CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17629/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. sul presupposto dell'assenza dell'elemento delle più persone è declinato in fatto e riproduttivo di censura confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come al momento delle offese (e delle minacce) rivolte al pubblico ufficiale fossero presenti numerose persone, evenienza messa in risalto dalla testimone, che aveva osservato una parte della condotta finale idonea a confermare la genuinità della versione resa dalla persona offesa, ritenuta credibile dai Giudici di merito; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deduce violazione di legge circa l'integrazione delle minacce e della sussistenza della aggravante della gravità, avendo la Corte territoriale ricostruito le fasi di quanto occorso in occasione del controllo da parte del pubblico ufficiale, la consistenza delle minacce valutate gravi in ragione della prospettazione di picchiare violentemente la persona offesa ed evocando la trascorsa carcerazione (pag. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il