CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28483/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; Oggetto: ricorso avverso estratto di ruolo - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania sez. staccata di Salerno n. 1101/05/20 depositata in data 05/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso un estratto di ruolo portante somme dovute in forza di svariate cartelle di pagamento che assumeva non esser state notificate; - la C TP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a quattro motivi; il riscossore ha depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica; Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 novies del d. L. n. 34 del 2019 convertito in L. n. 58 del 2019, dell’art. 11 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 come modificato dal d. Lgs. n. 156 del 2015 in materia di capacità di stare in giudizio in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso di Agenzia delle Entrate – Riscossioni in quanto proposto con il patrocinio di un avvocato dellibero foro; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR omesso ogni esame degli atti depositati dal concessionario e avendo quindi motivato la propria statuizione in modo apparente senza quindi esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto incontestabile l’emissione delle cartelle; - il terzo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 Cost. e 2697 c.c., 3 L. n. 241 del 1990, 7L. 212 del 2000, 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e per motivazione carente, contraddittoria e illogica, violazione dell’art. 26 c. 4 del d.P.R. n. 602 del 1973, violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 145 c.p.c. per avere la CTR mancato di pronunciare le eccezioni proposte dalla contribuente riguardo le circostanze dell’estraneità alla compagine societarie delle sig. re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ebbero a ricevere alcune delle cartelle di pagamento presso la sede sociale e dell’omessa notifica delle raccomandate informative prescritte in caso di deposito alla Casa comunale o consegna del plico nelle mani di chi non ne è destinatario; - i motivi possono esaminarsi congiuntamente e risultano tutti infondati; - i nvero la CTR ha, con accertamento in fatto, rilevato la ritualità delle notifiche delle cartelle (pag. 9 terzultimo periodo della sentenza impugnata), tutte presupposte all’estratto di ruolo impugnato; - la censura relativa al difetto di pronuncia di cui al terzo motivo è poi evidentemente inammissibile avendo la CTR preso espressamente posizione sul punto (pag. 10 terzultimo periodo della sentenza gravata); - soprattutto, dalla circostanza relativa alla prova della ritualità delle notifiche delle cartelle, il giudice dell’appello ha tratto la corretta conclusione della inammissibilità del ricorso della società contribuente (punto 2.4 della sentenza impugnata, pag. 11); - invero l’impugnazione dell’estratto di ruolo non è ammessa quelle volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui sia riportato il credito erariale trasfuso nella cartella di pagamento precedentemente correttamente notificata, giacché in tal caso si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella nel caso in cui al medesimo fosse nota la sua esistenza ed il suo contenuto per effetto di regolare notificazione, soltanto in tal caso potendosi qualificare l'azione proposta come di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo (si veda in argomento Cass. n. 22946 del 2016;ma anche Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 21289 del 05/10/2020) ; - nel presente caso la ridetta giurisprudenza trova puntuale applicazione, avendo la CTR accertato in fatto, motivando in modo chiaro e assai scrupoloso e minuzioso sul punto, la rituale notifica delle cartelle di pagamento; - ne deriva che, indipendentemente e preliminarmente rispetto alla corretta proposizione dell’atto di appello, ciò che conta – e che la Corte rileva qui potendo in tal senso procedere anche officiosamente alla luce dell’art. 22 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 - il giudizio non poteva esser neppure iniziato stante il difetto di impugnabilità dell’estratto di ruolo oggetto del ricorso di fronte alla CTP; - sin da tempo ormai ri salente questa Corte ha chiarito come (Cass. Sez.5, Sentenza n. 9952 del 23/06/2003 ) in tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis" il principio al vigente sistema processuale ex d. Lgs. n. 546 del 1992), è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. Tale rilevabilità d'ufficio sussiste anche nei gradi di giudizio successivi al primo, e quindi anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito; - pertanto, il ricorso andava dichiarato inammissibile sin dal primo grado di giudizio; bene ha fatto quindi la CTR, all’esito dell’accertamento in ordine alla regolarità delle cartelle precedenti e presupposte rispetto all’estratto di ruolo impugnato, a dichiararlo inammissibile; - il ricorso è quindi integralmente rigettato; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese st ante la mancata costituzione dell’intimato riscossore; p.q.m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat