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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42936/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 31 dicembre 2020 del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 14 settembre 2020 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena e, nei soli confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], anche in quella di [OSCURATO:PERSONA], ravvisando gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo del reato di cui all'artt. 73, commi 1 e 4, del medesimo d.P.R. contestato dal P.M. nell'imputazione provvisoria. 2.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha escluso la ravvisabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, reputando corretta l'originale qualificazione giuridica delle condotte di cui all'imputazione provvisoria, e, ravvisando una maggiore intensità delle esigenze cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura del divieto di dimora con quella della custodia cautelare in carcere.

Con il medesimo provvedimento il Tribunale, ritenendo corretta la qualificazione giuridica delle condotte adottata dal Giudice delle indagini preliminari, ha rigettato l'appello e confermato la misura del divieto di dimora applicata nei confronti di lbgearese Philip, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato due motivi di ricorso con i quali deducono i seguenti vizi: -violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta criminosa da ricondurre, alla stregua delle valutazioni del G.i.p., alla più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; - inosservanza dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione alla valutazione concernente l'attualità delle esigenze cautelari, trattandosi di fatti risalenti agli ultimi mesi del 2018 ed ai primi del 2019, e tenuto conto che dall'applicazione della misura del divieto di dimora (ottobre 2020) non risulta alcuna segnalazione a carico deli indagati. 3.2 [OSCURATO:PERSONA], ha articolato due motivi di ricorso deducendo: -vizi cumulativi di violazione di legge e di illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta, reputando corretta quella adottata dal Giudice delle indagini preliminari.

Si rileva che, a fronte della affermata "colonizzazione" da parte del gruppo di soggetti nigeriani o, comunque, provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], l'indagato è di nazionalità tunisina ed ha avuto contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti non è stato accolto l'appello del Pubblico ministero.

Non possono, dunque, riferirsi all'indagato le considerazioni relative alle modalità organizzative del gruppo di spacciatori con i quali non ha avuto contatti. - Violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e illogicità della motivazione, avendo il Tribunale reputato l'inadeguatezza della misura del divieto di dimora, già sostituita nei confronti dell'indagato con quella meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nonostante la personalità dell'indagato e la sua condotta successiva ai fatti (non risultando alcuna segnalazione a suo carico ed avendo lo stesso reciso ogni contatto con i connazionali). 3.3 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi con i quali ha dedotto i seguenti vizi: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

A carico dell'indagato non vi è alcuna prova dell'esistenza di un'attività organizzata di spaccio né tantomeno gli è stato contestato il relativo reato associativo, trattandosi, invece, di condotte riconducibili nell'ambito del "microspaccio" come rilevato nell'ordinanza genetica.

La motivazione concernente la posizione dell'indagato è, inoltre, del G.i.p., riguardando cessioni anche di quantità imprecisate di sostanza stupefacente e a soggetti non individuati. -Vizio di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e di reiterazione delle condotte criminose.

Manca la motivazione sul pericolo di fuga e non sussiste l'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, considerato che l'indagato, presente regolarmente sul territorio italiano, svolge attività lavorativa, è titolare di partita IVA ed ha puntualmente rispettato gli obblighi della misura applicata. -Contraddittorietà della motivazione in quanto in contrasto con la precedente decisione del Tribunale di Bologna sulla qualificazione giuridica del fatto.

All'indagato, infatti, sono contestati plurimi episodi di spaccio in concorso con [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti il Tribunale, rigettando la richiesta di riesame, ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

L'ordinanza impugnata si pone, dunque, in contrasto con il giudicato cautelare formatosi in relazione alla posizione del correo. 3.4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato quattro motivi di ricorso deducendo i seguenti vizi: -vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello cautelare per difetto di specificità. -Manifesta contraddittorietà della motivazione concernente la qualificazione giuridica della condotta dei due indagati nei cui confronti, in sede di riesame, il Tribunale ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. -Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura custodiale. 3.5 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso, deducendo i seguenti vizi: -violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e manifesta illogicità della motivazione relativa alla qualificazione giuridica della condotta.

L'ordinanza impugnata ha diversificato le posizioni degli indagati confermando per alcuni la misura del divieto di dimora, nonostante la presenza di indizi a carico di questi ultimi concernenti la reiterazione delle condotte criminose nell'ambito di un consistente arco temporale.

Inoltre, ai fini dell'applicazione della misura custodiale, sono stati considerati elementi non individualizzanti concernenti la professionalità dell'attività di spaccio (quali l'abitudine degli spacciatori di tenere la droga in bocca o di nasconderla nelle vicinanze dei luoghi di spaccio o, ancora, di parlare nella loro lingua di origine). -Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione concernente la sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale ha accomunato le posizioni degli indagati, considerando che questi, successivamente all'arresto, avevano ripreso a spacciare; il ricorrente, tuttavia, non risulta essere stato tratto in arresto ed abita stabilmente a [OSCURATO:PERSONA] con la moglie ed i figli. 3.6 Identici motivi di ricorso sono stati dedotti da [OSCURATO:PERSONA] che ha, altresì, rappresentato, quanto alla prima questione, che lo stesso non è mai stato oggetto di attività captativa, cosicché non possono riferirsi al ricorrente le considerazioni sul linguaggio adottato nelle conversazioni intercettate. 3.7 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato due motivi, deducendo i seguenti vizi: -violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta fondata su elementi generici e non riconducibili ai due indagati. -Violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta inadeguatezza dell'obbligo di dimora nonostante detta misura cautelare sia stata rispettata dai due ricorrenti, entrambi regolarmente soggiornanti sul territorio; il solo Utomi, inoltre, svolge una regolare attività lavorativa da novembre 2020. 3.8 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, hanno articolando due motivi, deducendo i vizi di violazione di legge in merito alla qualificazione giuridica della condotta e di mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate dal Tribunale senza considerare l'irreperibilità dei due indagati o altri specifici elementi agli stessi riferibili. 3.9 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo di ricorso deducendo il vizio di violazione di legge in merito alla qualificazione giuridica della condotta, fondata su elementi che non sono espressione univoca del grado di professionalità o di organizzazione dell'attività criminosa, peraltro, non individuate specificamente dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Tutti i ricorsi vanno rigettati per complessiva infondatezza dei motivi.

2. Occorre, in primo luogo, esaminare il motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concernente il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero.

Ad avviso dei ricorrenti, tale decisione sarebbe affetta dai vizi di motivazione e di violazione di legge in quanto l'atto di appello sarebbe stato redatto riproponendo quanto già dedotto dal Pubblico ministero con la richiesta cautelare e senza indicare «i capi e i punti impugnati».

Il motivo è manifestamente infondato e generico, in quanto privo di adeguato confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata in cui il Tribunale, senza incorrere in alcun vizio logico o giudico, ha rigettato l'eccezione difensiva rilevando che l'atto di appello conteneva una critica argomentata, alla luce delle risultanze investigative e degli approdi giurisprudenziali, in merito ai due punti della decisione relativi alla qualificazione giuridica delle condotte ed alla maggiore intensità delle esigenze cautelari.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, l'appello cautelare del pubblico ministero è inammissibile se motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, fatta eccezione per l'ipotesi in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione dei giudice per le indagini preliminari, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276), essendo, invece, necessario che anche tale impugnazione, in quanto assimilabile agli ordinari mezzi di impugnazione, soddisfi il requisito della specificità attraverso l'indicazione dei capi e punti ai quali si riferisce e l'enunciazione dei motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098).

Il Tribunale, dunque, facendo buon governo di tale principio di diritto, ha ritenuto sussistente il requisito in esame proprio in ragione dell'indicazione specifica dei punti oggetto di critica (che, peraltro, sono sostanzialmente identici a quelli riproposti in questa Sede dai ricorrenti, ovvero la qualificazione giuridica delle condotte e l'intensità delle esigenze cautelari) e delle argomentazioni spese a sostegno dell'impugnazione.

3. Passando al merito della decisione impugnata, tutti i ricorrenti hanno censurato il punto relativo alla qualificazione giuridica della condotta criminosa, deducendo, ora, il vizio di violazione di legge ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ora, vizi di motivazione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), anche in relazione al profilo della sua contraddittorietà con la precedente decisione adottata dal Tribunale del riesame con la conferma dell'ordinanza genetica (Edenagbon, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).3.1 Prima di esaminare nel merito i motivi di ricorso, occorre precisare quale sia il perimetro del giudizio di legittimità allorché sia denunciato un vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tal caso, alla Corte suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3.2 Ciò premesso, ritiene il Collegio che tutti i motivi dedotti in merito alla qualificazione giuridica della condotta criminosa sono infondati.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche a seguito della sua trasformazione da attenuante ad effetto speciale a titolo autonomo di reato, assolve la funzione di individuare quei fatti che si caratterizzano per una ridotta offensività, allo scopo di sottrarli al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 del citato d.P.R.

In particolare, le Sezioni Unite Murolo, cui ha fatto un diffuso richiamo l'ordinanza impugnata, hanno sostanzialmente ribadito il principio già affermato in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez.

U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione).L'accertamento della lieve entità del fatto implica, dunque, una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, cit., dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562).

In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità, per esempio, il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529).

In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). 3.3 L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi e, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, fondate su una valutazione individualizzata degli indizi di colpevolezza a carico dei singoli indagati (desunti anche dalle informazioni rese dai loro clienti abituali), ha correttamente riqualificato le condotte criminose, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 considerando, quale indicatore della non lievità dei fatti con valenza assorbente rispetto al dato relativo alla quantità di sostanza stupefacente oggetto delle singole cessioni, le modalità della condotta di spaccio, svolta senza soluzione di continuità, per più anni, di sostanze di diversa natura.

In particolare, con riferimento a tutti gli indagati l'ordinanza impugnata ha valorizzato i seguenti elementi:- l'elevato numero di assuntori che ha dichiarato di essersi costantemente rifornito di sostanze stupefacenti dai singoli indagati; - il carattere continuativo dell'illecita attività svolta, protratta per circa un triennio (2016-2019), quanto a [OSCURATO:PERSONA]; per circa un biennio (2017-2019), quanto a [OSCURATO:PERSONA] (salvo un cliente che si riforniva da lui già dal 2015), [OSCURATO:PERSONA] (salvo un cliente che a lui si rivolgeva dal 2015), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per circa un anno (2018-2019), quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (salvo alcuni clienti che a lui si rivolgevano già dal 2014 e 2015), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (salvo un cliente che da questo si riforniva già dal 2014), [OSCURATO:PERSONA] (salvo un cliente che da questo si riforniva già dal 2016) e [OSCURATO:PERSONA]; - la disponibilità da parte di tutti i ricorrenti, con carattere continuativo, di sostanze stupefacenti di diversa natura (cocaina, eroina, crack, marijuana).

Dall'analisi di tali elementi, l'ordinanza impugnata ha ineccepibilmente desunto il carattere professionale dell'attività di spaccio, svolta in una determinata zona della città di Modena e, in taluni casi, con modalità organizzate desunte dalla presenza, rilevata nel corso di alcuni servizi di osservazione, di "vedette" con il ruolo di segnalare l'eventuale sopraggiungere delle Forze dell'Ordine, dall'adozione, in taluni casi, di analoghe modalità di occultamento delle dosi da consegnare agli acquirenti (ora in bocca, ora occultate in nascondigli vicini al luogo di incontro), nonché, infine, dal linguaggio adottato nelle conversazioni captate (in cui gli interlocutori si esprimevano nel dialetto "Icha", parlato solo nel loro Paese di origine). 3.4 Non coglie nel segno neanche la censura di contraddittorietà di tale motivazione con l'ordinanza del Tribunale che, reputando corretta la qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza genetica.

Ad avviso del Collegio tale decisione non ha determinato alcuna preclusione rispetto alla possibile diversa qualificazione della condotta criminosa.

Va, innanzitutto, premesso che secondo il costante orientamento ermeneutico di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura cautelare che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal Pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale (Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv.

Rv. 279211 - 02; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258983).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che, in assenza di una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 580 cod. proc. pen. per il caso di concorrenza delle impugnazioni ordinarie, tale potere di riqualificazione va riconosciuto al giudice dell'impugnazione anche nel caso, come quello in esame, di concorrenza delle diverse impugnazioni cautelari avverso l'ordinanza genetica (il riesame proposto dagli indagati e l'appello proposto dal pubblico ministero), senza che, alla valutazione concernente la qualificazione della condotta operata in sede di riesame possano conseguire effettivi preclusivi endoprocessuali in sede di appello.

Infatti, con riferimento alla fattispecie in esame, sebbene al Tribunale del riesame non fosse precluso l'esame d'ufficio della questione relativa alla corretta qualificazione giuridica della condotta, l'omessa rilevazione d'ufficio della questione, così come la esplicita condivisione delle valutazioni al riguardo formulate dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica, non hanno prodotto alcun effetto "vincolante" sulle possibili diverse valutazioni del Tribunale, investito dell'appello cautelare del pubblico ministero proprio sulla questione relativa alla sussunzione delle condotte sotto la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Invero, secondo un principio di diritto consolidato, la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, esplicitamente o implicitamente, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez.

U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; Sez.

U., n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213).

Alla luce di tale chiaro principio di diritto, ritiene, dunque, il Collegio che, in caso di concorrente espletamento di differenti rimedi impugnatori avverso la medesima ordinanza cautelare, l'efficacia preclusiva endoprocessuale dell'ordinanza consegua solo all'esaurimento delle diverse impugnazioni riservate per legge alle parti, dovendosi, pertanto, escludere che le valutazioni effettuate in sede di riesame possano avere un effetto vincolante sulla decisione delle questioni devolute alla cognizione del giudice dell'appello cautelare.

Va, dunque, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale è legittimo l'appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., al fine di ottenere una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto per cui è stata emessa l'ordinanza cautelare, già confermata dal tribunale della libertà a seguito di richiesta di riesame presentata dall'indagato (Sez. 6, n. 35248 del 04/05/2017, Senninara, Rv. 270979).

In tale arresto la Corte ha, peraltro, escluso l'applicabilità del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Testini (sentenza n. 7391 del 16/12/2010, Rv. 249001) in quanto relativo, non all'ipotesi della concorrenza di diverse impugnazioni cautelari, ma al diverso tema della possibilità per il Pubblico Ministero di richiedere la medesima misura cautelare in due distinte sedi processuali per il medesimo fatto nei confronti del medesimo soggetto in relazione al quale la Corte ha affermato che, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli nel procedimento innpugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli è precluso coltivare l'altra iniziativa cautelare.

4. Altro motivo, comune ad alcuni dei ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), attiene alla valutazione relativa alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. rispetto alla quale sono stati dedotti i vizi di violazione di legge e di motivazione.

Il solo Edenagbon ha, inoltre, dedotto la mancanza di motivazione in merito al pericolo di fuga.

Tali motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza e, soprattutto, per difetto di specificità, limitandosi, per lo più alla mera enunciazione dei vizi senza alcun confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

L'ordinanza impugnata, infatti, con una motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ravvisato la sussistenza di un rischio concreto ed attuale di recidiva specifica in considerazione sia delle modalità della condotta criminosa - connotata dalla protrazione nel tempo dell'illecita attività di commercio di sostanze stupefacenti e ritenuta dal Tribunale sintomatica di uno stabile contatti con i canali di approvvigionamento della droga - sia delle personalità degli indagati, tutti privi di una regolare occupazione e senza fissa dimora.

Al riguardo non colgono nel segno le deduzioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sua regolare presenza sul territorio ed allo svolgimento di un'attività lavorativa.

Osserva, innanzitutto il Collegio che non risulta che la documentazione allegata al ricorso sia stata sottoposta all'esame del Tribunale.

E comunque, detta documentazione dimostra semplicemente che lo stesso, dal maggio 2019, è titolare di un'impresa individuale iscritta alla Camera di commercio di [OSCURATO:PERSONA], ma non è idonea a scardinare la tenuta del ragionamento seguito dal Tribunale sul pericolo di recidiva, tenuto conto dalla sussistenza a carico del ricorrente di un quadro gravemente indiziario di un'attività di spaccio svolta in modo continuativo tra il 2018 ed il luglio 2019, nonché del suo arresto in data 11 maggio 2020, successivamente, dunque, alla registrazione dell'impresa a suo nome, per illecita detenzione di eroina e cocaina.

E', inoltre, priva di pregio l'ulteriore deduzione dell'Edenagbon circa la mancanza di motivazione sul pericolo di fuga, trattandosi di un'esigenza cautelare non considerata dall'ordinanza genetica né, tantomeno, da quella adottata dal Tribunale della libertà.

5. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza ed assoluta genericità è l'ultimo motivo, dedotto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concernente i vizi di illogicità della motivazione e di violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione di adeguatezza esclusiva della misura custodiale.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723; Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011, Cardoni, Rv. 250060).

Il Tribunale, uniformandosi a tale principio, con argomentazioni immuni da vizi, ha, infatti, ritenuto la custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata a prevenire il ravvisato pericolo di recidiva tenuto conto, oltre che degli elementi già analizzati nella valutazione di detto rischio in merito alle modalità della condotta ed alla personalità degli indagati, della sostanziale inadeguatezza delle altre misure, anche applicate congiuntamente, a contenere gli indagati.

Innanzitutto, il Tribunale ha sottolineato che nessuno dei difensori che avevano partecipato all'udienza camerale aveva formulato la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari, depositando le relative dichiarazioni di disponibilità all'ospitalità da parte di parenti o amici.

In secondo luogo è stato anche rilevato che la maggior parte dei ricorrenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ripreso a spacciare dopo essere stati tratti in arresto.

Rispetto a tali condivisibili argomentazioni logico-giuridiche, i ricorrenti si limitano a formulare censure generiche, insistendo su elementi, quali il rispetto degli obblighi della misura ([OSCURATO:PERSONA]) o lo svolgimento di regolare attività lavorativa (Utomi) che, tuttavia, non possiedono una valenza tale da disarticolare il ragionamento svolto dal Tribunale.

Va, peraltro, aggiunto che, secondo quanto risulta dal ricorso, l'Utomi svolgerebbe una regolare attività lavorativa solo a partire dallo scorso novembre. 3.AI rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 31 dicembre 2020 del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 14 settembre 2020 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena e, nei soli confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], anche in quella di [OSCURATO:PERSONA], ravvisando gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo del reato di cui all'artt. 73, commi 1 e 4, del medesimo d.P.R. contestato dal P.M. nell'imputazione provvisoria. 2.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha escluso la ravvisabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, reputando corretta l'originale qualificazione giuridica delle condotte di cui all'imputazione provvisoria, e, ravvisando una maggiore intensità delle esigenze cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura del divieto di dimora con quella della custodia cautelare in carcere. Con il medesimo provvedimento il Tribunale, ritenendo corretta la qualificazione giuridica delle condotte adottata dal Giudice delle indagini preliminari, ha rigettato l'appello e confermato la misura del divieto di dimora applicata nei confronti di lbgearese Philip, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato due motivi di ricorso con i quali deducono i seguenti vizi: -violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta criminosa da ricondurre, alla stregua delle valutazioni del G.i.p., alla più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; - inosservanza dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione alla valutazione concernente l'attualità delle esigenze cautelari, trattandosi di fatti risalenti agli ultimi mesi del 2018 ed ai primi del 2019, e tenuto conto che dall'applicazione della misura del divieto di dimora (ottobre 2020) non risulta alcuna segnalazione a carico deli indagati. 3.2 [OSCURATO:PERSONA], ha articolato due motivi di ricorso deducendo: -vizi cumulativi di violazione di legge e di illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta, reputando corretta quella adottata dal Giudice delle indagini preliminari. Si rileva che, a fronte della affermata "colonizzazione" da parte del gruppo di soggetti nigeriani o, comunque, provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], l'indagato è di nazionalità tunisina ed ha avuto contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti non è stato accolto l'appello del Pubblico ministero. Non possono, dunque, riferirsi all'indagato le considerazioni relative alle modalità organizzative del gruppo di spacciatori con i quali non ha avuto contatti. - Violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e illogicità della motivazione, avendo il Tribunale reputato l'inadeguatezza della misura del divieto di dimora, già sostituita nei confronti dell'indagato con quella meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nonostante la personalità dell'indagato e la sua condotta successiva ai fatti (non risultando alcuna segnalazione a suo carico ed avendo lo stesso reciso ogni contatto con i connazionali). 3.3 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi con i quali ha dedotto i seguenti vizi: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. A carico dell'indagato non vi è alcuna prova dell'esistenza di un'attività organizzata di spaccio né tantomeno gli è stato contestato il relativo reato associativo, trattandosi, invece, di condotte riconducibili nell'ambito del "microspaccio" come rilevato nell'ordinanza genetica. La motivazione concernente la posizione dell'indagato è, inoltre, del G.i.p., riguardando cessioni anche di quantità imprecisate di sostanza stupefacente e a soggetti non individuati. -Vizio di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e di reiterazione delle condotte criminose. Manca la motivazione sul pericolo di fuga e non sussiste l'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, considerato che l'indagato, presente regolarmente sul territorio italiano, svolge attività lavorativa, è titolare di partita IVA ed ha puntualmente rispettato gli obblighi della misura applicata. -Contraddittorietà della motivazione in quanto in contrasto con la precedente decisione del Tribunale di Bologna sulla qualificazione giuridica del fatto. All'indagato, infatti, sono contestati plurimi episodi di spaccio in concorso con [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti il Tribunale, rigettando la richiesta di riesame, ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'ordinanza impugnata si pone, dunque, in contrasto con il giudicato cautelare formatosi in relazione alla posizione del correo. 3.4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato quattro motivi di ricorso deducendo i seguenti vizi: -vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello cautelare per difetto di specificità. -Manifesta contraddittorietà della motivazione concernente la qualificazione giuridica della condotta dei due indagati nei cui confronti, in sede di riesame, il Tribunale ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. -Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura custodiale. 3.5 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso, deducendo i seguenti vizi: -violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e manifesta illogicità della motivazione relativa alla qualificazione giuridica della condotta. L'ordinanza impugnata ha diversificato le posizioni degli indagati confermando per alcuni la misura del divieto di dimora, nonostante la presenza di indizi a carico di questi ultimi concernenti la reiterazione delle condotte criminose nell'ambito di un consistente arco temporale. Inoltre, ai fini dell'applicazione della misura custodiale, sono stati considerati elementi non individualizzanti concernenti la professionalità dell'attività di spaccio (quali l'abitudine degli spacciatori di tenere la droga in bocca o di nasconderla nelle vicinanze dei luoghi di spaccio o, ancora, di parlare nella loro lingua di origine). -Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione concernente la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha accomunato le posizioni degli indagati, considerando che questi, successivamente all'arresto, avevano ripreso a spacciare; il ricorrente, tuttavia, non risulta essere stato tratto in arresto ed abita stabilmente a [OSCURATO:PERSONA] con la moglie ed i figli. 3.6 Identici motivi di ricorso sono stati dedotti da [OSCURATO:PERSONA] che ha, altresì, rappresentato, quanto alla prima questione, che lo stesso non è mai stato oggetto di attività captativa, cosicché non possono riferirsi al ricorrente le considerazioni sul linguaggio adottato nelle conversazioni intercettate. 3.7 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato due motivi, deducendo i seguenti vizi: -violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta fondata su elementi generici e non riconducibili ai due indagati. -Violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta inadeguatezza dell'obbligo di dimora nonostante detta misura cautelare sia stata rispettata dai due ricorrenti, entrambi regolarmente soggiornanti sul territorio; il solo Utomi, inoltre, svolge una regolare attività lavorativa da novembre 2020. 3.8 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, hanno articolando due motivi, deducendo i vizi di violazione di legge in merito alla qualificazione giuridica della condotta e di mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate dal Tribunale senza considerare l'irreperibilità dei due indagati o altri specifici elementi agli stessi riferibili. 3.9 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo di ricorso deducendo il vizio di violazione di legge in merito alla qualificazione giuridica della condotta, fondata su elementi che non sono espressione univoca del grado di professionalità o di organizzazione dell'attività criminosa, peraltro, non individuate specificamente dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Tutti i ricorsi vanno rigettati per complessiva infondatezza dei motivi. 2. Occorre, in primo luogo, esaminare il motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concernente il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero. Ad avviso dei ricorrenti, tale decisione sarebbe affetta dai vizi di motivazione e di violazione di legge in quanto l'atto di appello sarebbe stato redatto riproponendo quanto già dedotto dal Pubblico ministero con la richiesta cautelare e senza indicare «i capi e i punti impugnati». Il motivo è manifestamente infondato e generico, in quanto privo di adeguato confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata in cui il Tribunale, senza incorrere in alcun vizio logico o giudico, ha rigettato l'eccezione difensiva rilevando che l'atto di appello conteneva una critica argomentata, alla luce delle risultanze investigative e degli approdi giurisprudenziali, in merito ai due punti della decisione relativi alla qualificazione giuridica delle condotte ed alla maggiore intensità delle esigenze cautelari. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, l'appello cautelare del pubblico ministero è inammissibile se motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, fatta eccezione per l'ipotesi in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione dei giudice per le indagini preliminari, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276), essendo, invece, necessario che anche tale impugnazione, in quanto assimilabile agli ordinari mezzi di impugnazione, soddisfi il requisito della specificità attraverso l'indicazione dei capi e punti ai quali si riferisce e l'enunciazione dei motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098). Il Tribunale, dunque, facendo buon governo di tale principio di diritto, ha ritenuto sussistente il requisito in esame proprio in ragione dell'indicazione specifica dei punti oggetto di critica (che, peraltro, sono sostanzialmente identici a quelli riproposti in questa Sede dai ricorrenti, ovvero la qualificazione giuridica delle condotte e l'intensità delle esigenze cautelari) e delle argomentazioni spese a sostegno dell'impugnazione. 3. Passando al merito della decisione impugnata, tutti i ricorrenti hanno censurato il punto relativo alla qualificazione giuridica della condotta criminosa, deducendo, ora, il vizio di violazione di legge ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ora, vizi di motivazione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), anche in relazione al profilo della sua contraddittorietà con la precedente decisione adottata dal Tribunale del riesame con la conferma dell'ordinanza genetica (Edenagbon, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).3.1 Prima di esaminare nel merito i motivi di ricorso, occorre precisare quale sia il perimetro del giudizio di legittimità allorché sia denunciato un vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tal caso, alla Corte suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3.2 Ciò premesso, ritiene il Collegio che tutti i motivi dedotti in merito alla qualificazione giuridica della condotta criminosa sono infondati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche a seguito della sua trasformazione da attenuante ad effetto speciale a titolo autonomo di reato, assolve la funzione di individuare quei fatti che si caratterizzano per una ridotta offensività, allo scopo di sottrarli al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 del citato d.P.R. In particolare, le Sezioni Unite Murolo, cui ha fatto un diffuso richiamo l'ordinanza impugnata, hanno sostanzialmente ribadito il principio già affermato in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione).L'accertamento della lieve entità del fatto implica, dunque, una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, cit., dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562). In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità, per esempio, il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529). In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). 3.3 L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi e, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, fondate su una valutazione individualizzata degli indizi di colpevolezza a carico dei singoli indagati (desunti anche dalle informazioni rese dai loro clienti abituali), ha correttamente riqualificato le condotte criminose, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 considerando, quale indicatore della non lievità dei fatti con valenza assorbente rispetto al dato relativo alla quantità di sostanza stupefacente oggetto delle singole cessioni, le modalità della condotta di spaccio, svolta senza soluzione di continuità, per più anni, di sostanze di diversa natura. In particolare, con riferimento a tutti gli indagati l'ordinanza impugnata ha valorizzato i seguenti elementi:- l'elevato numero di assuntori che ha dichiarato di essersi costantemente rifornito di sostanze stupefacenti dai singoli indagati; - il carattere continuativo dell'illecita attività svolta, protratta per circa un triennio (2016-2019), quanto a [OSCURATO:PERSONA]; per circa un biennio (2017-2019), quanto a [OSCURATO:PERSONA] (salvo un cliente che si riforniva da lui già dal 2015), [OSCURATO:PERSONA] (salvo un cliente che a lui si rivolgeva dal 2015), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per circa un anno (2018-2019), quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (salvo alcuni clienti che a lui si rivolgevano già dal 2014 e 2015), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (salvo un cliente che da questo si riforniva già dal 2014), [OSCURATO:PERSONA] (salvo un cliente che da questo si riforniva già dal 2016) e [OSCURATO:PERSONA]; - la disponibilità da parte di tutti i ricorrenti, con carattere continuativo, di sostanze stupefacenti di diversa natura (cocaina, eroina, crack, marijuana). Dall'analisi di tali elementi, l'ordinanza impugnata ha ineccepibilmente desunto il carattere professionale dell'attività di spaccio, svolta in una determinata zona della città di Modena e, in taluni casi, con modalità organizzate desunte dalla presenza, rilevata nel corso di alcuni servizi di osservazione, di "vedette" con il ruolo di segnalare l'eventuale sopraggiungere delle Forze dell'Ordine, dall'adozione, in taluni casi, di analoghe modalità di occultamento delle dosi da consegnare agli acquirenti (ora in bocca, ora occultate in nascondigli vicini al luogo di incontro), nonché, infine, dal linguaggio adottato nelle conversazioni captate (in cui gli interlocutori si esprimevano nel dialetto "Icha", parlato solo nel loro Paese di origine). 3.4 Non coglie nel segno neanche la censura di contraddittorietà di tale motivazione con l'ordinanza del Tribunale che, reputando corretta la qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza genetica. Ad avviso del Collegio tale decisione non ha determinato alcuna preclusione rispetto alla possibile diversa qualificazione della condotta criminosa. Va, innanzitutto, premesso che secondo il costante orientamento ermeneutico di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura cautelare che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal Pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale (Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. Rv. 279211 - 02; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258983). Ciò premesso, ritiene il Collegio che, in assenza di una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 580 cod. proc. pen. per il caso di concorrenza delle impugnazioni ordinarie, tale potere di riqualificazione va riconosciuto al giudice dell'impugnazione anche nel caso, come quello in esame, di concorrenza delle diverse impugnazioni cautelari avverso l'ordinanza genetica (il riesame proposto dagli indagati e l'appello proposto dal pubblico ministero), senza che, alla valutazione concernente la qualificazione della condotta operata in sede di riesame possano conseguire effettivi preclusivi endoprocessuali in sede di appello. Infatti, con riferimento alla fattispecie in esame, sebbene al Tribunale del riesame non fosse precluso l'esame d'ufficio della questione relativa alla corretta qualificazione giuridica della condotta, l'omessa rilevazione d'ufficio della questione, così come la esplicita condivisione delle valutazioni al riguardo formulate dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica, non hanno prodotto alcun effetto "vincolante" sulle possibili diverse valutazioni del Tribunale, investito dell'appello cautelare del pubblico ministero proprio sulla questione relativa alla sussunzione delle condotte sotto la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Invero, secondo un principio di diritto consolidato, la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, esplicitamente o implicitamente, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; Sez. U., n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213). Alla luce di tale chiaro principio di diritto, ritiene, dunque, il Collegio che, in caso di concorrente espletamento di differenti rimedi impugnatori avverso la medesima ordinanza cautelare, l'efficacia preclusiva endoprocessuale dell'ordinanza consegua solo all'esaurimento delle diverse impugnazioni riservate per legge alle parti, dovendosi, pertanto, escludere che le valutazioni effettuate in sede di riesame possano avere un effetto vincolante sulla decisione delle questioni devolute alla cognizione del giudice dell'appello cautelare. Va, dunque, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale è legittimo l'appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., al fine di ottenere una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto per cui è stata emessa l'ordinanza cautelare, già confermata dal tribunale della libertà a seguito di richiesta di riesame presentata dall'indagato (Sez. 6, n. 35248 del 04/05/2017, Senninara, Rv. 270979). In tale arresto la Corte ha, peraltro, escluso l'applicabilità del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Testini (sentenza n. 7391 del 16/12/2010, Rv. 249001) in quanto relativo, non all'ipotesi della concorrenza di diverse impugnazioni cautelari, ma al diverso tema della possibilità per il Pubblico Ministero di richiedere la medesima misura cautelare in due distinte sedi processuali per il medesimo fatto nei confronti del medesimo soggetto in relazione al quale la Corte ha affermato che, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli nel procedimento innpugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli è precluso coltivare l'altra iniziativa cautelare. 4. Altro motivo, comune ad alcuni dei ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), attiene alla valutazione relativa alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. rispetto alla quale sono stati dedotti i vizi di violazione di legge e di motivazione. Il solo Edenagbon ha, inoltre, dedotto la mancanza di motivazione in merito al pericolo di fuga. Tali motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza e, soprattutto, per difetto di specificità, limitandosi, per lo più alla mera enunciazione dei vizi senza alcun confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato. L'ordinanza impugnata, infatti, con una motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ravvisato la sussistenza di un rischio concreto ed attuale di recidiva specifica in considerazione sia delle modalità della condotta criminosa - connotata dalla protrazione nel tempo dell'illecita attività di commercio di sostanze stupefacenti e ritenuta dal Tribunale sintomatica di uno stabile contatti con i canali di approvvigionamento della droga - sia delle personalità degli indagati, tutti privi di una regolare occupazione e senza fissa dimora. Al riguardo non colgono nel segno le deduzioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sua regolare presenza sul territorio ed allo svolgimento di un'attività lavorativa. Osserva, innanzitutto il Collegio che non risulta che la documentazione allegata al ricorso sia stata sottoposta all'esame del Tribunale. E comunque, detta documentazione dimostra semplicemente che lo stesso, dal maggio 2019, è titolare di un'impresa individuale iscritta alla Camera di commercio di [OSCURATO:PERSONA], ma non è idonea a scardinare la tenuta del ragionamento seguito dal Tribunale sul pericolo di recidiva, tenuto conto dalla sussistenza a carico del ricorrente di un quadro gravemente indiziario di un'attività di spaccio svolta in modo continuativo tra il 2018 ed il luglio 2019, nonché del suo arresto in data 11 maggio 2020, successivamente, dunque, alla registrazione dell'impresa a suo nome, per illecita detenzione di eroina e cocaina. E', inoltre, priva di pregio l'ulteriore deduzione dell'Edenagbon circa la mancanza di motivazione sul pericolo di fuga, trattandosi di un'esigenza cautelare non considerata dall'ordinanza genetica né, tantomeno, da quella adottata dal Tribunale della libertà. 5. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza ed assoluta genericità è l'ultimo motivo, dedotto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concernente i vizi di illogicità della motivazione e di violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione di adeguatezza esclusiva della misura custodiale. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723; Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011, Cardoni, Rv. 250060). Il Tribunale, uniformandosi a tale principio, con argomentazioni immuni da vizi, ha, infatti, ritenuto la custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata a prevenire il ravvisato pericolo di recidiva tenuto conto, oltre che degli elementi già analizzati nella valutazione di detto rischio in merito alle modalità della condotta ed alla personalità degli indagati, della sostanziale inadeguatezza delle altre misure, anche applicate congiuntamente, a contenere gli indagati. Innanzitutto, il Tribunale ha sottolineato che nessuno dei difensori che avevano partecipato all'udienza camerale aveva formulato la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari, depositando le relative dichiarazioni di disponibilità all'ospitalità da parte di parenti o amici. In secondo luogo è stato anche rilevato che la maggior parte dei ricorrenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ripreso a spacciare dopo essere stati tratti in arresto. Rispetto a tali condivisibili argomentazioni logico-giuridiche, i ricorrenti si limitano a formulare censure generiche, insistendo su elementi, quali il rispetto degli obblighi della misura ([OSCURATO:PERSONA]) o lo svolgimento di regolare attività lavorativa (Utomi) che, tuttavia, non possiedono una valenza tale da disarticolare il ragionamento svolto dal Tribunale. Va, peraltro, aggiunto che, secondo quanto risulta dal ricorso, l'Utomi svolgerebbe una regolare attività lavorativa solo a partire dallo scorso novembre. 3.AI rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa a
Sentenza Cassazione n. 42936/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris