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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33892/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizioRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],pronunciando quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha accolto l’istanza formulatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento delladisciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reatioggetto delle sentenze di condanna n. 1783 del 2024 e n. 130 del 2024,rideterminando la penafinale in anni tre e mesi sei reclusione.2.

Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unicoarticolato motivo la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 81, secondocomma, 132, 133, cod. pen., nonché vizi motivazionali avendo il Giudicedell’esecuzione applicato una pena finale maggiore della somma delle peneinflitte con le due sentenze.Deduce, infatti, la difesa che con la sentenza della Corte di appello n. 2760del 2024 è stata confermata la pena di anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione eche con la sentenza della Corte d'appello n. 384 del 2024 (v. infra nelConsiderato in diritto per una puntuale indicazione degli estremi delle sentenze)è stata applicata la pena di anni 1 di reclusione; consegue da ciò che, all’esito delriconoscimento della continuazione, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non potevaapplicare la pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione, lì dove il cumulomateriale delle pene inflitte con le due sentenze avrebbe comportato addiritturauna pena complessiva inferiore, pari ad anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione.Si deduce poi che la pena per il reato più grave di cui alla sentenza n. 1783del 2024 è stata applicata nella misura di anni 2, mesi 1 e giorni 10, senzaprocedere dapprima allo scorporo dei reati per la continuazione cd. internaRileva ancora la difesa che nella determinazione della pena base comminataper il reato più grave di cui al capo a) oggetto della sentenza n. 1783 del 2024, ilGiudice dell’esecuzione non ha applicato la diminuzione per la circostanzaabbreviato.Infine la difesa del ricorrente eccepisce che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione haapplicato gli aumenti per la continuazione in misura superiore a quelli fissati dalGiudice della cognizione.2.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’annullamento con rinvio per nuovo giudizioCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel dare applicazione alla riconosciutacontinuazione tra i reati oggetto dell’istanza difensiva, ha rideterminato la penacome segue: « anni tre di reclusione inflitta per il reato più grave di cui al capoA) della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1783/24(confermata dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 2760/24,definitiva il 18.12.2024); aumentata per il reato giudicato con la sentenzaemessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 130 del 2024 (parzialmente riformatadalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 384 del 2024, definitivail 10.11.2025) in misura di mesi sei di reclusione, sino alla pena finale di anni tree mesi sei reclusione.Con tale mera indicazione il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non si è attenuto aiprincipi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema dirideterminazione in sede esecutiva della pena in caso di riconoscimento dellacontinuazione tra reati oggetto di distinte condanne.3.

In primo luogo, va rilevato che il giudice dell’esecuzione ha applicato unapena superiore al cumulo materiale delle pene irrogate in palese contrasto con ildisposto di cui all’art. 81, terzo comma, cod. pen. a tenore del quale «nei casipreveduti da quest' articolo, la pena non può essere superiore a quella chesarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti».Inoltre, dal provvedimento impugnato emerge che la Corte di appello non siè attenuta al principio affermato da questa Corte secondo il quale, in tema direato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte condistinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reatiunificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reatigià riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infineoperare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti perciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reatoposto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv.286261 - 01).A tale principio il provvedimento impugnato non si è conformato purvenendo in rilievo, con riferimento alla sentenza n. 2760 del 2024, una pluralitàdi reati uniti in continuazione.Va, inoltre, aggiunto, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questaCorte, che, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato conrito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento (ma lo stessoprincipio vale anche in caso di reato giudicato in sede di giudizio abbreviato), ilgiudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa exart. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quellogiudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa penaridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurarel'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva dellariduzione per il rito (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679 - 01;Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643 – 01),4.

Alla luce delle esposte considerazioni si impone l’annullamentodell’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvioper nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] affinchéridetermini la pena in conformità ai principi indicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversacomposizione.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizioRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],pronunciando quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha accolto l’istanza formulatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento delladisciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reatioggetto delle sentenze di condanna n. 1783 del 2024 e n. 130 del 2024,rideterminando la penafinale in anni tre e mesi sei reclusione.2. Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unicoarticolato motivo la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 81, secondocomma, 132, 133, cod. pen., nonché vizi motivazionali avendo il Giudicedell’esecuzione applicato una pena finale maggiore della somma delle peneinflitte con le due sentenze.Deduce, infatti, la difesa che con la sentenza della Corte di appello n. 2760del 2024 è stata confermata la pena di anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione eche con la sentenza della Corte d'appello n. 384 del 2024 (v. infra nelConsiderato in diritto per una puntuale indicazione degli estremi delle sentenze)è stata applicata la pena di anni 1 di reclusione; consegue da ciò che, all’esito delriconoscimento della continuazione, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non potevaapplicare la pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione, lì dove il cumulomateriale delle pene inflitte con le due sentenze avrebbe comportato addiritturauna pena complessiva inferiore, pari ad anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione.Si deduce poi che la pena per il reato più grave di cui alla sentenza n. 1783del 2024 è stata applicata nella misura di anni 2, mesi 1 e giorni 10, senzaprocedere dapprima allo scorporo dei reati per la continuazione cd. internaRileva ancora la difesa che nella determinazione della pena base comminataper il reato più grave di cui al capo a) oggetto della sentenza n. 1783 del 2024, ilGiudice dell’esecuzione non ha applicato la diminuzione per la circostanzaabbreviato.Infine la difesa del ricorrente eccepisce che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione haapplicato gli aumenti per la continuazione in misura superiore a quelli fissati dalGiudice della cognizione.2. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’annullamento con rinvio per nuovo giudizioCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel dare applicazione alla riconosciutacontinuazione tra i reati oggetto dell’istanza difensiva, ha rideterminato la penacome segue: « anni tre di reclusione inflitta per il reato più grave di cui al capoA) della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1783/24(confermata dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 2760/24,definitiva il 18.12.2024); aumentata per il reato giudicato con la sentenzaemessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 130 del 2024 (parzialmente riformatadalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 384 del 2024, definitivail 10.11.2025) in misura di mesi sei di reclusione, sino alla pena finale di anni tree mesi sei reclusione.Con tale mera indicazione il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non si è attenuto aiprincipi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema dirideterminazione in sede esecutiva della pena in caso di riconoscimento dellacontinuazione tra reati oggetto di distinte condanne.3. In primo luogo, va rilevato che il giudice dell’esecuzione ha applicato unapena superiore al cumulo materiale delle pene irrogate in palese contrasto con ildisposto di cui all’art. 81, terzo comma, cod. pen. a tenore del quale «nei casipreveduti da quest' articolo, la pena non può essere superiore a quella chesarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti».Inoltre, dal provvedimento impugnato emerge che la Corte di appello non siè attenuta al principio affermato da questa Corte secondo il quale, in tema direato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte condistinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reatiunificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reatigià riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infineoperare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti perciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reatoposto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv.286261 - 01).A tale principio il provvedimento impugnato non si è conformato purvenendo in rilievo, con riferimento alla sentenza n. 2760 del 2024, una pluralitàdi reati uniti in continuazione.Va, inoltre, aggiunto, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questaCorte, che, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato conrito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento (ma lo stessoprincipio vale anche in caso di reato giudicato in sede di giudizio abbreviato), ilgiudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa exart. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quellogiudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa penaridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurarel'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva dellariduzione per il rito (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679 - 01;Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643 – 01),4. Alla luce delle esposte considerazioni si impone l’annullamentodell’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvioper nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] affinchéridetermini la pena in conformità ai principi indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversacomposizione.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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