CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 00594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 23 aprile 2021 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata ai traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi fino à1 1992 in Ercolano, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 15 marzo 2006, definitiva 1'8 maggio 2007; 2) al reato di estorsione aggravato dalla modalità mafiosa, ai sensi degli artt. 629 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 151 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commesso dal 2004 al 2009, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 9 luglio 2015, definitiva il 20 dicembre 2016. 2.1. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato che il reato associativo sub 1 era stato commesso fino al 1992, quando lo stesso era stato accertato con condotta perdurante. Inoltre, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso dì considerare che, dalla lettura della sentenza di condanna di primo grado sub 2, si evinceva chiaramente che il condannato era entrato nell'associazione per delinquere di tipo mafioso, definita [OSCURATO:PERSONA], non solo per compiere estorsioni, ma anche per commettere reati in materia di sostanze stupefacenti. 2.2. Con memoria del 6 ottobre 2021, il ricorrente chiede la rimessione del ricorso dinanzi a una delle sezioni ordinarie della Corte di cassazione, evidenziando che il giudice dell'esecuzione ha confuso l'indicazione temporale relativa alla contestazione del reato associativo (con condotta perdurante) con quella di cui all'art. 73 T.U. stup., commesso fino al 1992, e rinnovando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di condanna si evinceva che il lasso di tempo intercorso tra il reato estorsivo e il reato associativo era tale da non poter ritenere sussistente l'unicità del programma delinquenziale. Il reato estorsivo, aggravato dalla c.d. agevolazione mafiosa, inoltre, era del tutto scollegato dal reato associativo, posto che la compagine era del tutto estranea alle logiche camorristiche abbracciate in un secondo momento dal condannato. Il provvedimento impugnato, infatti, indipendentemente dalle indicazioni cronologiche dei fatti, motiva adeguatamente sul contesto specifico di tipo criminale in cui matura la deliberazione estorsiva ai danni del gioielliere [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza sub 2, con una decisione ritenuta eccentrica rispetto alle dinamiche del sodalizio nelle quali si è inserito [OSCURATO:PERSONA], per la diversità dei riferimenti soggettivi delle figure di rilievo nel sodalizio di cui all'art. 74 T.U. stup. (clan "Ascione" da un lato e clan "Papale" dall'altro) mentre il ricorso non si confronta affatto con tale parte della motivazione. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, in modo ineccepibile ha fornito una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. k al "U i"J f, wr-(1,9 vfn e.9 ra flItn rfc'fiíPitart, V9 ìs 0 0 taktt aleuchfs w.k-, 9p4Lt-il ít_ 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore delta cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021