Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36378/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la conversione del residuo periodo di libertà controllata nella pena detentiva di due mesi e diciassette giorni di reclusione, sul presupposto della reiterata violazione delle prescrizioni impostegli, verificatasi sin dall'inizio della sottoposizione alla sanzione sostitutiva.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sotto un primo profilo, ha lamentato la violazione del diritto di difesa, contenendo il provvedimento del Tribunale di sorveglianza un continuo rinvio ad accertamenti svolti dalle Forze dell'ordine e compendiati in annotazioni che asserisce non essere contenuti nel fascicolo utilizzato ai fini della decisione.

Sotto diverso profilo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza non ha sottoposto ad adeguato e autonomo vaglio critico i dati fattuali riportati nella informativa di polizia, inidonei a sorreggere l'apprezzamento della violazione delle prescrizioni imposte.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha prospettato con articolate argomentazioni il rigetto del ricorso e, ciò nonostante, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso pone censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato.

2. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di poter ripristinare pro parte la pena della reclusione, inflitta al Bologna e in origine sostituita con la libertà controllata, a ragione delle reiterate violazioni delle prescrizioni impostegli, non ultima quella dell'obbligo di presentazione quotidiano alle forze dell'ordine oltre a quelle concernenti la violazione del codice della strada, come segnalato più volte dall'autorità di vigilanza ed emergente anche dalla formale, ma inutile, diffida al puntuale rispetto degli obblighi impostigli, rivoltagli il 14 luglio 2021.

Secondo una giurisprudenza risalente e consolidata l'art. 66, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui, «quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita», va interpretato, in conformità con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 aprile 1992 n. 199 (dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti la suddetta disposizione normativa), nel senso che «la conversione non costituisce una conseguenza automatica della violazione, dovendo invece il giudice valutare se quest'ultima presenti o meno connotati tali da rivelare, come specificato nella citata sentenza della Corte costituzionale, l'inidoneità della sanzione sostitutiva ad assecondare un efficace reinserimento del condannato» (Cass. Sez.

1. n. 1825 del 5/3/1997, Bergantino, RV. 207236). .2.

Si è, tuttavia, precisato che la ripetuta violazione delle prescrizioni da parte del soggetto è dimostrativa, per facta concludenda, che questi non sia disposto a osservarle correttamente, con la conseguenza che, in tali casi, la libertà controllata va convertita in qualsiasi momento della sua esecuzione nella corrispondente pena detentiva (Cass. Sez. 1, n. 3754 del 24/6/1998, Perconti, Rv. 211160).

L'ordinanza contestata, ponendosi nel solco di tali principi, ha adeguatamente valorizzato i dati conoscitivi contenuti nelle informative di polizia di cui dà piena contezza, senza che alcun elemento contrario obiettivo sia stato offerto dall'interessato, che lamenta la violazione del contraddittorio e l'insufficienza probatoria delle segnalazioni senza muovere una critica concreta e valutabile al riguardo, che consenta di ravvisare l'errata percezione dei presupposti di fatto della decisione.

Il Tribunale di sorveglianza, con motivazione chiara, lineare, logicamente articolata, ha giustificato la decisione assunta in ragione della condotta serbata dal condannato, di cui ha stigmatizzato non solo la ripetuta violazione della prescrizione di non allontanarsi dal comune di residenza (nonostante reiterate diffide) e quella inerente la violazione del codice della strada, ma altresì l'inottemperanza dell'obbligo di presentazione giornaliero all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA].

Ha quindi apprezzato la gravità di detti comportamenti, per i quali ha escluso di poter rinvenire una qualche causa giustificativa.

In tale ragionamento valutativo non si ravvisano vizi di sorta, né tanto meno alcuna violazione del diritto di difesa per l'asserita mancanza in atti delle annotazioni di polizia poste a fondamento della decisione; doglianza svolta per la prima volta in questa sede e, dunque, inammissibile.

3. Per le argomentazioni sin qui esposte, il ricorso dev'essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la conversione del residuo periodo di libertà controllata nella pena detentiva di due mesi e diciassette giorni di reclusione, sul presupposto della reiterata violazione delle prescrizioni impostegli, verificatasi sin dall'inizio della sottoposizione alla sanzione sostitutiva. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sotto un primo profilo, ha lamentato la violazione del diritto di difesa, contenendo il provvedimento del Tribunale di sorveglianza un continuo rinvio ad accertamenti svolti dalle Forze dell'ordine e compendiati in annotazioni che asserisce non essere contenuti nel fascicolo utilizzato ai fini della decisione. Sotto diverso profilo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza non ha sottoposto ad adeguato e autonomo vaglio critico i dati fattuali riportati nella informativa di polizia, inidonei a sorreggere l'apprezzamento della violazione delle prescrizioni imposte. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha prospettato con articolate argomentazioni il rigetto del ricorso e, ciò nonostante, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso pone censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di poter ripristinare pro parte la pena della reclusione, inflitta al Bologna e in origine sostituita con la libertà controllata, a ragione delle reiterate violazioni delle prescrizioni impostegli, non ultima quella dell'obbligo di presentazione quotidiano alle forze dell'ordine oltre a quelle concernenti la violazione del codice della strada, come segnalato più volte dall'autorità di vigilanza ed emergente anche dalla formale, ma inutile, diffida al puntuale rispetto degli obblighi impostigli, rivoltagli il 14 luglio 2021. Secondo una giurisprudenza risalente e consolidata l'art. 66, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui, «quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita», va interpretato, in conformità con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 aprile 1992 n. 199 (dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti la suddetta disposizione normativa), nel senso che «la conversione non costituisce una conseguenza automatica della violazione, dovendo invece il giudice valutare se quest'ultima presenti o meno connotati tali da rivelare, come specificato nella citata sentenza della Corte costituzionale, l'inidoneità della sanzione sostitutiva ad assecondare un efficace reinserimento del condannato» (Cass. Sez. 1. n. 1825 del 5/3/1997, Bergantino, RV. 207236). .2. Si è, tuttavia, precisato che la ripetuta violazione delle prescrizioni da parte del soggetto è dimostrativa, per facta concludenda, che questi non sia disposto a osservarle correttamente, con la conseguenza che, in tali casi, la libertà controllata va convertita in qualsiasi momento della sua esecuzione nella corrispondente pena detentiva (Cass. Sez. 1, n. 3754 del 24/6/1998, Perconti, Rv. 211160). L'ordinanza contestata, ponendosi nel solco di tali principi, ha adeguatamente valorizzato i dati conoscitivi contenuti nelle informative di polizia di cui dà piena contezza, senza che alcun elemento contrario obiettivo sia stato offerto dall'interessato, che lamenta la violazione del contraddittorio e l'insufficienza probatoria delle segnalazioni senza muovere una critica concreta e valutabile al riguardo, che consenta di ravvisare l'errata percezione dei presupposti di fatto della decisione. Il Tribunale di sorveglianza, con motivazione chiara, lineare, logicamente articolata, ha giustificato la decisione assunta in ragione della condotta serbata dal condannato, di cui ha stigmatizzato non solo la ripetuta violazione della prescrizione di non allontanarsi dal comune di residenza (nonostante reiterate diffide) e quella inerente la violazione del codice della strada, ma altresì l'inottemperanza dell'obbligo di presentazione giornaliero all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi apprezzato la gravità di detti comportamenti, per i quali ha escluso di poter rinvenire una qualche causa giustificativa. In tale ragionamento valutativo non si ravvisano vizi di sorta, né tanto meno alcuna violazione del diritto di difesa per l'asserita mancanza in atti delle annotazioni di polizia poste a fondamento della decisione; doglianza svolta per la prima volta in questa sede e, dunque, inammissibile. 3. Per le argomentazioni sin qui esposte, il ricorso dev'essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 36378/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris