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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22390/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle attribuite circostanze aggravanti: a) quanto al primo profilo, è manifestamente infondato, atteso che, per confermare la ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato i numerosissimi precedenti dell'imputato (46) e come i reati sub iudice fossero successivi a una serie continua di reati contro il patrimonio, il che è stato ritenuto, del tutto logicamente, come sintomatico del fallimento del tentativo di rieducazione del Fara e della sua persistente e immutata proclività a delinquere; b) quanto al secondo profilo, non è consentito in sede di legittimità, in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, sorrette da sufficiente motivazione (si veda la terzultima pagina), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931- 01); letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce, rispettivamente, l'inosservanza degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., dell'art. 3 Cost. e dell'art. 6 CEDU (primo motivo), e il vizio della motivazione «con riguardo al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna» (secondo motivo), sono manifestamente infondati, atteso che la Corte territoriale: a) da un lato, si deve ritenere avere legittimamente utilizzato il verbale di riconoscimento, da parte della commessa e del titolare del negozio, del monile (catenina in oro) che era stato ceduto dall'imputato al compro-oro, in quanto lo stesso verbale era stato prodotto agli atti senza alcuna opposizione da parte della difesa ed era così entrato a fare parte del compendio probatorio; b) dall'altro lato, ha operato una logica valutazione di attendibilità dello stesso riconoscimento sia in quanto effettuato da due soggetti sia in ragione del particolare aspetto dei monili; c) infine, ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, oltre che sul suddetto verbale, anche sull'ulteriore elemento che il Pinna si era recato lo stesso giorno e a distanza di poco tempo presso lo stesso compro-oro dove si era recato anche il Fara, ciò che comprovava anche il dolo dello stesso Pinna che, comunque, non aveva fornito alcuna giustificazione del possesso del monile; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle attribuite circostanze aggravanti: a) quanto al primo profilo, è manifestamente infondato, atteso che, per confermare la ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato i numerosissimi precedenti dell'imputato (46) e come i reati sub iudice fossero successivi a una serie continua di reati contro il patrimonio, il che è stato ritenuto, del tutto logicamente, come sintomatico del fallimento del tentativo di rieducazione del Fara e della sua persistente e immutata proclività a delinquere; b) quanto al secondo profilo, non è consentito in sede di legittimità, in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, sorrette da sufficiente motivazione (si veda la terzultima pagina), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931- 01); letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce, rispettivamente, l'inosservanza degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., dell'art. 3 Cost. e dell'art. 6 CEDU (primo motivo), e il vizio della motivazione «con riguardo al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna» (secondo motivo), sono manifestamente infondati, atteso che la Corte territoriale: a) da un lato, si deve ritenere avere legittimamente utilizzato il verbale di riconoscimento, da parte della commessa e del titolare del negozio, del monile (catenina in oro) che era stato ceduto dall'imputato al compro-oro, in quanto lo stesso verbale era stato prodotto agli atti senza alcuna opposizione da parte della difesa ed era così entrato a fare parte del compendio probatorio; b) dall'altro lato, ha operato una logica valutazione di attendibilità dello stesso riconoscimento sia in quanto effettuato da due soggetti sia in ragione del particolare aspetto dei monili; c) infine, ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, oltre che sul suddetto verbale, anche sull'ulteriore elemento che il Pinna si era recato lo stesso giorno e a distanza di poco tempo presso lo stesso compro-oro dove si era recato anche il Fara, ciò che comprovava anche il dolo dello stesso Pinna che, comunque, non aveva fornito alcuna giustificazione del possesso del monile; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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