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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49700/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], e il primo anche in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo nell'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 maggio 2020, la Corte di Assise di appello di Venezia confermava la pronuncia resa dalla Corte di Assise di Verona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti ai capi A (partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di cui all'art. 12 d.lgs n. 286 del 1998, aggravati ai sensi del comma 3-bis della citata norma, nonché di una serie di reati di cui all'art. 497-bis cod. pen.) e B (reato di cui all'art. 12, commi 1, 3 lett. d) e 3-ter d.gs n. 286 del 1998) della rubrica e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, esclusa in relazione a entrambi i reati l'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146/2006 (ora art. 61-bis cod. pen.) e, in relazione al reato di cui al capo A, anche quella di cui al comma 6 dell'art. 416 cod. pen., concesse circostanze attenuanti generiche, erano stati condannati alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed C. 210.000,00 di multa, ciascuno, e alle pene accessorie di legge.

La penale responsabilità degli imputati è stata affermata dai giudici di merito sulla base delle emergenze istruttorie costituite dalla deposizione dell'ispettore Castellani, dalla documentazione acquisita e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche autorizzate e trascritte nella forma della perizia; da detto compendio era emerso che gli stranieri, per i quali la coimputata [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto e ottenuto i nulla osta e i visti nella prospettiva di assumerli nella sua azienda agricola, non si erano presentati a perfezionare il contratto di lavoro, né il datore di lavoro aveva comunicato la sopravvenuta indisponibilità all'assunzione; era stato, altresì, rilevato un traffico di nulla osta, che non seguiva la normale procedura di rilascio, ma si avvaleva di moduli preformati e, poi, impiegati in base all'età del migrante che si sarebbe presentato con documenti falsi; le emergenze istruttorie avevano, inoltre, evidenziato che: il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva una posizione di vertice nell'organizzazione, in quanto punto di riferimento di connazionali [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] si interessavano delle modalità per ottenere i nulla osta per l'ingresso in Italia; il [OSCURATO:PERSONA], detto Bava, svolgeva un ruolo di stretta collaborazione con lo [OSCURATO:PERSONA] e si rendeva disponibile a fornire nominativi e documenti per il conseguimento dei nulla osta al lavoro e per l'ottenimento dei visti di ingresso in Italia; quanto al [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], il suo coinvolgimento quale collaboratore si evinceva anche dagli esiti della perquisizione a suo carico, che aveva consentito di rinvenire documenti relativi ai nulla osta all'immigrazione per lavoro subordinato di quattro pakistani collegati alle richieste di avviamento al lavoro svolte da tale [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso detta sentenza, ha proposto, con due distinti atti, ricorso per cassazione il difensore di fiducia degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando quattro motivi di impugnazione (le censure contenute nel primo, secondo e quarto motivo sono comuni alle posizioni processuali dei due imputati e possono essere, pertanto, riportate una sola volta, al fine di evitare inutili ripetizioni).

2.1. Con il primo motivo (comune - come cennato - a entrambi i ricorrenti), la difesa ha dedotto "violazione e falsa applicazione della legge penale processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; inosservanza di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità, in particolare dell'art. 270, comma 2, cod. proc. pen.".

E' stato, al riguardo, evidenziato che: il presente processo costituisce uno "stralcio" di altro iscritto al n. 4504/2010 RGNR della Procura della Repubblica di Bologna; poiché le operazioni tecniche di captazione effettuate nell'ambito di detto procedimento avevano disvelato, secondo la tesi accusatoria, l'esistenza di una separata e autonoma organizzazione dedita al traffico di migranti, operante nel territorio veneto, parte degli atti erano stati trasmessi alla Procura di Venezia, che aveva provveduto a esercitare l'azione penale; tra detti atti, però, non vi erano i decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni eseguite ab origine nel procedimento bolognese.

Ciò posto, la difesa ha censurato la decisione assunta nella sentenza impugnata con la quale è stata rigettata l'eccezione di inutilizzabilità di tutte le conversazioni, qualificando il dedotto vizio come nullità a regime intermedio da eccepire durante il processo di primo grado; ha, infatti, sostenuto che detta decisione sarebbe in contrasto con il disposto di cui al comma 2 dell'art. 270 od. proc. pen., che prevede espressamente che "ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositate presso l'[OSCURATO:PERSONA] competente per il diverso procedimento", laddove, il termine adoperato da legislatore ("utilizzazione") sarebbe indicativo del fatto che la sanzione in caso di omissione è l'inutilizzabilità.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, anch'esso comune alle posizioni di entrambi gli imputati, la difesa ha dedotto "violazione e falsa applicazione della legge penale processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; inutilizzabilità delle trascrizioni di intercettazioni captate dall'[OSCURATO:PERSONA] francese e trasmesse all'[OSCURATO:PERSONA] italiana, per violazione del principio di riserva di giurisdizione di cui all'art. 15 della Costituzione; conseguente nullità del decreto o autorizzativo genetico del G.I.P. di Piacenza e di tutti i decreti di proroga dell'attività tecnica di intercettazione, anche quelli relativi alle utenze in uso ai ricorrenti, ex art. 267 cod. proc. pen., in quanto adottati in assenza di gravi indizi di reato; inutilizzabilità patologica di tutti i riscontri dell'attività tecnica di intercettazione effettuata in forza dei sopra citati decreti, ex art 271 cod. proc. pen.".Premesso che il presente procedimento aveva avuto inizio quando la polizia francese aveva trasmesso al servizio operativo della polizia di Stato alcune informazioni sull'indagine denominata "Alcazar", avente a oggetto il contrasto alla criminalità dedita al traffico di migranti, la difesa ha sostenuto che le intercettazioni disposte in altri ordinamenti sarebbero utilizzabili, qualunque ne sia la finalità, solo a patto che la disciplina estera del mezzo di ricerca della prova individui i medesimi presupposti e le medesime garanzie fondamentali che sono previste, anzitutto a livello costituzionale (riserva di legge e riserva di giurisdizione), nel nostro ordinamento; che le intercettazioni delle comunicazioni nell'ordinamento francese soggiacciono alla sola riserva di legge e non anche a quella di giurisdizione; che, perciò, si sarebbe dovuto concludere per l'inutilizzabilità dei risultati delle "intercettazioni francesi" nell'ordinamento italiano, anche solo quale elemento su cui fondare la sussistenza dei gravi indizi di reato e per la conseguente inutilizzabilità derivata delle intercettazioni, autorizzate sulla scorta di quelle francesi e che compongono il compendio probatorio del processo in questione.

2.3.1. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto "travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.".

Posto che la penale responsabilità del Tatar in ordine al reato associativo è stata fondata sul contenuto di alcune intercettazioni, peraltro limitate a un tempo ristretto, riguardanti gli asseriti contatti del predetto con [OSCURATO:PERSONA], capo dell'organizzazione, e posto che delle cinque utenze intercettate solo una era formalmente intestata al [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha censurato la decisione impugnata laddove ha ritenuto certo il riconoscimento vocale effettuato dall'ispettore Castellani.

2.3.2. Con il terzo motivo, formulato nell'atto di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto "travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per entrambi i reati ascritti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.".

Secondo la difesa, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre negato di essere l'effettivo utilizzatore dell'utenza intercettata, adoperata da altri quale utenza telefonica del suo esercizio commerciale; inoltre, le intercettazioni effettuate tra il 9.5.2010 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non sarebbero riferibili all'imputato, in quanto costui aveva lasciato il territorio nazionale, come si evinceva dalla prova documentale (passaporto del [OSCURATO:PERSONA]), acquisita dalla Corte territoriale, che , però non aveva attribuito a essa la giusta valenza dimostrativa.

2.4. Con il quarto motivo di impugnazione, comune alle posizione di entrambi gli imputati, la difesa ha dedotto "inosservanza e falsa applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale stessa, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con particolare riferimento all'art. 12 T.U.

Immigrazione e a tutte le altre norme del citato testo unico che disciplinano la procedura di ingresso in Italia dei cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato".

Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato laddove ha fatto conseguire il momento consumativo del reato al rilascio del nulla osta al lavoro, attribuendo a tale atto una valenza giuridica diversa da quella effettiva e reale, presupponendo erroneamente che al rilascio del nulla osta consegue sempre il rilascio del visto di ingresso; conseguentemente, in assenza di verifica in ordine al rilascio dei visti di ingresso associati ai nulla osta ottenuti dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe ritenersi raggiunta la prova della consumazione del reato di cui al capo B) della rubrica. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi non meritano accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Non sono fondate le censure formulate nel primo e nel secondo motivo degli atti di imputazione, che possono essere trattate congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni poste.

E, invero, prendendo le mosse dalla questione inerente all'inutilizzabilità derivata delle intercettazioni, quale conseguenza dell'inutilizzabilità delle intercettazioni svolte dall'autorità giudiziaria e di polizia francese, occorre ribadire che, quand'anche fosse fondata la prospettazione difensiva - secondo cui, essendo nell'ordinamento francese le intercettazioni sottoposte alla sola riserva di legge e non anche a quella di giurisdizione (ma sul punto., vanno richiamate le considerazioni sviluppate dalla Corte territoriale a pag. 12 dell'impugnata sentenza, che fanno leva sulle direttive di cooperazione convenzionale tra gli Stati), l'attività captativa colà svolta èitutilizzabile nell'ordinamento italiano in forza del mancato rispetto di fondamentali garanzie previste dalla Costituzione - essa risulterebbe, comunque, priva di pregio.

Non è, infatti, configurabile - così come è stato ben messo in rilievo nell'impugnata sentenza - nell'ordinamento processuale la inutilizzabilità derivata, forma di invalidità espressamente esclusa anche dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 219 del 2019, stante la carenza di una previsione legislativa in tal senso in tema di inutilizzabilità; con la conseguenza che quanto conosciuto attraverso intercettazioni inutilizzabili ben può rappresentare il presupposto di ulteriore attività investigativa.2.

Al riguardo, giova ricordare quanto affermato, in materia, da questa Corte: "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile" (Cass. Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Rv. 266496 - 01); "l'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l'accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo. (In motivazione la Corte ha precisato, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 del 2019, che non può trovare applicazione un principio di inutilizzabilità derivata in assenza di una espressa previsione legislativa)" (Cass. Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432 - 02).

3. La mancata acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni utilizzate nel processo che ci occupa, ma disposte nell'ambito di altro procedimento, non è causa di inutilizzabilità delle intercettazioni stesse.

E invero, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "in tema di intercettazioni, quando il contenuto di una captazione costituisca il presupposto di nuove e autonome intercettazioni disposte in un diverso procedimento, per l'utilizzabilità degli esiti di queste ultime non occorre il deposito dei decreti autorizzativi del procedimento a quo, le cui risultanze influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi decreti solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei gravi indizi di reato, richiesta dall'art.267, comma 1, cod. proc. pen." (Cass. Sez. 5, n. 7781 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282898 - 01; Sez.

Un. n. 45189 del 17/04/2004, Esposito, Rv. 229244, che hanno affermato che "ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime"). ,FM44-1V44.1 Af C 4244~ 11‘‘` Come è stato osservato nella impugnata sentenzajinel caso di mancato deposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte in altro procedimento, può, al più, configurarsi la differente sanzione processuale della nullità a regime intermedio, da intendersi sanata nell'ipotesi di mancanza di una tempestiva eccezione, alla luce di quanto affermato dalla pronuncia di questa Corte n. 20919 del 22/03/2001, secondo cui "in caso di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello in cui furono disposte, l'omesso deposito, in questo, dei decreti autorizzativi, dei verbali e delle registrazioni, non è causa di inutilizzabilità, non essendo stabilita una tale sanzione neppure nel procedimento di provenienza (artt. 270 e 271 cod. proc. pen.), ma è causa di nullità delle intercettazioni, del tipo cd. a regime intermedio, con conseguente necessità per il giudice di verificare se la sua eccezione sia stata tempestivamente dedotta" .

4. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con il quale la difesa ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto accertata l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA].

Risulta dalla lettura della pronuncia impugnata che il teste di polizia giudiziaria Castellani, che aveva svolto le indagini e aveva individuato i soggetti coinvolti nelle conversazioni intercettate, aveva riferito anche in merito alla loro identificazione e che detto teste disponeva di un particolare elemento di comparazione e raffronto, atteso che una delle utenze telefoniche era, in effetti, intestata propria al TaKar, il quale era stato identificato anche attraverso l'appellativo di "Bava", riconducibile alla sua persona.

A fronte di ciò, le doglianze difensive non solo ripropongono profili già valutati e disattesi dai giudici del merito con logica e congrua motivazione, ma sono, nella sostanza, volti a richiedere a questa Corte una diversa "lettura" dei dati processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

5. Nessun vizio logico - giuridico si rinviene nell'argomentare della sentenza impugnata, laddove, con riguardo alla posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA], non ha attribuito alla prova documentale acquisita (passaporto del [OSCURATO:PERSONA]) attitudine dimostrativa dell'assenza dell'imputato dal territorio dello Stato nel periodo dal 9 maggio all'11 giugno 2010, coincidente (parzialmente) con l'arco temporale in cui si colloca l'attività captativa, che aveva visto coinvolta anche un'utenza telefonica intestata allo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale non si è limitata a evidenziare che il passaporto non era stato prodotto nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo per ciò solo inattendibile detta prova; l'omessa produzione del passaporto nel primo giudizio è stata valutata unitamente ad altre emergenze: l'imputato, in sede di esame, aveva ammesso che era lui stesso l'utilizzatore dell'utenza intercettata, a lui formalmente intestata; proprio attraverso quell'utenza aveva avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto menzione di una sua permanenza all'estero nel periodo •in cui l'utenza era stata intercettata né riferimento alla circostanza che la sua utenza fosse utilizzata anche da atri soggetti; a tali considerazioni la Corte ha aggiunto la considerazione, non manifestamente illogica, secondo cui il passaporto era privo di attuale validità e, quindi, il timbro poteva essere stato apposto anche successivamente, tenuto conto, peraltro, dell'attività illecita di falsificazione svolta professionalmente dal gruppo criminoso.

In ogni caso, risulta dalla pronuncia impugnata che il periodo di indagine era stato molto più ampio rispetto alla dedotta permanenza all'estero dell'imputato (cfr. pag. 18) e che la responsabilità dell'imputato è stata affermata sulla base anche di un ulteriore elemento rappresentato dall'esito positivo della perquisizione domiciliare, che aveva consentito di rinvenire in possesso del [OSCURATO:PERSONA] "copiosa documentazione relativa a diversi soggetti pakistani".

6. Non è fondato neppure il quarto motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati, con il quale si assume che la mera condotta ascritta ai ricorrenti, funzionale al rilascio di nulla osta al lavoro stagionale, ideologicamente falso, non sia idonea a integrare la fattispecie incriminatrice, soprattutto laddove se ne consideri la sua attuale formulazione letterale, che sanziona "atti diretti a procurare l'ingresso illegale", in luogo della previgente che sanzionava che si adoperava per "favorire l'ingresso illegale".

Al riguardo, occorre osservare che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è una fattispecie criminosa avente natura di reato di pericolo a consumazione anticipata (cfr. Cass. Sez. 1 n. 24957 del 08/04/2021, Rv. 281666 - 01) e a forma libera, che si perfeziona per il solo fatto che l'agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, e indipendentemente dal verificarsi dell'evento (cfr. Cass. Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Rv. 271127).

Ebbene, ciò posto, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata ha legittimamente sussunto i fatti accertati sotto il paradigma di cui all'art. 12 d.

Igs. n. 286 del 1998, facendo corretta applicazione dei superiori principi di diritto.

Emerge, infatti, dalla pronuncia dei giudici del merito che gli imputati (unitamente agli soggetti coinvolti) ponevano in essere quella condizione teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato, avvalendosi del sistema messo a punto dall'organizzazione, che consisteva nella formulazione della richiesta di nulla osta nell'ambito di flussi autorizzati per l'impiego di lavoro stagionale, facendo figurare un datore di lavoro compiacente, nonché nella fornitura, se necessario, di documenti falsi agli interessati.

7. Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], e il primo anche in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo nell'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 maggio 2020, la Corte di Assise di appello di Venezia confermava la pronuncia resa dalla Corte di Assise di Verona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti ai capi A (partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di cui all'art. 12 d.lgs n. 286 del 1998, aggravati ai sensi del comma 3-bis della citata norma, nonché di una serie di reati di cui all'art. 497-bis cod. pen.) e B (reato di cui all'art. 12, commi 1, 3 lett. d) e 3-ter d.gs n. 286 del 1998) della rubrica e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, esclusa in relazione a entrambi i reati l'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146/2006 (ora art. 61-bis cod. pen.) e, in relazione al reato di cui al capo A, anche quella di cui al comma 6 dell'art. 416 cod. pen., concesse circostanze attenuanti generiche, erano stati condannati alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed C. 210.000,00 di multa, ciascuno, e alle pene accessorie di legge. La penale responsabilità degli imputati è stata affermata dai giudici di merito sulla base delle emergenze istruttorie costituite dalla deposizione dell'ispettore Castellani, dalla documentazione acquisita e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche autorizzate e trascritte nella forma della perizia; da detto compendio era emerso che gli stranieri, per i quali la coimputata [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto e ottenuto i nulla osta e i visti nella prospettiva di assumerli nella sua azienda agricola, non si erano presentati a perfezionare il contratto di lavoro, né il datore di lavoro aveva comunicato la sopravvenuta indisponibilità all'assunzione; era stato, altresì, rilevato un traffico di nulla osta, che non seguiva la normale procedura di rilascio, ma si avvaleva di moduli preformati e, poi, impiegati in base all'età del migrante che si sarebbe presentato con documenti falsi; le emergenze istruttorie avevano, inoltre, evidenziato che: il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva una posizione di vertice nell'organizzazione, in quanto punto di riferimento di connazionali [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] si interessavano delle modalità per ottenere i nulla osta per l'ingresso in Italia; il [OSCURATO:PERSONA], detto Bava, svolgeva un ruolo di stretta collaborazione con lo [OSCURATO:PERSONA] e si rendeva disponibile a fornire nominativi e documenti per il conseguimento dei nulla osta al lavoro e per l'ottenimento dei visti di ingresso in Italia; quanto al [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], il suo coinvolgimento quale collaboratore si evinceva anche dagli esiti della perquisizione a suo carico, che aveva consentito di rinvenire documenti relativi ai nulla osta all'immigrazione per lavoro subordinato di quattro pakistani collegati alle richieste di avviamento al lavoro svolte da tale [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta sentenza, ha proposto, con due distinti atti, ricorso per cassazione il difensore di fiducia degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando quattro motivi di impugnazione (le censure contenute nel primo, secondo e quarto motivo sono comuni alle posizioni processuali dei due imputati e possono essere, pertanto, riportate una sola volta, al fine di evitare inutili ripetizioni). 2.1. Con il primo motivo (comune - come cennato - a entrambi i ricorrenti), la difesa ha dedotto "violazione e falsa applicazione della legge penale processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; inosservanza di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità, in particolare dell'art. 270, comma 2, cod. proc. pen.". E' stato, al riguardo, evidenziato che: il presente processo costituisce uno "stralcio" di altro iscritto al n. 4504/2010 RGNR della Procura della Repubblica di Bologna; poiché le operazioni tecniche di captazione effettuate nell'ambito di detto procedimento avevano disvelato, secondo la tesi accusatoria, l'esistenza di una separata e autonoma organizzazione dedita al traffico di migranti, operante nel territorio veneto, parte degli atti erano stati trasmessi alla Procura di Venezia, che aveva provveduto a esercitare l'azione penale; tra detti atti, però, non vi erano i decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni eseguite ab origine nel procedimento bolognese. Ciò posto, la difesa ha censurato la decisione assunta nella sentenza impugnata con la quale è stata rigettata l'eccezione di inutilizzabilità di tutte le conversazioni, qualificando il dedotto vizio come nullità a regime intermedio da eccepire durante il processo di primo grado; ha, infatti, sostenuto che detta decisione sarebbe in contrasto con il disposto di cui al comma 2 dell'art. 270 od. proc. pen., che prevede espressamente che "ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositate presso l'[OSCURATO:PERSONA] competente per il diverso procedimento", laddove, il termine adoperato da legislatore ("utilizzazione") sarebbe indicativo del fatto che la sanzione in caso di omissione è l'inutilizzabilità. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, anch'esso comune alle posizioni di entrambi gli imputati, la difesa ha dedotto "violazione e falsa applicazione della legge penale processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; inutilizzabilità delle trascrizioni di intercettazioni captate dall'[OSCURATO:PERSONA] francese e trasmesse all'[OSCURATO:PERSONA] italiana, per violazione del principio di riserva di giurisdizione di cui all'art. 15 della Costituzione; conseguente nullità del decreto o autorizzativo genetico del G.I.P. di Piacenza e di tutti i decreti di proroga dell'attività tecnica di intercettazione, anche quelli relativi alle utenze in uso ai ricorrenti, ex art. 267 cod. proc. pen., in quanto adottati in assenza di gravi indizi di reato; inutilizzabilità patologica di tutti i riscontri dell'attività tecnica di intercettazione effettuata in forza dei sopra citati decreti, ex art 271 cod. proc. pen.".Premesso che il presente procedimento aveva avuto inizio quando la polizia francese aveva trasmesso al servizio operativo della polizia di Stato alcune informazioni sull'indagine denominata "Alcazar", avente a oggetto il contrasto alla criminalità dedita al traffico di migranti, la difesa ha sostenuto che le intercettazioni disposte in altri ordinamenti sarebbero utilizzabili, qualunque ne sia la finalità, solo a patto che la disciplina estera del mezzo di ricerca della prova individui i medesimi presupposti e le medesime garanzie fondamentali che sono previste, anzitutto a livello costituzionale (riserva di legge e riserva di giurisdizione), nel nostro ordinamento; che le intercettazioni delle comunicazioni nell'ordinamento francese soggiacciono alla sola riserva di legge e non anche a quella di giurisdizione; che, perciò, si sarebbe dovuto concludere per l'inutilizzabilità dei risultati delle "intercettazioni francesi" nell'ordinamento italiano, anche solo quale elemento su cui fondare la sussistenza dei gravi indizi di reato e per la conseguente inutilizzabilità derivata delle intercettazioni, autorizzate sulla scorta di quelle francesi e che compongono il compendio probatorio del processo in questione. 2.3.1. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto "travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.". Posto che la penale responsabilità del Tatar in ordine al reato associativo è stata fondata sul contenuto di alcune intercettazioni, peraltro limitate a un tempo ristretto, riguardanti gli asseriti contatti del predetto con [OSCURATO:PERSONA], capo dell'organizzazione, e posto che delle cinque utenze intercettate solo una era formalmente intestata al [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha censurato la decisione impugnata laddove ha ritenuto certo il riconoscimento vocale effettuato dall'ispettore Castellani. 2.3.2. Con il terzo motivo, formulato nell'atto di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto "travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per entrambi i reati ascritti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.". Secondo la difesa, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre negato di essere l'effettivo utilizzatore dell'utenza intercettata, adoperata da altri quale utenza telefonica del suo esercizio commerciale; inoltre, le intercettazioni effettuate tra il 9.5.2010 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non sarebbero riferibili all'imputato, in quanto costui aveva lasciato il territorio nazionale, come si evinceva dalla prova documentale (passaporto del [OSCURATO:PERSONA]), acquisita dalla Corte territoriale, che , però non aveva attribuito a essa la giusta valenza dimostrativa. 2.4. Con il quarto motivo di impugnazione, comune alle posizione di entrambi gli imputati, la difesa ha dedotto "inosservanza e falsa applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale stessa, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con particolare riferimento all'art. 12 T.U. Immigrazione e a tutte le altre norme del citato testo unico che disciplinano la procedura di ingresso in Italia dei cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato". Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato laddove ha fatto conseguire il momento consumativo del reato al rilascio del nulla osta al lavoro, attribuendo a tale atto una valenza giuridica diversa da quella effettiva e reale, presupponendo erroneamente che al rilascio del nulla osta consegue sempre il rilascio del visto di ingresso; conseguentemente, in assenza di verifica in ordine al rilascio dei visti di ingresso associati ai nulla osta ottenuti dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe ritenersi raggiunta la prova della consumazione del reato di cui al capo B) della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non meritano accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Non sono fondate le censure formulate nel primo e nel secondo motivo degli atti di imputazione, che possono essere trattate congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni poste. E, invero, prendendo le mosse dalla questione inerente all'inutilizzabilità derivata delle intercettazioni, quale conseguenza dell'inutilizzabilità delle intercettazioni svolte dall'autorità giudiziaria e di polizia francese, occorre ribadire che, quand'anche fosse fondata la prospettazione difensiva - secondo cui, essendo nell'ordinamento francese le intercettazioni sottoposte alla sola riserva di legge e non anche a quella di giurisdizione (ma sul punto., vanno richiamate le considerazioni sviluppate dalla Corte territoriale a pag. 12 dell'impugnata sentenza, che fanno leva sulle direttive di cooperazione convenzionale tra gli Stati), l'attività captativa colà svolta èitutilizzabile nell'ordinamento italiano in forza del mancato rispetto di fondamentali garanzie previste dalla Costituzione - essa risulterebbe, comunque, priva di pregio. Non è, infatti, configurabile - così come è stato ben messo in rilievo nell'impugnata sentenza - nell'ordinamento processuale la inutilizzabilità derivata, forma di invalidità espressamente esclusa anche dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 219 del 2019, stante la carenza di una previsione legislativa in tal senso in tema di inutilizzabilità; con la conseguenza che quanto conosciuto attraverso intercettazioni inutilizzabili ben può rappresentare il presupposto di ulteriore attività investigativa.2. Al riguardo, giova ricordare quanto affermato, in materia, da questa Corte: "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile" (Cass. Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Rv. 266496 - 01); "l'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l'accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo. (In motivazione la Corte ha precisato, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 del 2019, che non può trovare applicazione un principio di inutilizzabilità derivata in assenza di una espressa previsione legislativa)" (Cass. Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432 - 02). 3. La mancata acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni utilizzate nel processo che ci occupa, ma disposte nell'ambito di altro procedimento, non è causa di inutilizzabilità delle intercettazioni stesse. E invero, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "in tema di intercettazioni, quando il contenuto di una captazione costituisca il presupposto di nuove e autonome intercettazioni disposte in un diverso procedimento, per l'utilizzabilità degli esiti di queste ultime non occorre il deposito dei decreti autorizzativi del procedimento a quo, le cui risultanze influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi decreti solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei gravi indizi di reato, richiesta dall'art.267, comma 1, cod. proc. pen." (Cass. Sez. 5, n. 7781 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282898 - 01; Sez. Un. n. 45189 del 17/04/2004, Esposito, Rv. 229244, che hanno affermato che "ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime"). ,FM44-1V44.1 Af C 4244~ 11‘‘` Come è stato osservato nella impugnata sentenzajinel caso di mancato deposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte in altro procedimento, può, al più, configurarsi la differente sanzione processuale della nullità a regime intermedio, da intendersi sanata nell'ipotesi di mancanza di una tempestiva eccezione, alla luce di quanto affermato dalla pronuncia di questa Corte n. 20919 del 22/03/2001, secondo cui "in caso di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello in cui furono disposte, l'omesso deposito, in questo, dei decreti autorizzativi, dei verbali e delle registrazioni, non è causa di inutilizzabilità, non essendo stabilita una tale sanzione neppure nel procedimento di provenienza (artt. 270 e 271 cod. proc. pen.), ma è causa di nullità delle intercettazioni, del tipo cd. a regime intermedio, con conseguente necessità per il giudice di verificare se la sua eccezione sia stata tempestivamente dedotta" . 4. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con il quale la difesa ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto accertata l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA]. Risulta dalla lettura della pronuncia impugnata che il teste di polizia giudiziaria Castellani, che aveva svolto le indagini e aveva individuato i soggetti coinvolti nelle conversazioni intercettate, aveva riferito anche in merito alla loro identificazione e che detto teste disponeva di un particolare elemento di comparazione e raffronto, atteso che una delle utenze telefoniche era, in effetti, intestata propria al TaKar, il quale era stato identificato anche attraverso l'appellativo di "Bava", riconducibile alla sua persona. A fronte di ciò, le doglianze difensive non solo ripropongono profili già valutati e disattesi dai giudici del merito con logica e congrua motivazione, ma sono, nella sostanza, volti a richiedere a questa Corte una diversa "lettura" dei dati processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 5. Nessun vizio logico - giuridico si rinviene nell'argomentare della sentenza impugnata, laddove, con riguardo alla posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA], non ha attribuito alla prova documentale acquisita (passaporto del [OSCURATO:PERSONA]) attitudine dimostrativa dell'assenza dell'imputato dal territorio dello Stato nel periodo dal 9 maggio all'11 giugno 2010, coincidente (parzialmente) con l'arco temporale in cui si colloca l'attività captativa, che aveva visto coinvolta anche un'utenza telefonica intestata allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale non si è limitata a evidenziare che il passaporto non era stato prodotto nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo per ciò solo inattendibile detta prova; l'omessa produzione del passaporto nel primo giudizio è stata valutata unitamente ad altre emergenze: l'imputato, in sede di esame, aveva ammesso che era lui stesso l'utilizzatore dell'utenza intercettata, a lui formalmente intestata; proprio attraverso quell'utenza aveva avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto menzione di una sua permanenza all'estero nel periodo •in cui l'utenza era stata intercettata né riferimento alla circostanza che la sua utenza fosse utilizzata anche da atri soggetti; a tali considerazioni la Corte ha aggiunto la considerazione, non manifestamente illogica, secondo cui il passaporto era privo di attuale validità e, quindi, il timbro poteva essere stato apposto anche successivamente, tenuto conto, peraltro, dell'attività illecita di falsificazione svolta professionalmente dal gruppo criminoso. In ogni caso, risulta dalla pronuncia impugnata che il periodo di indagine era stato molto più ampio rispetto alla dedotta permanenza all'estero dell'imputato (cfr. pag. 18) e che la responsabilità dell'imputato è stata affermata sulla base anche di un ulteriore elemento rappresentato dall'esito positivo della perquisizione domiciliare, che aveva consentito di rinvenire in possesso del [OSCURATO:PERSONA] "copiosa documentazione relativa a diversi soggetti pakistani". 6. Non è fondato neppure il quarto motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati, con il quale si assume che la mera condotta ascritta ai ricorrenti, funzionale al rilascio di nulla osta al lavoro stagionale, ideologicamente falso, non sia idonea a integrare la fattispecie incriminatrice, soprattutto laddove se ne consideri la sua attuale formulazione letterale, che sanziona "atti diretti a procurare l'ingresso illegale", in luogo della previgente che sanzionava che si adoperava per "favorire l'ingresso illegale". Al riguardo, occorre osservare che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è una fattispecie criminosa avente natura di reato di pericolo a consumazione anticipata (cfr. Cass. Sez. 1 n. 24957 del 08/04/2021, Rv. 281666 - 01) e a forma libera, che si perfeziona per il solo fatto che l'agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, e indipendentemente dal verificarsi dell'evento (cfr. Cass. Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Rv. 271127). Ebbene, ciò posto, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata ha legittimamente sussunto i fatti accertati sotto il paradigma di cui all'art. 12 d. Igs. n. 286 del 1998, facendo corretta applicazione dei superiori principi di diritto. Emerge, infatti, dalla pronuncia dei giudici del merito che gli imputati (unitamente agli soggetti coinvolti) ponevano in essere quella condizione teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato, avvalendosi del sistema messo a punto dall'organizzazione, che consisteva nella formulazione della richiesta di nulla osta nell'ambito di flussi autorizzati per l'impiego di lavoro stagionale, facendo figurare un datore di lavoro compiacente, nonché nella fornitura, se necessario, di documenti falsi agli interessati. 7. Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei rico