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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 23174/2026

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rso la sentenza del 04/12/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la pronuncia condanna del Tassone per il delitto di cuiall’art. 455 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’imputato deduce erroneaqualificazione del fatto sotto l’egida dell’art. 455 cod. pen. e non del meno gravereato ex art. 457 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo, di carattere reiterativo, manifestamente infondato,poiché come la Corte di appello ha, con motivazione idonea, posto in rilievo, èstata ritenuta integrata la fattispecie delittuosa più grave perché le banconotesono state rinvenute in un locale nell’esclusiva disponibilità dell’imputato al qualeera inibito l’accesso a terzi in quanto era separato dal resto dell’immobile e il soloricorrente ne aveva le chiavi;[OSCURATO:PERSONA] che, con logico incedere, la pronuncia impugnata ha inoltreosservato, rispetto alla consapevolezza della falsità delle banconote da partedell’imputato, che essa era agevolmente ritraibile dal numero delle banconote,pari a tre, e dal rilevante importo di ciascuna di esse (ovvero cento euro),importo che difficilmente è ricevuto in un negozio come resto di un acquisto,nonché dalla collocazione delle stesse in un posto riservato, separato da quello incui il ricorrente deteneva il denaro di uso corrente;[OSCURATO:PERSONA] che, mediante il secondo motivo, il ricorrente denuncial’omessa concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile poiché, a fronte della statuizione delladecisione di primo grado per la quale non poteva considerarsi irrisorio il valoredelle banconote, pari a 300,00 euro, il ricorrente con l’appello non ha dedottospecifici elementi volti a contrastare puntualmente la stessa;Ritenuta dunque congrua la motivazione della decisione censurata laddove siè limitata a ribadire che il valore dei beni consentiva di concedere le circostanzecircostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 04/12/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la pronuncia condanna del Tassone per il delitto di cuiall’art. 455 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’imputato deduce erroneaqualificazione del fatto sotto l’egida dell’art. 455 cod. pen. e non del meno gravereato ex art. 457 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo, di carattere reiterativo, manifestamente infondato,poiché come la Corte di appello ha, con motivazione idonea, posto in rilievo, èstata ritenuta integrata la fattispecie delittuosa più grave perché le banconotesono state rinvenute in un locale nell’esclusiva disponibilità dell’imputato al qualeera inibito l’accesso a terzi in quanto era separato dal resto dell’immobile e il soloricorrente ne aveva le chiavi;[OSCURATO:PERSONA] che, con logico incedere, la pronuncia impugnata ha inoltreosservato, rispetto alla consapevolezza della falsità delle banconote da partedell’imputato, che essa era agevolmente ritraibile dal numero delle banconote,pari a tre, e dal rilevante importo di ciascuna di esse (ovvero cento euro),importo che difficilmente è ricevuto in un negozio come resto di un acquisto,nonché dalla collocazione delle stesse in un posto riservato, separato da quello incui il ricorrente deteneva il denaro di uso corrente;[OSCURATO:PERSONA] che, mediante il secondo motivo, il ricorrente denuncial’omessa concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile poiché, a fronte della statuizione delladecisione di primo grado per la quale non poteva considerarsi irrisorio il valoredelle banconote, pari a 300,00 euro, il ricorrente con l’appello non ha dedottospecifici elementi volti a contrastare puntualmente la stessa;Ritenuta dunque congrua la motivazione della decisione censurata laddove siè limitata a ribadire che il valore dei beni consentiva di concedere le circostanzecircostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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