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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23971/2026

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lo Stato;-ricorrente -controI.T.N. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Piciocchi;- controricorrenti –[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 1065/2019, depositata il 17/9/2019;Numero registro generale 6258/2020Numero sezionale 5459/2026Numero di raccolta generale 23971/2026Data pubblicazione 23/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1065/2019, depositata il 17/9/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Liguria, in controversia su impugnazione diavviso di attribuzione in surroga di rendita catastale ad immobilidemaniali, ex art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, oltre sanzioni,emesso a seguito di accatastamento di una serie di unità immobiliarifacenti parte del complesso "[OSCURATO:PERSONA]", ha rigettato sia l'appellodella I.T.N. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che l’appello incidentaledell'Agenzia delle Entrate.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.Si costituisce anche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con controricorso, maunicamente per chiedere il rigetto del ricorso notificatole dalla I.T.N. ediretto ad impugnare per cassazione cumulativamente le sentenze nn.1066, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065 del 2019 del 17 settembre2019 pronunciate dalla CTR Liguria.L’Agenzia del Demanio resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’oggetto del contendere va circoscritto al ricorso dell’Agenzia, nonrisultando depositato nel presente procedimento il ricorso che I.T.N.avrebbe notificato alle altre parti, allo scopo di impugnare per cassazionecumulativamente le sentenze nn. 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065 e1066 del 17/9/2019 pronunciate dalla CTR Liguria.1.1.

In particolare, col primo motivo di ricorso l’amministrazionecensura, in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l’art.112 cod. proc. civ., per aver la C.T.R. erroneamente applicato d'ufficioNumero registro generale 6258/2020Numero sezionale 5459/2026Numero di raccolta generale 23971/2026Data pubblicazione 23/07/2026l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni pecuniarieper omessa presentazione della denuncia di accatastamento, prescindendoda una specifica domanda del contribuente in sede di ricorso introduttivo.1.2.

Col secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’ art.360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992, nonché, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1,comma 336, legge n. 311/2004, per aver la CTR erroneamente ritenuto lasussistenza dei presupposti dell'incertezza normativa oggettiva ai finidell'esenzione dalle sanzioni pecuniarie.2.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di giudicato esterno,sollevata dalla controricorrente in relazione all’ordinanza di questa Corten. 17869/2022.2.1.

L’eccezione è fondata.2.2.

Con l’ordinanza citata, la Cassazione ha deciso sul ricorsodell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR Liguria (n.1055/2019 del 17 settembre 2019) emessa a definizione di un giudizio diappello promosso (dall’Agenzia delle Entrate) contro la medesimasentenza (n. 91/2015 della CTP di [OSCURATO:PERSONA]) oggetto dell’appello decisocon la sentenza n. 1065/2019 (sempre del 17 settembre 2019) per cui è ilpresente giudizio di legittimità.2.3.

La sentenza di primo grado che ha deciso sull’opposizione avversol’avviso di accertamento emesso nei confronti della I.T.N. ha cioè formatooggetto di due autonomi appelli, i quali, anziché essere riuniti ex art. 335cod. proc. civ., sono stati decisi con due distinte sentenze, ciascunaautonomamente impugnata per cassazione dall’Agenzia per gli stessimotivi.2.4.

In definitiva, il giudicato dedotto dalla controricorrente si èformato con la citata pronuncia di questa Corte n. 17869/2022, che,accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza diNumero registro generale 6258/2020Numero sezionale 5459/2026Numero di raccolta generale 23971/2026Data pubblicazione 23/07/2026appello n. 1055/2019, ha rigettato il ricorso originario della ITN in base alprincipio secondo cui la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioniper violazioni di norme tributarie, qualora si accerti che le stesse sonostate commesse in presenza ed in connessione con una situazione dioggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, è possibile solo sudomanda del contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati.2.5.

Il giudicato sulla medesima questione controversa, successivo allasentenza impugnata, preclude, quindi, l’esame del ricorso oggetto delpresente giudizio, che diventa perciò improcedibile.2.6.

Il principio di economia dei mezzi processuali e quello di certezzadei rapporti giuridici come definiti dai giudicati impongono alla Corte dicassazione di verificare, anche d’ ufficio, in relazione alla causa sottopostaal suo esame, l’esistenza di precedenti sentenze emesse dalla stessaCorte, che precludano l'accesso del ricorso al sindacato di legittimità̀, inapplicazione del principio del "ne bis in idem", per avere già ̀ deciso lamedesima controversia.2.7.

Nel giudizio di cassazione, infatti, l'esistenza del giudicato esternoè, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quandoil giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenzaimpugnata, e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte dicassazione, la cognizione di quest'ultima può ̀ avvenire pure mediantequell'attività̀ di istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione CED)che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal sensodeponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire ilcontrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del "ne bis in idem", e diconoscere i propri precedenti, nell'adempimento del dovere istituzionalederivante dall'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'art. 65dell'ordinamento giudiziario (cfr. Cass. 13849/2020 ed i precedenti ivirichiamati).Numero registro generale 6258/2020Numero sezionale 5459/2026Numero di raccolta generale 23971/2026Data pubblicazione 23/07/20262.8.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, datal'impossibilità di giungere a una pronuncia di merito in ragione del rilevatogiudicato sopravvenuto.3.

La sopravvenienza tanto del giudicato quanto del consolidarsi incorso di causa dell’orientamento giurisprudenziale sulla questionecontroversa ed oggetto del rilevato giudicato (relativa alla necessità omeno di una domanda del contribuente al fine di attivare il potere delgiudice di disapplicazione delle sanzioni per l’obiettiva incertezzanormativa) giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata; compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo Stato;-ricorrente -controI.T.N. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Piciocchi;- controricorrenti –[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 1065/2019, depositata il 17/9/2019;Numero registro generale 6258/2020Numero sezionale 5459/2026Numero di raccolta generale 23971/2026Data pubblicazione 23/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1065/2019, depositata il 17/9/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Liguria, in controversia su impugnazione diavviso di attribuzione in surroga di rendita catastale ad immobilidemaniali, ex art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, oltre sanzioni,emesso a seguito di accatastamento di una serie di unità immobiliarifacenti parte del complesso "[OSCURATO:PERSONA]", ha rigettato sia l'appellodella I.T.N. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che l’appello incidentaledell'Agenzia delle Entrate.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.Si costituisce anche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con controricorso, maunicamente per chiedere il rigetto del ricorso notificatole dalla I.T.N. ediretto ad impugnare per cassazione cumulativamente le sentenze nn.1066, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065 del 2019 del 17 settembre2019 pronunciate dalla CTR Liguria.L’Agenzia del Demanio resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’oggetto del contendere va circoscritto al ricorso dell’Agenzia, nonrisultando depositato nel presente procedimento il ricorso che I.T.N.avrebbe notificato alle altre parti, allo scopo di impugnare per cassazionecumulativamente le sentenze nn. 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065 e1066 del 17/9/2019 pronunciate dalla CTR Liguria.1.1. In particolare, col primo motivo di ricorso l’amministrazionecensura, in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l’art.112 cod. proc. civ., per aver la C.T.R. erroneamente applicato d'ufficioNumero registro generale 6258/2020Numero sezionale 5459/2026Numero di raccolta generale 23971/2026Data pubblicazione 23/07/2026l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni pecuniarieper omessa presentazione della denuncia di accatastamento, prescindendoda una specifica domanda del contribuente in sede di ricorso introduttivo.1.2. Col secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’ art.360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992, nonché, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1,comma 336, legge n. 311/2004, per aver la CTR erroneamente ritenuto lasussistenza dei presupposti dell'incertezza normativa oggettiva ai finidell'esenzione dalle sanzioni pecuniarie.2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di giudicato esterno,sollevata dalla controricorrente in relazione all’ordinanza di questa Corten. 17869/2022.2.1. L’eccezione è fondata.2.2. Con l’ordinanza citata, la Cassazione ha deciso sul ricorsodell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR Liguria (n.1055/2019 del 17 settembre 2019) emessa a definizione di un giudizio diappello promosso (dall’Agenzia delle Entrate) contro la medesimasentenza (n. 91/2015 della CTP di [OSCURATO:PERSONA]) oggetto dell’appello decisocon la sentenza n. 1065/2019 (sempre del 17 settembre 2019) per cui è ilpresente giudizio di legittimità.2.3. La sentenza di primo grado che ha deciso sull’opposizione avversol’avviso di accertamento emesso nei confronti della I.T.N. ha cioè formatooggetto di due autonomi appelli, i quali, anziché essere riuniti ex art. 335cod. proc. civ., sono stati decisi con due distinte sentenze, ciascunaautonomamente impugnata per cassazione dall’Agenzia per gli stessimotivi.2.4. In definitiva, il giudicato dedotto dalla controricorrente si èformato con la citata pronuncia di questa Corte n. 17869/2022, che,accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza diNumero registro generale 6258/2020Numero sezionale 5459/2026Numero di raccolta generale 23971/2026Data pubblicazione 23/07/2026appello n. 1055/2019, ha rigettato il ricorso originario della ITN in base alprincipio secondo cui la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioniper violazioni di norme tributarie, qualora si accerti che le stesse sonostate commesse in presenza ed in connessione con una situazione dioggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, è possibile solo sudomanda del contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati.2.5. Il giudicato sulla medesima questione controversa, successivo allasentenza impugnata, preclude, quindi, l’esame del ricorso oggetto delpresente giudizio, che diventa perciò improcedibile.2.6. Il principio di economia dei mezzi processuali e quello di certezzadei rapporti giuridici come definiti dai giudicati impongono alla Corte dicassazione di verificare, anche d’ ufficio, in relazione alla causa sottopostaal suo esame, l’esistenza di precedenti sentenze emesse dalla stessaCorte, che precludano l'accesso del ricorso al sindacato di legittimità̀, inapplicazione del principio del "ne bis in idem", per avere già ̀ deciso lamedesima controversia.2.7. Nel giudizio di cassazione, infatti, l'esistenza del giudicato esternoè, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quandoil giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenzaimpugnata, e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte dicassazione, la cognizione di quest'ultima può ̀ avvenire pure mediantequell'attività̀ di istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione CED)che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal sensodeponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire ilcontrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del "ne bis in idem", e diconoscere i propri precedenti, nell'adempimento del dovere istituzionalederivante dall'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'art. 65dell'ordinamento giudiziario (cfr. Cass. 13849/2020 ed i precedenti ivirichiamati).Numero registro generale 6258/2020Numero sezionale 5459/2026Numero di raccolta generale 23971/2026Data pubblicazione 23/07/20262.8. La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, datal'impossibilità di giungere a una pronuncia di merito in ragione del rilevatogiudicato sopravvenuto.3. La sopravvenienza tanto del giudicato quanto del consolidarsi incorso di causa dell’orientamento giurisprudenziale sulla questionecontroversa ed oggetto del rilevato giudicato (relativa alla necessità omeno di una domanda del contribuente al fine di attivare il potere delgiudice di disapplicazione delle sanzioni per l’obiettiva incertezzanormativa) giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata; compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto
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