CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 32712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sorveglianza di Catania;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LucaSciarretta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio pernuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di CataniaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 30 gennaio 2026 il Magistrato di sorveglianza diCatania ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto allamisura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, volta ad ottenerel’autorizzazione a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della «Lamoris.r.l.s.» («trattasi di un chiosco bar di proprietà della moglie») e,conseguentemente, a poter rientrare a casa alle ore 01.00.1.1. A fondamento della decisione il decidente ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] hacommesso un delitto di spaccio di stupefacenti nella data del 10 febbraio 2022 eche la società dalla quale dovrebbe essere assunto «è una s.r.l. semplificata concapitale sociale minimo di euro 1 – sebbene il capitale dichiarato sia di euro1.000, giusta visura in atti – peraltro intestata alla moglie».2. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Coppola, ricorso per cassazione censurando la mancanza, la contraddittorietà el’illogicità della motivazione.Il difensore aveva, in specie, lamentato che il provvedimento impugnato siconnotasse per motivazione illogica, avendo il Magistrato richiamato il reatocommesso nell’anno 2022 che costituisce il delitto in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] èin atto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova.Aveva altresì contestato la valutazione negativa operata dal giudice inrelazione alla società che ha dichiarato la disponibilità ad assumere l’affidato(«quando invece il capitale sociale versato ha una indubbia valenza positiva,essendo posto a garanzia di eventuali creditori, e l’intestazione alla moglieconnota il valore familiare dell’attività»).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In data 27 maggio 2026 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo nuovodifensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato dirinunciare al ricorso.2. La rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità del ricorsointroduttivo del presente procedimento, ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc.pen.Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma, reputata equa, alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]