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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 36186/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorsi trattati de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 16/10/2023, ha riformato la sentenza emessa il 24/2/2023 dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una pluralità di rapine loro contestate, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alle richieste di concordato.

Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, lo Spampinato deducendo il vizio di motivazione in ordina alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, ed il Romano deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena base.

I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti: invero, questa Corte, con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194).

Nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, pertanto, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628), salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice dì legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619).

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i ricorsi sono stati proposti determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'11 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorsi trattati de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 16/10/2023, ha riformato la sentenza emessa il 24/2/2023 dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una pluralità di rapine loro contestate, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alle richieste di concordato. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, lo Spampinato deducendo il vizio di motivazione in ordina alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, ed il Romano deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena base. I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti: invero, questa Corte, con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194). Nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, pertanto, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628), salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice dì legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619). Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i ricorsi sono stati proposti determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 36186/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris