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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 novembre 1965

Cassazione n. 28463/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1965 avverso la sentenza del 08/11/2023 della Corte di Cassazione n. 24497/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA]

1. Il condannato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensori e procuratori speciali, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza in epigrafe emessa in data 8 novembre 2023 dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la quale è stato rigettato il ricorso del predetto avverso la sentenza emessa il 17 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Roma con la quale il Piromalli è stato riconosciuto colpevole in ordine ai reati ascrittigli di usura aggravata, estorsione aggravata ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, essendogli rideterminata la pena inflittagli in primo grado.

2. Con l'atto di ricorso si deduce l'errore percettivo in cui è incorso il giudice di legittimità in relazione al riconoscimento della aggravante delle persone riunite contestata in ordine al reato di estorsione di cui al capo

4. A fronte del motivo di ricorso secondo il quale il giudice di appello - come quello di primo grado - aveva di fatto omesso persino di allegare un solo episodio nel quale fosse stata dimostrata la compresenza di almento due soggetti, la sentenza di legittimità si limita ad affermare l'attribuzione della circostanza aggravante in parola al ricorrente in quanto concorrente morale, commettendo l'errore percettivo nel ritenere che le sentenze di merito, al di là del concorso del ricorrente, abbiano accertato la compresenza di almeno due soggetti nella commissione della estorsione ai danni del Cernicchiaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per ragioni non consentite dall'ordinamento.

2. La sentenza impugnata - a fronte del motivo di ricorso che contestava la sussistenza della aggravante in parola in quanto «fondata su una ricostruzione dei fatti che escludeva la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia» (v. pg. 3 del ritenuto in fatto della sentenza impugnata) - ha ritenuto infondata la censura difensiva in quanto l'aggravante in parola «trova [...] fondamento nella descritta attuazione di condotte violente in danno del Cernicchiaro anche ad opera di più soggetti riuniti e simultaneamente presenti.

Al proposito occorre precisare che, ricostruita l'aggressione in danno del Cernicchiaro ad opera di più soggetti, come risultante dalle patite lesioni riferite nel corso delle conversazioni intercettate dallo 2 07\ stesso e dalla deposizione del Santececca, l'aggravante appare sussistere a titolo di concorso anche in relazione a chi, come [OSCURATO:PERSONA], in quel momento poteva risultare assente ed è stato individuato come istigatore di quell'azione violenta» (v. par. 3 della sentenza).

5. Ritiene questa Corte che - da un lato - la censura mossa è generica appuntandosi solo sull'insufficienza del ritenuto concorso morale attribuito al ricorrente laddove, invece, è puntualmente esclusa la fondatezza della deduzione difensiva e affermata la corretta ricostruzione del fatto così come aggravato, attribuito al ricorrente riconoscendogli il concorso morale per istigazione; dall'altro, attraverso il dedotto errore percettivo, in realtà, il ricorrente censura il giudizio operato dal giudice di legittimità sulla congruità della ricostruzione del fatto, come desunta dalle fonti di prova indicate, che il giudice di merito ha posto a base della sussistenza della aggravante in parola, ponendosi al di fuori dei canoni previsti dalla impugnazione straordinaria azionata per la quale è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione o di interpretazione di norme giuridiche (Sez. 6, Ordinanza n. 2945 del 25/11/2008, dep. 2009, Rv. 242689), cosicchè, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.(Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1965 avverso la sentenza del 08/11/2023 della Corte di Cassazione n. 24497/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Il condannato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensori e procuratori speciali, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza in epigrafe emessa in data 8 novembre 2023 dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la quale è stato rigettato il ricorso del predetto avverso la sentenza emessa il 17 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Roma con la quale il Piromalli è stato riconosciuto colpevole in ordine ai reati ascrittigli di usura aggravata, estorsione aggravata ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, essendogli rideterminata la pena inflittagli in primo grado. 2. Con l'atto di ricorso si deduce l'errore percettivo in cui è incorso il giudice di legittimità in relazione al riconoscimento della aggravante delle persone riunite contestata in ordine al reato di estorsione di cui al capo 4. A fronte del motivo di ricorso secondo il quale il giudice di appello - come quello di primo grado - aveva di fatto omesso persino di allegare un solo episodio nel quale fosse stata dimostrata la compresenza di almento due soggetti, la sentenza di legittimità si limita ad affermare l'attribuzione della circostanza aggravante in parola al ricorrente in quanto concorrente morale, commettendo l'errore percettivo nel ritenere che le sentenze di merito, al di là del concorso del ricorrente, abbiano accertato la compresenza di almeno due soggetti nella commissione della estorsione ai danni del Cernicchiaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per ragioni non consentite dall'ordinamento. 2. La sentenza impugnata - a fronte del motivo di ricorso che contestava la sussistenza della aggravante in parola in quanto «fondata su una ricostruzione dei fatti che escludeva la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia» (v. pg. 3 del ritenuto in fatto della sentenza impugnata) - ha ritenuto infondata la censura difensiva in quanto l'aggravante in parola «trova [...] fondamento nella descritta attuazione di condotte violente in danno del Cernicchiaro anche ad opera di più soggetti riuniti e simultaneamente presenti. Al proposito occorre precisare che, ricostruita l'aggressione in danno del Cernicchiaro ad opera di più soggetti, come risultante dalle patite lesioni riferite nel corso delle conversazioni intercettate dallo 2 07\ stesso e dalla deposizione del Santececca, l'aggravante appare sussistere a titolo di concorso anche in relazione a chi, come [OSCURATO:PERSONA], in quel momento poteva risultare assente ed è stato individuato come istigatore di quell'azione violenta» (v. par. 3 della sentenza). 5. Ritiene questa Corte che - da un lato - la censura mossa è generica appuntandosi solo sull'insufficienza del ritenuto concorso morale attribuito al ricorrente laddove, invece, è puntualmente esclusa la fondatezza della deduzione difensiva e affermata la corretta ricostruzione del fatto così come aggravato, attribuito al ricorrente riconoscendogli il concorso morale per istigazione; dall'altro, attraverso il dedotto errore percettivo, in realtà, il ricorrente censura il giudizio operato dal giudice di legittimità sulla congruità della ricostruzione del fatto, come desunta dalle fonti di prova indicate, che il giudice di merito ha posto a base della sussistenza della aggravante in parola, ponendosi al di fuori dei canoni previsti dalla impugnazione straordinaria azionata per la quale è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione o di interpretazione di norme giuridiche (Sez. 6, Ordinanza n. 2945 del 25/11/2008, dep. 2009, Rv. 242689), cosicchè, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.(Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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