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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07619/2026

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pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOlette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 26/05/2023, confermava il decreto del Tribunale che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica di sicurezza con obbligo di soggiorno per anni due, con confisca di beni;avverso il decreto propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 violazione degli artt. 1 e segg.

D. Lgs. n. 159/2011:si era censurato il decreto emesso dal Tribunale, nella parte in cui aveva operato l’inquadramento del proposto anche tra i soggetti cd. pericolosi generici ex art. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011 in quanto lesivo del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato, ma la Corte di appello aveva ritenuto non sussistente la violazione in quanto il giudizio si era fondato sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta o che comunque erano stati acquisiti nel contraddittorio con l’interessato; tale motivazione era errata, in quantola proposta non indicava tale pericolosità e non contenevagli elementi poi valorizzati dai giudici di merito; inoltre, la Corte di merito aveva ritenuto di confermare il giudizio di attualità, in quanto il ricorrente avrebbe posto in essere “un fascio di condotte” in un arco temporale dal 2013 (processo per il quale era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 416- bis cod. pen. per condotte poste in essere da febbraio a maggio 2013) aglianni 2017 e 2018 (processo ancora non definito in primo grado per truffa ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse); tale assunto non poteva essere condiviso in quanto, come da giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto; andava evidenziato che nella sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. il giudice per l’udienza preliminare aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA] era stato estromesso dall ’associazione nel maggio 2013 (circostanza riconosciuta anche dal Tribunale) e i successivi elementi posti a fondamento della contestazione per il delitto di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, per il quale il ricorrente non era stato ancora condannato in primo grado, non potevano certo dimostrare un suo riavvicinamento all’associazione mafiosa; 1.2 violazione dell’art. 24 D.Lgs. n. 159 del 2011, violazione di legge e conseguente illegittimità della confisca dei beni: la Corte aveva ignorato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non può applicarsi la confisca di prevenzione quando nei confronti della stessa persone e dei medesimi beni sia stata esclusa nel processo penale l’applicabilità della confisca: nel caso in esame, la Corte di appello, con ordinanza del 4 ottobre 2021, a seguito delle indagini patrimoniali della Guardia di Finanza che non aveva evidenziato alcuna sproporzione tra il valore dei beni e il reddito del nucleo familiare del ricorrente, avevaritenuto che non era possibile accertare l’epoca in cui tali beni erano stati acquistati; nonostante tale decisione, il decreto impugnato, con una motivazione apparente, si era discostato da tale decisione, affermando che tale impossibilità di accertamento temporale era stata superata nel procedimento di prevenzione, omettendo però di individuare, con riferimento ad ogni bene, la data di acquisto o di accumulo patrimonialedelle disponibilitàfinanziarie; il decreto era viziato anche nella parte in cui, con riferimento a tutti beni confiscati, aveva ritenuto prive di valore le doglianze difensive afferenti l’accertamento compiuto dal primo giudice circa la sproporzione, per difetto, dell’ammontare delle risorse economiche lecite a disposizione del nucleo familiare, visto che nel giudizio di cognizioneil Tribunale, con sentenza irrevocabile, aveva accertato la disponibilitàin capo alla m oglie del proposto, [OSCURATO:PERSONA], della somma e la compatibilità con l’attività economica dalla stessa esercitata; si precisava che nell’ambito del processo in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa la moglie e la sua attività erano rimaste del tutto estranee ad ogni accertamento; in particolare, con riguardo alla somma di euro 51.797,10, rinvenuta su un libretto di deposito a risparmio, la Corte di appello erroneamente aveva riscontrato una contraddizione nelle prospettazioni difensive proposte nei processi penali e nel procedimento di prevenzione,ed aveva disatteso tutte le censure mosse con il ricorso in appello al decreto di primo grado, in relazione alle altre entrare, affermando che tutte le allegazioni difensive erano prive di riscontro, ignorando le precise regole sull’onere della prova, non avendo verificato (malgrado ne avesse l’obbligo) la legittima provenienza dei beni confiscati. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsidevono essere dichiarat i inammissibil i . 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve essere ribadito che “nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta ad ogni giudice procedente che, se esercitato previa interlocuzione delle parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non comporta alcuna violazione del contraddittorio. (Fattispecie in cui la proposta di applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale era stata formulata dal pubblico ministero con riferimento alla pericolosità qualificata del proposto, quale indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, mentre sia il tribunale che la corte d'appello, sullabase dei medesimi episodi ed elementi di prova dedotti nel corso del giudizio, avevano ritenuto sussistente la sua pericolosità generica)” (Sez.6, n. 43446 del15/06/2017 Rv. 271220 ); inoltre, nel caso in esame la Corte di appello ha osservato che dopo aver informato le parti della trasmissione da parte della Questura di una nota del 28 agosto 2020 con allegata l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti del ricorrenteper i reati e lui contestati di truffa ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse aggravati dalla circostanza di cui all'art.416-bis.1 cod . pen . , aveva invitato le parti a riferire sugli sviluppi di detto procedimento penale,acquisendo la richiesta di rinvio a giudizio: pertanto le parti erano state poste in grado di interloquire sul punto; inoltre, la giurisprudenza più recente di questa Corte ha evidenziato che “in tema di misure di prevenzione, l'avviso di fissazione dell'udienza di comparizione nei confronti della persona proposta non deve necessariamente indicare il tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta, essendo sufficiente, onde assicurare alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo, la sola indicazione degli elementi di fatto dai quali la si ritiene desumibile, sicché non si configura violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione nel caso in cui il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa o ulteriore rispetto a quella indicata nella proposta” (Sez.5, n. 28695 del 19/05/2022,Rv. 283542). 1.2 Quanto alle rimanenti censure, va osservato che in tema di misure di prevenzione personale, ai sensi dell'art. 4, comma 11,

I. 27 dicembre 1956, n. 1423, avverso il decreto della Corte d'Appello che decide sulla impugnazione proposta contro il provvedimento con cui il Tribunale applica una delle misure di prevenzione personali previste dall'art. 3,

I. 27 dicembre 1956, n. 1423 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del Pubblico Ministero e dell'interessato; secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, può essere dedotto quale violazione di legge il vizio della motivazione solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza, qualificabili come forme di violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4,

I. n.1423 del 1956 (oggi comma secondo dell'art. 10, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159).

In particolare, oltre ai casi di mancanza assoluta, la motivazione può ritenersi apparente soltanto quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguitodal giudice di merito (vedi S ez.

VI, 10/03/2008, n. 25795).

Nel caso di specie, è da escludersi che nel decreto impugnato sia rinvenibile una motivazione meramente apparente, posto che la Corte di appello ha evidenziato il contributo fornito dal ricorrente alla cosca mafiosa di Resuttana, la crescita della sua attività imprenditoriale grazie all’appoggio di esponenti della famiglia mafiosa del suo paese di provenienza e i contatti con esponenti mafiosi, non cessati neppure dopo la sua sottoposizione a misura cautelare (viene richiamato un incontro con l’associato mafioso Biondo due giorni dopo l’avvenuta scarcerazione), confermando quindi la conclusione del tribunale di una continua tendenza del proposto a intrattenere rapporti con ambienti delinquenziali legati alla criminalitàorganizzata di tipo mafioso.

In particolare, quanto al requisito dell’attualità della pericolosità, a pag. 13 del decreto impugnato viene anche evidenziatoche il proposto ed altri imprenditori hanno realizzato più condotte delittuose di esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse on line, avvalendosidell’appoggio mafioso di esponenti della famiglia mafiosa dell’Acquasanta, facente parte del mandamento di Resuttana, come affermato nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nell’ordinanza coercitiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non smentita in parte qua dell’ordinanza di annullamento del Tribunale del Riesame. 1.3 Quanto alla ritenuta valenza di giudicato della decisione di rigetto, da parte della Corte di appello, della richiesta di confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., nel decreto impugnato viene rimarcat a la differenza tra la confisca di prevenzione e la confisca allargata (pagg.14 e seguenti), si deve premettere che “laconfisca di prevenzione e la confisca prevista dall'art. 240 - bis cod. pen., presuppongono che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, ma solo per laconfisca di prevenzione è prevista la possibilità di sot trarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego; ne consegue che l'effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comune della sproporzione ed, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi” (Sez. 1, n. 13242 del10/11/2020, dep. 08/04/2021 , Rv. 280986 ); la Corte di appello ha valutato quali elementi nuovi il fatto che la precedente richiesta del Procuratore generale, non accolta, avesse come presupposto reati diversi da quelli valorizzati nella misura di prevenzione, che il rigetto derivava dalla mancata allegazione da parte della Guardia di Finanza dei dati informativi e che nel decreto di confisca di prevenzione venivano valutati fatti sintomatici di pericolosità per fatti temporalmente successivi ai reati spia considerati in sede esecutiva, comunque non valutati nel precedente provvedimento di rigetto 1.4 Quanto alle singole somme, anche in questo caso la doglianza non è ammessa, non sussistendo alcuna violazione di legge, posto che non si può considerare una motivazione apparente o mancantequella contenuta nelle pagine da 17 in avanti del decreto della Corte di appello; peraltro, si deve ricordare la giurisprudenza che ha evidenziatola peculiarità della posizione di terzo riferibile nel caso in scrutinio alla moglie del proposto, che ha ribadito il principio secondo il quale “In tema di confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi individuati dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3 (e oggi dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19, comma 3) costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2 ter, penultimo e ultimo comma, della stessa legge (ora dall'art. 26, comma 2, del decreto sopra richiamato), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo che risulta titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica” (così Sez.

VI, 25/06/2020, n.21056, richiamata in successive pronunce 2.Iricorsi dev ono , pertanto, essere dichiarat i inammissibil i ; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen; , con il provvedimento che dichiara inammissibilii ricors i , l e partiprivate che l i ha nno propost i dev ono essere condannat e al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOlette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 26/05/2023, confermava il decreto del Tribunale che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica di sicurezza con obbligo di soggiorno per anni due, con confisca di beni;avverso il decreto propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 violazione degli artt. 1 e segg. D. Lgs. n. 159/2011:si era censurato il decreto emesso dal Tribunale, nella parte in cui aveva operato l’inquadramento del proposto anche tra i soggetti cd. pericolosi generici ex art. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011 in quanto lesivo del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato, ma la Corte di appello aveva ritenuto non sussistente la violazione in quanto il giudizio si era fondato sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta o che comunque erano stati acquisiti nel contraddittorio con l’interessato; tale motivazione era errata, in quantola proposta non indicava tale pericolosità e non contenevagli elementi poi valorizzati dai giudici di merito; inoltre, la Corte di merito aveva ritenuto di confermare il giudizio di attualità, in quanto il ricorrente avrebbe posto in essere “un fascio di condotte” in un arco temporale dal 2013 (processo per il quale era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 416- bis cod. pen. per condotte poste in essere da febbraio a maggio 2013) aglianni 2017 e 2018 (processo ancora non definito in primo grado per truffa ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse); tale assunto non poteva essere condiviso in quanto, come da giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto; andava evidenziato che nella sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. il giudice per l’udienza preliminare aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA] era stato estromesso dall ’associazione nel maggio 2013 (circostanza riconosciuta anche dal Tribunale) e i successivi elementi posti a fondamento della contestazione per il delitto di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, per il quale il ricorrente non era stato ancora condannato in primo grado, non potevano certo dimostrare un suo riavvicinamento all’associazione mafiosa; 1.2 violazione dell’art. 24 D.Lgs. n. 159 del 2011, violazione di legge e conseguente illegittimità della confisca dei beni: la Corte aveva ignorato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non può applicarsi la confisca di prevenzione quando nei confronti della stessa persone e dei medesimi beni sia stata esclusa nel processo penale l’applicabilità della confisca: nel caso in esame, la Corte di appello, con ordinanza del 4 ottobre 2021, a seguito delle indagini patrimoniali della Guardia di Finanza che non aveva evidenziato alcuna sproporzione tra il valore dei beni e il reddito del nucleo familiare del ricorrente, avevaritenuto che non era possibile accertare l’epoca in cui tali beni erano stati acquistati; nonostante tale decisione, il decreto impugnato, con una motivazione apparente, si era discostato da tale decisione, affermando che tale impossibilità di accertamento temporale era stata superata nel procedimento di prevenzione, omettendo però di individuare, con riferimento ad ogni bene, la data di acquisto o di accumulo patrimonialedelle disponibilitàfinanziarie; il decreto era viziato anche nella parte in cui, con riferimento a tutti beni confiscati, aveva ritenuto prive di valore le doglianze difensive afferenti l’accertamento compiuto dal primo giudice circa la sproporzione, per difetto, dell’ammontare delle risorse economiche lecite a disposizione del nucleo familiare, visto che nel giudizio di cognizioneil Tribunale, con sentenza irrevocabile, aveva accertato la disponibilitàin capo alla m oglie del proposto, [OSCURATO:PERSONA], della somma e la compatibilità con l’attività economica dalla stessa esercitata; si precisava che nell’ambito del processo in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa la moglie e la sua attività erano rimaste del tutto estranee ad ogni accertamento; in particolare, con riguardo alla somma di euro 51.797,10, rinvenuta su un libretto di deposito a risparmio, la Corte di appello erroneamente aveva riscontrato una contraddizione nelle prospettazioni difensive proposte nei processi penali e nel procedimento di prevenzione,ed aveva disatteso tutte le censure mosse con il ricorso in appello al decreto di primo grado, in relazione alle altre entrare, affermando che tutte le allegazioni difensive erano prive di riscontro, ignorando le precise regole sull’onere della prova, non avendo verificato (malgrado ne avesse l’obbligo) la legittima provenienza dei beni confiscati. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsidevono essere dichiarat i inammissibil i . 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve essere ribadito che “nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta ad ogni giudice procedente che, se esercitato previa interlocuzione delle parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non comporta alcuna violazione del contraddittorio. (Fattispecie in cui la proposta di applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale era stata formulata dal pubblico ministero con riferimento alla pericolosità qualificata del proposto, quale indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, mentre sia il tribunale che la corte d'appello, sullabase dei medesimi episodi ed elementi di prova dedotti nel corso del giudizio, avevano ritenuto sussistente la sua pericolosità generica)” (Sez.6, n. 43446 del15/06/2017 Rv. 271220 ); inoltre, nel caso in esame la Corte di appello ha osservato che dopo aver informato le parti della trasmissione da parte della Questura di una nota del 28 agosto 2020 con allegata l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti del ricorrenteper i reati e lui contestati di truffa ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse aggravati dalla circostanza di cui all'art.416-bis.1 cod . pen . , aveva invitato le parti a riferire sugli sviluppi di detto procedimento penale,acquisendo la richiesta di rinvio a giudizio: pertanto le parti erano state poste in grado di interloquire sul punto; inoltre, la giurisprudenza più recente di questa Corte ha evidenziato che “in tema di misure di prevenzione, l'avviso di fissazione dell'udienza di comparizione nei confronti della persona proposta non deve necessariamente indicare il tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta, essendo sufficiente, onde assicurare alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo, la sola indicazione degli elementi di fatto dai quali la si ritiene desumibile, sicché non si configura violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione nel caso in cui il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa o ulteriore rispetto a quella indicata nella proposta” (Sez.5, n. 28695 del 19/05/2022,Rv. 283542). 1.2 Quanto alle rimanenti censure, va osservato che in tema di misure di prevenzione personale, ai sensi dell'art. 4, comma 11, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, avverso il decreto della Corte d'Appello che decide sulla impugnazione proposta contro il provvedimento con cui il Tribunale applica una delle misure di prevenzione personali previste dall'art. 3, I. 27 dicembre 1956, n. 1423 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del Pubblico Ministero e dell'interessato; secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, può essere dedotto quale violazione di legge il vizio della motivazione solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza, qualificabili come forme di violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4, I. n.1423 del 1956 (oggi comma secondo dell'art. 10, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159). In particolare, oltre ai casi di mancanza assoluta, la motivazione può ritenersi apparente soltanto quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguitodal giudice di merito (vedi S ez. VI, 10/03/2008, n. 25795). Nel caso di specie, è da escludersi che nel decreto impugnato sia rinvenibile una motivazione meramente apparente, posto che la Corte di appello ha evidenziato il contributo fornito dal ricorrente alla cosca mafiosa di Resuttana, la crescita della sua attività imprenditoriale grazie all’appoggio di esponenti della famiglia mafiosa del suo paese di provenienza e i contatti con esponenti mafiosi, non cessati neppure dopo la sua sottoposizione a misura cautelare (viene richiamato un incontro con l’associato mafioso Biondo due giorni dopo l’avvenuta scarcerazione), confermando quindi la conclusione del tribunale di una continua tendenza del proposto a intrattenere rapporti con ambienti delinquenziali legati alla criminalitàorganizzata di tipo mafioso. In particolare, quanto al requisito dell’attualità della pericolosità, a pag. 13 del decreto impugnato viene anche evidenziatoche il proposto ed altri imprenditori hanno realizzato più condotte delittuose di esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse on line, avvalendosidell’appoggio mafioso di esponenti della famiglia mafiosa dell’Acquasanta, facente parte del mandamento di Resuttana, come affermato nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nell’ordinanza coercitiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non smentita in parte qua dell’ordinanza di annullamento del Tribunale del Riesame. 1.3 Quanto alla ritenuta valenza di giudicato della decisione di rigetto, da parte della Corte di appello, della richiesta di confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., nel decreto impugnato viene rimarcat a la differenza tra la confisca di prevenzione e la confisca allargata (pagg.14 e seguenti), si deve premettere che “laconfisca di prevenzione e la confisca prevista dall'art. 240 - bis cod. pen., presuppongono che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, ma solo per laconfisca di prevenzione è prevista la possibilità di sot trarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego; ne consegue che l'effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comune della sproporzione ed, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi” (Sez. 1, n. 13242 del10/11/2020, dep. 08/04/2021 , Rv. 280986 ); la Corte di appello ha valutato quali elementi nuovi il fatto che la precedente richiesta del Procuratore generale, non accolta, avesse come presupposto reati diversi da quelli valorizzati nella misura di prevenzione, che il rigetto derivava dalla mancata allegazione da parte della Guardia di Finanza dei dati informativi e che nel decreto di confisca di prevenzione venivano valutati fatti sintomatici di pericolosità per fatti temporalmente successivi ai reati spia considerati in sede esecutiva, comunque non valutati nel precedente provvedimento di rigetto 1.4 Quanto alle singole somme, anche in questo caso la doglianza non è ammessa, non sussistendo alcuna violazione di legge, posto che non si può considerare una motivazione apparente o mancantequella contenuta nelle pagine da 17 in avanti del decreto della Corte di appello; peraltro, si deve ricordare la giurisprudenza che ha evidenziatola peculiarità della posizione di terzo riferibile nel caso in scrutinio alla moglie del proposto, che ha ribadito il principio secondo il quale “In tema di confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi individuati dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3 (e oggi dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19, comma 3) costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2 ter, penultimo e ultimo comma, della stessa legge (ora dall'art. 26, comma 2, del decreto sopra richiamato), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo che risulta titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica” (così Sez. VI, 25/06/2020, n.21056, richiamata in successive pronunce 2.Iricorsi dev ono , pertanto, essere dichiarat i inammissibil i ; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen; , con il provvedimento che dichiara inammissibilii ricors i , l e partiprivate che l i ha nno propost i dev ono essere condannat e al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna
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