CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31084/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 16062/2024 Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Lecce che ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecce con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta perché il fatto non sussiste dai reati di cui agli artt. 81, 581 e 612 cod. pen. ai danni, appunto, della Cassano; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la parte ricorrente denunzia nullità della sentenza per inosservanza della sentenza costituzionale del 30 luglio 2008 n. 305, in relazione all'art. 195 comma 4 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, atteso che il riferimento alla testimonianza indiretta operato dalla Corte di merito è corretto (le dichiarazioni erano inutilizzabili), dal momento che il teste di p.g. invocato dalla Cassano avrebbe dovuto riferire su dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali da persona informata sui fatti; Rilevato che il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla prova dichiarativa offerta, rispettivamente, dalla parte civile '[OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dalla teste Garrisi - il quinto motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia inosservanza della legge penale in riferimento all'inapplicabilità dell'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. - nonché, infine, il sesto motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia inosservanza della legge penale quanto all'omessa valutazione del certificato medico del 30.03.2017 - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, al più, da censure in punto di motivazione inammissibili ex art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 lug