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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07705/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29418/2022 R.G.proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ePierluigi Lucattoni, con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-nei confronti diGennaro Scarcella e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-controricorrenti-per la cassazione della sentenza n. 370/2022 della CORTE d’APPELLO diTRIESTE, pubblicata il 6 ottobre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 29418/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7705/2026Data pubblicazione 30/03/2026Rilevato che:1.

I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acquistarono nel 1993un immobile adibito ad abitazione, sito in Sacile (PN), e con atto del09/07/1997 citarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. - alienantedell'edificio, - [OSCURATO:PERSONA] – progettista -, il Comune di Sacile e laRegione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria di annullamentodel contratto d’acquisto nonché, ex art. 1669 c.c., il risarcimento dei danniderivanti dall’allagamento dell’immobile a causa dell’esondazione di unlimitrofo corso d’acqua, avvenuta nel 1996.1.1.

Intervenuta rinuncia a ogni domanda nei confronti della Regione ed aquella di annullamento del contratto, il Tribunale di Pordenone, consentenza del 15/10/2004, rigettò la domanda proposta contro il [OSCURATO:PERSONA] ed accolse invece la domanda nei confronti della alienante e delprogettista, condannandoli in solido al risarcimento del danno, liquidato in€ 44.817,01 oltre interessi, ritenendoli responsabili per non aver tenutoconto - nella progettazione e costruzione dell'edificio - dei ciclici episodi diesondazioni che da anni si verificavano in loco.1.2.

La Corte di appello di Trieste con sentenza n. del 12/05/2007, riunitigli appelli proposti dal Vinante e dagli Scarcella/Santarossa, dichiaròinammissibile per tardività l'impugnazione proposta dagliScarcella/Santarossa nei confronti del Comune di Sacile, accogliendoinvece l'appello proposto dal Vinante, ritenendone insussistente laresponsabilità.1.3. [OSCURATO:PERSONA]/Santarossa proposero ricorso per cassazione, notificatoil 25/6/2008; il Vinante si costituì, proponendo ricorso incidentale.Con ordinanza n. 18775/2015, la Seconda Sezione di questa SupremaCorte rimise gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ravvisando la necessità di unchiarimento sull'istituto della rimessione in termine, in considerazionedella circostanza che la sentenza impugnata recava una doppia data diNumero registro generale 29418/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7705/2026Data pubblicazione 30/03/2026deposito, questione già oggetto di intervento delle Sezioni Unite (Cass.13794/12).Le Sezioni Unite, con sentenza 18568/2016, ritennero ammissibile ilricorso, rimettendo gli atti alla Sezione per il prosieguo.Con sentenza 26552/2017 la Corte di Cassazione dichiarò allorainammissibile il ricorso incidentale e cassò con rinvio la sentenzaimpugnata, ritenendo erronea la valutazione della Corte territoriale per cuinon avrebbe potuto ritenersi ravvisabile una responsabilità del progettistain quanto l’edificio era stato ben costruito ed i difetti riscontrati eranoriconducibili esclusivamente all’ambiente in cui era avvenuta lacostruzione.Nel cassare la pronuncia, venne chiarito che l’esclusione dellaresponsabilità ex art. 1669 c.c. implicava il previo accertamento del fattoche progettisti ed esecutori avessero compiutamente valutato anche lecaratteristiche del suolo idonee ad incidere sul fabbricato, ivi compreso ilprofilo della ciclicità degli episodi esondativi, rinviando quindi alla Corteterritoriale anche l’esame del profilo in questione.1.4.

La Corte d’Appello di Trieste, espletata nuova consulenza tecnicad’ufficio, con sentenza n. 370 del 6/10/2022 ha ritenuto sussistente laresponsabilità del Vinante, rigettando conseguentemente l’appello da luiproposto avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di otto motivi, illustrati anchecon memoria.

Si sono difesi gli Scarcella e Santarossa con controricorso.Ritenuto che:1.

Il primo motivo denuncia, ex art.360, primo comma, n. 3 e/o 4 c.p.c.,violazione degli artt. 115, 116, 112, 132 e 191 c.p.c.La Corte d’appello avrebbe disatteso senza fornire motivazione leconclusioni raggiunte dal consulente tecnica d’ufficio nel giudizio di rinvio,il quale aveva ritenuto che l’evento accaduto nel 1996 (causa dei danni inNumero registro generale 29418/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7705/2026Data pubblicazione 30/03/2026questione) era eccezionale, che il fabbricato era congruo rispetto alterreno e che l’operato del progettista era stato eseguito con diligenza.2.

Il secondo motivo denuncia, ex art.360, primo comma, n. 3 e/o 4c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 191, 192, 193, 194,101, 115 e 116 c.p.c., 111 Cost., 90, 91 e 92 disp. att. c.p.c.Si censura la Corte d’appello per aver fatto diretto riferimento, nellapropria decisione, alla bozza di relazione redatta dall’ausiliario geologo delCTU, bozza che non poteva tuttavia assurgere alla stessa valenza dellarelazione del consulente in quanto il geologo non aveva prestatogiuramento, non aveva dato risposta a quesiti formali e non avevaprestato la propria opera nel contraddittorio tra le parti; d’altronde ilconsulente tecnico non aveva preso in considerazione le valutazionidell’ausiliario, giungendo a conclusioni opposte.3.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso, la cui stretta connessionegiustifica la trattazione congiunta, sono fondati.Il giudice di rinvio risulta aver formato la propria decisione ignorandopressoché integralmente l’esito della consulenza tecnica d’ufficio cheaveva specificamente disposto.Nella relazione del consulente d’ufficio si rinviene quanto segue:“Effettivamente, come segnalato dal Sindaco nella nota ai residenti del25/11/1996 già in precedenza citata e come richiamato dal CTP si eraverificato il 25/11/1990 in zona un evento che aveva interessato per circa10 cm di altezza il piano rialzato dell'oratorio [OSCURATO:PERSONA] XX, situato sull'altrolato di via Carducci poco più a nord, interessando presumibilmente ancheil lotto su cui sarebbe stata edificata l'abitazione per cui è causa secondoquanto indicato dai Vigili del Fuoco, pur in modo sommario, nella nota del30/05/1997 riferita all'evento del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Pertanto gli eventi del1966, del 1982 e del 1990, per le ragioni illustrate sia in perizia che nelleprecedenti risposte alle osservazioni del CTP erano stati qualificati comeeccezionali; si concorda con il CTP sul fatto che l'evento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] siNumero registro generale 29418/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7705/2026Data pubblicazione 30/03/2026era verificato dopo la progettazione (concessione edilizia del 20/09/1990),ma prima dell'inizio dei lavori ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Si conferma invece che lanon congruità rispetto al terreno si deve intendere come valutazione aposteriori ovvero riferita ad eventi successivi alla progettazione e allacostruzione dell'unità immobiliare: è infatti dall'esondazione del 1996 cheil Comune informa di considerare tali eventi non eccezionali, ma situazionidi piovosità straordinaria con tempi di ritorno dell'ordine di 4-5 anni”.Quindi, “secondo lo scrivente CTU, il costruttore ed il progettista avevanoprogettato ed eseguito l’opera tenendo debitamente conto della condizionedell’area di sedime dell’erigendo fabbricato sulla base degli elementidisponibili e acquisibili con normale diligenza e ragionevole impegno”.Tali rilievi non risultano in alcun modo essere stati presi in considerazionedalla Corte d’appello, neppure al fine di ritenerli non condivisibili.

Lavalutazione del giudice di rinvio si è infatti imperniata sostanzialmentesulla valorizzazione di quanto espresso dal geologo, che non rivestiva ilruolo di consulente tecnico, neppure raffrontandole adeguatamente conquanto espresso nella relazione di chi il consulente tecnico lo era.1.2.

Ciò comporta dunque la fondatezza sia del primo che del secondomotivo di gravame, laddove è stato contestato alla Corte d’appello di averomesso di esporre le ragioni per cui ha inteso discostarsi dalleconsiderazioni del consulente tecnico (come in astratto era possibile fare,dovendo però motivando sul punto: cfr. Cass. 17757/2014, Cass.19468/2019, Cass. 1025/2018), dovendosi d’altronde ricordare anche chel’opinione di un ausiliario del consulente tecnico d’ufficio non può sostituirequella di quest’ultimo (cfr., in tal senso, Cass. 2671/2020, in motivazione,ove è ribadita la “...necessità che l'operato del collaboratore nonsostituisca integralmente quello del consulente, ma questi elabori ilproprio documento peritale in modo da farvi contenere anche autonomeconsiderazioni (Cass. n. 21728 del 2006; Cass. n. 16471 del 2009; Cass.n. 4257 del 2018)...”); e ciò tanto più nell’ipotesi in cui, come nel caso diNumero registro generale 29418/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7705/2026Data pubblicazione 30/03/2026specie, il consulente tecnico abbia preso in considerazione le indicazionidell’ausiliario e sia poi giunto a conclusioni difformi.2.

La raggiunta conclusione della ritenuta fondatezza dei primi due motiviassorbe gli altri motivi del ricorso e conduce a cassare la sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in altra sezione ediversa composizione, anche per le spese processuali.

P.Q.MAccoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello diTrieste.Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29418/2022 R.G.proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ePierluigi Lucattoni, con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-nei confronti diGennaro Scarcella e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-controricorrenti-per la cassazione della sentenza n. 370/2022 della CORTE d’APPELLO diTRIESTE, pubblicata il 6 ottobre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 29418/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7705/2026Data pubblicazione 30/03/2026Rilevato che:1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acquistarono nel 1993un immobile adibito ad abitazione, sito in Sacile (PN), e con atto del09/07/1997 citarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. - alienantedell'edificio, - [OSCURATO:PERSONA] – progettista -, il Comune di Sacile e laRegione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria di annullamentodel contratto d’acquisto nonché, ex art. 1669 c.c., il risarcimento dei danniderivanti dall’allagamento dell’immobile a causa dell’esondazione di unlimitrofo corso d’acqua, avvenuta nel 1996.1.1. Intervenuta rinuncia a ogni domanda nei confronti della Regione ed aquella di annullamento del contratto, il Tribunale di Pordenone, consentenza del 15/10/2004, rigettò la domanda proposta contro il [OSCURATO:PERSONA] ed accolse invece la domanda nei confronti della alienante e delprogettista, condannandoli in solido al risarcimento del danno, liquidato in€ 44.817,01 oltre interessi, ritenendoli responsabili per non aver tenutoconto - nella progettazione e costruzione dell'edificio - dei ciclici episodi diesondazioni che da anni si verificavano in loco.1.2. La Corte di appello di Trieste con sentenza n. del 12/05/2007, riunitigli appelli proposti dal Vinante e dagli Scarcella/Santarossa, dichiaròinammissibile per tardività l'impugnazione proposta dagliScarcella/Santarossa nei confronti del Comune di Sacile, accogliendoinvece l'appello proposto dal Vinante, ritenendone insussistente laresponsabilità.1.3. [OSCURATO:PERSONA]/Santarossa proposero ricorso per cassazione, notificatoil 25/6/2008; il Vinante si costituì, proponendo ricorso incidentale.Con ordinanza n. 18775/2015, la Seconda Sezione di questa SupremaCorte rimise gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ravvisando la necessità di unchiarimento sull'istituto della rimessione in termine, in considerazionedella circostanza che la sentenza impugnata recava una doppia data diNumero registro generale 29418/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7705/2026Data pubblicazione 30/03/2026deposito, questione già oggetto di intervento delle Sezioni Unite (Cass.13794/12).Le Sezioni Unite, con sentenza 18568/2016, ritennero ammissibile ilricorso, rimettendo gli atti alla Sezione per il prosieguo.Con sentenza 26552/2017 la Corte di Cassazione dichiarò allorainammissibile il ricorso incidentale e cassò con rinvio la sentenzaimpugnata, ritenendo erronea la valutazione della Corte territoriale per cuinon avrebbe potuto ritenersi ravvisabile una responsabilità del progettistain quanto l’edificio era stato ben costruito ed i difetti riscontrati eranoriconducibili esclusivamente all’ambiente in cui era avvenuta lacostruzione.Nel cassare la pronuncia, venne chiarito che l’esclusione dellaresponsabilità ex art. 1669 c.c. implicava il previo accertamento del fattoche progettisti ed esecutori avessero compiutamente valutato anche lecaratteristiche del suolo idonee ad incidere sul fabbricato, ivi compreso ilprofilo della ciclicità degli episodi esondativi, rinviando quindi alla Corteterritoriale anche l’esame del profilo in questione.1.4. La Corte d’Appello di Trieste, espletata nuova consulenza tecnicad’ufficio, con sentenza n. 370 del 6/10/2022 ha ritenuto sussistente laresponsabilità del Vinante, rigettando conseguentemente l’appello da luiproposto avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di otto motivi, illustrati anchecon memoria. Si sono difesi gli Scarcella e Santarossa con controricorso.Ritenuto che:1. Il primo motivo denuncia, ex art.360, primo comma, n. 3 e/o 4 c.p.c.,violazione degli artt. 115, 116, 112, 132 e 191 c.p.c.La Corte d’appello avrebbe disatteso senza fornire motivazione leconclusioni raggiunte dal consulente tecnica d’ufficio nel giudizio di rinvio,il quale aveva ritenuto che l’evento accaduto nel 1996 (causa dei danni inNumero registro generale 29418/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7705/2026Data pubblicazione 30/03/2026questione) era eccezionale, che il fabbricato era congruo rispetto alterreno e che l’operato del progettista era stato eseguito con diligenza.2. Il secondo motivo denuncia, ex art.360, primo comma, n. 3 e/o 4c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 191, 192, 193, 194,101, 115 e 116 c.p.c., 111 Cost., 90, 91 e 92 disp. att. c.p.c.Si censura la Corte d’appello per aver fatto diretto riferimento, nellapropria decisione, alla bozza di relazione redatta dall’ausiliario geologo delCTU, bozza che non poteva tuttavia assurgere alla stessa valenza dellarelazione del consulente in quanto il geologo non aveva prestatogiuramento, non aveva dato risposta a quesiti formali e non avevaprestato la propria opera nel contraddittorio tra le parti; d’altronde ilconsulente tecnico non aveva preso in considerazione le valutazionidell’ausiliario, giungendo a conclusioni opposte.3. Il primo ed il secondo motivo del ricorso, la cui stretta connessionegiustifica la trattazione congiunta, sono fondati.Il giudice di rinvio risulta aver formato la propria decisione ignorandopressoché integralmente l’esito della consulenza tecnica d’ufficio cheaveva specificamente disposto.Nella relazione del consulente d’ufficio si rinviene quanto segue:“Effettivamente, come segnalato dal Sindaco nella nota ai residenti del25/11/1996 già in precedenza citata e come richiamato dal CTP si eraverificato il 25/11/1990 in zona un evento che aveva interessato per circa10 cm di altezza il piano rialzato dell'oratorio [OSCURATO:PERSONA] XX, situato sull'altrolato di via Carducci poco più a nord, interessando presumibilmente ancheil lotto su cui sarebbe stata edificata l'abitazione per cui è causa secondoquanto indicato dai Vigili del Fuoco, pur in modo sommario, nella nota del30/05/1997 riferita all'evento del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Pertanto gli eventi del1966, del 1982 e del 1990, per le ragioni illustrate sia in perizia che nelleprecedenti risposte alle osservazioni del CTP erano stati qualificati comeeccezionali; si concorda con il CTP sul fatto che l'evento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] siNumero registro generale 29418/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7705/2026Data pubblicazione 30/03/2026era verificato dopo la progettazione (concessione edilizia del 20/09/1990),ma prima dell'inizio dei lavori ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Si conferma invece che lanon congruità rispetto al terreno si deve intendere come valutazione aposteriori ovvero riferita ad eventi successivi alla progettazione e allacostruzione dell'unità immobiliare: è infatti dall'esondazione del 1996 cheil Comune informa di considerare tali eventi non eccezionali, ma situazionidi piovosità straordinaria con tempi di ritorno dell'ordine di 4-5 anni”.Quindi, “secondo lo scrivente CTU, il costruttore ed il progettista avevanoprogettato ed eseguito l’opera tenendo debitamente conto della condizionedell’area di sedime dell’erigendo fabbricato sulla base degli elementidisponibili e acquisibili con normale diligenza e ragionevole impegno”.Tali rilievi non risultano in alcun modo essere stati presi in considerazionedalla Corte d’appello, neppure al fine di ritenerli non condivisibili. Lavalutazione del giudice di rinvio si è infatti imperniata sostanzialmentesulla valorizzazione di quanto espresso dal geologo, che non rivestiva ilruolo di consulente tecnico, neppure raffrontandole adeguatamente conquanto espresso nella relazione di chi il consulente tecnico lo era.1.2. Ciò comporta dunque la fondatezza sia del primo che del secondomotivo di gravame, laddove è stato contestato alla Corte d’appello di averomesso di esporre le ragioni per cui ha inteso discostarsi dalleconsiderazioni del consulente tecnico (come in astratto era possibile fare,dovendo però motivando sul punto: cfr. Cass. 17757/2014, Cass.19468/2019, Cass. 1025/2018), dovendosi d’altronde ricordare anche chel’opinione di un ausiliario del consulente tecnico d’ufficio non può sostituirequella di quest’ultimo (cfr., in tal senso, Cass. 2671/2020, in motivazione,ove è ribadita la “...necessità che l'operato del collaboratore nonsostituisca integralmente quello del consulente, ma questi elabori ilproprio documento peritale in modo da farvi contenere anche autonomeconsiderazioni (Cass. n. 21728 del 2006; Cass. n. 16471 del 2009; Cass.n. 4257 del 2018)...”); e ciò tanto più nell’ipotesi in cui, come nel caso diNumero registro generale 29418/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 7705/2026Data pubblicazione 30/03/2026specie, il consulente tecnico abbia preso in considerazione le indicazionidell’ausiliario e sia poi giunto a conclusioni difformi.2. La raggiunta conclusione della ritenuta fondatezza dei primi due motiviassorbe gli altri motivi del ricorso e conduce a cassare la sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in altra sezione ediversa composizione, anche per le spese processuali. P.Q.MAccoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello diTrieste.Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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