CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33612/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiovanni [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le memorie di replica dell'avvocato avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nelricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 14 gennaio 2026 la Corte d'appello di Milano, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ritenutoXXXXXXXXXXXXX, colpevole dei reati, tra loro in continuazione, di cui agli artt.572, commi 1 e 2, cod. pen., ritenuta l'aggravante delle minacce con l'uso diun'arma in fatto contestata (capo 1), 609-bis e 609-ter n. 5-quater cod. pen.(capi 2, 3 e 4), 582 e 585 cod. pen. (capi 5 e 6), commessi in danno diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cui era legato da una relazionesentimentale, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen.e ritenuto in concreto più grave il reato di cui al capo 1), fermo il giudizio diequivalenza delle già riconosciute attenuanti generiche con l'aggravantecontestata in relazione al reato più grave, ha rideterminato la pena, in quattroanni e due mesi di reclusione, disponendo altresì la sostituzione della penaaccessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici con l'interdizione legaleper la durata di anni cinque.2. XXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scarano, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza,affidato a quattro motivi di seguito enunciati.2.1. Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 196 e 220 cod. proc. pen., per nonessere stata disposta, nonostante la richiesta in tal senso formulata con l’attod'appello ai sensi dell'artt. 603 cod. proc. pen., perizia sulla capacità ditestimoniare della persona offesa, e il correlato vizio di motivazionemanifestamente illogica.Si deduce che dal certificato medico del 20 dicembre 2019 ( checoloritura dei propri vissuti), da quello rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] delPoliclinico [OSCURATO:PERSONA] il 10 luglio 2020 (ove, tra l'altro, si consigliava una visitapsichiatrica), e da quello del 14 agosto 2020 (ove si riportavano le dichiarazionidella persona offesa in ordine a un pregresso abuso di sostanze stupefacenti),infine dalle stesse dichiarazioni dell'interessata, che aveva riferito essergli statodiagnosticato un disturbo borderline di personalità, emergevano elementiconcreti in grado di incidere sulle capacità percettive, mnemoniche e narrativedella dichiarante, tuttavia la Corte, con una chiara inversione logica, si èconcentrata sulla credibilità intrinseca ed estrinseca del narrato della personaoffesa senza effettuare alcun un approfondimento preventivo sulla capacità ditestimoniare, omettendo apoditticamente di confrontarsi con i dati oggettivirisultanti da riscontri documentali che imponevano in via preliminarel'accertamento tecnico sollecitato ai sensi dell'art. 220 cod. proc. pen..2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dei criteri di valutazione dellaprova in punto di attendibilità della vittima.Si deduce che la Corte ha ritenuto la persona offesa pienamentecredibile nonostante le numerose rilevate criticità del suo narrato,complessivamente confuso e denso di incongruenze, sia avuto riguardoall’interruzione della convivenza per un periodo protratto, atteso l'evidentecontrasto col quadro di sottomissione dalla stessa descritta, che inconsiderazione delle difficoltà nella collocazione spazio temporale e nellapuntuale descrizione degli episodi, quali si traggono dalle risposte resenell'esame dibattimentale, non sottaciuta, per uno di essi, l'esplicita smentita cheproviene dal teste oculare XXXXXXXXXXXXXX oltre che le stesse condizioni disalute dell'imputato, scarsamente compatibili con l'esercizio della forza richiestaper gli atti di violenza descritti. Depongono infine nel medesimo senso lecondizioni psicofisiche già compromesse della persona offesa, tutti gli elementidecisivi non superabili dal generico richiamo all'assenza di un intentocalunniatorio e dall'affermazione assertiva della sua piena credibilità, tanto piùche gli elementi di riscontro valorizzati risultano parziali e riferiti a singolecontingenze.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 572 cod. pen., in relazione allaritenuta sussistenza dell'attualità della condotta e all'omessa riqualificazione deifatti ai sensi dell'art. 582 cod. pen.Si assume che la stessa persona offesa non ha riportato gli episodiindicati nel contesto di una costante condotta di sistematica sopraffazione,avendo riferito della sua libertà di andarsene come avvenuto in alcune occasioni,di litigi reciproci e principalmente “a parole”, analogamente a quantotestimoniato dai vicini di casa; oltretutto, avendo ammesso di essere perlunghissimi periodi rimasta sola nell'abitazione, è altresì carente il presuppostodella convivenza; quanto ai due certificati medici relativi alle lesioni contestate aicapi 5) e 6) non sono di per sé probanti una condotta maltrattante, riguardandosingoli episodi sporadici. La Corte di merito si è sottratta ad una verificaoggettiva dei presupposti essenziali fondanti la fattispecie di cui all'art. 572 cod.pen.2.4. Con il quarto e ultimo motivo denuncia la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69, comma2, cod. pen. con riferimento al denegato giudizio di prevalenza delle riconosciuteLamenta che la prevalenza delle attenuanti rispetto alle contestateaggravanti sarebbe stata negata in virtù della totale assenza di revisione criticadel proprio operato, laddove il comportamento processuale, in virtùdell'insegnamento di questa Corte, non può essere valutato a tal fine, mentre glielementi positivi emersi e la stessa specificità del caso, riconosciuta dalla Corteterritoriale nella misura in cui ha richiamato l'anomalia della relazionesentimentale, delineano una personalità meritevole di un trattamentosanzionatorio più mite.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile in quanto tutti i motivi sono generici, non confrontandosi con lamotivazione della sentenza impugnata, peraltro un'ipotesi di doppia conforme,analizzata solo in maniera frazionata; in particolare, quanto alla richiesta diperizia sulla capacità di testimoniare della vittima, la Corte d’appello ha datopienamente conto delle ragioni sulla base delle quali è stata ritenutal'attendibilità del racconto della persona offesa, mentre per il resto le censuresono tese a sollecitare, di fatto, una rivalutazione del risultato probatorio edall'attendibilità dei testimoni, cui la Corte non è abilitata. Infine, con riguardoall'art. 62-bis cod. pen., si richiama in consolidato insegnamento di questa Cortedi legittimità a mente del quale il mancato riconoscimento delle circostanzesegno positivo.4. Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistitonei motivi di ricorso, osservando altresì che il P.G. si riferisce riduttivamente adun'ipotesi doppia conforme, non considerando che la Corte d'appello haparzialmente riformato la sentenza, compiendo una rivalutazione dell'interavicenda confluita nel riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di minoregravità; inoltre con specifico riferimento al diniego della richiesta di perizia siribadisce l'evidente vizio derivante dalla confusione tra l'attendibilità della teste ela capacità a testimoniare, che attiene alle funzioni percettive ed elaborativedella testimone in una situazione all'evidenza compromessa, come documentatoin atti. Si ribadisce infine che nel caso in esame non si discute del riconoscimentodelle attenuanti generiche, già concesse dalla Corte d'appello, bensì alla richiestadi prevalenza, liquidata con una motivazione assertiva ed apparente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondatoe proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.2. Le censure formulate nel primo motivo che contestano il rigetto dellarichiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte della Corted'appello, in particolare con riferimento all'espletamento di una perizia sullacapacità a testimoniare della persona offesa sono manifestamente infondate,generiche e non consentite dalla legge nella fase di legittimità.2.1. Va permesso che la mancata effettuazione di un accertamentoperitale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606,comma 1, lett. d), cod. proc. pen., implicitamente evocato dalla prospettazionedifensiva, in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di provadecisiva, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilitàdelle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del23/03/2017, A., Rv. 270936).2.2. Venendo ai criteri giuridici applicabili ai fini della valutazione dellecritiche sottoposte a questa Corte, occorre innanzitutto evidenziare che,secondo il principio pienamente consolidato, enunciato più volte anche dalleSezioni Unite, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa lapresunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è unistituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamenteallorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allostato degli atti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016,Ricci, Rv. 266820-01, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01).Appare utile aggiungere che il principio appena indicato è stato più volteribadito anche con specifico riguardo alla richiesta di rinnovazione di unaperizia. Si è infatti più volte affermato che, nel giudizio di appello, larinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di nonessere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativarichiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede dilegittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 11168del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996-02, e Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017,dep. 2018, S., Rv. 273653-01, quest'ultima con specifico riferimento allarichiesta di rinnovazione di una perizia sulla capacità a testimoniare ed art. 196cod. proc. pen.). Ancora, sotto il profilo metodologico, costituisce punto fermoin giurisprudenza quello secondo cui il sindacato che il giudice di legittimità puòesercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimentopronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione deldibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o dellatestimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenutoesplicativo del provvedimento adottato (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 34626del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522-01, nonché Sez. 3, n. 7680 del13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01, nonché ancora Sez. 4, n. 37624 del19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01).2.3. Riguardo poi alla nozione di capacità a rendere testimonianza, ai finidella individuazione degli elementi rilevanti per la sua esclusione, costituisceprincipio consolidato quello secondo cui l'idoneità a rendere testimonianzaimplica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento dellerisposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizioneed alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza; con laconseguenza che non ogni comportamento contraddittorio, ma soltanto unasituazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza inrelazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporreaccertamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi devononecessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da partedi soggetti "qualificati" (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, Rv.284670 - 02; Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, dep. 2018, S., Rv. 272605-01, eSez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, dep. 2013, F., Rv. 254537-01).Va inoltre aggiunto che, a norma dell'art. 196 cod. proc. pen., lacapacità a testimoniare è presunta, perché riconosciuta ad «[o]gni persona»(cfr. comma 1), e gli accertamenti sull'esistenza di tale capacità, quand'anchedisposti prima dell'esame testimoniale, non precludono l'assunzione dellatestimonianza.2.4. Del resto, a fronte della doglianza che, invece di concentrarsi sultesto della motivazione della sentenza impugnata, predilige addentrarsinell'esame del contenuto della documentazione medica attestante leproblematiche di cui ha sofferto la vittima, e in particolare la diagnosi didisturbo borderline di personalità, senza peraltro dedurne esplicitamente echiaramente il travisamento (pur nei limiti della deducibilità del vizio inpresenza di doppia conforme pronunzia di condanna), osserva il Collegio chenon ogni patologia psichiatrica o cerebrale determina l'incapacità atestimoniare, essendo necessario accertare, in concreto, che la riscontratapatologia sia idonea a rendere il teste incapace di comprendere il senso delledomande postegli, di discernerne in modo cosciente e critico il contenuto ondearticolare coerenti risposte e di avere sufficiente capacità mnemonica in ordineai fatti oggetto della deposizione, tutte le evenienze neppure prospettate nelcaso in esame (Sez. 2, n. 45074 del 14/09/2023, Rv. 285376 - 01).2.5. La Corte d'appello ha compiutamente esposto le ragioni per le qualiha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed inspecie l'espletamento di una perizia sulla capacità a testimoniare della personaoffesa, in considerazione del contenuto delle dichiarazioni della stessa rese nelcorso del processo e delle verifiche compiute sull'attendibilità delle stesse.Il giudice dell'impugnazione non si è affatto sottratto alle censuredifensive, al contrario, con puntuale valutazione in fatto, dunque incensurabilein questa sede, ha analizzato gli elementi valorizzati dall'appellante,compresi glieventi traumatici subiti dalla persona offesa, concludendo che gli stessimostrano una donna vulnerabile ma non incapace di testimoniare, comeemerge dalla chiarezza delle deposizioni rese - nonostante qualche limite nellacollocazione temporale degli episodi, coerente e giustificata dalla circostanzache gli stessi fossero numerosi - dell'assenza di contraddizioni, altresìvalorizzata la sua sincera autocritica e la disponibilità a riconoscere i proprilimiti (cfr pag. 18 della sentenza impugnata); solo successivamente a questavalutazione risulta affrontato l'ulteriore tema della credibilità della donna edell'attendibilità del suo narrato (cfr. pag.. 19), esclusa dunque in radice lalamentata confusione dei piani e, di conseguenza, la denunciata illogicitàmanifesta.Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi e in lineacon i principi precedentemente richiamati ai §§ 2.3. e 2.4., perché indicanoprecisi elementi dai quali discende l'esclusione, in termini di ragionevolecertezza, della incapacità di comprendere il senso delle domande poste e diarticolare coerenti risposte, oltre che della sussistenza di una situazione diabnorme mancanza nell'escutenda di ogni consapevolezza in relazione all'ufficioricoperto, ossia di quella sola situazione che determina l'obbligo per il giudice didisporre accertamenti sulla idoneità della persona a testimoniare.Né rileva che le conclusioni sulla capacità a testimoniare, nella specie,sono state desunte anche, e principalmente, dal contenuto delle deposizionidella persona offesa. Invero, è sufficiente considerare in proposito che l'art. 196cod. proc. pen. esclude espressamente preclusioni in ordine all'assunzione dellatestimonianza anche in caso di esito negativo degli accertamentiprecedentemente compiuti sulla idoneità a deporre; e, quindi, indirettamente,ma univocamente, consente al giudice di pervenire ad un giudizio positivo inordine alla capacità a deporre proprio in base all'esame di modalità e contenutodella testimonianza.3. Il secondo e il terzo motivo, coi quali rispettivamente si lamental'erronea valutazione dell'attendibilità della persona offesa e l'omessariqualificazione dei fatti contestati al capo 1) nella meno grave fattispecie di cuiall'art. 582 cod. pen., non emergendo dalle dichiarazioni l’abitualità dellecondotte ascritte, possono essere trattati unitariamente in quanto in entrambi icasi le deduzioni difensive sottoposte a questa Corte sono inammissibilmentefattuali e rivalutative.3.2. La Corte di appello ricostruisce i fatti indicando le fonti della suaconoscenza e trascrivendone i contenuti rilevanti concludendo, in conformitàcon il primo Giudice, per la piena credibilità della vittima, del tutto scevra - silegge in sentenza - da intenti calunniatori, neppure essendosi costituita partecivile ed avendo ammesso di avere anch'ella, in un'occasione, colpitol'imputato, seppur per difendersi, indubbiamente genuina, come si apprezza dalprofondo e turbato stato emotivo dimostrato alla riemersione dei ricordi, ed ilcui narrato, per di più, trova ampi riscontri esterni testimoniali e documentali -compresi i numerosi interventi effettuati dalle forze dell'ordine pressol'abitazione della coppia, in occasione dei quali venivano accertati altresì i segnidelle violenze subite, comprovate dai referti medici - e non è smentito dalladeposizione della teste (XXXXXXXXXXXXX) indicata dalla difesa, ma ritenuta deltutto neutre dai Giudici distrettuali.Né si sottrae la Corte territoriale alla considerazione dell'esistenza diconflittualità all'interno della coppia, del tutto logicamente evidenziando che lastessa di per sé non depone per l'inattendibilità delle dichiarazioni della personaoffesa e soprattutto, non giustifica affatto il comportamento aggressivodell'imputato, e per le concrete modalità di gran lunga eccedente la reciprocitàdel conflitto (ex multis Sez. 6, n. 9773 del 25/02/2026, Rv. 289687 - 01, cheha da ultimo ribadito che in tema di maltrattamenti contro familiari econviventi, la reciprocità delle offese non esclude la configurabilità del delitto,sempre che le parti si pongano su un piano "asimmetrico", di generaleprevaricazione dell'una sull'altra, dovendosi, altrimenti, ricondurre la condottaad una ordinaria "litigiosità di coppia", penalmente irrilevante. Nello stessosenso anche Sez. 6, n. 21289 del 04/02/2025, Rv. 288236 - 01).Di converso il ricorrente, con le censure sopra sintetizzate, sottopone difatto alla Corte una inammissibile istanza rivalutativa sia del giudizio espressodalla Corte territoriale in ordine all'attendibilità del narrato della persona offesa,sia della adeguatezza delle prove raccolte, la deposizione testimoniale dellapersona offesa insieme a quelle degli altri testi e alla certificazione medicaacquisita, ad integrare gli elementi gli elementi costitutivi del delitto dimaltrattamenti, senza articolare una critica al testo della motivazione dellasentenza impugnata.3.3. 0ggetto di cognizione in sede di legittimità non è il fatto comericostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto comericostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato.Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base allalettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la"mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al"testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e" del comma 1dell'art. 606 cod. proc. pen.). La frattura tra il fatto descritto nel provvedimentoimpugnato in base alle prove poste a base della decisione e quello ricostruibilein base alle stesse ovvero ad altre prove comunque assunte nel corso delgiudizio può viziare il provvedimento solo se tale frattura è il frutto di un erroredi natura percettiva e non valutativa. La prova, cioè, deve essere travisata.Come autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano,n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sualettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, 4 invenzione ofalsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (suldocumento) e non sul significato (sul documentato). Più semplicemente, iltravisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nellamotivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando siomette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativovizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolarel'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per laessenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013,Giugliano, Rv. 257499).Al di fuori di questi specifici casi, non è consentito alla Corte dicassazione prendere conoscenza del contenuto delle prove assunte nel corsodel giudizio di merito.E, dunque: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato allaCorte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti delladecisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suoconvincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicitàdella motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè dispessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato dilegittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate inmodo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità dellamotivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchédedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo delprovvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e nongià opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito unadiversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinatologicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi attisi prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crismadi logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) iltravisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nellamotivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando siomette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativovizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolarel'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per laessenziale forza dimostrativa 5 del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n.5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).3.4. Entrambi i motivi, come premesso, sollecitano una diversa (ediretta) valutazione del contenuto delle prove dichiarative, oltre chedocumentali, assunte nel corso del processo ponendo tale diversa valutazione afondamento delle doglianze.La mancanza di travisamento della prova (nemmeno esplicitamentededotta) impedisce alla Corte di cassazione di prendere cognizione delle prove(i referti medici) allegate al ricorso, con conseguente giuridica (oltre chemateriale con riguardo alle prove dichiarative) impossibilità di scrutinare glieccepiti vizi di motivazione e di malgoverno delle norme sostanziali applicate.Sotto altro profilo, la necessità di attingere a piene mani al materialeprobatorio denota la debolezza delle tesi difensive che nel rifuggire dalconfronto con il testo della sentenza propongono un fatto sostanzialmentediverso da quello accertato.Ne consegue la manifesta infondatezza, oltre che la genericità, deimotivi.4. Anche il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilitàÈ, infine, generico e manifestamente infondato, il quarto e ultimomotivo, che ha carattere meramente reiterativo della relativa doglianza dedottacon l'atto di appello, rispetto alla quale la Corte territoriale, nel rivedere, consignificativa mitigazione, il complessivo trattamento sanzionatorio, anche aseguito del riconoscimento, d'ufficio, dell'attenuante del fatto di minore gravitàdi cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., ha escluso di poter accedere ad unaulteriore riduzione della pena all'esito di un giudizio di prevalenza dellesull'aggravante contestata al capo 1) .Va rimarcato, quanto alla dedotta omessa riconsiderazione, a taleulteriore fine, degli elementi positivamente valutabili individuati con l’attod'appello, quali l'incensuratezza e la corretta condotta processuale - gli stessigià valutati dal Tribunale ai fini del riconoscimento del beneficio - che lavalutazione degli elementi favorevoli che consentono il riconoscimento dellecircostanze di segno opposto, che ha la funzione di adeguare la pena inconcreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo (cfr., in tema, Sez. 1,n. 11704 del 09/07/1986, Decorlati, Rv. 174107 - 01; Sez. 2, n. 9247 del19/04/1983, Rv. 161016 - 01; da ultimo Sez. 2 n. 46690 del 18/09/2024, nonmass.).Ne consegue che, non è ravvisabile vizio logico e contraddittorietà tra laritenuta sussistenza di circostanze favorevoli all'imputato, idonee a legittimarel'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., ed il giudizio di equivalenza anziché diprevalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi divalutazione di natura completamente diversa.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.