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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1907/2024

ECLI:EU:T:2024:619
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0192_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) dell’11 settembre 2024 –

[OSCURATO:SOCIETA] / ECHA

(causa T‑192/22) ( 1 ) «REACH – Controllo di conformità delle registrazioni – Sostanza acido 1,3-diosso-2-benzofuran-5-carbossilico con nonan-1-ol – Mancanza di risposta alla decisione di controllo della conformità – Articolo 50 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Proporzionalità»

1. Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Art. 263 TFUE) (v. punto 24)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Diritti dei dichiaranti e degli utilizzatori a valle – Cessazione della fabbricazione o dell’importazione di una sostanza da parte del dichiarante, debitamente notificata all’ECHA – Obbligo dell’ECHA di non chiedere più alcuna informazione in merito alla sostanza interessata – Portata – Informazioni che possono essere richieste per la prima volta dopo la cessazione della fabbricazione o dell’importazione di una sostanza – Inclusione – Informazioni richieste in precedenza con una decisione di controllo della conformità adottata prima della cessazione della fabbricazione o dell’importazione, non ancora fornite dal dichiarante – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 42, e 50, §§ 1-4) (v. punto 36)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Diritti dei dichiaranti e degli utilizzatori a valle – Cessazione della fabbricazione o dell’importazione di una sostanza da parte del dichiarante, debitamente notificata all’ECHA – Obbligo del dichiarante di fornire le informazioni richieste in una decisione di controllo della conformità adottata prima di tale cessazione – Obiettivi (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 40, 41, 42, 46 e 50, §§ 1-4) (v. punti 37, 38) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 222 del 7.6.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0192_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) dell’11 settembre 2024 – [OSCURATO:SOCIETA] / ECHA (causa T‑192/22) ( 1 ) «REACH – Controllo di conformità delle registrazioni – Sostanza acido 1,3-diosso-2-benzofuran-5-carbossilico con nonan-1-ol – Mancanza di risposta alla decisione di controllo della conformità – Articolo 50 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Proporzionalità» 1. Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Art. 263 TFUE) (v. punto 24) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Diritti dei dichiaranti e degli utilizzatori a valle – Cessazione della fabbricazione o dell’importazione di una sostanza da parte del dichiarante, debitamente notificata all’ECHA – Obbligo dell’ECHA di non chiedere più alcuna informazione in merito alla sostanza interessata – Portata – Informazioni che possono essere richieste per la prima volta dopo la cessazione della fabbricazione o dell’importazione di una sostanza – Inclusione – Informazioni richieste in precedenza con una decisione di controllo della conformità adottata prima della cessazione della fabbricazione o dell’importazione, non ancora fornite dal dichiarante – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 42, e 50, §§ 1-4) (v. punto 36) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Diritti dei dichiaranti e degli utilizzatori a valle – Cessazione della fabbricazione o dell’importazione di una sostanza da parte del dichiarante, debitamente notificata all’ECHA – Obbligo del dichiarante di fornire le informazioni richieste in una decisione di controllo della conformità adottata prima di tale cessazione – Obiettivi (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 40, 41, 42, 46 e 50, §§ 1-4) (v. punti 37, 38) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 222 del 7.6.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1907/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris