta in correlazione con i precedenti commi 618-620dello stesso articolato e con la possibilità di definizione age- volatadelle pendenze ivi prevista (pagamento spontaneo senza in- teressi)e quindi sarebbe applicabile solo alle pretese creditorie che sisarebbero potute prescrivere nel periodo in cui è stata sospesa la riscossione. 7.Il motivo è specifico, poiché l’ ’eccezione di prescrizione della pre- dettacartella è stata sollevata con il ricorso introduttivo, il cui motivo diimpugnazione è stato dichiarato assorbito dal giudice di prime cure eriproposto in sede d’appello (cfr. doc. 5 Fascicoletto p. 8 ss.) , ma èinfondato. 7.1.L'articolo 1, comma 618, della Legge n. 147/2013 stabilisce che «Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenziefiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pa- gamento:a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscrittoa ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi perritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112, e successive modificazioni». Ilsuccessivo comma 623 prevede che «Per consentire il versamento dellesomme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 restasospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sonosospesi i termini di prescrizione». 7.2.Sul tema della estinzione agevolata dei carichi tributari iscritti a ruoloè intervenuta la Corte con una statuizione in diritto cui merita dataulteriore continuità anche nella presente fattispecie ( cfr. Cass. ordinanzan. 1893 del 28/01/2020) . Infatti, la sospensione della pre- scrizione di cui all'art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 – eccettocasi particolari come i crediti previdenziali [OSCURATO:PERSONA] il quale non rientratra i soggetti menzionati dal precedente comma 618 dell’art.1 cit. (Cass. n.7285/2024), in ragione della lettura testuale delle normesopra richiamate, deve essere intesa nel senso che opera au- tomaticamentee riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contri- buentedi aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. 7.3.L’accertamento compiuto dalla CTR non si pone, dunque, in con- trastoma in continuità con l’interpretazione del giudice di legittimità, avendo il giudice correttamente argomentato nel senso che « Tale interruzionepertanto, nulla incidendo il fatto che la resistente si sia avvalsadella possibilità concessa (e sul punto è opportuno ricordare chefino al termine del periodo di applicabilità della suddetta norma l’Ufficioe il Concessionario non potevano procedere), ha spostato il terminedi prescrizione anche per la cartella qui contestata » (cfr. p. 6della sentenza impugnata ). 8.Manifestamente infondata è, infine, la questione di legittimità co- stituzionalesollevata dalla ricorrente nel corpo della censura sotto il profilo dell’art. 3 della Costituzione per il fatto che « si interprete- rebbeuna norma di favore per il contribuente (quella che prevede la definizioneagevolata) in termini sfavorevoli al medesimo (che lad- dovevalutasse, come è libero di valutare, di non aderire a tale defi- nizione,si vedrebbe allungato il termine di prescrizione) » (cfr. p. 12 delricorso). Infatti,il beneficio della norma agevolativa per tutti coloro che ver- sano nelle condizioni previste dalla legge non ha introdotto alcuna discriminazionesoggettiva tra contribuenti e la previsione della so- spensionedei termini di prescrizione, corrispondente al periodo per lariscossione dei carichi tributari nei confronti di tutti i contribuenti, nonlede in alcun modo il dettame costituzionale e non inficia la di- screzionalitàdel legislatore ( cfr. Cass. n. 1893/2020) . O ve il legisla- toreavesse voluto sospendere la prescrizione solo in tale ultima ipo- tesilo avrebbe espressamente previsto. 9. In conclusione, in accoglimento dei motivi secondo e terzo del ricorso,infondati i restanti, la sentenza impugnata è perciò cassata e,per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tri