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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 18962/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30574/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 21888/2018 depositata il15/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per nove mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 15 novembre 2018 con cui il Tribunale di Roma ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Giudice di pace che aveva condannato l’agenzia al pagamento della somma di 76,28 € a titolo di differenze per aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva non corrisposte per la campagna olearia 2003-2004 per recuperare aiuti erogate in eccedenza rispetto al dovuto nelle campagne 1998-1999 e 1999- 2000.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo ce nsura la mancata pronuncia da parte del Giudice d’appello sulla eccezione di tardività e inammissibilità (rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado) dell’eccezione di prescrizione ex articolo 73 del Reg.

CE 796/04 proposta tardivamente in primo grado dalla controparte, senza il rispetto delle preclusioni processuali previste per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace ex articolo 320 c.p.c.

Il secondo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

In subordine: violazione e falsa applicazione dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c..

In particolare, l’odierna ricorrente ha censurato la sentenza impugnata laddove ha omesso di considerare ai fine della decisione, la mancata comparizione personale del [OSCURATO:PERSONA], per come giudizialmente disposta con ordinanza del 9 aprile 2015.

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 116, primo comma, e 117 c.p.c., censurando la sentenza impugnata laddove il giudice di appello non ha ritenuto rilevanti ai fini della decisione le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] anche ai sensi dell’articolo 117 c.p.c.

Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata laddove il giudice di appello ha ritenuto di non accogliere le deduzioni di [OSCURATO:PERSONA] circa la mancata contestazione del criterio di recupero ad opera della controparte.

Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2033 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dover rigettare l’appello azionato da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo gravante sulla stessa l’assolvimento dell’onere probatorio, del tutto assente in capo ad [OSCURATO:PERSONA], dovendosi inquadrare la fattispecie oggetto del giudizio quale indebito oggettivo exarticolo 2033 c.c..

Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dover rigettare l’appello azionato da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo gravante sulla stessa l’assolvimento dell’onere probatorio.

Il settimo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e in subordine violazione e falsa applicazione dell’articolo 116, primo comma, c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui: a) da un lato, non ha congruamente valutato le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio; b) d’altro lato, ha motivato le ragioni del dissenso trascurando di considerare che l’espletamento di indagini ulteriori, in assenza di espresso quesito del giudice, avrebbe comportato irrimediabilmente la nullità della consulenza tecnica d’ufficio.

L’ottavo mezzo denuncia nullità della sentenza o del procedimento, censurando la sentenza impugnata laddove imputa al CTU la mancata risposta ad un presunto quesito (relativo ai dati della produzione effettiva di olio) che il medesimo giudice di appello non ha mai formulato in giudizio.

Il nono mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di porre totalmente a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spese di espletamento della consulenza tecnica d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso, a ffetto da molteplici errori giuridici, non può sfuggire ad un giudizio di inammissibilità.

4.1. ― Il primo mezzo è inammissibile.

Sostiene la parte ricorrente che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare la tardività di un’eccezione di prescrizione formulata in primo grado dal convenuto Ganduscio, sebbene detta tardività non fosse stata investita da un motivo d’appello, ma soltanto denunciata dall’Agenzia in comparsa conclusionale in appello: orbene, non è dato comprendere quale ragione abbia indotto la parte ricorrente ad affermare che siffatta tardività potrebbe, ove esistente, essere rilevata d’ufficio nientemeno che in ogni stato e grado del giudizio, applicandosi viceversa ad essa la fondamentale regola sancita dall’articolo 161, primo comma, c.p.c., secondo cui la nullità della sentenza impugnata, come si suol dire, si converte in motivo di impugnazione, di guisa che essa, ove non investita da un motivo di impugnazione, rimane definitivamente sanata (Cass.25 agosto 2020, n. 17643).

4.2. ― È inammissibile il secondo mezzo: la mancata comparizione della parte, ad esempio per rendere il libero interrogatorio, è liberamente valutabile dal giudice, nell’esercizio di un potere discrezionale incensurabile in sede di legittimità (Cass. 9 agosto 1996,n. 7368).

4.3. ― È inammissibile il terzo mezzo: la pretesa del ricorrente si riassume in ciò, che il giudice avrebbe dovuto tenere per vere le dichiarazioni rese dall’Agenzia in sede di interrogatorio libero, dichiarazioni che nuovamente possono essere al più oggetto di libero apprezzamento come tale insindacabile.

4.4. ― Il quinto mezzo è inammissibile, giacché il principio di non contestazione si forma su fatti storici (ex multis Cass. 6 luglio 2022, n. 21403), non certo sulla valutazione dei criteri di calcolo delle somme asseritamente dovute dal convenuto all’attore.

4.5. ― È inammissibile il sesto mezzo: chi agisce in ripetizione di indebito è onerato della prova del pagamento e dell’inesistenza della causa debendi(si tratta di un principio largamente consolidato ad una pluralità di riguardi, sicché a mero titolo di esempio si cita Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979), con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità della censura exart. 360 bis, numero 1, c.p.c..

4.6. ― È inammissibile il sesto mezz o per la ragione testé indicata.

4.7. ― Il settimo mezzo è inammissibile: nella sua prima parte, laddove investe la valutazione fatta dal giudice della consulenza tecnica d’ufficio, esso si risolve in una censura di pieno merito; nella seconda parte è inammissibile, trattandosi di questione di cui ― beninteso, in ipotesi di effettiva esorbitanza dell’indagine dell’ausiliare ― l’appellante avrebbe dovuto investire il giudice d’appello con specifico motivo di impugnazione, in ossequio al principio stabilito dall’articolo 161 c.p.c. (Cass., Sez.

Un., 1° febbraio 2022, n. 3086).

4.8. ― L’ottavo mezzo è inammissibile: si tratta di questione di pieno merito concernente la valutazione della consulenza.

4.9. ― Il nono mezzo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., dal momento che è del tutto scontato che le spese di consulenza tecnica d’ufficio rientrano tra quelle che ricadono entro l’ambito di applicazione dell’articolo 91 c.p.c., e possono sì essere eventualmente compensate (p. es.

Cass. 21 ottobre 2019, n. 268499), senza però che l’omessa compensazione sia, per regola generalissima, suscettibile di alcun sindacato in sede di legittimità (per tutte Cass., Sez.

Un., 15 luglio 2005, n. 14989).

5. ― Nulla per le spese.

Raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30574/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 21888/2018 depositata il15/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per nove mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 15 novembre 2018 con cui il Tribunale di Roma ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Giudice di pace che aveva condannato l’agenzia al pagamento della somma di 76,28 € a titolo di differenze per aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva non corrisposte per la campagna olearia 2003-2004 per recuperare aiuti erogate in eccedenza rispetto al dovuto nelle campagne 1998-1999 e 1999- 2000. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo ce nsura la mancata pronuncia da parte del Giudice d’appello sulla eccezione di tardività e inammissibilità (rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado) dell’eccezione di prescrizione ex articolo 73 del Reg. CE 796/04 proposta tardivamente in primo grado dalla controparte, senza il rispetto delle preclusioni processuali previste per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace ex articolo 320 c.p.c. Il secondo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. In subordine: violazione e falsa applicazione dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c.. In particolare, l’odierna ricorrente ha censurato la sentenza impugnata laddove ha omesso di considerare ai fine della decisione, la mancata comparizione personale del [OSCURATO:PERSONA], per come giudizialmente disposta con ordinanza del 9 aprile 2015. Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 116, primo comma, e 117 c.p.c., censurando la sentenza impugnata laddove il giudice di appello non ha ritenuto rilevanti ai fini della decisione le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] anche ai sensi dell’articolo 117 c.p.c. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata laddove il giudice di appello ha ritenuto di non accogliere le deduzioni di [OSCURATO:PERSONA] circa la mancata contestazione del criterio di recupero ad opera della controparte. Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2033 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dover rigettare l’appello azionato da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo gravante sulla stessa l’assolvimento dell’onere probatorio, del tutto assente in capo ad [OSCURATO:PERSONA], dovendosi inquadrare la fattispecie oggetto del giudizio quale indebito oggettivo exarticolo 2033 c.c.. Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dover rigettare l’appello azionato da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo gravante sulla stessa l’assolvimento dell’onere probatorio. Il settimo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e in subordine violazione e falsa applicazione dell’articolo 116, primo comma, c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui: a) da un lato, non ha congruamente valutato le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio; b) d’altro lato, ha motivato le ragioni del dissenso trascurando di considerare che l’espletamento di indagini ulteriori, in assenza di espresso quesito del giudice, avrebbe comportato irrimediabilmente la nullità della consulenza tecnica d’ufficio. L’ottavo mezzo denuncia nullità della sentenza o del procedimento, censurando la sentenza impugnata laddove imputa al CTU la mancata risposta ad un presunto quesito (relativo ai dati della produzione effettiva di olio) che il medesimo giudice di appello non ha mai formulato in giudizio. Il nono mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di porre totalmente a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spese di espletamento della consulenza tecnica d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso, a ffetto da molteplici errori giuridici, non può sfuggire ad un giudizio di inammissibilità. 4.1. ― Il primo mezzo è inammissibile. Sostiene la parte ricorrente che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare la tardività di un’eccezione di prescrizione formulata in primo grado dal convenuto Ganduscio, sebbene detta tardività non fosse stata investita da un motivo d’appello, ma soltanto denunciata dall’Agenzia in comparsa conclusionale in appello: orbene, non è dato comprendere quale ragione abbia indotto la parte ricorrente ad affermare che siffatta tardività potrebbe, ove esistente, essere rilevata d’ufficio nientemeno che in ogni stato e grado del giudizio, applicandosi viceversa ad essa la fondamentale regola sancita dall’articolo 161, primo comma, c.p.c., secondo cui la nullità della sentenza impugnata, come si suol dire, si converte in motivo di impugnazione, di guisa che essa, ove non investita da un motivo di impugnazione, rimane definitivamente sanata (Cass.25 agosto 2020, n. 17643). 4.2. ― È inammissibile il secondo mezzo: la mancata comparizione della parte, ad esempio per rendere il libero interrogatorio, è liberamente valutabile dal giudice, nell’esercizio di un potere discrezionale incensurabile in sede di legittimità (Cass. 9 agosto 1996,n. 7368). 4.3. ― È inammissibile il terzo mezzo: la pretesa del ricorrente si riassume in ciò, che il giudice avrebbe dovuto tenere per vere le dichiarazioni rese dall’Agenzia in sede di interrogatorio libero, dichiarazioni che nuovamente possono essere al più oggetto di libero apprezzamento come tale insindacabile. 4.4. ― Il quinto mezzo è inammissibile, giacché il principio di non contestazione si forma su fatti storici (ex multis Cass. 6 luglio 2022, n. 21403), non certo sulla valutazione dei criteri di calcolo delle somme asseritamente dovute dal convenuto all’attore. 4.5. ― È inammissibile il sesto mezzo: chi agisce in ripetizione di indebito è onerato della prova del pagamento e dell’inesistenza della causa debendi(si tratta di un principio largamente consolidato ad una pluralità di riguardi, sicché a mero titolo di esempio si cita Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979), con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità della censura exart. 360 bis, numero 1, c.p.c.. 4.6. ― È inammissibile il sesto mezz o per la ragione testé indicata. 4.7. ― Il settimo mezzo è inammissibile: nella sua prima parte, laddove investe la valutazione fatta dal giudice della consulenza tecnica d’ufficio, esso si risolve in una censura di pieno merito; nella seconda parte è inammissibile, trattandosi di questione di cui ― beninteso, in ipotesi di effettiva esorbitanza dell’indagine dell’ausiliare ― l’appellante avrebbe dovuto investire il giudice d’appello con specifico motivo di impugnazione, in ossequio al principio stabilito dall’articolo 161 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086). 4.8. ― L’ottavo mezzo è inammissibile: si tratta di questione di pieno merito concernente la valutazione della consulenza. 4.9. ― Il nono mezzo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., dal momento che è del tutto scontato che le spese di consulenza tecnica d’ufficio rientrano tra quelle che ricadono entro l’ambito di applicazione dell’articolo 91 c.p.c., e possono sì essere eventualmente compensate (p. es. Cass. 21 ottobre 2019, n. 268499), senza però che l’omessa compensazione sia, per regola generalissima, suscettibile di alcun sindacato in sede di legittimità (per tutte Cass., Sez. Un., 15 luglio 2005, n. 14989). 5. ― Nulla per le spese. Raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
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